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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

REGOLAMENTO (CE) N. 607/2009 DELLA COMMISSIONE, 14 luglio 2009

G.U.U.E. 24 luglio 2009, n. L 193

Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

N.d.R. I criteri e le modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizazione dei prodotti qui contemplati sono stati fissati con D. MIPAAF 22 dicembre 2010.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2018/273)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 31 luglio 2009

Applicabile dal: 31 luglio 2009

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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (1) in particolare gli articoli 52, 56, 63 e 126, lettera a),

considerando quanto segue:

1) Il titolo III, capo IV, del regolamento (CE) n. 479/2008 reca le regole generali per la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche di determinati prodotti vitivinicoli.

2) Per garantire che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate a livello comunitario soddisfino le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 479/2008 è opportuno che le relative domande siano esaminate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati nell'ambito di una procedura di opposizione nazionale preliminare. E' opportuno eseguire controlli successivi per accertarsi che le domande soddisfino le condizioni previste dal presente regolamento, che l'approccio sia uniforme tra gli Stati membri e che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche non ledano parti terze. E' pertanto necessario fissare le modalità di applicazione relative alle procedure di domanda, esame, opposizione e cancellazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche di determinati prodotti vitivinicoli.

3) Occorre definire le condizioni alle quali le persone fisiche o giuridiche possono presentare domanda di registrazione. E' necessario riservare un'attenzione particolare alla delimitazione della zona, tenendo conto della zona di produzione e delle caratteristiche del prodotto. Occorre garantire che ogni produttore stabilito nella zona geografica delimitata possa utilizzare la denominazione registrata purché siano soddisfatte le condizioni previste dal disciplinare di produzione. E' altresì necessario che la delimitazione della zona sia dettagliata, precisa e non ambigua, in modo da consentire ai produttori, alle autorità competenti e agli organismi di controllo di verificare se le operazioni sono eseguite all'interno della zona geografica delimitata.

4) E' opportuno fissare norme specifiche per la registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

5) La restrizione obbligatoria ad una data zona geografica delle operazioni di imballaggio dei prodotti vitivinicoli a denominazione di origine o a indicazione geografica o delle operazioni connesse alla presentazione del prodotto costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, simili restrizioni possono essere imposte solo se sono necessarie, proporzionate e atte a salvaguardare la reputazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica. E' necessario che ogni restrizione sia adeguatamente giustificata sotto il profilo della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi.

6) E' opportuno adottare disposizioni in merito alla condizione della produzione all'interno della zona delimitata. Al riguardo vige nella Comunità un numero limitato di deroghe.

7) E' necessario anche definire gli elementi che evidenziano il legame con le caratteristiche della zona geografica e la loro incidenza sul prodotto finito.

8) La registrazione nel registro comunitario delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe fornire informazioni anche per gli operatori commerciali e i consumatori. Per garantirne l'accessibilità al pubblico è opportuno che tale registrazione sia elettronica.

9) Per preservare le particolari caratteristiche dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta e per armonizzare la legislazione degli Stati membri in modo da garantire pari condizioni di concorrenza all'interno della Comunità, è opportuno stabilire un quadro normativo comunitario che disciplina i controlli su questi vini, al quale devono conformarsi le disposizioni specifiche adottate dagli Stati membri. Tali controlli dovrebbero permettere una migliore tracciabilità dei prodotti; occorre specificare gli aspetti che devono essere contemplati da tali controlli. Per prevenire distorsioni di concorrenza è necessario che i controlli siano eseguiti costantemente da organismi indipendenti.

10) Per garantire la coerenza nell'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 è opportuno predisporre i moduli per le domande, le opposizioni, le modifiche e le cancellazioni.

11) Il titolo III, capo V, del regolamento (CE) n. 479/2008 reca le regole generali per l'uso di menzioni tradizionali protette per determinati prodotti vitivinicoli.

