
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 81 del Reg. (UE) n. 168/2013 con effetto dal 1° gennaio 2016.
DIRETTIVA 2009/139/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 25 novembre 2009
G.U.U.E. 9 dicembre 2009, n. L 322
Iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote. (Testo rilevante ai fini del SEE)
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 81 del Reg. (UE) n. 168/2013 con effetto dal 1° gennaio 2016.
Note sul recepimento
Adottata il: 25 novembre 2009
Entrerà in vigore il: 29 dicembre 2009
Applicabile dal: 1° giugno 2010
Termine per il recepimento: ---
Provvedimenti nazionali di recepimento
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
1) La direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni. E' opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla sua codificazione.
2) La direttiva 93/34/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, sostituita dalla direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (4), e fissa disposizioni tecniche relative alla progettazione e alla costruzione dei veicoli a motore a due o tre ruote per quanto riguarda le iscrizioni regolamentari. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2002/24/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2002/24/CE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano a detta direttiva.
3) E' opportuno che la presente direttiva non impedisca ad alcuni Stati membri di mantenere, per quanto riguarda le iscrizioni regolamentari applicabili ai veicoli a motore a due o a tre ruote e su base non discriminatoria, prescrizioni speciali vincolanti ai fini dell'applicazione delle norme di circolazione, sempreché tali requisiti specifici riguardino l'uso di detti veicoli e non implichino modifiche nella loro costruzione tali da ostacolare l'omologazione comunitaria di questo tipo di veicolo.
4) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione indicati nell'allegato II, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
GU C 77 del 31.3.2009.
Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 novembre 2009.
GU L 188 del 29.7.1993.
GU L 124 del 9.5.2002.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 81 del Reg. (UE) n. 168/2013 con effetto dal 1° gennaio 2016.
La presente direttiva si applica alle iscrizioni regolamentari di tutti i tipi di veicoli di cui all'articolo 1 della direttiva 2002/24/CE.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 81 del Reg. (UE) n. 168/2013 con effetto dal 1° gennaio 2016.
La procedura per la concessione dell'omologazione CE relativamente alle iscrizioni regolamentari di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote e le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite dalla direttiva 2002/24/CE, rispettivamente ai capi II e III.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 81 del Reg. (UE) n. 168/2013 con effetto dal 1° gennaio 2016.
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni dell'allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 81 del Reg. (UE) n. 168/2013 con effetto dal 1° gennaio 2016.
1. Gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti le iscrizioni regolamentari, rifiutare l'omologazione CE o rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'immissione in circolazione dei veicoli a due o tre ruote conformi alle prescrizioni della presente direttiva.
2. Gli Stati membri rifiutano, per motivi riguardanti le iscrizioni regolamentari, l'omologazione CE a qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote non conforme alle prescrizioni della presente direttiva.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 81 del Reg. (UE) n. 168/2013 con effetto dal 1° gennaio 2016.
La direttiva 93/34/CEE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione indicati all'allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 81 del Reg. (UE) n. 168/2013 con effetto dal 1° gennaio 2016.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1° giugno 2010.
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 81 del Reg. (UE) n. 168/2013 con effetto dal 1° gennaio 2016.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 25 novembre 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
La presidente
A. TORSTENSSON
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ALLEGATO I
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ISCRIZIONI REGOLAMENTARI PER I VEICOLI A MOTORE A DUE O TRE RUOTE
1. GENERALITA'
1.1. Ogni veicolo deve essere munito di una targhetta e delle iscrizioni descritte qui di seguito. La targhetta e le iscrizioni vengono apposte dal costruttore o dal suo mandatario.
2. TARGHETTA DEL COSTRUTTORE
2.1. In zona facilmente accessibile, su un pezzo che normalmente non viene sostituito durante l'impiego, deve essere apposta, in modo da risultare solidamente fissata, una targhetta del costruttore, il cui esempio figura all'appendice 1, contenente le seguenti indicazioni chiaramente leggibili e indelebili, elencate nel seguente ordine:
2.1.1. nome del costruttore;
2.1.2. marchio di omologazione descritto all'articolo 8 della direttiva 2002/24/CE;
2.1.3. numero d'identificazione del veicolo (VIN);
2.1.4. livello sonoro a veicolo fermo ... dB(A) a ... g/min.
2.2. Il marchio di omologazione secondo le prescrizioni del punto 2.1.2, i valori del livello sonoro a veicolo fermo e il numero di g/min secondo le prescrizioni del punto 2.1.4 non vengono indicati all'atto dell'omologazione CE per quanto riguarda le iscrizioni regolamentari. Questi elementi devono però essere apposti su tutti i veicoli prodotti in conformità del tipo omologato.
