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DIRETTIVA 2009/148/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 30 novembre 2009

G.U.U.E. 16 dicembre 2009, n. L 330

Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (alla Dir. (UE) 2023/2668)

Note sul recepimento

Adottata il: 30 novembre 2009

Entrata in vigore il: 5 gennaio 2010

Termine per il recepimento: ---

Provvedimenti nazionali di recepimento

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______________________________________________________________________

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

1) La direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CE) (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni. E' opportuno, per fini di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

2) L'amianto è un agente particolarmente pericoloso che può causare malattie gravi e che è presente in numerose situazioni di lavoro e, pertanto, un elevato numero di lavoratori risulta esposto a un potenziale rischio per la salute. La crocidolite è considerata come una varietà di amianto particolarmente pericolosa.

3) Le attuali conoscenze scientifiche non sono tali da consentire di stabilire un livello al di sotto del quale non vi siano più rischi per la salute; tuttavia, riducendo il tempo di esposizione all'amianto, diminuirà il rischio di malattie ad esso connesse. E' quindi necessario prevedere l'istituzione di misure specifiche armonizzate per la tutela dei lavoratori contro l'amianto. La presente direttiva comporta prescrizioni minime che saranno rivedute in base all'esperienza acquisita e all'evoluzione della tecnica in questo campo.

4) La microscopia ottica, pur non consentendo il conteggio delle fibre più sottili, nocive alla salute, è comunque il metodo più usato per una regolare misurazione dell'amianto.

5) Misure preventive ai fini della protezione della salute dei lavoratori esposti all'amianto e dell'impegno previsto per gli Stati membri in materia di sorveglianza della salute di detti lavoratori sono importanti.

6) Al fine di garantire la chiarezza della definizione delle fibre, occorre definirle sia in termini mineralogici sia rispetto al loro numero CAS (Chemical Abstract Service).

7) Fatte salve altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell'amianto, una limitazione delle attività che comportano un'esposizione all'amianto dovrebbe svolgere un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie derivanti da tale esposizione.

8) Il sistema di notifica delle attività comportanti un'esposizione all'amianto dovrebbe essere adattato alle nuove situazioni di lavoro.

9) Il divieto dell'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo non è sufficiente per evitare la presenza di particelle di amianto nell'atmosfera. Occorre vietare anche le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione dell'amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione e la lavorazione di prodotti contenenti fibre d'amianto aggiunte deliberatamente, tenuto conto che il livello d'esposizione delle stesse è elevato e difficile da prevenire.

10) Tenuto conto delle conoscenze tecniche più recenti, occorre definire la metodologia di prelievo dei campioni per la misurazione del tenore di amianto nell'aria, nonché il metodo di conteggio delle fibre.

11) Anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l'amianto non comporta rischi di cancro, è opportuno ridurre al minimo l'esposizione professionale dei lavoratori all'amianto.

12) E' opportuno che i datori di lavoro siano tenuti a individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell'amianto, la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e a darne comunicazione alle altre persone che possono essere esposte all'amianto per via dell'utilizzo degli edifici, di lavori di manutenzione o di altre attività all'interno o all'esterno di essi.

13) E' indispensabile accertarsi che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto vengano effettuati da imprese che conoscono tutte le precauzioni da adottare per tutelare i lavoratori.

14) Una formazione specifica dei lavoratori esposti o che possono essere esposti all'amianto contribuirà in modo significativo a ridurre i rischi derivanti da tale esposizione.

15) A fini di un'individuazione precoce delle patologie dovute all'amianto è opportuno prevedere, alla luce delle conoscenze mediche più recenti, raccomandazioni pratiche per la sorveglianza clinica dei lavoratori esposti.

16) Poiché l'obiettivo dell'azione prevista, vale a dire il miglioramento della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

17) Le disposizioni che figurano nella presente direttiva costituiscono un elemento concreto della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno. Tali disposizioni sono limitate al minimo per non ostacolare inutilmente la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

18) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

Parere del 10 giugno 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)

Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 novembre 2009.

(3)

GU L 263 del 24.9.1983.

Art. 1

(integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668)

1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro, nonché la prevenzione di tali rischi.

