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REGOLAMENTO (CE) N. 828/2009 DELLA COMMISSIONE, 10 settembre 2009

G.U.U.E. 11 settembre 2009, n. L 240

Regolamento che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) n. 1278/2014)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 14 settembre 2009

Applicabile dal: 14 settembre 2009 (vedi nota)

Nota

Il presente regolamento si applica fino al 30 settembre 2015.

______________________________________________________________________

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 156, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (3), in particolare l'articolo 11, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1528/2007 sopprime dal 1° ottobre 2009 i dazi all'importazione sui prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 per le regioni e gli Stati elencati nell'allegato I del suddetto regolamento. Tuttavia, se le importazioni raggiungono la doppia soglia di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1528/2007, questa preferenza può essere sospesa per le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I che non siano i paesi meno sviluppati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, deve essere fissata una soglia regionale di salvaguardia.

2) L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008 sospende totalmente, dal 1° ottobre 2009, i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 per i paesi che, ai sensi dell'allegato I di tale regolamento, beneficiano del regime speciale per i paesi meno sviluppati.

3) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 732/2008, per il periodo dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2015 le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 richiedono un titolo di importazione.

4) Per semplificare il procedimento di rilascio del titolo, ogni numero di riferimento deve essere connesso a un paese elencato nell'allegato I del presente regolamento. Per evitare domande fraudolente, detto elenco deve essere limitato a quei paesi identificati come attuali o potenziali esportatori di zucchero verso l'Unione europea. I paesi che non figurano attualmente nell'allegato I del presente regolamento, ma sono ripresi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 o nell'allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, possono essere inseriti nell'allegato I del presente regolamento. A tal fine il paese interessato deve chiedere alla Commissione di essere inserito nell'allegato I del presente regolamento.

5) Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai titoli di importazione rilasciati nell'ambito del presente regolamento occorre applicare il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4).

6) Per garantire a tutti i richiedenti un trattamento uniforme e equo, occorre stabilire il periodo durante il quale possono essere presentate le domande di titoli e il periodo durante il quale questi possono essere rilasciati.

7) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5), il richiedente presenta allo Stato membro nel quale è iscritto nel registro dell'IVA la prova che durante un determinato periodo di tempo ha operato nel commercio dello zucchero. Ciononostante i richiedenti accreditati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (6) devono essere posti in condizione di partecipare al commercio dello zucchero preferenziale.

8) Lo zucchero importato ai fini della raffinazione richiede un controllo specifico da parte degli Stati membri. Pertanto i richiedenti devono specificare all'atto della richiesta del titolo di importazione se lo zucchero importato è destinato o no alla raffinazione.

9) Per evitare operazioni speculative o di merchandising di titoli di importazione e per garantire che il richiedente disponga di contatti commerciali con il paese terzo esportatore, le richieste di titoli di importazione devono essere corredate da un documento di esportazione emanato da un'autorità competente del paese terzo esportatore per un quantitativo pari a quello figurante nella domanda del titolo.

10) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 732/2008 e all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1528/2007, l'importatore si impegna ad acquistare i prodotti di cui al codice NC 1701 a un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento (su base c.i.f.) fissato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

11) Qualora i quantitativi derivanti dalla domanda del titolo di importazione eccedano i quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1528/2007, è opportuno che il rilascio di titoli da parte di Stati membri sia soggetto a un coefficiente di attribuzione che dovrà essere fissato dalla Commissione, analogamente a quanto dispone il regolamento (CE) n. 1301/2006. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, detto coefficiente deve essere calcolato su base regionale.

12) L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007 aumenta la possibilità di superare i quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento. La Commissione deve quindi relazionare sull'applicazione del meccanismo transitorio di salvaguardia per lo zucchero e, se necessario, presentare proposte adeguate. Detta relazione comprende un quadro generale dei flussi delle importazioni nel corso dei primi anni della campagna successivi all'applicazione del presente regolamento, un'analisi sugli sviluppi futuri del commercio e una valutazione di ogni eventuale rischio di superamento e dei quantitativi coinvolti.