2.3. Il costruttore può apporre indicazioni supplementari sotto o accanto a quelle prescritte, all'esterno di un rettangolo chiaramente delimitato nel quale devono essere contenute unicamente le indicazioni prescritte ai punti da 2.1.1 a 2.1.4 (cfr. appendice 1).
3. NUMERO D'IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO
Il numero d'identificazione di un veicolo è costituito da una combinazione strutturata di caratteri, attribuita dal costruttore a un singolo veicolo. La sua funzione è quella di rendere identificabile in modo inequivocabile tramite il costruttore, senza che occorrano altre indicazioni, ogni veicolo per un periodo di 30 anni. Il numero d'identificazione del veicolo deve rispondere alle seguenti prescrizioni:
3.1. il numero d'identificazione del veicolo deve essere segnato sulla targhetta del costruttore. Esso deve essere segnato anche mediante un procedimento quale il martellamento o la punzonatura, in modo da evitare che si cancelli o si alteri, sul telaio o sull'intelaiatura, in zona facilmente accessibile nella metà destra del veicolo;
3.1.1. il numero d'identificazione del veicolo deve essere composto da tre parti:
3.1.1.1. la prima parte consiste in un codice assegnato al costruttore del veicolo per consentirne l'identificazione. Tale codice è costituito da tre caratteri (lettere o cifre) assegnati dalle autorità competenti del paese in cui il costruttore ha la sede sociale, d'accordo con l'agenzia internazionale che opera su autorizzazione dell'Organismo internazionale di normalizzazione (ISO). Il primo carattere designa una zona geografica, il secondo un paese all'interno di una zona geografica, il terzo un determinato costruttore. Se il costruttore produce meno di 500 veicoli all'anno, il terzo carattere sarà sempre un 9. Per l'identificazione di detto costruttore, l'autorità di cui sopra assegna anche il terzo, il quarto e il quinto carattere della terza parte;
3.1.1.2. la seconda parte è costituita da sei caratteri (lettere o cifre), che hanno lo scopo di indicare le caratteristiche generali del veicolo (tipo, variante e, nel caso di ciclomotori, versione); ciascuna caratteristica può comprendere vari caratteri. Se il costruttore non fa uso di uno o più di questi caratteri, gli spazi non usati devono essere completati con caratteri alfabetici o numerici, a scelta del costruttore stesso;IT 9.12.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 322/5
3.1.1.3. la terza parte è costituita da otto caratteri, di cui gli ultimi quattro devono essere numerici, e deve consentire, in combinazione con le altre due parti, di identificare in modo inequivocabile un dato veicolo. In tutti gli spazi non utilizzati va inserita la cifra zero in modo da ottenere il numero completo dei caratteri prescritti;
3.1.2. il numero d'identificazione del veicolo deve essere disposto possibilmente su un'unica riga. L'inizio e la fine di questa riga devono essere delimitati da un simbolo; quest'ultimo non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse.
In casi eccezionali e per motivi tecnici è anche ammessa la disposizione su due righe. In tali casi non è tuttavia consentito suddividere una qualsiasi delle tre parti e l'inizio e la fine di ciascuna riga devono essere delimitati da un simbolo che non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse.
Il simbolo può anche essere segnato fra le tre parti (punto 3.1.1) all'interno di una riga.
Non sono ammessi spazi intermedi liberi tra i caratteri.
4. CARATTERI
4.1. Per tutte le iscrizioni di cui ai punti 2 e 3 si devono usare lettere latine e cifre arabe. Tuttavia, le lettere latine usate per le indicazioni previste dai punti 2.1.1, 2.1.3 e 3 devono essere in caratteri maiuscoli.
4.2. Per le indicazioni del numero d'identificazione del veicolo:
4.2.1. non è autorizzato l'impiego delle lettere I, O e Q nonché di trattini, asterischi o altri segni particolari;
4.2.2. le lettere e le cifre devono avere le seguenti altezze minime:
4.2.2.1. 4 mm per i caratteri segnati direttamente sul telaio o sull'intelaiatura o su una struttura analoga del veicolo;
4.2.2.2. 3 mm per i caratteri segnati sulla targhetta del costruttore.
Appendice 1
Esempio di targhetta del costruttore
L'esempio che segue non pregiudica le indicazioni che figurano effettivamente sulle targhette del costruttore né le dimensioni della targhetta, delle lettere e delle cifre; esso viene dato unicamente a titolo indicativo.