Essa fissa i valori limite di tale esposizione e altre disposizioni specifiche.

Laddove siano più favorevoli alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul lavoro si applicano le disposizioni della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda la sostituzione dell'amianto con prodotti sostitutivi meno pericolosi.

(1)

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004).

Art. 2

(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668)

Ai fini della presente direttiva, il termine "amianto" indica i seguenti silicati fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

a) l'actinolite d'amianto, n. 77536-66-4 del CAS (2);

b) la grunerite d'amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS;

c) l'antofillite d'amianto, n. 77536-67-5 del CAS;

d) il crisotilo d'amianto, n. 12001-29-5 del CAS;

e) la crocidolite d'amianto, n. 12001-28-4 del CAS;

f) la tremolite d'amianto, n. 77536-68-6 del CAS.

(1)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008).

(2)

Numero di registro del CAS (Chemical Abstract Service).

Art. 3

(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668)

1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto.

2. Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, tale rischio è valutato in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto e dare priorità alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manipolazione dell'amianto.

3. Purché si tratti di esposizioni dei lavoratori sporadiche e di debole intensità e risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che il pertinente valore limite fissato all'articolo 8 non sarà superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, gli Stati membri possono derogare all'articolo 4 quando il lavoro prevede:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;

c) l'incapsulamento e il condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) la sorveglianza e il controllo dell'aria e il prelievo di campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

4. Gli Stati membri stabiliscono, previa consultazione delle parti sociali e in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al paragrafo 3.

5. La valutazione di cui al paragrafo 2 forma oggetto di una consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento e viene sottoposta a revisione quando sia giustificato ritenere che non sia corretta o quando intervenga nel lavoro una modifica sostanziale.

Art. 4

(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668)

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5.

2. Le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, formano oggetto di un sistema di notifica gestito dalle autorità responsabili dello Stato membro.

3. La notifica di cui al paragrafo 2 dev'essere presentata dal datore di lavoro all'autorità responsabile dello Stato membro, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.

La notifica comprende almeno una descrizione sintetica:

a) dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;

b) del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati;

c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, lo scambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;

d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima valutazione della salute dei lavoratori in conformità dell'articolo 18;

e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;

f) delle misure adottate, unitamente a un prospetto dei dispositivi utilizzati, per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti conservino le informazioni di cui al secondo comma, lettera d), conformemente al diritto nazionale, per un arco di tempo non superiore a quanto necessario per garantire che i lavoratori che svolgono lavori connessi all'amianto siano adeguatamente formati, tenendo debitamente conto degli effetti a lungo termine dell'amianto sulla salute dei lavoratori.

4. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento hanno accesso al documento oggetto della notifica di cui al paragrafo 2, relativa all'impresa o allo stabilimento, in conformità delle legislazioni nazionali.

5. Occorre procedere a una nuova notifica ogniqualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.

Art. 5

Sono vietati l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo, nonché le attività che implicano l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità (inferiore a 1 g/cm3) che contengono amianto.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell'amianto, le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione dell'amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione o la lavorazione di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente sono vietate, ad eccezione del trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell'amianto.

Art. 6

(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668)

Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro è ridotta al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile al di sotto del pertinente valore limite fissato all'articolo 8, in particolare attraverso le misure seguenti:

a) il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto è limitato al numero più basso possibile;

b) i processi lavorativi sono concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell'aria adottando misure quali:

i) l'eliminazione della polvere di amianto;

ii) l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte;

iii) la sedimentazione continua delle fibre di amianto sospese nell'aria;

b bis) i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata procedura di decontaminazione;

b ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un'adeguata protezione;

b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto sono regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione, e si prestano ad esserlo;

d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto sono stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

e) i residui, a eccezione di quelli derivanti da attività estrattive, sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto e sono successivamente trattati a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(1)

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008).

Art. 7

(modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668)

1. In funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi e per garantire il rispetto del pertinente valore limite fissato all'articolo 8, la misurazione delle fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro è effettuato a intervalli regolari durante specifiche fasi operative.