12) L'impiego, la regolamentazione e la protezione di talune menzioni (diverse dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche) che servono a designare i prodotti vitivinicoli costituiscono una prassi consolidata nella Comunità. Tali menzioni tradizionali evocano nella mente dei consumatori un metodo di produzione o di invecchiamento o una qualità, un colore o un tipo di vino oppure un evento legato alla storia del vino. Per garantire pari condizioni di concorrenza ed evitare che i consumatori siano indotti in errore, occorre definire un quadro comune per la definizione, il riconoscimento e la protezione di tali menzioni tradizionali.

13) Per evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno che l'impiego di menzioni tradizionali sui prodotti dei paesi terzi sia subordinato alla condizione che tali prodotti soddisfino condizioni identiche o equivalenti a quelle imposte ai prodotti comunitari dagli Stati membri. Inoltre, poiché in molti paesi terzi non esiste lo stesso livello di centralizzazione normativa dell'ordinamento comunitario, è opportuno stabilire alcuni requisiti per le"organizzazioni professionali rappresentative" dei paesi terzi in modo da assicurare che esse offrano le stesse garanzie di quelle previste dalle norme comunitarie.

14) Il titolo III, capo VI, del regolamento (CE) n. 479/2008 reca le regole generali per l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

15) La prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio (2) la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (3) la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati (5) recano alcune disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti alimentari. Tali disposizioni si applicano anche ai prodotti vitivinicoli, salvo esplicita esclusione precisata da dette direttive.

16) Il regolamento (CE) n. 479/2008 ha armonizzato l'etichettatura per tutti i prodotti vitivinicoli e consente l'impiego di termini diversi da quelli espressamente disciplinati dalla normativa comunitaria, a condizione che siano esatti.

17) A norma del regolamento (CE) n. 479/2008 occorre fissare condizioni per l'impiego di determinati termini che si riferiscono, tra l'altro, alla provenienza, all'imbottigliatore, al produttore e all'importatore. Per alcuni di questi termini sono necessarie norme comunitarie intese a garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Tali norme devono, in generale, fondarsi sulle disposizioni vigenti. Per altri termini è opportuno che ogni Stato membro definisca le norme - compatibili con il diritto comunitario - applicabili ai vini prodotti nel suo territorio in modo che possano essere adottate a un livello quanto più vicino possibile ai produttori. Deve tuttavia essere garantita la trasparenza di siffatte norme.

18) Nell'interesse dei consumatori, è opportuno raggruppare determinate informazioni obbligatorie nel medesimo campo visivo sul recipiente, fissare limiti di tolleranza per l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo e prendere in considerazione le specificità dei prodotti.

19) Le norme vigenti sull'uso, nell'etichettatura, di diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare si sono dimostrate utili e vanno quindi mantenute.

20) Le indicazioni che si riferiscono alla produzione biologica dell'uva sono disciplinate esclusivamente dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (6) e si applicano a tutti i prodotti vitivinicoli.

21) E' necessario continuare a vietare l'impiego di capsule a base di piombo per coprire i dispositivi di chiusura dei recipienti nei quali sono conservati i prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 479/2008, per evitare anzitutto qualsiasi rischio di contaminazione, in particolare per contatto accidentale con le capsule e, in secondo luogo, qualsiasi rischio di inquinamento ambientale imputabile ai residui che contengono piombo provenienti da tali capsule.

22) Ai fini della tracciabilità dei prodotti e della trasparenza è opportuno adottare nuove disposizioni relative all'indicazione della provenienza.

23) L'impiego di indicazioni relative alle varietà di vite e all'annata per i vini senza denominazione di origine o indicazione geografica richiede specifiche modalità di applicazione.

24) L'utilizzazione di taluni tipi di bottiglie per determinati prodotti costituisce una prassi consolidata da molti anni nella Comunità e nei paesi terzi. Tali bottiglie possono evocare, nella mente dei consumatori, determinate caratteristiche o un'origine precisa dei prodotti in quanto sono utilizzate da molto tempo. Tali tipi di bottiglie devono pertanto essere riservati ai vini di cui trattasi.

25) Le regole applicabili in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi e presenti sul mercato comunitario devono anch'esse essere armonizzate per quanto possibile con l'approccio adottato per i prodotti vitivinicoli comunitari, onde evitare ogni confusione per i consumatori e ogni forma di concorrenza sleale per i produttori. Occorre tuttavia tener conto delle diverse condizioni di produzione e tradizioni vinicole, nonché delle legislazioni dei paesi terzi.