Le informazioni supplementari di cui al punto 2.3 possono essere apposte sotto o accanto alle indicazioni prescritte nel rettangolo riportato qui di seguito.
STELLA FABBRICA MOTOCICLI e3 5364 3 G S K L M 3 A C 8 B 1 2 0 0 0 0 80 dB(A) - 3 750 rev/min |
Legenda:
Nell'esempio di targhetta illustrato, il veicolo in questione è costruito dalla "Stella Fabbrica Motocicli", omologato in Italia (e3), sotto il numero 5364.
Il numero d'identificazione (3GSKLM3AC8B120000) ha il seguente significato:
- prima parte (3GS):
- 3: zona geografica (Europa),
- G: paese all'interno della zona geografica (Germania),
- S: costruttore (Stella Fabbrica Motocicli),
- seconda parte (KLM3AC):
- KL: tipo di veicolo,
- M3: variante (carrozzeria del veicolo),
- AC: versione (motore del veicolo),
- terza parte (8B120000):
- 8B12: identificazione del veicolo insieme alle altre due parti del numero d'identificazione,
- 0000: spazi non utilizzati riempiti con degli zeri per ottenere il numero completo di caratteri prescritti.
Il livello sonoro a veicolo fermo è 80 dB(A) a 3 750 g/min.
Appendice 2
Scheda informativa concernente le iscrizioni regolamentari di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote
(da unire alla domanda di omologazione CE qualora sia presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione CE del veicolo)
Numero d'ordine (attribuito dal richiedente):......................................................................
La domanda di omologazione CE concernente le iscrizioni regolamentari di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote deve essere accompagnata dalle informazioni di cui ai seguenti punti della parte I, lettera A, dell'allegato II della direttiva 2002/24/CE:
- 0.1
- 0.2
- da 0.4 a 0.6
- da 9.3.1 a 9.3.3.
Appendice 3
Indicazione dell'amministrazione |
Certificato di omologazione CE concernente le iscrizioni regolamentari di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 81 del Reg. (UE) n. 168/2013 con effetto dal 1° gennaio 2016.
ALLEGATO II
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all'articolo 5)
Direttiva 93/34/CEE del Consiglio (GU L 188 del 29.7.1993). |
. |
Direttiva 1999/25/CE della Commissione (GU L 104 del 21.4.1999). |
. |
Direttiva 2006/27/CE della Commissione (GU L 66 dell'8.3.2006). |
limitatamente all'articolo 2 e all'allegato II |
PARTE B
Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione
(di cui all'articolo 5)
Direttiva |
Termine di attuazione |
Data di applicazione |
93/34/CEE |
14 dicembre 1994 |
14 giugno 1995 |
1999/25/CE |
31 dicembre 1999 |
1° gennaio 2000 (*) |
2006/27/CE |
31 dicembre 2006 (**) |
- |
(*) In conformità dell'articolo 2 della direttiva 1999/25/CE: "1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli Stati membri non possono: - rifiutare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, - rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, per motivi concernenti le iscrizioni regolamentari, se dette iscrizioni sono conformi alle prescrizioni della direttiva 93/34/CEE, come modificata dalla presente direttiva. 2. A decorrere dal 1° luglio 2000, gli Stati membri rifiutano l'omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti le iscrizioni regolamentari, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 93/34/CEE, come modificata dalla presente direttiva." (**) In conformità dell'articolo 5 della direttiva 2006/27/CE: "1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli Stati membri non possono, per motivi relativi all'oggetto della direttiva in questione, rifiutare l'omologazione CE o vietare la registrazione, la vendita o l'entrata in servizio dei veicoli a due o tre ruote conformi alle disposizioni rispettive delle direttive [...], 93/34/CEE, [...], quali modificate dalla presente direttiva. 2. A decorrere dal 1° luglio 2007, gli Stati membri rifiutano, per motivi relativi all'oggetto della direttiva in questione, l'omologazione CE a qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote che non sia conforme alle disposizioni rispettive delle direttive [...], 93/34/CEE, [...], quali modificate dalla presente direttiva.". |
N.d.R.: La presente direttiva è ABROGATA dall'art. 81 del Reg. (UE) n. 168/2013 con effetto dal 1° gennaio 2016.
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 93/34/CEE |
Direttiva 2006/27/CE |
Presente direttiva |
Articoli 1, 2 e 3 |
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Articoli 1, 2 e 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
. |
- |
- |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
- |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
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Articolo 4, paragrafo 3 |
- |
. |
Articolo 5 |
- |
. |
Articolo 6 |
Articolo 5 |
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Articolo 7 |
Allegato |
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Allegato I |
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Allegato II |
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Allegato III |