
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 28 agosto 2009
G.U.R.S. 23 ottobre 2009, n. 49
Criteri per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 7, che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20 maggio 2009, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 del 20 maggio 2009;
Visto l'art. 16 "Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione delle scorte" della predetta legge regionale che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese agricole singole, associate e cooperative, finalizzati all'acquisto di prodotti e materiale di consumo funzionali all'esercizio dell'attività agricola, recante uno stanziamento di 15 milioni di euro;
Visto, in particolare, il comma 4 del suddetto art. 16, che prevede che "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, definisce i criteri per l'erogazione dei finanziamenti ai beneficiari finali";
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e, in particolare, il comma 3, art. 187, che prevede l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime anche di natura quantitativa connesse alle finalità dell'intervento ed alle tipologie delle iniziative per l'ammissibilità all'attività istruttoria;
Visto il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006;
Visto il regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007;
Considerato che, ai sensi del comma 2 del predetto art. 16, per le imprese agricole di produzione primaria, l'importo massimo concedibile dei finanziamenti agevolati destinati all'acquisto di prodotti e materiale di consumo è di Euro 50.000,00, mentre per le imprese associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli tale importo è di Euro 500.000,00, con un rapporto, quindi, di 1 a 10;
Ritenuto di dover rispettare il rapporto di cui sopra, espresso in termini percentuali, nella ripartizione dello stanziamento di 15 milioni di euro alle due diverse tipologie d'impresa (produzione primaria/lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli);
Considerato che ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 2, sono coltivatori diretti coloro i quali "direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame";
Considerato, altresì, che con decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101), è stata istituita la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), il quale è "colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 1257/99 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato regolamento CE n. 1257/99, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento;
Ritenuto di dover privilegiare nella concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 16 della legge regionale n. 6/2009 le imprese agricole, singole e associate, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
Ravvisata la necessità e l'urgenza di dare attuazione a quanto previsto dal predetto comma 4, art. 16;
Decreta:
Lo stanziamento di 15 milioni di euro, recato dal comma 7 della legge regionale n. 6/2009, è cosi ripartito:
- Euro 13.500.000,00 destinati alle imprese agricole di produzione primaria (90% dello stanziamento totale);
- Euro 1.500.000,00 destinati alle imprese associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (10% dello stanziamento totale).
Di dare priorità nella concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 16 della legge regionale n. 6/2009 alle imprese agricole, singole o associate, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
Il dipartimento interventi strutturali provvederà, in attuazione del comma 5 dell'art. 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 16 (N.d.R. recte: 14 maggio 2009, n. 6), alla sottoscrizione della relativa convenzione con la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS) ed all'emanazione delle disposizioni attuative.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale e alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 28 agosto 2009.
CIMINO