
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 novembre 2009, n. 18354
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 24 G.U.R.I. 8 febbraio 2010, n. 31
Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici. (Decreto n. 18354).
N.d.R.: Vedi Comunicato del MIPAAF pubblicato nel S.O. n. 24 G.U.R.I. 8 febbario 2010, n. 31.
TESTO COORDINATO (al D. MIPAAF 24 febbraio 2017)
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;
VISTO il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
VISTO il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;
VISTO il Reg. (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale;
VISTA la direttiva n. 91/676/CE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
VISTA la legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modifiche riguardante il riordinamento degli usi civici;
VISTA la legge del 7 agosto 1990 n. 241 relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 194 recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
VISTO il Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
VISTO il Decreto legislativo del 26 marzo 2001 n. 146 in materia di attuazione della direttiva n. 98/58CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
VISTO il Decreto legislativo del 29 aprile 2006 n. 217 sulla revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, ed in particolare l'Allegato 13 per quanto concerne i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica;
VISTO il Decreto ministeriale n. 91436 del 4 agosto 2000 sulle modalità di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/1999 sulle produzioni animali biologiche;
VISTO il Decreto ministeriale del 29 marzo 2001 di modifica del Decreto ministeriale del 4 agosto 2000 inerente il metodo delle produzioni zootecniche biologiche;
VISTO il Decreto ministeriale del 7 luglio 2005 relativo all'esonero di alcuni operatori del settore biologico dagli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, del Reg. (CEE) n. 2092/1991, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 392/2004, e all'approvazione di nuova modulistica, sezione C, "preparazioni alimentari";
VISTO il Decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal Decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al Ministero da parte degli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del Decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema;
VISTO il "Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici del 15 aprile 2005" approvato con il Decreto ministeriale del 21 dicembre 2005;
VISTA la nota prot. 7344-P del 17 marzo 2009 con la quale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali contenente indicazioni sull'impiego di corroboranti, biostimolanti, potenziatori della resistenza delle piante in agricoltura biologica;
CONSIDERATO necessario garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale delle disposizioni comunitarie di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti applicativi;
CONSIDERATA la necessità di abrogare provvedimenti ministeriali adottati sulla base della normativa comunitaria relativa al settore dell'agricoltura biologica non più in vigore;
RITENUTO, altresì, necessario mantenere in linea generale la modulistica, adottata in conformità del Reg. (CEE) n. 2092/91, per l'attuazione dei nuovi regolamenti comunitari citati;
CONSIDERATA la necessità di prevedere in alcune procedure di concessione di deroghe da parte delle Regioni e Provincie autonome l'istituto del silenzio-assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
CONSIDERATA la necessità di affidare all'Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) la gestione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici ed il mantenimento della banca dati informatizzata delle varietà di sementi, tuberi di patata da seme e materiale di moltiplicazione vegetativo biologici disponibili sul territorio nazionale;
SENTITO il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 1 aprile 2009;
ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 29 ottobre 2009.
DECRETA
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
Premesse e obiettivi
(modificato dall'art. 1, del D. MIPAAF 5 agosto 2016)
Il presente Decreto contiene disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 834/2007, e successive modifiche, e dei relativi regolamenti comunitari di applicazione completando a livello nazionale il quadro normativo di riferimento.
Il presente Decreto riguarda le seguenti aree tematiche in corrispondenza dei relativi articoli dei regolamenti comunitari citati:
1) Campo di applicazione;
2) Produzione vegetale;
3) Produzione animale;
4) Prodotti trasformati;
5) Norme di conversione;
6) Norme di produzione eccezionale;
7) Banca dati sementi;
8) Etichettatura;
9) Controllo;
10) Trasmissione di informazioni alla Commissione europea;
11) Importazioni.
Ai fini del presente decreto per MIPAAF si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI I, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
Campo di applicazione
(sostituito dall'art. 2, del D. MIPAAF 5 agosto 2016)
Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, secondo comma del reg. (CE) n. 834/2007 con decreto del Ministro, sentito il parere del Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono essere adottate norme nazionali relative all'etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva. Nelle more dell'adozione della normativa nazionale, il Ministero riconosce norme private che risultino conformi alle procedure ed ai parametri minimi individuati nell'allegato 1-bis del presente decreto.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
Produzione vegetale
(modificato e integrato dall'art. 3, del D. MIPAAF 5 agosto 2016)
1) Norme di produzione vegetale - Art. 12) del Reg. (CE) n. 834/2007
Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art 12, paragrafo 1, lettera b) e g) del Reg. CE n. 834/07 la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento.
In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.
In deroga a quanto sopra riportato:
- i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio;
- il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;
- gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.
- le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.
In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.
Il presente articolo non si applica alle coltivazioni legnose da frutto ed erbacee poliennali.
2) Documenti giustificativi - art. 3 e art. 5 del Reg. (CE) n. 889/2008
Il documento giustificativo, di cui all'art. 3 paragrafo 1 e all'art. 5 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/2008, che attesta la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti, di cui all'Allegato I del Reg. (CE) n. 889/08, o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'allegato II del Reg. (CE) n. 889/08, deve intendersi, in primo luogo, la dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08, firmata dall'operatore responsabile.
Qualora la necessità di un intervento non sia riportata nella dichiarazione di cui sopra, il documento giustificativo è rappresentato da uno dei documenti di seguito elencati che, in ogni caso, riguardano ciascun singolo intervento:
- relazione tecnico agronomica;
- certificato di analisi del terreno;
- relazione fitopatologica;
- carta dei suoli;
- bollettini metereologici e fitosanitari;
- modelli fitopatologici previsionali;
- registrazione delle catture su trappole entomologiche.
3) Concimi e ammendanti - art. 3 e Allegato I del Reg. (CE) n. 889/2008
3.1) Per i concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/08, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", del DLgs n. 217/06.
Le condizioni d'uso dei suddetti concimi ed ammendanti sono quelle previste dall'allegato I del Reg. (CE) 889/08.
