
DECISIONE N. 2009/721/CE DELLA COMMISSIONE, 24 settembre 2009
G.U.U.E. 30 settembre 2009, n. L 257
Decisione che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 31,
previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicare agli Stati membri i risultati di dette verifiche, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.
2) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In certi casi si sono avvalsi di tale possibilità e la relazione redatta a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.
3) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 e del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in modo tale da non contravvenire alle norme comunitarie.
4) Dalle verifiche effettuate, dalle discussioni bilaterali e dalle procedure di conciliazione è risultato che una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale requisito e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione Garanzia, dal Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito "FEASR").
5) Occorre indicare gli importi non riconosciuti imputabili al FEAOG, sezione "garanzia", al FEAGA e al FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.
6) Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi.
7) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 6 gennaio 2009 e riguardanti materie in essa trattate,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Le spese riportate nell'allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione "garanzia", del FEAGA, o del FEASR sono escluse dal finanziamento comunitario in quanto non conformi alle norme comunitarie.
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione