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DECRETO-LEGGE 27 novembre 2009, n. 170

G.U.R.I. 27 novembre 2009, n. 277

Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2009, n. 190)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per abrogare l'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, entrato in vigore il 25 novembre 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(integrato dalla legge di conversione 21 dicembre 2009, n. 190)

1. E' abrogato l'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.

2. Sono nulli gli effetti eventualmente prodotti dall'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nel periodo di vigenza della norma medesima.

2-bis. Fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua a esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.

2-ter. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GELMINI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: ALFANO