2. Il campionamento riflette l'esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento.

4. Il prelievo dei campioni dev'essere effettuato da personale in possesso delle qualifiche richieste. I campioni prelevati sono successivamente analizzati a norma del paragrafo 6 in laboratori attrezzati per il conteggio delle fibre.

5. La durata dei campionamenti è tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. La misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati.

7. Ai fini della misurazione delle fibre di amianto nell'aria di cui al paragrafo 1 si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Nonostante il primo comma del presente paragrafo, sono prese in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), a decorrere dal 21 dicembre 2029.

Art. 8

(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668)

1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.

2. Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a:

a) 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma; o

b) 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano soggetti ad almeno uno dei valori limite di cui al paragrafo 2.

Art. 9

(soppresso dall'Allegato al Reg. (UE) 2019/1243)

[Le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'allegato I della presente direttiva al progresso tecnico sono apportate secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1).]

(1)

GU L 263 del 24.9.1983.

Art. 10

(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668)

1. Quando il pertinente valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati disturbati materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori in modo tale da sprigionare polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente.

Il lavoro prosegue nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

Quando il pertinente valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.

2. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, si procede immediatamente a una nuova determinazione del tenore di amianto nell'aria.

3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e il valore limite impone l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, tale uso non è permanente e la sua durata per ogni lavoratore è limitata al minimo strettamente necessario. Se del caso, di concerto con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, in conformità del diritto e delle prassi nazionali, sono previsti, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche, periodi di riposo regolari durante lo svolgimento di attività che richiedono un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie.

Art. 11

(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668)

Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione in locali costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto degli Stati membri relativo all'amianto, i datori di lavoro adottano ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, in particolare chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro garantisce l'esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e ottiene il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.

Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, occorre applicare le disposizioni previste dalla presente direttiva.

Art. 12

(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668)

Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del pertinente valore limite fissato all'articolo 8 nonostante l'adozione di tutte le possibili misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:

a) i lavoratori ricevono appositi dispositivi di protezione individuale da indossare, che sono manipolati in modo appropriato e, per quanto riguarda in particolare le vie respiratorie, che sono regolati individualmente, anche mediante controlli sull'idoneità, conformemente alla direttiva 89/656/CEE del Consiglio (1);

b) sono affissi cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite fissato all'articolo 8; e

c) è evitata la dispersione della polvere prodotta dall'amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori e, per i lavori effettuati in confinamento, l'area confinata è a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica.

I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sono consultati su tali misure prima di procedere a tali attività.

(1)

Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393 del 30.12.1989).

Art. 13

(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668)

1. Un piano di lavoro è predisposto prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto e/o dei materiali contenenti amianto dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dalle navi.

2. Il piano di cui al paragrafo 1 deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il piano deve in particolare prevedere che:

a) l'amianto e/o i materiali contenenti amianto siano rimossi prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto e/o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) vengano forniti, se necessario, i dispositivi di protezione individuale di cui all'articolo 12, primo comma, lettera a);

c) al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sia accertata l'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, prima della ripresa di altre attività.

Su richiesta delle autorità competenti, il piano deve contenere informazioni sui seguenti punti:

a) natura e durata probabile dei lavori;

b) luogo di esecuzione dei lavori;

c) metodi applicati qualora i lavori implichino la manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;

d) caratteristiche degli equipaggiamenti utilizzati ai fini:

i) della protezione e della decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

ii) della protezione delle altre persone che si trovano sul luogo dei lavori o in prossimità di quest'ultimo.

3. Su richiesta delle autorità competenti, il piano di cui al paragrafo 1 deve essere loro notificato prima dell'inizio dei lavori previsti.

Art. 14

(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668)

1. I datori di lavoro devono prevedere un'idonea formazione per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto. Tale formazione deve avvenire senza alcun onere a carico dei lavoratori e a intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione è facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, conformemente al diritto e alle prassi nazionali applicabili nel luogo in cui si svolgono i lavori.

3. I requisiti minimi relativi al contenuto, alla durata e alla frequenza della formazione erogata a norma del presente articolo e alla relativa documentazione sono stabiliti nell'allegato I bis.

