
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 luglio 2009
G.U.R.I. 28 novembre 2009, n. 278
Istituzione di un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad essi connessi e collegati.
TESTO COORDINATO (al D.M. Sviluppo Economico 28 aprile 2010 e con annotazioni alla data 6 agosto 2010)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;
Visto il Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007;
Visto il PON Ricerca e competitività 2007-2013, adottato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007;
Visto il POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013, approvato dalla Commissione UE il 20 dicembre 2007 con Decisione n. C(2007) 6820;
Visto il PAI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013, approvato dal CIPE con delibera del 2 aprile 2008;
Decreta:
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione di agevolazioni in favore della realizzazione di investimenti produttivi, riguardanti le aree tecnologiche individuate dall'articolo 1, comma 842 della predetta legge n. 296/2006 e per interventi ad esse connessi e collegati, finalizzati a:
a) sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione;
b) industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale;
c) realizzazione di programmi di investimento volti al risparmio energetico e/o alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate, definiti con i decreti di cui al successivo art. 6;
d) perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale individuati dal Ministro dello sviluppo economico con i decreti di cui al successivo art. 6.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1:
a) le piccole imprese di nuova costituzione di cui alla lettera a) sono quelle costituite non prima di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e autonome, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 1 al Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L214 del 9 agosto 2008, nel seguito indicato "Regolamento GBER";
b) i programmi di ricerca e sviluppo sperimentale di cui alla lettera b) sono considerati qualificati nei seguenti casi:
se realizzati in collaborazione con Organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01;
se agevolati sulla base di norme comunitarie, statali e regionali finalizzate alla promozione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale, semprechè completamente realizzati da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto;
qualora l'impresa, a seguito della realizzazione del programma, abbia depositato un brevetto prima della data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.
Soggetti beneficiari
(integrato dall'art. 1, comma 1, n. 1), del D.M. Sviluppo Economico 28 aprile 2010)
1. I soggetti ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto sono le imprese che intendono realizzare programmi di investimento nei settori di cui all'art. 3, comma 1. Ai fini della classificazione delle imprese di piccola, media o grande dimensione si rinvia ai criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.
2. Alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese destinatarie degli interventi previsti dal presente decreto devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
f) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero dello sviluppo economico un ordine di recupero;
h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
i) essere in possesso degli ulteriori specifici requisiti indicati ai Titoli II e III.
Programmi ammissibili
(integrato dall'art. 1, comma 1, n. 2), del D.M. Sviluppo Economico 28 aprile 2010)
1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento rientranti nelle tipologie indicate nei successivi Titoli II e III del presente decreto e riguardanti le seguenti attività:
a) sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT 2007;
b) produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D della predetta classificazione ISTAT, nei limiti indicati nell'allegato n. 1;
c) attività di servizi elencate nell'allegato n. 1;
d) attività del turismo e altre attività connesse elencate nell'allegato 1.
Con riferimento alle attività di cui alla lettera a), in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della Siderurgia, della Cantieristica navale, dell'Industria carboniera e delle Fibre sintetiche, come individuate nell'allegato 1 al presente decreto. Per quanto riguarda il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ulteriori precisazioni sono contenute nel medesimo allegato 1.
2. Ciascun programma deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti, e deve essere realizzato nell'ambito di unità produttive ubicate nelle aree che risultano ammissibili in relazione a quanto previsto nei Titoli II e III. Per unità produttiva si intende una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.
3. I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Per avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.
Pertanto, non sono ammissibili i programmi per i quali esistano titoli di spesa, ivi compresi quelli relativi ad acconti, antecedenti alla presentazione della domanda di agevolazioni, anche se non rendicontati. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. [Non sono, altresì, ammissibili i programmi realizzati, in tutto o in parte, con la modalità del cosiddetto "contratto chiavi in mano".] (periodo eliminato) (1)
Periodo eliminato dall'art. 1, comma 1, n. 3), del D.M. Sviluppo Economico 28 aprile 2010.
Spese ammissibili
(modificato dall'art. 1, comma 1, n. 4), del D.M. Sviluppo Economico 28 aprile 2010)
1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del programma;
b) opere murarie e assimilate;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purchè dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.
2. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui al regolamento GBER e, qualora i programmi siano agevolati con le risorse comunitarie relative ai fondi strutturali dell'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese ai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, ai sensi dell'art. 56, paragrafo 4 del regolamento (CE) 1083/2006.
3. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a consulenze connesse al programma d'investimento, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun programma d'investimento, fermo restando che la relativa intensità dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.
4. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
5. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese sono riportate nell'allegato n. 2 al presente decreto.
Forma e intensità delle agevolazioni
1. In relazione alle tipologie di intervento di cui all'art. 1, comma 1, le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER, nella forma di contributi in conto impianti e/o contributi in conto interessi e/o finanziamento agevolato e/o garanzia. Relativamente ai programmi d'investimento riguardanti le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 9 del Regolamento GBER, ove più favorevoli.
2. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura finanziaria del programma, non superiore al 75% per cento delle spese ammissibili, con una durata massima di dieci anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma. Detto finanziamento è deliberato dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia ai sensi del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; il contributo è determinato in percentuale del tasso di riferimento di cui al comma 4 in misura massima non superiore all'80% dello stesso. Il finanziamento agevolato è concesso dal Ministero dello sviluppo economico in misura non superiore al 75% per cento delle spese ammissibili, con una durata massima di dieci anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 4.
3. Con riferimento alle agevolazioni nella forma di garanzia, la concessione potrà avvenire alternativamente:
a) a titolo di aiuto de minimis, secondo quanto previsto nel Regolamento CE n. 1998/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 22 dicembre 2006;
b) alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 5, paragrafo1, lettera c) del Regolamento GBER.
4. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili ed è espressa in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_ rates.html
5. Le intensità massime delle agevolazioni, riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto, sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013. Relativamente ai grandi progetti di investimento così come definiti nel Regolamento GBER e ai programmi riguardanti il settore dei trasporti, le intensità massime di aiuto sono quelle previste per le imprese di grande dimensione, indipendentemente dalla dimensione effettiva dell'impresa beneficiaria.
6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili riguardanti le immobilizzazioni e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
7. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi d'investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal Regolamento 1998/2006.
Modalità di attuazione
(integrato dall'art. 1, comma 1, n. 5) e n. 6), del D.M. Sviluppo Economico 28 aprile 2010)
1. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con propri decreti, in relazione a ciascuna delle tipologie di intervento di cui all'art. 1, comma 1, i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, i criteri di selezione e valutazione, con riferimento alla procedura prevista dall'art. 5 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nonchè l'eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o più fasi del procedimento. (1)
2. Con i decreti di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico può altresì stabilire indicazioni ovvero limitazioni specifiche con riferimento:
a) ai programmi di investimento e alle attività ammissibili;
b) ai limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili, alle spese ammissibili e alla durata massima dei programmi di investimento agevolati;
c) alla forma e alla misura delle agevolazioni di cui all'art. 5, nonchè alle relative modalità di erogazione;
d) priorità per specifiche tipologie di programmi di investimento, con particolare riguardo ai programmi proposti da imprese appartenenti al medesimo distretto produttivo e/o aderenti al contratto di rete di cui al comma 4-ter.2 dell' art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dall' art. 1, comma 1, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonchè ai programmi che favoriscano l'utilizzo dei risultati da parte di filiere produttive e ogni altra collaborazione volta a conseguire anche forme di associazione permanente specialmente tra imprese delle aree Mezzogiorno e Centro-Nord.
3. L'erogazione delle agevolazioni è effettuata sulla base di stati di avanzamento documentati. Con i decreti di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico può prevedere che una quota delle agevolazioni possa essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero dello sviluppo economico, rilasciata in stretta conformità alle disposizioni emanate in merito dal medesimo Ministero.
Vedi i seguenti DD.MM. Sviluppo Economico:
- 6 agosto 2010: "Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale";
- 6 agosto 2010: "Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia";
- 6 agosto 2010: "Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca e sviluppo sperimentale".