26) Tenendo conto delle differenze tra i prodotti disciplinati dal presente regolamento e i loro mercati, nonché delle aspettative dei consumatori, è necessario differenziare le norme a seconda dei prodotti, in particolare per quanto riguarda alcune indicazioni facoltative utilizzate per i vini senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta che recano tuttavia il nome del vitigno e l'annata, purché siano conformi a una certificazione (i cosiddetti "vini varietali"). Pertanto, per distinguere all'interno della categoria dei vini senza DOP/IGP quelli che rientrano nella sottocategoria dei vini varietali da quelli che non beneficiano di tale apertura, è opportuno prevedere disposizioni specifiche per l'impiego di indicazioni facoltative, applicabili da un lato ai vini a DOP e IGP e dall'altro ai vini senza DOP e IGP tenendo conto del fatto che in quest'ultima categoria rientrano anche i "vini varietali".

27) Per evitare oneri non necessari a carico degli operatori, è opportuno adottare misure per agevolare la transizione dalla normativa vitivinicola precedentemente in vigore (in particolare il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (7)) a quella prevista dal presente regolamento. Per permettere agli operatori economici stabiliti nella Comunità e nei paesi terzi di conformarsi alle norme in materia di etichettatura, è opportuno concedere un periodo transitorio. Per questo motivo occorre adottare disposizioni che consentano, per un periodo transitorio, di continuare a commercializzare i prodotti etichettati conformemente alle norme previgenti.

28) A causa del carico amministrativo alcuni Stati membri non sono in grado di adottare entro il 1° agosto 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 479/2008. Per evitare che questo termine arrechi pregiudizio agli operatori economici e alle autorità competenti è opportuno concedere un periodo transitorio e adottare disposizioni transitorie.

29) Le disposizioni del presente regolamento devono fare salve le regole specifiche che potrebbero essere negoziate nell'ambito di accordi conclusi con i paesi terzi secondo la procedura prevista all'articolo 133 del trattato.

30) E' necessario che le nuove modalità di applicazione del titolo III, capi IV, V e VI, del regolamento (CE) n. 479/2008 sostituiscano le vigenti disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (8) e il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (9)

31) L'articolo 128 del regolamento (CE) n. 479/2008 abroga la normativa vigente del Consiglio nel settore vitivinicolo, inclusa quella relativa agli aspetti disciplinati dal presente regolamento. Per evitare difficoltà a livello commerciale, permettere una transizione armoniosa per gli operatori economici e dare agli Stati membri un periodo ragionevole per adottare una serie di modalità di applicazione, è necessario fissare determinati periodi transitori.

32) E' opportuno che le modalità di applicazione previste dal presente regolamento si applichino a partire dalla stessa data di applicazione delle disposizioni del titolo III, capi IV, V e VI, del regolamento (CE) n. 479/2008.

33) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 148 del 6.6.2008.

(2)

GU L 40 dell'11.2.1989.

(3)

GU L 186 del 30.6.1989.

(4)

GU L 109 del 6.5.2000.

(5)

GU L 247 del 21.9.2007.

(6)

GU L 189 del 20.7.2007.

(7)

GU L 179 del 14.7.1999.

(8)

GU L 185 del 25.7.2000.

(9)

GU L 118 del 4.5.2002.

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CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

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Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento reca le modalità di applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda:

a) le disposizioni di cui al capo IV del medesimo titolo, relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008;

b) le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo, relative alle menzioni tradizionali dei prodotti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008;

c) le disposizioni di cui al capo VI del medesimo titolo, relative all'etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

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CAPO II

DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

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SEZIONE 1

Domanda di protezione

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Art. 2

Richiedente

1. Un singolo produttore può essere un richiedente ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 se è dimostrato che:

a) è l'unico produttore nella zona geografica delimitata e

b) la zona geografica delimitata oggetto della domanda, se è circondata da zone a denominazione di origine o indicazione geografica, possiede caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle delle zone delimitate circostanti, oppure le caratteristiche del prodotto differiscono da quelle dei prodotti ottenuti nelle zone delimitate circostanti.