3.2) Si intende per "allevamento industriale" di cui alla "descrizione, requisiti di composizione, condizione per l'uso" dell'allegato I del Reg. (CE) n. 889/08 relativamente ai prodotti:
- prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate: letame;
- letame essiccato e pollina;
- effluenti di allevamento compostati compresi pollina e stallatico compostato;
- effluenti liquidi di allevamento.
un allevamento in cui si verifichino almeno una delle seguenti condizioni:
a) gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;
b) gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.
I prodotti di cui ai trattini del precedente paragrafo 3.2) potranno essere utilizzati in agricoltura biologica se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti in cui si siano verificate le citate condizioni.
4) Antiparassitari e prodotti fitosanitari - art. 5, paragrafo 1 e Allegato II, punto 6 del Reg. (CE) n. 889/2008
Le Regioni e le Province autonome possono, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio e sentite le organizzazioni professionali agricole, disporre che nei territori di propria competenza venga adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008. Le Regioni e Province Autonome informano, entro un mese, il MiPAAF sulle deroghe concesse.
5) Disposizioni per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale - art. 16 del Reg. (CE) n. 834/2007
Non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio, come previsto dal D.Lgs 17 marzo 1995 n. 194, i prodotti elencati nell'allegato 1 al presente Decreto, purché impiegati come corroboranti, biostimolanti, o potenziatori della resistenza delle piante e quando non siano venduti con denominazione di fantasia.
Tutti i prodotti elencati in Allegato 1 sono immessi in commercio con etichetta recante indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e precauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonché la destinazione d'uso che, comunque, non dovrà essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'art. 2 del citato DLgs 17 marzo 1995 n. 194.
Sentito il parere del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e di intesa con la conferenza Stato Regioni, il Ministero della Salute, su proposta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, tenuto anche conto delle istanze degli organismi ufficiali o di ricerca impegnati in attività agricola, delle organizzazioni professionali di settore e di soggetti privati, provvede all'eventuale modifica o integrazione dell'allegato 1 con ulteriori prodotti precisando i requisiti e le condizioni minime necessarie alla loro commercializzazione e utilizzazione;
I prodotti di cui sopra possono essere usati anche in agricoltura convenzionale.
Ulteriori, specifiche, deroghe possono essere adottate dalle amministrazioni regionali, previo parere di conformità alla regolamentazione europea rilasciato dal MIPAAF, per gli ambiti territoriali soggetti ad ordinari vincoli pedoclimatici, supportati da adeguata documentazione scientifica.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
Produzione animale
(modificato e integrato dall'art. 4, del D. MIPAAF 5 agosto 2016)
1) Origine degli animali biologici in apicoltura - art. 8 del Reg. (CE) 889/08
Ai sensi dell'art. 8 paragrafo 2 del Reg. (CE) 889/08, la scelta della razza in apicoltura deve privilegiare le razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica: Apis mellifera ligustica, Apis mellifera sicula (limitatamente alla Sicilia) e, limitatamente alle zone di confine, gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti.
2) Origine degli animali non biologici - artt. 9 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008
2.1) Nel caso in cui non risultino disponibili animali biologici in numero sufficiente possono essere introdotti animali non biologici nel rispetto delle condizioni previste all'art. 9 (paragrafi da 2 a 5) e all'art. 38 del reg. (CE) n. 889/2008.
L'operatore, al fine di dimostrare la mancata disponibilità degli animali biologici di cui all'art. 9 paragrafo 1 del reg. (CE) n. 889/2008, tiene a disposizione delle Autorità competenti e del proprio organismo di controllo la documentazione comprovante l'indisponibilità sul mercato di animali biologici. Tale documentazione è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di animali biologici e dalle relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, equivale a risposta negativa.
2.2) L'autorità competente di cui al paragrafo 4 dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 889/2008, incaricata di rilasciare l'autorizzazione per l'aumento delle percentuali massime di mammifere non biologiche consentite per il rinnovo del patrimonio, è la Regioni o Provincia autonoma alla quale l'azienda ha presentato notifica.
L'azienda interessata all'ottenimento della deroga inoltra domanda al proprio Organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell'accertamento delle indisponibilità di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all'autorità competente sopra specificata.
L'autorità competente, nel termine di 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nulla-osta, rilascia parere sull'istanza. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diverse disposizioni adottate dalle Regioni e Provincie autonome.
Per "estensione significativa dell'azienda", di cui alla lettera a) paragrafo 4 dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 889/2008, si intende una dimensione delle "unità di produzione", definite alla lettera f), art. 2 del Reg. (CE) n. 889/08, tale da consentire un incremento, del capitale animale adulto in produzione, almeno pari al 20% per bovini adulti e al 30% per le altre categorie.
Non è inclusa nella definizione di "estensione significativa dell'azienda" quella di comprensorio derivante dagli accordi di cooperazione prevista al paragrafo 3 dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 889/2008.
3) Ricoveri per gli avicoli - art. 12 del Reg. (CE) n. 889/2008
3.1) Con riferimento all'elenco di cui alla lettera e) del paragrafo 3 art. 12 del Reg. (CE) n. 889/2008, che prevede il numero massimo di avicoli contenuto in ciascun ricovero, la categoria "pollastrelle" è da intendersi inclusa nella categoria delle galline ovaiole (punto ii).
3.2) In riferimento al paragrafo 5 comma 2 art. 12 del Reg. (CE) n. 889/2008 viene istituito un gruppo di lavoro presso il MiPAAF per la definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento che verranno inseriti in uno specifico elenco ufficiale.
4) Area di pascolo comune - art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007 e art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008
Per "aree di pascolo ad uso civico", di cui al punto v) della lettera b) dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007, e per "aree di pascolo comune", di cui al paragrafo 3 dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008, si intendono:
- aree di proprietà di Enti Pubblici;
- aree indicate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modifiche;
- aree su cui gravano, in ogni caso, diritti di uso civico di pascolo.
Le Regioni e le Province Autonome sono le autorità competenti a stabilire, qualora occorra, se l'area di pascolo pubblica o privata, di interesse per l'allevamenti biologico, sia da considerarsi "area di pascolo comune", anche nel caso di aree derivanti da forme di accordo privato di gestione dei pascoli debitamente regolamentate e registrate.
5) Documento giustificativo - artt. 17, 23, 41, 43 e 47 del Reg. (CE) n. 889/2008.