Art. 15

(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668)

1. Le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto ottengono, prima dell'inizio dei lavori, un'autorizzazione dall'autorità competente. A tal fine forniscono a tale autorità competente almeno la prova di conformità all'articolo 6 e i certificati attestanti il completamento della formazione conformemente all'articolo 14 e all'allegato I bis.

2. Gli Stati membri rendono pubblico l'elenco delle imprese che hanno ottenuto un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.

Art. 16

1. Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure appropriate affinché:

a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

i) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

ii) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

iii) oggetto di un divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi; detti indumenti di lavoro o protettivi devono restare all'interno dell'impresa; essi possono tuttavia essere trasportati all'esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, qualora l'impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi;

d) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

e) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

f) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali all'uopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; devono essere prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di una nuova utilizzazione.

2. Il costo delle misure prese in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 non può essere a carico dei lavoratori.

Art. 17

1. Per qualsiasi attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono prese le misure appropriate affinché i lavoratori, nonché i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento, ricevano adeguate informazioni circa:

a) i rischi potenziali per la salute, dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto;

b) l'esistenza di valori limite regolamentari e la necessità della sorveglianza atmosferica;

c) le norme igieniche, ivi compresa la necessità di non fumare;

d) le precauzioni da prendere per l'uso di equipaggiamenti e indumenti di protezione;

e) le misure di precauzione particolari che debbono essere prese per ridurre al minimo l'esposizione.

2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, vengono prese le misure appropriate affinché:

a) i lavoratori e/o i loro rappresentanti all'interno dell'impresa o dello stabilimento prendano visione dei dati relativi ai risultati della misurazione del tenore di amianto nell'aria e possano essere informati del significato di tali risultati;

b) qualora dai risultati emergano valori superiori al valore limite fissato all'articolo 8, i lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento siano informati il più rapidamente possibile del superamento e delle cause dello stesso e i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento siano consultati sulle misure da adottare o, in caso di urgenza, informati delle misure adottate.

Art. 18

(modificato dall'Allegato al Reg. (UE) 2019/1243)

[1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5.] (paragrafo soppresso) (1)

2. Prima dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, deve essere disponibile per ogni lavoratore un accertamento del suo stato di salute.

Detto accertamento deve comprendere un esame specifico del torace. L'allegato I contiene raccomandazioni pratiche cui possono far riferimento gli Stati membri per l'accertamento clinico. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui modifica l'allegato I per adeguarlo al progresso tecnico.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d'urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all'articolo 18 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Durante l'esposizione, un nuovo accertamento deve essere disponibile almeno una volta ogni tre anni.

Per ciascun lavoratore, in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, si deve tenere una cartella clinica individuale.

3. In base all'accertamento clinico di cui al paragrafo 2, secondo comma, il medico o l'autorità responsabile del controllo sanitario dei lavoratori si pronunciano, in conformità delle legislazioni nazionali, sulle eventuali misure individuali di protezione o di prevenzione da prendere o stabiliscono dette misure.

Tali misure possono comprendere, se necessario, l'allontanamento del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. Ai lavoratori devono essere forniti informazioni e consigli relativi a qualsiasi accertamento della loro salute cui essi possono sottoporsi dopo la fine dell'esposizione.

Il medico o l'autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori possono segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la fine dell'esposizione per il periodo di tempo da essi ritenuto necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.

Tale sorveglianza prolungata avviene in conformità delle legislazioni e/o delle prassi nazionali.

5. Il lavoratore interessato o il datore di lavoro può chiedere la revisione degli accertamenti di cui al paragrafo 3, in conformità delle legislazioni nazionali.

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668.

Art. 18

(introdotto dall'Allegato al Reg. (UE) 2019/1243)

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (1).

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(1)

GU L 123 del 12.5.2016.

Art. 18

(introdotto dall'Allegato al Reg. (UE) 2019/1243)

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Art. 18

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668)

1. La Commissione valuta, nel contesto della prossima valutazione a norma dell'articolo 22, se vi sia la necessità di aggiornare l'elenco dei silicati fibrosi di cui all'articolo 2 alla luce delle conoscenze scientifiche, nonché la necessità di misure supplementari per garantire la protezione dall'esposizione secondaria all'amianto sul luogo di lavoro.