2. Uno Stato membro o un paese terzo, o le rispettive autorità competenti, non possono essere un richiedente ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 479/2008.

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Art. 3

Domanda di protezione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

La domanda di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica è costituita dai documenti previsti agli articoli 118 quater e 118 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007, dal disciplinare di produzione e dal documento unico.

La domanda e il documento unico sono trasmessi alla Commissione a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.

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Art. 4

Nome

1. Il nome di cui si chiede la protezione è registrato esclusivamente nella lingua o nelle lingue utilizzate per designare il prodotto di cui trattasi nella zona geografica delimitata.

2. Il nome è registrato nell'ortografia originale.

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Art. 5

Delimitazione della zona geografica

La zona è delimitata in modo dettagliato, preciso e senza ambiguità.

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Art. 6

Produzione nella zona geografica delimitata

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente articolo, per "produzione" si intendono tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di elaborazione, esclusi i processi successivi alla produzione. (1)

2. Per i prodotti a indicazione geografica protetta, la percentuale di uva, al massimo del 15%, che in virtù dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 479/2008 può provenire da fuori della zona geografica delimitata, deve provenire dallo Stato membro o dal paese terzo in cui si trova la zona geografica delimitata.

3. In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 479/2008, si applica l'allegato III, sezione B, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione relativo alle pratiche enologiche e alle relative restrizioni.

4. In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato:

a) in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata, oppure

b) in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali, oppure

c) per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche transfrontaliere, oppure se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta può essere vinificato in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, fino al 31 dicembre 2012 i vini a indicazione geografica protetta possono continuare ad essere vinificati al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, i prodotti possono essere vinificati in vini spumanti a denominazione di origine protetta o in vini frizzanti a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata se tale pratica era in uso anteriormente al 1° marzo 1986.

(1)

Paragrafo modificato da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 ottobre 2010, n. 261.

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Art. 7

Legame

1. Gli elementi che evidenziano il legame di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 479/2008 spiegano in che misura le caratteristiche della zona geografica limitata incidono sul prodotto finito.

Se le domande riguardano categorie diverse di prodotti vitivinicoli, gli elementi che dimostrano il legame sono illustrati per ogni categoria di prodotti considerati.

2. Nel caso di una denominazione di origine, il disciplinare di produzione contiene:

a) informazioni sulla zona geografica, in particolare sui fattori naturali e antropici, rilevanti per il legame;

b) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico;

c) una descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

3. Nel caso di una indicazione geografica, il disciplinare di produzione contiene:

a) informazioni sulla zona geografica rilevanti per il legame;

b) informazioni sulla qualità, notorietà o su altre caratteristiche specifiche del prodotto attribuibili all'origine geografica;

c) una descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

4. Il disciplinare di un'indicazione geografica precisa se l'indicazione si basa su una specifica qualità o notorietà oppure su altre caratteristiche del prodotto legate alla sua origine geografica.

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Art. 8

Condizionamento nella zona geografica delimitata

Qualora il disciplinare di produzione preveda l'obbligo di effettuare il condizionamento all'interno della zona geografica delimitata o in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona delimitata, in conformità a una delle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 479/2008, è fornita una motivazione di tale obbligo per il prodotto di cui trattasi.

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SEZIONE 2

Procedura di esame da parte della Commissione

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Art. 9

Presentazione della domanda

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione.

2. La Commissione accusa ricevuta della domanda alle autorità competenti dello Stato membro o a quelle del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi e assegna alla domanda un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) il nome da registrare;

c) la data di ricevimento della domanda.

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Art. 10

Presentazione di una domanda transfrontaliera

1. In caso di richiesta transfrontaliera relativa a un nome che designa una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune da una o più associazioni di produttori che rappresentano tale zona.

2. Se la domanda riguarda solo Stati membri, è espletata la procedura nazionale preliminare di cui all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 479/2008 in tutti gli Stati membri interessati.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008, la domanda transfrontaliera è presentata alla Commissione da un solo Stato membro a nome degli altri Stati membri, insieme all'autorizzazione ricevuta da ciascuno di questi Stati membri ad agire in nome e per conto loro.