I documenti giustificativi relativi al:
- "ricorso alle disposizioni" di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008;
- il rispetto del periodo di riposo del parchetto di cui al paragrafo 5, dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 889/2008;
- "rispetto della disposizione" relativamente al divieto di vendita del prodotto con la denominazione biologica in caso di applicazione dell'art. 41 del Reg. (CE) n. 889/2008;
- "uso di alimenti non biologici di origine agricola" di cui all'art. 43 del Reg. (CE) n. 889/2008;
- "ricorso alle deroghe" di cui all' art. 47 del Reg. (CE) n. 889/2008;
sono da intendersi come le ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto dalla vigente normativa nazionale.
6) Le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del reg. (CE) n. 889/2008, inclusa la cauterizzazione dell'abbozzo corneale, sono consentite a seguito del parere di un medico veterinario dell'Autorità sanitaria competente per territorio. Tali pratiche devono comunque essere effettuate in conformità a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell'allegato al decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. L'organismo di controllo a cui l'operatore è assoggettato, preventivamente informato dallo stesso operatore, verifica il rispetto delle procedure stabilite.
7) Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende biologiche - art. 19 del Reg. (CE) 889/08 - Alimentazione delle colonie di api.
Le condizioni climatiche avverse, che possono minacciare la sopravvivenza degli alveari e che consentono l'alimentazione con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici di cui all'art. 19, paragrafo 3 del Reg. (CE) 889/08, sono quelle che possono causare le situazioni di seguito elencate a titolo di esempio:
- disponibilità alimentari non sufficienti, intese complessivamente sia come "scorte" sia come "fonti di bottinatura", nettare, polline e melata;
- rischio di diffusione di stati infettivi.
8) Vuoto sanitario per l'allevamento avicolo - art. 23 del Reg. (CE) n. 889/2008
Per la realizzazione del vuoto sanitario nell'allevamento dei volatili, di cui al paragrafo 5 art. 23 del Reg. (CE) n. 889/2008, il periodo durante il quale il parchetto esterno deve essere lasciato a riposo tra l'allevamento di un gruppo ed il successivo non è inferiore a 40 giorni.
9) Trasporto dei mangimi - art. 32 del Reg. (CE) n. 889/2008
Per "mangimi" di cui alla lettera a) dell'art. 32 del Reg. (CE) n. 889/2008, si intendono anche le materie prime per mangimi come definite alla lettera b), paragrafo 2, art. 2 del Reg. (CE) n. 1831/2003.
10) Numero massimo di animali per ettaro - art. 15 e Allegato IV del Reg. (CE) n. 889/2008
L'autorità competente che stabilisce il numero di unità animali adulti equivalenti al limite dei 170 chilogrammi di azoto per anno/ettaro è la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente. Tali amministrazioni tengono conto, anche a titolo orientativo, delle tabelle riportate in allegato IV del Reg. (CE) n. 889/2008, del DM 7/4/2006, nonché delle relative disposizioni regionali di attuazione e della direttiva 91/676/CE. Le Regioni e Province Autonome informano il MiPAAF sui provvedimenti adottati in merito.
11) Conversione in apicoltura - Art. 38 del Reg. (CE) 889/08.
La cera di cui al paragrafo 5 dell'art. 38 del Reg. (CE) 889/08, intesa anche come fogli cerei pronti all'uso, è ottenuta da operatori sottoposti al sistema di controllo che garantisca, in ogni fase del processo di trasformazione della cera, la tracciabilità e origine della stessa.
12) L'autorizzazione prevista dal reg. (CE) 889/2008, allegato VI, punto 3, lettera a) (vitamine), terzo trattino delle "Descrizioni e condizioni per l'uso" avente ad oggetto la possibilità di utilizzo per i ruminanti di mangimi minerali contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli, è attribuita alle regioni e province autonome territorialmente competenti.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
Prodotti trasformati
1) Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati - art. 19 del Reg. (CE) n. 834/2007
Ai sensi del paragrafo 2 lettera a) art. 19 del Reg. (CE) n. 834/2007 per "prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola", si intende un prodotto in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano più del 50% in peso della totalità degli ingredienti.
2) Uso del Nitrito di sodio e Nitrato di potassio nella trasformazione dei prodotti a base di carne - Allegato VIII del Reg. (CE) n. 889/08
Ai sensi dell'allegato VIII del Reg. (CE) n. 889/08 l'uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio per la trasformazione dei prodotti a base di carne, è autorizzato dal MiPAAF soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.
In deroga a quanto stabilito dalla citata disposizione comunitaria ed in attesa del riesame previsto all'art. 27 paragrafo 3 lettera a) del Reg. 889/2008, si autorizza l'uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio, nel rispetto delle condizioni specifiche poste dal regolamento, senza l'obbligo di alcuna dimostrazione da parte dell'operatore che intenda utilizzarli.
La deroga sopra indicata non si applica per la produzione di prosciutti con osso e culatelli. In tal caso, l'operatore che intenda ricorrere all'uso di nitrito di sodio e nitrato di potassio, è tenuto a fornire al MiPAAF adeguata dimostrazione circa l'inesistenza di un metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
Periodo di conversione
(modificato dall'art. 5, del D. MIPAAF 5 agosto 2016)
1) Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, lettera a) del reg. (CE) n. 834/2007, l'inizio del periodo di conversione coincide con la data di conclusione della procedura di compilazione della notifica ai sensi dell'art. 5 paragrafo 9 del decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012.
2) Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione - art. 36 del Reg. (CE) n. 889/08.
Ai sensi del paragrafo 2 art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 l'autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori.
Il suddetto riconoscimento retroattivo viene deciso dalle Regioni e dalle Provincie autonome, secondo quanto stabilito dalla procedura di cui all'allegato 3.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
Norme di produzione eccezionali
(modificato dall'art. 6, del D. MIPAAF 5 agosto 2016)
1) Viene autorizzata la stabulazione fissa ai sensi dell'art. 39 del reg. (CE) n. 889/2008 nelle "piccole aziende", intese come aziende con una consistenza totale di 50 animali.