13) Le soglie per il controllo del meccanismo transitorio di salvaguardia per lo zucchero si basano sulle importazioni nel corso di una campagna di commercializzazione specifica. I titoli di importazione devono quindi avere validità compresa tra il 1° ottobre e il 30 settembre.

14) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1528/2007 limita il beneficio dell'eliminazione dei dazi di importazione a quegli importatori che pagano un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento su base c.i.f. Nel commercio internazionale questi contratti implicano che l'importatore si assume l'intera responsabilità dello zucchero dalla data di carico. Per i titoli validi fino al 30 settembre per i quali lo zucchero è stato caricato al più tardi entro il 15 settembre, lievi ritardi nella catena logistica provocati da eventi diversi dalla "forza maggiore" possono determinare importazioni successive al 30 settembre. Per evitare il rischio di dover pagare l'intero dazio di importazione pari a 419 EUR per tonnellata e l'incameramento della cauzione, agli importatori deve essere data la possibilità di importare detto zucchero, caricato entro il 15 settembre della campagna di commercializzazione, sulla base di un titolo di importazione rilasciato per la stessa campagna di commercializzazione. Pertanto è opportuno che gli Stati membri proroghino la validità del titolo di importazione qualora l'importatore provi che lo zucchero è stato caricato entro il 15 settembre.

15) La distinzione "zucchero destinato alla raffinazione" e "zucchero non destinato alla raffinazione" non è connessa con la distinzione tra zucchero bianco e zucchero greggio come definiti nell'allegato III, parte II, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Pertanto devono essere identificati i codici NC autorizzati per le importazioni relativi a ogni gruppo di titoli di importazione.

16) Ai fini di un'adeguata gestione degli accordi, le informazioni pertinenti devono essere trasmesse alla Commissione in tempo utile.

17) L'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 limita, durante i primi tre mesi di ciascuna delle campagne di commercializzazione e entro il periodo di cui all'articolo 153, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il rilascio di titoli di importazione alle raffinerie a tempo pieno. Nel corso di detto periodo solo le raffinerie a tempo pieno possono presentare domanda di titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione. Detti titoli sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono rilasciati.

18) L'obbligo di procedere alla raffinazione dello zucchero deve essere verificato dagli Stati membri. Qualora il titolare originario del titolo di importazione non sia in grado di fornirne la prova, è previsto il pagamento di una sanzione.

19) Tutto lo zucchero importato raffinato da un operatore autorizzato deve basarsi su un titolo di importazione per zucchero destinato alla raffinazione. Qualora detta prova non sia fornita è previsto il pagamento di una sanzione.

20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 299 del 16.11.2007.

(2)

GU L 348 del 31.12.2007.

(3)

GU L 211 del 6.8.2008.

(4)

GU L 114 del 26.4.2008.

(5)

GU L 238 dell'1.9.2006.

(6)

GU L 178 dell'1.7.2006.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 703/2010)

1. Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015, le modalità di applicazione relative all'importazione dei prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 di cui:

a) all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1528/2007;

b) all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 732/2008.

2. Le importazioni provenienti da paesi terzi che sono paesi meno sviluppati (PMS) di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, appartenenti o meno al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP o paesi non ACP), sono esenti da dazi doganali e contingenti e recano i numeri di riferimento di cui all'allegato I, parte I, del presente regolamento.

3. Le importazioni dai paesi ACP che non sono paesi meno sviluppati (NON PMS) di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, sono esenti da dazi doganali, fatti salvi i meccanismi transitori di salvaguardia per lo zucchero, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1528/2007 e recano i numeri di riferimento indicati nell'allegato I, parte II, del presente regolamento.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, per ogni campagna di commercializzazione è stabilita una soglia regionale di salvaguardia nell'allegato I, parte II, del presente regolamento.

4. Un paese figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 o figurante come paese meno sviluppato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 può essere aggiunto, su sua richiesta, all'allegato I del presente regolamento.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "peso tal quale", il peso dello zucchero come tale;

b) "raffinazione", l'operazione di trasformazione di zuccheri greggi in zuccheri bianchi, quali definiti nell'allegato III, parte II, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e ogni operazione tecnica equivalente applicata allo zucchero bianco alla rinfusa.

CAPO II

TITOLI D'IMPORTAZIONE

Art. 3

Applicazione del regolamento (CE) n. 376/2008

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 376/2008.