3. Una domanda transfrontaliera che riguarda solo paesi terzi è presentata alla Commissione da una sola associazione richiedente a nome delle altre oppure da uno solo dei paesi terzi a nome degli altri e comprende:

a) gli elementi che dimostrano il soddisfacimento delle condizioni previste agli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 479/2008;

b) la prova della protezione nei paesi terzi interessati e

c) un'autorizzazione, ai sensi del paragrafo 2, da parte di ciascuno degli altri paesi terzi interessati.

4. Se una domanda transfrontaliera coinvolge almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, la procedura nazionale preliminare di cui all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 479/2008 è espletata in tutti gli Stati membri interessati. La domanda è presentata alla Commissione da uno solo degli Stati membri o dei paesi terzi oppure da una sola delle associazioni richiedenti dei paesi terzi e comprende:

a) gli elementi che dimostrano il soddisfacimento delle condizioni previste agli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 479/2008;

b) la prova della protezione nei paesi terzi interessati e

c) un'autorizzazione, ai sensi del paragrafo 2, da parte di ciascuno degli altri Stati membri o paesi terzi interessati.

5. Gli Stati membri, i paesi terzi o le associazioni di produttori stabilite in paesi terzi che presentano alla Commissione una domanda transfrontaliera ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo diventano il destinatario di ogni comunicazione o decisione della Commissione.

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Art. 11

Ammissibilità della domanda

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. Una domanda è ammissibile se il documento unico è debitamente compilato e corredato dei documenti giustificativi.

Il documento unico è considerato debitamente compilato se sono state compilate tutte le voci obbligatorie, presentate come tali nei sistemi di informazione di cui all'articolo 70 bis.

In tal caso, la domanda è considerata ammissibile alla data in cui essa perviene alla Commissione. Il richiedente ne viene informato.

Tale data è portata a conoscenza del pubblico.

2. Se la domanda non è compilata, in tutto o in parte, oppure se i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 non sono stati presentati contemporaneamente alla domanda, o mancano documenti, la domanda non è ammissibile.

3. In caso di inammissibilità della domanda, le autorità competenti dello Stato membro o quelle del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi sono informati dei motivi di inammissibilità e viene loro rammentato che hanno la facoltà di presentare una nuova domanda debitamente compilata.

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Art. 12

Esame delle condizioni di validità

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. Se una domanda ritenuta ammissibile non rispetta le condizioni di cui agli articoli 118 ter e 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi i motivi del rigetto e fissa un termine non inferiore a due mesi per dar loro modo di ritirare o modificare la domanda oppure di presentare osservazioni.

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel territorio del paese terzo non pongono rimedio entro il termine agli ostacoli che impediscono la registrazione, la Commissione respinge la domanda in applicazione dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008.

3. La Commissione adotta una decisione di rigetto della denominazione di origine o dell'indicazione geografica in base ai documenti e alle informazioni di cui dispone. La decisione in merito al rigetto della domanda è comunicata alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

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SEZIONE 3

Procedura di opposizione

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 13

Procedura nazionale di opposizione in caso di domande transfrontaliere

Ai fini dell'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, se una domanda transfrontaliera riguarda solo Stati membri o almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, la procedura di opposizione è espletata in tutti gli Stati membri interessati.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 14

Presentazione di opposizioni nell'ambito della procedura comunitaria

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. Le opposizioni di cui all'articolo 118 nonies del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono comunicate in conformità all'articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.

La data di presentazione dell'opposizione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione. Tale data è portata a conoscenza delle autorità e delle persone interessate dal presente regolamento.

2. La Commissione accusa ricevuta dell'opposizione e assegna all'opposizione un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) la data di ricevimento dell'opposizione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 15

Ammissibilità nell'ambito della procedura comunitaria

1. Per determinare se un'opposizione sia ammissibile, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione verifica se la stessa indica i diritti anteriori addotti e i motivi dell'opposizione e se sono rispettati i termini per il suo ricevimento.