2) Gestione di unità apistiche a fini di impollinazione - art. 41 del Reg. (CE) 889/08
I "prodotti" di cui al primo comma dell'art. 41 del Reg. (CE) 889/08 che non possono essere venduti con la denominazione biologica sono da intendersi "miele" e "polline".
3) Uso di animali non biologici - art 42 del Reg. (CE) 889/08
In caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, è concessa l'introduzione, nelle unità di produzione biologiche, di avicoli allevati con metodi non biologici con meno di tre giorni di età, di cui all'art. 42 lettera a) del Reg. (CE) 889/2008.
L'autorizzazione di cui all'art. 42 b) del reg. (CE) 889/2008, per l'introduzione nelle unità di produzione biologiche di pollastrelle allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del reg. (CE) 889/2008, viene concessa dalle regioni e provincie autonome secondo la procedura descritta nell'allegato 4, punto 2 del presente decreto. L'operatore biologico che introduce nella propria azienda tali pollastrelle tiene a disposizione delle Autorità competenti e del proprio organismo di controllo copia della "Comunicazione inizio ciclo di allevamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del reg. (CE) n. 889/2008", di cui al facsimile A dell'allegato 4 del presente decreto, che il fornitore di pollastrelle ha inviato all'Autorità competente come previsto dall'allegato 4 paragrafo 1.1. Tale operatore deve, inoltre, attenersi a quanto previsto dall'art. 38 del reg. (CE) n. 889/2008 relativamente al periodo di conversione di sei settimane per le pollastrelle non biologiche, introdotte ai sensi dell'art. 42 b) del reg. (CE) n. 889/2008.
Il produttore che intenda allevare pollastrelle nel rispetto delle disposizioni sopra indicate, deve analogamente attenersi alla procedura descritta nell'allegato 4 paragrafo 1.1 del presente decreto.
4) Uso di cera d'api non biologica - art. 44 del Reg. (CE) 889/08
4.1) Al fine di verificare la mancata disponibilità di cera grezza biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera biologica di cui alla lettera a), art. 44 del reg. (CE) 889/2008, l'operatore deve tenere a disposizione delle Autorità competenti e del proprio Organismo di controllo idonee prove atte a dimostrare tale indisponibilità. La documentazione comprovante l'indisponibilità è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di cera grezza biologica e dalle relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta, equivale a risposta negativa.
4.2) La dimostrazione di assenza di sostanze non autorizzate nella cera utilizzata di cui alla lettera b) e c) dell'art. 44 del Reg. (CE) 889/08 deve essere supportata da risultati analitici.
5) Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico - art. 45 reg. (CE) n. 889/2008
5.1) Il campo di applicazione dell'articolo 45 Reg. (CE) n. 889/2008 riguarda le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo.
Per sementi si intendono le sementi e i tuberi di patata da semina.
Per materiale di moltiplicazione vegetativa si intendono: barbatelle, marze, astoni, talee, gemme, plantule ottenute in micropropagazione, zampe di asparago, carducci e ovoli di carciofo, bulbi, rizomi, funghi, piantine frigo-conservate e stoloni o cime radicate di fragola, piantine di ortive se destinate a fungere da pianta porta - seme.
5.2) Ai sensi del paragrafo 4 art. 45 del Reg. (CE) n. 889/2008 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici è affidata all'ENSE - Ente Nazionale Sementi Elette.
5.3) L'ENSE provvede, in particolare, al mantenimento della banca dati informatizzata nella quale sono elencate le varietà di sementi, tuberi di patata da seme e materiale di moltiplicazione vegetativo biologici disponibili sul territorio nazionale ai sensi dell' articolo 48 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/2008
5.4) Si rimanda all'allegato 5 per la definizione di:
- norme di produzione per le sementi, materiali di moltiplicazione vegetativa e piante biologiche destinate al trapianto;
- il regime di deroga per l'impiego di sementi e dei materiali di moltiplicazione vegetativa e piante non biologiche destinate al trapianto;
- attività di verifica;
- modulistica.
Per le specie incluse nell'allegato 5 parte B, il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici non è ammesso, salvo che questo sia giustificato per scopi di ricerca e sperimentazione in pieno campo, su scala ridotta o per scopi di conservazione delle varietà, riconosciuti dall'autorità competente. (1)
6) Circostanze calamitose - art. 47 del Reg. (CE) 889/08
Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/08 le Regioni e le Province autonome, in determinate zone del proprio territorio, autorizzano l'uso di mangimi non biologici da parte dei singoli operatori per un periodo di tempo non superiore ad un anno e nella misura corrispondente alla perdita di produzione foraggera indicata nel provvedimento di autorizzazione stesso.
Il documento giustificativo, di cui al secondo paragrafo dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/08, è rappresentato dalla concessione della deroga rilasciata dalle Regioni o dalle Province Autonome.
Al fine di informare la Commissione sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni e le Province Autonome ne danno notizia al Ministero nel minor tempo.
Per l'abrogazione del punto 5 annotato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, si rimanda all'art. 9, comma 2, D.MIPAAF 24 febbraio 2017.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
Etichettatura
(sostituito dall'art. 1 del D. MIPAAF 28 maggio 2010)
1) Indicazioni obbligatorie - art. 24 Reg. (CE) n. 834/2007
1.1) Il numero di codice dell'Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell' art. 24 paragrafo 1 lettera a) Reg. (CE) n. 834/2007, contiene il numero di riferimento attribuito dal MiPAAF a ciascun Organismo di controllo;
1.2) Il numero di riferimento di cui al precedente paragrafo, come specificato all'art. 58 paragrafo 1 lettera b) Reg. (CE) n. 889/2008, è preceduto dal termine BIO e dalla sigla IT. Il numero di codice è preceduto dalla dicitura: "Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF"
1.3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura, nonchè il codice identificativo attribuito dall'organismo di controllo ai sensi dell'art. 9 del presente decreto. Il codice identificativo dell'operatore è preceduto dalla dicitura "operatore controllato n......". Si fornisce un esempio di stringa:
Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF |
operatore controllato n. |
IT BIO XXX |
XXXX |
1.4) Nelle more della definizione di specifiche norme per la produzione di "vino e prodotti ottenuti da vino da agricoltura biologica" da parte della Commissione UE, viene consentita la possibilità di fare riferimento in etichetta al metodo di produzione biologica esclusivamente per le uve.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
Sistema di controllo
(modificato dall'art. 8, comma 7, del D. MIPAAF 1 febbraio 2012 e dall'art. 7, del D. MIPAAF 5 agosto 2016)
1) Tracciabilità - art. 27 Reg. (CE) n. 834/2007
In relazione all'obbligo di assicurare un sistema di controllo che permetta, ai sensi dell'art. 27 paragrafo 13 del Reg. (CE) n. 834/2007, la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, gli organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori controllati.