Art. 4

Domande di titoli di importazione e titoli di importazione

(integrato e modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1278/2014)

1. Le domande di titoli di importazione devono essere trasmesse settimanalmente dal lunedì al venerdì, a partire dal secondo lunedì del mese di settembre antecedente alla campagna di commercializzazione cui esse fanno riferimento.

Dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì 11 dicembre 2009 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì 1° gennaio 2010 non può essere presentata nessuna domanda.

2. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006. Tuttavia la trasmissione di prove di cui al suddetto articolo non può essere richiesta per gli operatori accreditati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 952/2006.

3. Le domande di titoli di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture:

a) nella casella 8: il paese di origine (uno dei paesi elencati nell'allegato I del presente regolamento).

Va inoltre apposta una croce sulla parola "sì";

b) nella casella 16: un codice NC unico, a otto cifre;

c) nelle caselle 17 e 18: la quantità di zucchero, espressa in equivalente zucchero bianco;

d) nella casella 20:

i) "zucchero destinato alla raffinazione" oppure "zucchero non destinato alla raffinazione".

ii) almeno una delle diciture elencate nell'allegato V, parte A;

iii) la campagna di commercializzazione cui si riferiscono;

e) nella casella 24: almeno una delle diciture elencate nell'allegato V, parte B.

4. Le domande di titolo di importazione devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) la prova che il richiedente ha costituito una cauzione di 20 EUR/t del quantitativo di zucchero indicato nella casella 17 del titolo;

b) gli originali dei titoli di esportazione rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo esportatore, conformemente al modello figurante nell'allegato III, per un quantitativo pari a quello figurante nelle domande di titolo;

c) per lo zucchero destinato alla raffinazione, l'impegno del richiedente a provvedere alla raffinazione dei quantitativi di zucchero in questione entro la fine del terzo mese successivo alla scadenza del relativo titolo di importazione;

d) per le campagne di commercializzazione 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, l'impegno del richiedente ad acquistare lo zucchero a un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento (su base c.i.f.) fissato all'articolo 8, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la relativa campagna di commercializzazione e un documento vincolante relativo all'operazione, firmato dall'acquirente e dal fornitore.

I titoli di esportazione di cui alla lettera b) possono essere sostituiti da copie conformi all'originale, rilasciate dalle autorità competenti del paese terzo esportatore, della prova di origine di cui all'allegato II, articolo 14, del regolamento (CE) n. 1528/2007 per i paesi di cui all'allegato I di tale regolamento o agli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (7) della Commissione per i paesi non elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 ma figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008.

Al posto degli originali a sostegno delle domande di titoli di importazione possono essere presentate copie elettroniche o facsimile dei titoli di esportazione di cui al primo comma, lettera b), o delle copie conformi all'originale di cui al secondo comma, a condizione che gli originali siano inviati dal richiedente alle autorità competenti degli Stati membri presso il punto di sdoganamento del titolo di importazione prima dello sdoganamento delle merci coperte dal titolo di importazione rilasciato in virtù della copia elettronica o del facsimile.

5. Gli originali dei titoli di esportazione di cui al paragrafo 4, lettera b), o le copie conformi all'originale di cui al secondo comma del paragrafo 4 devono essere conservate dalle autorità competenti dello Stato membro.

6. Qualora risulti che un documento originale, un documento elettronico o un facsimile trasmesso dal richiedente, conformemente al paragrafo 4, contenga false informazioni e queste ultime siano determinanti per l'attribuzione di titoli di importazione preferenziali, le competenti autorità degli Stati membri escludono il richiedente dal sistema di domande di titoli per la campagna di commercializzazione in corso e per quella successiva, salvo che il richiedente fornisca la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che il fatto non è stato causato da una sua grave negligenza o che è dovuto a forza maggiore o a un errore palese.

7. L'articolo 48, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 376/2008 non si applica qualora il quantitativo di zucchero importato nell'ambito del presente regolamento sia superiore di non oltre il 5% al quantitativo indicato nel titolo di importazione. Il quantitativo supplementare è considerato importato nell'ambito di tale titolo.