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. In ogni fase del procedimento il Ministero dello sviluppo economico può disporre controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonchè l'attuazione degli interventi finanziati.
2. Il Ministero dello sviluppo economico presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.
3. Con riferimento ai programmi di cui al Titolo II, ogni qualvolta è concesso un aiuto in base al presente decreto a favore di programmi di investimento superiori a 50 milioni di euro non soggetti alla notifica individuale di cui all'art. 10, il Ministero dello sviluppo economico, fornisce alla Commissione europea, entro venti giorni lavorativi dalla concessione delle agevolazioni, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento GBER.
Revoche
1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni:
a) in caso di mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'art. 5, comma 7;
b) in caso di mancata realizzazione del programma di investimenti;
c) in caso di non mantenimento dei beni per l'uso previsto e per il periodo indicato all'art. 5, comma 6;
d) in tutti gli altri casi eventualmente previsti dai decreti di cui all'art. 6.
Con il suddetto provvedimento di concessione sono altresì disciplinate le modalità di recupero delle agevolazioni revocate e le relative sanzioni amministrative nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
TITOLO II
PROGRAMMI RELATIVI AD INVESTIMENTI NELLE AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERE A) E C) DEL TRATTATO
Aree territoriali e programmi ammissibili
1. I programmi di investimento di cui al comma 2, riguardanti le tipologie di intervento di cui all'art. 1, comma 1, possono essere realizzati unicamente nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo, 3 lettere a) e c) del Trattato UE e previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.
2. Le agevolazioni relative ai programmi di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di programmi d'investimento riconducibili alle seguenti tipologie:
a) realizzazione di nuove unità produttive;
b) ampliamento di unità produttive esistenti;
c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
3. Relativamente ai programmi d'investimento riguardanti le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le imprese di grande dimensione possono accedere alle agevolazioni solo qualora abbiano meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolati a norma dell'allegato 1 al Regolamento GBER.
Notifica individuale
1. Secondo quanto previsto dal Regolamento GBER, per i programmi con investimenti ammissibili in immobilizzazioni superiori a 50 milioni di euro, qualora l'importo complessivo di agevolazioni concedibili sia superiore al 75 % del massimale di aiuto che potrebbe ottenere un programma con investimenti ammissibili pari a 100 milioni di euro applicando i massimali di aiuto per le grandi imprese, la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea. E' altresì subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al programma d'investimento, di cui al precedente art. 4, comma 3, qualora l'ammontare delle predette agevolazioni sia superiore a 2 milioni di euro.
TITOLO III
PROGRAMMI RELATIVI AD INVESTIMENTI PROPOSTI DA PMI IN AREE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERE A) E C) DEL TRATTATO
Soggetti beneficiari, aree e programmi ammissibili
1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse solo a piccole e medie imprese che realizzano programmi d'investimento.
2. I programmi di cui al comma 3, riferiti alle tipologie di intervento di cui all'art. 1, comma 1, possono essere unicamente realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo, 3 lettere a) e c) del Trattato UE previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.
3. Le agevolazioni di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di programmi d'investimento riconducibili alle seguenti tipologie:
a) alla realizzazione di nuove unità produttive;
b) all'ampliamento di unità produttive esistenti;
c) alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
d) ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
Notifica individuale
1. Per i programmi comportanti agevolazioni di importo totale lordo superiore a 7,5 milioni di euro, la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea. E' altresì subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al programma di investimento, di cui al precedente art. 4, comma 3, qualora l'ammontare delle predette agevolazioni sia superiore a 2 milioni di euro.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2009
Il Ministro: SCAJOLA
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 394
ALLEGATO 1
(integrato dall'art. 1, comma 2, del D.M. Sviluppo Economico 28 aprile 2010)
Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per i programmi riferiti alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore
I programmi di investimento ammissibili devono riguardare la produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore, di cui alle classi 35.1 e 35.3 della classificazione delle attività economiche ISTAT 2007, limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico, con potenza non superiore a 50 MW elettrici.