2. A seguito della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e previa consultazione del CCSS, la Commissione valuta se sia opportuno o necessario aggiornare l'elenco dei silicati fibrosi di cui all'articolo 2. La Commissione valuta in particolare se sia opportuno includere nell'ambito di applicazione della presente direttiva ulteriori silicati fibrosi quali l'erionite, la riebeckite, la winchite, la richterite e la fluoro-edenite, nonché se sia opportuno adottare misure supplementari per garantire la protezione dall'esposizione secondaria all'amianto sul luogo di lavoro. La Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio proposte legislative a tale riguardo.

Art. 19

(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668)

[1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi 2, 3 e 4.] (paragrafo soppresso) (1)

2. Il datore di lavoro iscrive le informazioni relative ai lavoratori impegnati nelle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in un registro. Dette informazioni indicano il carattere e la durata dell'attività, nonché l'esposizione alla quale sono stati sottoposti. Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza medica hanno accesso a detto registro. I lavoratori interessati possono prendere visione dei propri risultati personali contenuti nel registro. I lavoratori e/o i loro rappresentanti hanno accesso alle informazioni collettive anonime contenute nel registro in questione.

3. Il registro di cui al paragrafo 2 e le cartelle cliniche individuali di cui all'articolo 18, paragrafo 2, quarto comma devono essere conservati per un periodo minimo di quarant'anni a partire dalla fine dell'esposizione, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

4. I documenti di cui al paragrafo 3 vanno messi a disposizione dell'autorità responsabile qualora l'impresa cessi la sua attività, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668.

Art. 20

Gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Art. 21

(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668)

Gli Stati membri tengono un registro di tutti i casi di malattie professionali correlate all'amianto con diagnosi medica. Un elenco indicativo delle malattie che possono essere causate dall'esposizione all'amianto figura all'allegato I.

Art. 22

Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all'articolo 17 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma di detto articolo 17 bis, paragrafo 4.

Art. 22

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668)

1. Entro il 31 dicembre 2028, la Commissione valuta la fattibilità di un ulteriore abbassamento dei valori limite sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 22, della disponibilità di prove scientifiche, degli sviluppi tecnici e del rapporto tra i nuovi metodi analitici e il valore numerico del valore limite.

2. La Commissione fornisce un adeguato sostegno tecnico ai datori di lavoro che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva, come pure informazioni sui pertinenti fondi dell'Unione, con l'obiettivo di aiutare gli Stati membri a utilizzare al meglio tali fondi e a facilitarne l'accesso, in particolare per le piccole e medie imprese, comprese le microimprese.

Art. 23

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 24

La direttiva 83/477/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Art. 25

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK

ALLEGATO I

(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668)

Raccomandazioni pratiche per l'accertamento clinico dei lavoratori, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma

1. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare almeno le seguenti affezioni:

- asbestosi,

- mesotelioma,

- cancro del polmone,

- cancro gastrointestinale,

- cancro della laringe,

- cancro delle ovaie,

- malattie pleuriche non maligne.

2. Il medico e/o l'autorità che ha il compito di effettuare il controllo medico dei lavoratori esposti all'amianto devono essere a conoscenza delle condizioni o delle circostanze nelle quali ciascun lavoratore ha subito l'esposizione.

3. L'accertamento clinico dei lavoratori dovrebbe essere effettuato conformemente ai principi e alle prassi della medicina del lavoro; esso dovrebbe comportare almeno le seguenti misure:

- tenuta della cartella clinica e professionale del lavoratore,

- colloquio individuale,

- esame clinico generale e segnatamente del torace,

- esami della funzionalità polmonare (spirometria e curva flusso-volume).

Il medico e/o l'autorità preposta alla sorveglianza medica devono decidere, alla luce delle conoscenze più recenti in materia di medicina del lavoro, dell'opportunità o meno di realizzare altri esami, quali la citologia dello sputo, la radiografia toracica o una tomodensitometria.