Art. 5

Meccanismo di salvaguardia transitorio per lo zucchero

1. Qualora la quantità complessiva derivante dalle domande di titoli per i numeri di riferimento da 09.4231 a 09.4247 superi 3,5 milioni di tonnellate e la quantità complessiva derivante dalle domande di titoli per i numeri di riferimento da 09.4241 a 09.4247 ecceda la quantità di cui all'allegato II per la campagna di commercializzazione interessata, la Commissione fissa per i numeri di riferimento da 09.4241 a 09.4247 un coefficiente di attribuzione che gli Stati membri applicano alle quantità contemplate da ogni domanda per detti numeri di riferimento.

Il coefficiente di attribuzione per il numero di riferimento è calcolato in proporzione alla quantità disponibile nell'ambito della soglia regionale di salvaguardia per detto numero di riferimento e per la campagna di commercializzazione interessata.

Se, successivamente all'applicazione dei coefficienti di attribuzione alle domande settimanali, la quantità derivante dalle domande di titoli per i numeri di riferimento da 09.4231 a 09.4247 sono inferiori a 3,5 milioni di tonnellate o se la quantità derivante dalle domande di titoli per i numeri di riferimento da 09.4241 a 09.4247 sono inferiori alle quantità di cui all'allegato II per la campagna di commercializzazione interessata, la maggior differenza è ripartita tra i numeri di riferimento da 09.4241 a 09.4247 con un coefficiente di attribuzione inferiore al 100%, proporzionalmente alla quantità settimanale non attribuita per detti numeri di riferimento. Per questi numeri di riferimento il coefficiente di attribuzione è ricalcolato considerando quest'aumento di attribuzione.

L'algoritmo utilizzato per il calcolo del coefficiente di attribuzione è riportato all'allegato IV.

2. Se i coefficienti di attribuzione sono fissati conformemente al paragrafo 1, la Commissione sospende la presentazione delle domande di titoli sino alla fine della campagna di commercializzazione per i numeri di riferimento per i quali è stata raggiunta la soglia regionale di salvaguardia. Tuttavia, la Commissione revoca la sospensione e ammette nuovamente le domande quando le quantità diventano nuovamente disponibili sulla base delle notifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

3. Entro il 31 marzo 2013 la Commissione presenta una relazione sul funzionamento del meccanismo di salvaguardia transitorio per lo zucchero, se necessario corredata di proposte adeguate. La relazione considera i flussi commerciali dello zucchero provenienti dai paesi terzi di cui all'allegato I del presente regolamento.

Art. 6

Rilascio dei titoli di importazione

1. Ogni settimana, il giovedì o il venerdì al più tardi, gli Stati membri rilasciano i titoli relativi alle domande presentate nel corso della settimana precedente e comunicate in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, tenendo eventualmente conto del coefficiente di attribuzione stabilito dalla Commissione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1.

Non vengono rilasciati titoli di importazione per quantitativi non notificati.

2. I titoli sono validi dalla data di rilascio o dal 1° ottobre della campagna di commercializzazione per la quale sono rilasciati, se quest'ultima data è successiva.

I titoli sono validi fino alla fine del terzo mese successivo alla loro data di validità, senza oltrepassare il 30 settembre della campagna di commercializzazione per la quale sono emessi.

Art. 7

Proroga della validità dei titoli di importazione

Per i titoli di importazione la cui validità scade il 30 settembre di una campagna di commercializzazione e su richiesta del titolare del titolo di importazione, l'autorità competente dello Stato membro di emissione proroga il periodo di validità del titolo di importazione fino al 31 ottobre se il titolare fornisce prova, ad esempio, mediante una polizza di carico, che lo zucchero è stato caricato al più tardi entro il 15 settembre della campagna di commercializzazione e le autorità competenti dello Stato membro di emissione ritengano accettabile detta prova. Gli Stati membri ne informano la Commissione al più tardi il primo giorno lavorativo della settimana successiva alla proroga della validità.

Art. 8

Immissione in libera pratica

(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1278/2014)

I titoli di importazione recanti nella casella 20 la menzione "zucchero destinato alla raffinazione" possono essere utilizzati per l'importazione dei prodotti dei codici NC 1701 13 10, 1701 14 10, 1701 91 00, 1701 99 10 o 1701 99 90.