2) Adesione al sistema di controllo - art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007
2.1) [L'operatore, ai fini dell'inserimento negli elenchi regionali, invia in originale la "notifica di inizio attività", provvista di idonea marca da bollo, ad ogni Regione o Provincia Autonoma competente per territorio in relazione alla propria sede legale e dove svolge la propria attività.] (paragrafo abrogato) (1)
L'operatore che estende la propria attività nel territorio di un'altra Regione o Provincia autonoma, presenta "notifica di variazione" alla Regione o Provincia autonoma presso cui ha già inviato la notifica ed invia la "notifica di inizio attività" alla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio ha esteso la propria attività.
2.2) Le operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico e di distribuzione di prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attività per le quali è necessario rispettare i requisiti di cui alle lettere a) e b), paragrafo 1, dell'art. 28 del Reg. CE 834/2007.
2.3) Ai sensi dell'art. 28 paragrafo 1 comma 3 del Reg. (CE) n. 834/2007 le attività svolte per conto terzi sono assoggettate al sistema di controllo di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.
A tal fine l'operatore che intende affidare lo svolgimento di un'attività in conto terzi indica tale attività nel modello di notifica, a meno che l'esecutore non sia un soggetto che ha già effettuato direttamente la notifica. In tal caso il mandatario conserva il certificato di conformità del soggetto esecutore.
Nel caso in cui l'esecutore non sia un operatore notificato, l'impegno da parte dell'esecutore di rispettare le norme relative all'agricoltura biologica e assoggettare le attività al sistema di controllo previsto dall'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, è contenuto, in forma scritta, nel contratto tra operatore ed esecutore.
2.4) Ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 834/2007 sono esentati dall'applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono prodotti da agricoltura biologica al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e che non li producano, non li preparino, non li immagazzinino, se non in connessione con il punto vendita, non li importino da un Paese terzo o non abbiano affidato tale attività a terzi. Un magazzino in connessione al punto vendita, va inteso un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita.
3) Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 gli organismi di controllo rilasciano il documento giustificativo associandolo alla notifica presentata dall'operatore controllato, nei termini e secondo le modalità stabilite nello stesso decreto ministeriale n. 2049/2012.
4) Misure di controllo specifiche per l'apicoltura - art. 78 del Reg. (CE) 889/08
4.1) Le prove documentali di cui al paragrafo 1 dell' art. 78 del Reg. (CE) 889/08 soddisfano gli organismi di controllo e sono contenute nella dichiarazione firmata dall'operatore responsabile di cui all'art. 63, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08;
4.2) Ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 78 del Reg. (CE) 889/08, il termine temporale entro cui l'operatore deve informare l'Organismo di controllo dello spostamento degli apiari, è di 10 giorni nei casi di spostamento in zone non conformi ai sensi del paragrafo 1, art. 13 del Reg. (CE) n. 889/08.
Per gli spostamenti in zone conformi al paragrafo 1, art. 13 del Reg. (CE) n. 889/08 la comunicazione si intende assolta con la compilazione e trasmissione del PAP.
Paragrafo abrogato dall'art. 8, comma 7, del D. MIPAAF 1 febbraio 2012.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
Trasmissione informazioni
(modificato dall'art. 8, del D. MIPAAF 5 agosto 2016)
1) Invio delle informazioni - art. 27 Reg. (CE) 834/07
1.1) L'obbligo degli organismi di controllo di trasmissione dell'elenco di cui all'art. 27, paragrafo 14, del reg. (CE) n. 834/2007, viene assolto nelle modalità stabilite dall'art. 6 paragrafo 1.a) del decreto n. 271 del 12 marzo 2015.
L'obbligo degli organismi di controllo di trasmissione annuale delle informazioni di cui all'allegato 8 del presente decreto viene assolto nelle modalità stabilite dall'art. 6 paragrafo 1.b) del decreto n. 271 del 12 marzo 2015, semprechè siano intercorse variazioni rispetto a quanto comunicato nell'anno precedente.
[1.2) Nelle more della revisione del D.Lgs 220/95, l'elenco degli operatori riconosciuti idonei al 31 dicembre dell'anno precedente, di cui all'allegato III del medesimo Decreto, è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno dagli Organismi di controllo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e alle Regioni o Province autonome territorialmente competenti. Tale elenco contiene le medesime informazioni del comma precedente.] (paragrafo abrogato) (1)
1.3) Gli organismi di controllo trasmettono le informazioni di cui all'allegato 9 del presente decreto, sostituito dall'allegato VII del decreto ministeriale n. 2049/2012, nelle modalità stabilite dall'art. 6 paragrafo 1.c) del decreto direttoriale n. 271 del 12 marzo 2015 nonchè la relazione di sintesi, prevista dall'art. 27 paragrafo 14 del reg. (CE) 834/2007, alle Autorità competenti.
[1.4) Le Regioni e Province Autonome sono tenute ad inviare al MiPAAF e all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, entro il 31 maggio di ogni anno, gli elenchi degli operatori iscritti, corredati dai codici fiscali aziendali, e una relazione sull'attività di vigilanza svolta, per posta elettronica.] (paragrafo abrogato) (2)
[1.5) Tutte le informazioni di cui ai punti 1.1, 1.2, e 1.3 del presente articolo sono trasmesse anche in formato elettronico sia al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari sia al MiPAAF, per conoscenza.] (paragrafo abrogato) (3)
2) Dati statistici - art. 36 del Reg. (CE) 834/07 e art. 93 del Reg. (CE) 889/08
Ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (CE) 834/07 e all'articolo 93 del Reg. (CE) 889/08 gli Organismi di controllo sono tenuti a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno al MiPAAF i dati relativi agli operatori controllati contenenti le seguenti informazioni, con disaggregazione regionale:
- numero degli operatori entrati ed usciti dal sistema di controllo nel corso dell'anno precedente, divisi per categoria (produzione, trasformazione, importazione, esportazione, etc.);
- informazioni sulle superfici (in ettari) in conversione e biologiche e sulle rese (in tonnellate) per ciascun orientamento produttivo (codici EUROSTAT);
- informazioni sul numero dei capi di bestiame allevati divisi per specie e sui prodotti biologici di origine animale (codici EUROSTAT);
- informazioni sul tipo di attività di trasformazione e sul valore della produzione (codici EUROSTAT).
