
DECISIONE N. 2009/767/CE DELLA COMMISSIONE, 16 ottobre 2009
G.U.U.E. 20 ottobre 2009, n. L 274
Misure per facilitare l'uso di procedure per via elettronica mediante gli "sportelli unici" di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (alla Dec. 2013/662/UE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Applicabile dal: 28 dicembre 2009
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) Gli obblighi di semplificazione amministrativa imposti agli Stati membri dal capo II della direttiva 2006/123/CE, in particolare dagli articoli 5 e 8, comprendono l'obbligo di semplificare le procedure e le formalità relative all'accesso e all'esercizio di un'attività di servizio e l'obbligo di garantire che dette procedure e formalità possano essere espletate con facilità dai prestatori di servizi, a distanza e per via elettronica, mediante lo "sportello unico".
2) L'espletamento di procedure e di formalità mediante lo "sportello unico" deve essere possibile a livello transfrontaliero tra gli Stati membri, come stabilito dall'articolo 8 della direttiva 2006/123/CE.
3) Al fine di conformarsi all'obbligo di semplificare le procedure e le formalità e di facilitare l'uso transfrontaliero degli "sportelli unici", le procedure per via elettronica dovrebbero basarsi su soluzioni semplici, anche per quanto riguarda l'uso delle firme elettroniche. Qualora, dopo un'adeguata valutazione dei rischi delle procedure e delle formalità concrete, siano ritenuti necessari un elevato livello di sicurezza o l'equivalenza con una firma manoscritta, per determinate procedure e formalità potrebbero essere richieste ai prestatori di servizi firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura.
4) Il quadro comunitario per le firme elettroniche è stato istituito dalla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche (2). Al fine di facilitare un uso transfrontaliero efficace delle firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, è opportuno migliorare il livello di fiducia nelle firme elettroniche a prescindere dallo Stato membro in cui ha sede il firmatario o il prestatore di servizi di certificazione che rilascia il certificato qualificato. Per conseguire questo obiettivo una soluzione potrebbe essere, per esempio, quella di rendere più accessibili in forma affidabile le informazioni necessarie per la convalida delle firme elettroniche, in particolare le informazioni relative ai prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento in uno Stato membro e ai servizi da loro offerti.
5) E' necessario garantire che gli Stati membri rendano accessibili al pubblico tali informazioni mediante un modello comune al fine di facilitarne l'uso e di garantire un adeguato livello di dettaglio, che consenta alla parte ricevente di convalidare la firma elettronica,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Uso e accettazione delle firme elettroniche
1. Se giustificato sulla base di un'adeguata valutazione dei possibili rischi, e conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/123/CE, gli Stati membri, ai fini dell'espletamento delle procedure e formalità mediante lo sportello unico di cui all'articolo 8 della direttiva 2006/123/CE, possono esigere dal prestatore di servizi l'uso di firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura, secondo quanto definito e disciplinato dalla direttiva 1999/93/CE.
2. Per l'espletamento delle procedure e formalità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri accettano tutte le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura, fatta salva la loro possibilità di limitare tale accettazione alle firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, se ciò è giustificato dalla valutazione del rischio di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri non subordinano l'accettazione delle firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura, a requisiti tali da ostacolare l'uso, da parte dei prestatori di servizi, di procedure per via elettronica mediante gli sportelli unici.
4. Le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono agli Stati membri di accettare firme elettroniche diverse dalle firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura.
Elaborazione, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di fiducia
(modificato ed integrato dall'art. 1 della Dec. 2013/662/UE)
1. Gli Stati membri elaborano, aggiornano e pubblicano, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato, un "elenco di fiducia" contenente, come minimo, le informazioni relative ai prestatori di servizi di certificazione che rilasciano al pubblico certificati qualificati e che sono soggetti alla loro supervisione/al loro accreditamento.
2. Gli Stati membri elaborano e pubblicano l'elenco di fiducia in formato leggibile a macchina, conformemente alle specifiche di cui all'allegato. Se lo Stato membro sceglie di pubblicare l'elenco di fiducia in formato leggibile all'uomo, il formato soddisfa le specifiche di cui all'allegato.
2 bis. Gli Stati membri firmano elettronicamente il formato leggibile a macchina dell'elenco di fiducia per garantirne l'autenticità e l'integrità. Lo Stato membro che pubblica l'elenco di fiducia in formato leggibile all'uomo assicura che il formato contenga gli stessi dati del formato leggibile a macchina e lo firma elettronicamente con lo stesso certificato utilizzato per il formato leggibile a macchina.";
2 ter. Gli Stati membri assicurano che il formato leggibile a macchina dell'elenco di fiducia sia accessibile nel sito di pubblicazione in qualsiasi momento, senza interruzione, salvo a fini di manutenzione.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
a) il nome dell'organismo o degli organismi responsabili dell'elaborazione, dell'aggiornamento e della pubblicazione dell'elenco di fiducia in formato leggibile a macchina;
b) il sito di pubblicazione del formato leggibile a macchina dell'elenco di fiducia;
c) due o più certificati a chiave pubblica del gestore del sistema, con periodi di validità sfasati di almeno tre mesi, corrispondenti alle chiavi private che possono essere usate per firmare elettronicamente il formato leggibile a macchina dell'elenco di fiducia;
d) qualsiasi modifica apportata alle informazioni di cui alle lettere a), b) e c).
3 bis. Se lo Stato membro pubblica l'elenco di fiducia in formato leggibile all'uomo, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono comunicate anche per tale formato.
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2009.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
Il presente allegato è stato sostituito dall'allegato della Dec. 2013/662/UE pubblicata nella G.U.U.E. 16 novembre 2013, n. L 306.