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LEGGE 3 agosto 2009, n. 112

G.U.R.I. 12 agosto 2009, n. 186

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

2. Il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, deve intendersi come parere obbligatorio ai fini dell'adozione del piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, e deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di piano, decorsi inutilmente i quali il piano può comunque essere adottato.

Art. 2

1. Nella legge 23 dicembre 1997, n. 451, e ovunque ricorrono nell'ordinamento vigente, le parole: "Commissione parlamentare per l'infanzia" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza".

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonchè dell'affido e dell'adozione".

3. Il Governo provvede, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: ALFANO