I titoli di importazione recanti nella casella 20 la menzione "zucchero non destinato alla raffinazione" possono essere utilizzati per l'importazione dei prodotti dei codici NC 1701 13 90, 1701 14 90, 1701 91 00, 1701 99 10 o 1701 99 90.

Art. 9

Comunicazioni alla Commissione

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 703/2010 e modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1278/2014)

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì e le ore 18 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo, i quantitativi di zucchero, compresi quelli negativi per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi dell'articolo 4.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì e le ore 18 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo, i quantitativi di zucchero, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione a decorrere dal giovedì precedente, ai sensi dell'articolo 6.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì e le ore 18 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo, i quantitativi, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

4. I quantitativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono ripartiti per numero di riferimento, paese d'origine, codice NC a otto cifre, campagna di commercializzazione interessata e in funzione del fatto che riguardino o no zucchero destinato alla raffinazione. Essi sono espressi in chilogrammi equivalente zucchero bianco.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° marzo e per la campagna di commercializzazione precedente, i quantitativi di zucchero che sono stati effettivamente importati, ripartendoli per numero di riferimento e paese di origine, espressi in chilogrammi equivalente zucchero bianco.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° marzo e per la campagna di commercializzazione precedente, i quantitativi di zucchero che sono stati effettivamente raffinati, ripartendoli per numero di riferimento e paese di origine, espressi in "chilogrammi tal quale" e in equivalente zucchero bianco.

6. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono trasmesse conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (1).

7. Gli Stati membri forniscono precisazioni sui quantitativi di prodotti immessi in libera pratica conformemente all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(1)

Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009).

CAPO III

FABBISOGNO TRADIZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO

Art. 10

Regime delle raffinerie a tempo pieno

1. Solo le raffinerie a tempo pieno possono presentare domanda di titoli di importazione per zucchero destinato alla raffinazione con validità decorrente nel corso dei primi tre mesi di ogni campagna di commercializzazione. In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, i titoli in questione sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.

2. Se, anteriormente al 1° gennaio di ogni campagna di commercializzazione, le domande di titoli di importazione relativi allo zucchero destinato alla raffinazione sono uguali o superiori al totale dei quantitativi di cui all'articolo 153, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione informa gli Stati membri che il limite di importazione per quella campagna di commercializzazione è stato raggiunto a livello comunitario.

A decorrere dalla data di questa notifica, il paragrafo 1 non si applica più per la campagna di commercializzazione interessata.

Art. 11

Prova della raffinazione e sanzioni

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 703/2010)

1. Entro sei mesi dalla scadenza della validità del titolo, ogni titolare originario di un titolo di importazione di zucchero destinato alla raffinazione fornisce allo Stato membro di emissione la prova, giudicata soddisfacente dal medesimo, dell'avvenuta raffinazione dello zucchero entro il termine previsto all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c).

Se detta prova non è fornita, il richiedente versa, anteriormente al 1° giugno successivo alla relativa campagna di commercializzazione, un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero corrispondenti, salvo ragioni eccezionali di forza maggiore.

2. Le imprese produttrici di zucchero accreditate a norma dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1234/2007 dichiarano all'autorità competente dello Stato membro, anteriormente al 1° marzo successivo alla relativa campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero che hanno raffinato per detta campagna, precisando:

a) i quantitativi di zucchero corrispondenti a titoli di importazione per zucchero destinato alla raffinazione,

b) i quantitativi di zucchero prodotti nella Comunità, indicando gli estremi dell'impresa accreditata che lo ha prodotto;

c) gli altri quantitativi di zucchero, indicandone l'origine.