Per uniformare ed agevolare la trasmissione di detti dati il MiPAAF invia ogni anno in tempo utile agli Organismi di controllo, per la compilazione in formato elettronico, appositi moduli elaborati dall'EUROSTAT.
Paragrafo abrogato dall'art. 8, comma 2, del D. MIPAAF 5 agosto 2016.
Paragrafo abrogato dall'art. 8, comma 4, del D. MIPAAF 5 agosto 2016.
Paragrafo abrogato dall'art. 8, comma 5, del D. MIPAAF 5 agosto 2016.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
Importazioni
(sostituito dall'art. 2 del D. MIPAAF 28 maggio 2010)
[1) Elenco nazionale importatori di prodotti biologici da Paesi terzi - Art. 9 del decreto legislativo n. 220/95.
Ai sensi del paragrafo 2 art. 9 del DLgs n. 220/95 il MiPAAF aggiorna l'elenco nazionale degli operatori che svolgono attività di importazione nell'Unione Europea di prodotti biologici provenienti dai Paesi terzi.
L'operatore invia la notifica di attività, per la categoria "Importatore", al MiPAAF e, contestualmente, all'organismo di controllo prescelto.
L'organismo di controllo prescelto, ricevuta la notifica, avvia la procedura di verifica delle condizioni di ingresso nel sistema di controllo.
Entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica, l'organismo di controllo, provvede, in caso di esito positivo, ad inviare all'importatore ed al MiPAAF, apposito documento giustificativo, di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n. 834/07. Il MiPAAF, previa verifica del documento giustificativo, provvede a trasmettere all'operatore, all'organismo di controllo e alle altre amministrazioni interessate, il decreto di inserimento nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi.
In caso di esito negativo l'organismo di controllo comunica, entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica, all'operatore e al MiPAAF, le motivazioni che determinano il mancato rilascio del documento giustificativo. Il MiPAAF comunica all'operatore e alle altre amministrazioni interessate le motivazioni del mancato inserimento nell'elenco di cui al primo capoverso del presente paragrafo.] (paragrafo abrogato) (1)
[2) Procedura per la concessione ed il rinnovo dell'autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi - Art. 19 Reg. (CE) n. 1235/08.
Gli operatori inseriti nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici procedono, senza ulteriori adempimenti, ad importare prodotti biologici da Paesi terzi in equivalenza elencati nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/08.
Gli operatori che intendano importare prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza, oltre ad essere inseriti nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici, chiedono specifica autorizzazione al MiPAAF. Al fine di una migliore gestione delle informazioni relative alle importazioni, la medesima richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata anche in formato elettronico all'indirizzo saco10@politicheagricole.gov.it.
La richiesta di autorizzazione, o la richiesta di rinnovo, è compilata secondo gli appositi modelli allegati 6 e 7 ed è inoltrata al MiPAAF che, previo esame della documentazione fornita, rilascia o rifiuta l'autorizzazione all'importazione informandone le amministrazioni interessate e l'organismo di controllo.
La compilazione dei suddetti modelli deve essere effettuata secondo le istruzioni contenute nelle "Linee guida Importazione di prodotti biologici da Paesi terzi nell'Unione Europea in accordo all'art 19 del Reg. 1235/2008" disponibili in lingua italiana ed inglese sul sito www.sinab.it e www.politicheagricole.it.
L'autorizzazione prevede che l'importatore comunichi al MiPAAF e al proprio organismo di controllo, almeno 15 giorni prima di ogni operazione di sdoganamento, i quantitativi, il punto di entrata ed il centro di primo ricevimento relativamente ad ogni partita di prodotto importato.
La richiesta di rinnovo di cui all'allegato 7 può essere utilizzata esclusivamente a seguito dell'ottenimento di una prima autorizzazione richiesta secondo il modello di cui all'allegato 6. La richiesta di rinnovo, inoltre, può essere usata al massimo per due volte consecutive, successivamente è necessario presentare una nuova richiesta di autorizzazione come da allegato 6.
Gli allegati 6 e 7 sono disponibili nella versione in lingua inglese come da allegati 6-bis e 7-bis e, questi ultimi, sono altresì disponibili in formato elettronico editabile sul sito internet www.sinab.it.] (paragrafo abrogato) (2)
Paragrafo abrogato dall'art. 8, comma 7, del D. MIPAAF 1 febbraio 2012.
Paragrafo abrogato dall'art. 9, comma 1, del D. MIPAAF 5 agosto 2016.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
Disposizioni transitorie e finali
(modificato dall'art. 10, del D. MIPAAF 5 agosto 2016)
[1) Gli operatori che intendono aderire al sistema di controllo di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007 utilizzano il modulo di notifica pubblicato con il DLgs 220/95 e modificato, da ultimo, con il Decreto ministeriale del 7/7/2005.] (paragrafo abrogato) (1)
[2) Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Decreto il MiPAAF, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, adotta la nuova modulistica al fine di consentire l'informatizzazione del sistema in conformità al Piano d'Azione Nazionale per l'Agricoltura Biologica citato in premessa.
Le Regioni e le Province Autonome che intendono rendere obbligatorio prima dei citati sei mesi l'utilizzo di specifici moduli, anche in formato elettronico, ne danno preventiva comunicazione al MiPAAF. La modulistica contiene almeno le informazioni prescritte dallo schema di notifica di cui al DLgs 220/95 modificato, da ultimo, con il Decreto ministeriale del 7/7/2005.] (paragrafo abrogato) (1)
3. Gli Organismi di controllo possono adottare propria modulistica, limitatamente alla "relazione di ispezione", al fine di esercitare l'attività di controllo in conformità alla normativa comunitaria.
4) La documentazione di cui al precedente paragrafo 3), adottata dagli organismi di controllo, deve essere inviata all'Autorità competente nelle modalità stabilite all'art. 1 del decreto direttoriale n. 26324 del 16 dicembre 2013.
5) Le disposizioni del presente Decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Provincie autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti dei relativi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
6) Fatto salvo quanto riportato nel decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 e fatte salve le disposizioni relative alle linee guida per la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine animale, i decreti ministeriali 4 agosto 2000, 29 marzo 2001 e 7 luglio 2005 sono abrogati.
Il presente Decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma 27 novembre 2009
Il Ministro: ZAIA
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 250
Paragrafo abrogato dall'art. 8, comma 7, del D. MIPAAF 1 febbraio 2012.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
ALLEGATO 1
PRODOTTI IMPIEGATI COME CORROBORANTI, POTENZIATORI DELLE DIFESE NATURALI DEI VEGETALI
DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO |
DESCRIZIONE, COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA E/O FORMULAZIONE COMMERCIALE |
MODALITA' E PRECAUZIONI D'USO |
1. PROPOLIS |
E' il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti in questo allegato). L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento. Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito |
. |
2. POLVERE DI PIETRA O DI ROCCIA |
Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata. |
Esente da elementi inquinanti |
3. BICARBONATO DI SODIO |
Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo. |
. |
4. GEL DI SILICE |
Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari |
. |
5. PREPARATI BIODINAMICI |
Preparazioni previste dal regolamento CEE n. 834/07, art. 12 lettera c. |
. |
6. OLI VEGETALI ALIMENTARI (Arachide, Cartamo, Cotone, Girasole, Lino, Mais, Olivo, Palma Di Cocco, Senape, Sesamo, Soia, Vinacciolo) |
Prodotti derivanti da estrazione meccanica e trattati esclusivamente con procedimenti fisici. |
. |
7. LECITINA |
Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15% |
. |
8. ACETO |
Di vino e frutta |
. |
9. SAPONE MOLLE E/O DI MARSIGLIA |
Utilizzabile unicamente tal quale |
. |
10.CALCE VIVA |
Utilizzabile unicamente tal quale |
. |
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
ALLEGATO 2
(abrogato dall'art. 11, comma 1, del D. MIPAAF 5 agosto 2016)
ISCRIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI RELATIVA ALL'ORIGINE DI TUTTE LE SPECIE ANIMALI.
[Il produttore che alleva animali con il metodo biologico allo scopo di immetterli nel circuito commerciale, può comunicare tale attività nella sezione appositamente strutturata del sito SINAB del MiPAAF.
Il produttore registra la propria posizione nella sezione del sito dichiarando i seguenti dati:
a) Dati anagrafici e CUAA della ditta produttrice;
b) Indirizzo dell'azienda nella quale il produttore alleva gli animali;
c) Disponibilità: periodo, numero dei capi e tipologia di razza o razze (linee genetiche);
d) Organismo di controllo cui l'operatore è assoggettato.
Il produttore dovrà mantenere aggiornata la banca dati almeno trimestralmente. In caso contrario la disponibilità di animali verrà considerata esaurita e, pertanto, depennata dalla banca dati.
L'allevatore che voglia acquistare animali biologici è tenuto a verificarne la disponibilità nella sopraindicata sezione del sito internet e, nel caso in cui non risulti alcuna disponibilità di animali biologici, l'allevatore potrà procedere all'acquisto di animali convenzionali, documentando la propria ricerca attraverso la stampa della pagina web da cui si evinca tale indisponibilità, o tramite idonea comunicazione del produttore di animali biologici.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
ALLEGATO 3
Qualora un produttore voglia richiedere il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell' art. 36 comma 2 del Reg. (CE) n. 889/08, deve presentare all'Organismo di Controllo una specifica richiesta indicando di quali delle condizioni richiamate ai punti a) o b) del paragrafo 2 dell'art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 intende avvalersi.
Tale richiesta dovrà essere corredata da:
- descrizione dettagliata delle coltivazioni realizzate e dei metodi produttivi adottati negli appezzamenti interessati
- documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 889/08 antecedentemente alla data di notifica ed invio della stessa. Tale documentazione può essere costituita da:
- nel caso della richiesta ai sensi del punto a del paragrafo 2 dell'art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 le schede ufficiali relative all'uso dei mezzi tecnici;
- nel caso della richiesta ai sensi del punto b del paragrafo 2 dell'art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 perizie ed ogni altra evidenza utile.
L'organismo di Controllo acquisita la suddetta richiesta da parte del produttore, ed effettuate le verifiche necessarie, provvede ad inoltrare alla Regione o Provincia autonoma di competenza una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il parere di merito degli organi deliberanti dello stesso Organismo di Controllo.
La relazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
1. Denominazione e CUAA dell'operatore biologico
2. Data della richiesta da parte del produttore
3. Appezzamenti e particelle catastali interessate e relative colture praticate (antecedenti e successive alla notifica)
4. Data di fine conversione ai sensi del art. 36 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/08, riferite alle singole particelle
5. Data di fine conversione richiesta ai sensi del art. 36 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08, riferite alle singole particelle
6. Parere dell'OdC (data della delibera)
La relazione, oltre al richiamato parere di merito degli organi deliberanti dello stesso Organismo di Controllo, deve essere corredata dal verbale di visita ispettiva dal quale si evinca la verifica di evidenze documentali ed ispettive e dai rapporti di prova di eventuali analisi effettuate.
Le Regioni o le Provincie autonome esaminata la relazione dell'OdC e la documentazione a corredo ed eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni, autorizza o meno il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 36 paragrafo 2 del Reg. CE 889/08, dandone comunicazione all'Organismo di Controllo e, per conoscenza, all'operatore.
In assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni o Provincie autonome entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
ALLEGATO 4
1) Adempimenti dei produttori di pollastrelle di età non superiore a 18 settimane allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 (e delle pertinenti disposizioni dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007) e destinate ad essere introdotte nelle unità di produzione biologiche.