ALLEGATO I bis

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2668)

Requisiti minimi in materia di formazione

I lavoratori che sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto ricevono una formazione obbligatoria, che comprende almeno i requisiti minimi seguenti:

1) la formazione è impartita all'inizio del rapporto di lavoro e ogniqualvolta sono individuate ulteriori esigenze di formazione;

2) la durata della formazione è adeguata alle mansioni dei lavoratori interessati;

3) la formazione è impartita da un formatore la cui qualifica è riconosciuta conformemente al diritto e alle prassi nazionali.

4) Ogni lavoratore che abbia seguito una formazione in modo soddisfacente riceve un certificato di formazione che indica quanto segue:

a) la data della formazione;

b) la durata della formazione;

c) il contenuto della formazione;

d) la lingua della formazione;

e) il nome, la qualifica e i recapiti del formatore o dell'istituto che ha fornito la formazione o di entrambi.

5) I lavoratori che sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto ricevono una formazione teorica e pratica riguardante almeno gli elementi seguenti:

a) il diritto applicabile dello Stato membro in cui sono realizzati i lavori;

b) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico dovuto al fumare;

c) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

d) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;

e) le prassi di lavoro sicure, i controlli e i dispositivi di protezione;

f) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

g) le procedure di emergenza;

h) le procedure di decontaminazione;

i) l'eliminazione dei residui;

j) la necessità della sorveglianza medica.

La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della professione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.

6) I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del punto 5), una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi, conformemente alla presente direttiva.

ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 24)

Direttiva 83/477/CEE del Consiglio

(GU L 263 del 24.9.1983)

.

Direttiva 91/382/CEE del Consiglio

(GU L 206 del 29.7.1991)

.

Direttiva 98/24/CE del Consiglio

(GU L 131 del 5.5.1998)

unicamente l'articolo 13, paragrafo 2

Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 97 del 15.4.2003)

.

Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 165 del 27.6.2007)

unicamente l'articolo 2, paragrafo 1

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 24)

Direttiva

Termine di recepimento

83/477/CEE

31 dicembre 1986 [1]

91/382/CEE

1° gennaio 1993 [2]

98/24/CE

5 maggio 2001

2003/18/CE

14 aprile 2006

2007/30/CE

31 dicembre 2012

[1] Tale data è sostituita da quella del 31 dicembre 1989 per quanto riguarda le attività estrattive dell'amianto.

[2] Per la Repubblica ellenica il termine di recepimento della direttiva è il 1° gennaio 1996. Tuttavia, il termine di recepimento delle disposizioni riguardanti le attività estrattive dell'amianto è il 1° gennaio 1996 per tutti gli Stati membri e il 1° gennaio 1999 per la Repubblica ellenica.

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 83/477/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

-

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, dal primo al sesto trattino

Articolo 2, lettere da a) a f)

Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 3, paragrafo 3 bis

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 4, alinea

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, punto 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, punto 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, punto 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, punto 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, punti da 1 a 5

Articolo 6, lettere da a) a e)

Articoli 7 e 8

Articoli 7 e 8

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 10 bis

Articolo 11

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 12, primo e secondo comma

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

Articolo 13, paragrafo 2, primo comma

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma,terzo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, quarto trattino

Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, quarto trattino, primo sotto-trattino

Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera d), punto i)

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, quarto trattino, secondo sotto-trattino

Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera d), punto ii)

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 12 bis

Articolo 14

Articolo 12 ter

Articolo 15

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) i) e ii)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) iii)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) iv)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) v)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 1, alinea

Articolo 17, paragrafo 1, alinea

Articolo 14, paragrafo 1, dal primo al quinto trattino

Articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a e)

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 15, alinea

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 15, punti da 1 a 4

Articolo 18, paragrafi da 2 a 5

Articolo 16, alinea

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 16, punti 1), 2) e 3)

Articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 16 bis

Articolo 20

Articolo 17

Articolo 21

Articolo 17 bis

Articolo 22

Articolo 18, paragrafo 1

-

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 23

-

Articolo 24

-

Articolo 25

Articolo 19

Articolo 26

Allegato II

Allegato I

-

Allegato II

-

Allegato III