Anteriormente al 1° giugno successivo alla rispettiva campagna di commercializzazione, il produttore versa un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero di cui al primo comma, lettera c), per i quali non può fornire prova, riconosciuta valida da uno Stato membro, che la raffinazione è avvenuta per ragioni giustificate e motivi tecnici eccezionali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 30 settembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(sostituito dall'allegato del Reg. (UE) n. 703/2010 e modificato dall'allegato del Reg. (UE) n. 470/2011 e dall'allegato del Reg. (UE) n. 1048/2013)

NUMERO DI RIFERIMENTO

Parte I: Paesi meno sviluppati

Denominazione del gruppo

Paese terzo

Numero d'ordine

PMS NON ACP

Bangladesh

Cambogia

Laos

Mynmar/Birmania

Nepal

09.4221

PMS ACP

Benin

Burkina Faso

Repubblica democratica del Congo

Etiopia

Madagascar

Malawi

Mozambico

Senegal

Sierra Leone

Sudan

Tanzania

Togo

Uganda

Zambia

09.4231

Parte II: Paesi che non sono paesi meno sviluppati

Regione

Paesi terzi

Numero di riferimento

Soglia regionale di salvaguardia 2009/2010 (tonnellate di equivalente zucchero bianco)

Soglia regionale di salvaguardia 2010/2011 (tonnellate di equivalente zucchero bianco)

Soglia regionale di salvaguardia 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 (tonnellate di equivalente zucchero bianco)

Africa centrale - NON PMS

.

09.4241

10.186,1

10.186,1

10.186,1

Africa occidentale - NON PMS

Costa d'Avorio

09.4242

10.186,1

10.186,1

10.186,1

CSAA - NON PMS

Swaziland

09.4243

166.081,2

174.631,9

192.954,5

CAO - NON PMS

Kenya

09.4244

12.907,9

13.572,4

14.996,5

CAO - NON PMS

Maurizio Zimbabwe

09.4245

544.711,6

572.755,9

632.850,9

PACIFICO - NON PMS

Figi

09.4246

181.570,5

190.918,6

210.950,3

CARIFORUM - NON PMS

Barbados,

Belize

Dominican Republic

Guyana

Giamaica

Trinidad e Tobago

09.4247

454 356,6

477.749,0

527.875,6

ALLEGATO II

2009/2010

(tonnellate di equivalente zucchero bianco)

2010/2011

(tonnellate di equivalente zucchero bianco)

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

(tonnellate di equivalente zucchero bianco)

1.380.000

1.450.000

1.600.000

ALLEGATO IV

I. Definizioni:

TACPLDC = domande settimanali complessive presentate dai paesi PMS ACP (numero di riferimento 09.4231)

N = numero di riferimento per i paesi ACP NON PMS (da 09.4241 a 09.4247)

RSTN = soglia di salvaguardia regionale per il numero di riferimento N;

WAN = domande settimanali per il numero di riferimento N

CWAN = domande settimanali complessive per il numero di riferimento N, esclusa l'ultima comunicazione

ACN = coefficiente di attribuzione per il numero di riferimento N

RESQ = quantità residuale da ripartire dopo l'applicazione dell'ACN

RESQN = quantità residuale per il numero di riferimento N

II. Calcolo del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1,

II.1. Per ciascun N:

ACN = ((RSTN - CWAN)/WAN * 100)%

Se l'ACN è negativo, esso è fissato allo 0%

Se è pari o superiore al 100%, l'ACN è fissato al 100%

II.2. Se

(TACPLDC + S (CWAN + ACN * WAN) per tutte le regioni con RST) è inferiore a 3,5 milioni di tonnellate

O

S ((CWAN + ACN * WAN) per tutte le regioni con RST) è inferiore a RST

Allora:

RESQ = massimo di

3,5 milioni di tonnellate - (TACPDLC + S ((CWAN + ACN * WAN) per tutte le regioni con RST)

e

RST - S ((CWAN + ACN * WAN) per tutte le regioni con RST)

Se l'ACN è inferiore al 100%:

RESQN = RESQ * (((1-ACN) * WAN)/( S (((1-ACN) * WAN))) per i numeri di riferimento con ACN < 100%)))

"nuovo ACN" = (("vecchio ACN"*WAN) + RESQN)/WANIT 11.9.2009

ALLEGATO V

A. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), punto ii)

...omissis...

- in italiano: Applicazione del regolamento (CE) n. 828/2009, EBA/APE. Numero di riferimento (inserire in base all'allegato I)

...omissis...

B. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera e)

...omissis...

- in italiano: Dazio doganale nullo - Regolamento (CE) n. 828/2009

>

...omissis...