1.1) Il produttore che intende allevare pollastrelle con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 deve comunicare tale attività al MiPAAF e alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, entro 10 giorni dall'inizio del ciclo di allevamento, che si fa corrispondere all'introduzione in allevamento dei pulcini con meno di 3 giorni di età.
La comunicazione, di cui si allega il fac-simile A, deve riportare le seguenti informazioni:
a) Dati anagrafici e CUAA della ditta produttrice;
b) Dati anagrafici e CUAA della ditta di allevamento (se diverso dal precedente);
c) Periodo di allevamento;
d) Numero dei capi e tipologia di razza o razze (linee genetiche);
e) Atto di impegno a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale incaricato di effettuare controlli al fine di accertare il rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ed al presente decreto.
1.2) Il produttore che alleva pollastrelle con metodi non biologici, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, deve approntare idonei spazi per garantire la separazione fisica di questo tipo di animali dagli altri, ponendo particolare riguardo alla separazione delle linee di alimentazione.
La separazione degli allevamenti deve:
- garantire la non promiscuità degli animali;
- assicurare la correttezza delle operazioni di alimentazione ed abbeveraggio;
- facilitare l'identificazione degli animali da parte del personale incaricato di effettuare controlli.
Il produttore deve tenere una specifica contabilità al fine di fornire le opportune informazioni circa il numero dei capi presenti e le modalità di alimentazione degli stessi.
Risulta pertanto opportuno predisporre apposite registrazioni di carico-scarico sia per le pollastrelle sia per l'alimentazione.
1.2.1) Il primo registro di carico-scarico deve specificatamente essere riferito alle pollastrelle destinate agli allevamenti condotti con il metodo biologico, dal quale si evincano: la provenienza degli animali; il numero dei capi presenti; le variazioni di questi ultimi in funzione della mortalità. A tal fine:
- nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:
1) il giorno di arrivo;
2) le quantità e relative razze (linee genetiche);
3) estremi del documento di acquisto e del documento di trasporto;
- nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:
1) le perdite per mortalità;
2) estremi del documento di vendita e del documento di trasporto;
3) il giorno di consegna e le quantità consegnate.
1.2.2) Il secondo registro di carico-scarico deve essere riferito ai mangimi ed ha la finalità di fornire le informazioni sulla provenienza del prodotto, la corrispondenza delle quantità utilizzate con quelle indicate nelle "linee guida della case madre" e la giacenza. A tal fine:
- nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:
1) il giorno di arrivo;
2) la quantità;
3) la tipologia di alimento (cartellino);
4) i riferimenti ai documenti di acquisto (fatture di vendita, documenti di trasporto, ecc.).
Per ogni lotto di prodotto acquistato, l'allevatore deve conservare il cartellino e/o la "campionatura" dei mangimi per tutta la durata del ciclo di allevamento delle pollastrelle e deve tenere il mangime stesso in modo nettamente separato dagli altri mangimi, in modo da consentirne agevolmente l'identificazione.
Nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:
1) quantità utilizzata;
2) eventuale giacenza.
1.3) Il produttore deve rispettare le disposizioni del capo 2, sezione 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ottemperando alle registrazioni obbligatorie previste per i trattamenti sanitari.
1.4) Al fine di consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 e nel presente decreto, il produttore di pollastrelle dovrà:
- garantire la rintracciabilità dei lotti di pollastrelle vendute ad imprese produttrici di uova biologiche, attraverso informazioni dettagliate presenti nella documentazione relativa alla transazione commerciale;
- conservare tutta la documentazione prevista dal presente decreto per almeno 2 anni e renderla disponibile al personale incaricato di effettuare i controlli.
2) Adempimenti dei produttori di uova biologiche.
Il produttore di uova biologiche che intende acquistare pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, deve presentare istanza alle Regioni e Province autonome.
Tale istanza prevede l'invio di una comunicazione di deroga, di cui si allega il fac-simile B, almeno 60 giorni prima dell'inizio del ciclo di allevamento, da parte del produttore di uova biologiche alle Regioni ed alle Province autonome competenti per territorio rispetto alla sede legale del produttore biologico.
La comunicazione, sulla base delle informazioni presenti nella banca dati di cui all'allegato 2 alla data della richiesta, deve riportare la necessità di ricorrere all'acquisto di pollastrelle provenienti da unità di produzione non biologiche ma allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 stante:
- la non disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico;
- l'insufficiente disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico, allegando, in questo caso, le richieste di approvvigionamento non soddisfatte.
Il produttore di uova biologiche deve essere in grado di dimostrare all'Organismo di Controllo, anche mediante la documentazione commerciale, la conformità degli animali introdotti in azienda.
E' il caso di richiamare all'attenzione degli allevatori di galline ovaiole biologiche che, ai sensi dell'articolo 38 del Reg. (CE) n. 889/2008, per le pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, e introdotte nell'allevamento per la produzione di uova biologiche, è richiesto il periodo di conversione di 6 settimane.
3) Adempimenti degli Organismi di Controllo
L'Organismo di Controllo in sede di verifica, relativamente agli accertamenti sull'origine delle pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ed avviate alla produzione di uova da agricoltura biologica, deve rilevare la comunicazione di deroga da parte del produttore all'autorità competente e deve verificare la conformità dell'approvvigionamento attraverso gli elementi riportati nei documenti di transazione commerciale (fatture e documenti di trasporto).
Facsimile sostituito dall'art. 6, comma 3, del D. MIPAAF 5 agosto 2016.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
Per l'abrogazione dell'allegato annotato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, si rimanda all'art. 9, comma 2, D.MIPAAF 24 febbraio 2017.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
Allegato abrogato dall'art. 9, comma 1, del D. MIPAAF 5 agosto 2016.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
Allegato introdotto dall'allegato al D. MIPAAF 28 maggio 2010.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
Allegato abrogato dall'art. 9, comma 1, del D. MIPAAF 5 agosto 2016.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
Allegato introdotto dall'allegato al D. MIPAAF 28 maggio 2010.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 4, del D.MIPAAF e Turismo 18 luglio 2018, n. 6793.