A tal fine:
a) per fonti rinnovabili si intendono: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonchè la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) per impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;
c) gli impianti di cogenerazione sono quelli definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e rispondenti ai valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorità medesima. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei citati valori limite. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5% in ciascuno degli anni del periodo previsto dall'art. 5, comma 6 del presente decreto, o l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrata nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle dette condizioni;
d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purchè gli stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità, per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.
Attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie.
Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.
Cantieristica navale: così come contemplata nella comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 2006/C 260/03 pubblicata sulla G.U.U.E C260 del 28 ottobre 2006.
Industria carboniera: così come individuata nel Regolamento CE n. 1407/2002, concernente gli aiuti di stato all'industria carboniera, pubblicato sulla G.U.C.E. L205 del 2 agosto 2002.
Fibre sintetiche: attività relative a:
a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;
c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.
Precisazioni sulle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attività di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 3, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della commercializzazione.
Ai fini del presente decreto:
per "prodotti agricoli" si intendono:
i) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
ii) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
iii) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;
per "prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte ["prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari" di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];
per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.
Elenco delle attività di servizi ammissibili.
N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.
52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto.
61 - Telecomunicazioni, ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni
Informatica e attività connesse, limitatamente a:
a) produzione di software, consulenza informatica e attività connesse (rif. 62.0), ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;
b) elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web (rif. 63.1);
c) edizione di software (rif. 58.2);
d) pubblicazione di elenchi e mailing list (rif. 58.12);
e) riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale (rif. 33.12.5);
f) riparazione e manutenzione di computer e periferiche (rif. 95.11.0);
g) attività dei disegnatori grafici di pagine web (rif. 74.10.21).
72 - Ricerca scientifica e Sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico.
Attività professionali, scientifiche e tecniche, limitatamente a:
a) ricerche di mercato (rif. 73.20), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export;
b) attività di consulenza gestionale (rif. 70.2), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti;
c) attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici (rif. 71.1), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate;
d) consulenza in materia di sicurezza (rif. 74.90.2);
e) attività dei disegnatori tecnici (rif. 74.10.3);
f) collaudi e analisi tecniche (rif. 71.20) ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa;
g) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (rif. 74.20.2) e attività di aerofotografia (rif. 74.20.12);
h) attività di imballaggio e confezionamento (rif. 82.92);
i) design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (rif. 74. 10.1 e 74.10.9);
j) attività dei call center (rif. 82.20).
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, limitatamente a:
a) raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (rif. 38.1 e 38.2), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale;
b) raccolta e depurazione delle acque di scarico (rif. 37.00.0), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale.
Elenco delle attività ammissibili nel settore del turismo e attività connesse:
55 - Turismo e attività connesse limitatamente a:
a) alberghi e strutture simili (rif. 55.1);
b) villaggi turistici (rif. 55.20.1);
c) ostelli della gioventù (rif. 55.20.2);
d) rifugi di montagna (rif. 55.20.3);
e) affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole (rif. 55.20.5).
56 - Attività di servizi alla ristorazione limitatamente a:
a) ristorazione con somministrazione (rif. 56.10.11);
b) attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (rif. 56.10.12).
ALLEGATO 2
Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese
Per quanto riguarda i programmi d'investimento di cui ai titoli II e III:
1) le spese relative alle opere murarie e assimilate, di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 4, sono ammissibili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun programma d'investimento;
2) le spese relative alle attrezzature di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 4, la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purchè tali unità produttive siano ubicate in territori ammissibili; le relative agevolazioni sono calcolate applicando l'intensità d'aiuto prevista per le suddette diverse unità produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l'intensità di aiuto sia superiore a quella stabilita per l'area in cui è localizzata l'unità produttiva oggetto del programma, le agevolazioni saranno calcolate applicando l'intensità di aiuto relativa a quest'ultima;
3) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui al comma 1, lettere a), b) ed e) dell'art. 4, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di accesso, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
4) in relazione alle spese per l'acquisto del suolo aziendale e dell'immobile di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4, qualora il programma d'investimento sia agevolato con risorse FESR, ai fini dell'ammissibilità di dette spese, l'impresa deve produrre apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati e la conformità dei fabbricati alle vigenti normative, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008.