2. L'opposizione basata sulla notorietà e sulla reputazione di un marchio commerciale preesistente, in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, è accompagnata dalla prova della presentazione, della registrazione o dell'uso del marchio commerciale preesistente, come il certificato di registrazione o la prova del suo uso, nonché dalla prova della sua notorietà e reputazione.

3. Le opposizioni debitamente motivate contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno dell'opposizione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.

Le informazioni e le prove da presentare per dimostrare l'uso di un marchio commerciale preesistente comprendono dettagli sul luogo, sulla durata, sulla portata e sulla natura dell'uso del marchio preesistente e sulla sua notorietà e reputazione.

4. Se le informazioni dettagliate sui diritti anteriori addotti, sui motivi, sui fatti, sulle prove o sulle osservazioni, oppure i documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 1 a 3, non sono presentati contemporaneamente al ricorso in opposizione, o mancano documenti, la Commissione ne informa l'opponente e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge l'opposizione in quanto inammissibile. La decisione in merito all'inammissibilità è comunicata all'opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

5. Le opposizioni ritenute ammissibili sono comunicate alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 16

Esame di un'opposizione nell'ambito della procedura comunitaria

1. La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo l'opposizione che non sia stata respinta a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data della comunicazione. Le osservazioni ricevute nel termine suddetto di due mesi sono comunicate all'opponente.

Nel corso dell'esame di un'opposizione la Commissione chiede alle parti di presentare osservazioni, se del caso, entro due mesi dall'invio della richiesta, in merito alle comunicazioni ricevute dalle altre parti.

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo oppure l'opponente non presentano osservazioni o non rispettano il termine a tal fine previsto, la Commissione adotta una decisione sull'opposizione.

3. La Commissione adotta una decisione di registrazione o di rigetto della denominazione di origine o dell'indicazione geografica in base alle prove di cui dispone. La decisione di rigetto è comunicata all'opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

4. In caso di opposizioni multiple, dopo un esame preliminare di una o più di tali opposizioni è probabile che la domanda di registrazione non possa essere accolta; in tali casi, la Commissione può sospendere le altre procedure di opposizione. La Commissione informa gli altri opponenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.

In caso di rigetto di una domanda, le procedure di opposizione sospese si considerano archiviate e gli opponenti interessati ne sono debitamente informati.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

SEZIONE 4

Protezione

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 17

Decisione sulla protezione

1. La Commissione decide di conferire la protezione alle denominazioni di origine o alle indicazioni geografiche richieste per le domande di protezione di denominazioni di origine o indicazioni geografiche che non siano state respinte in applicazione degli articoli 11, 12, 16 e 28.

2. Le decisioni sul conferimento della protezione adottate a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 479/2008 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 18

Registro

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 401/2010 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. A norma dell'articolo 118 quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione crea e tiene aggiornato un "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" (di seguito: "il registro"). Il registro è creato nella banca dati elettronica "E-Bacchus" sulla base delle decisioni che concedono la protezione alle denominazioni di cui trattasi.

2. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche accettate sono iscritte nel registro.

Per le denominazioni registrate in virtù dell'articolo 118 vicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione iscrive nel registro i dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3. La Commissione iscrive nel registro i dati seguenti:

a) il nome protetto;

b) il numero di fascicolo;

c) la protezione del nome come indicazione geografica o come denominazione di origine;

d) il nome del paese o dei paesi di origine;

e) la data di registrazione;

f) il riferimento all'atto col quale il nome è stato protetto;

g) il riferimento al documento unico.

4. Il registro è pubblico.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 19

Protezione

1. La protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica vale a decorrere dalla data di iscrizione nel registro.

2. In caso di uso illegale di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, le autorità competenti degli Stati membri adottano, di propria iniziativa, a norma dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008, oppure a richiesta di un soggetto interessato, le misure necessarie per far cessare l'uso illegale e impedire la commercializzazione o l'esportazione dei prodotti di cui trattasi.

3. La protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica si applica al nome intero, compresi i suoi elementi costitutivi, purché siano di per sé distintivi. Non sono protetti gli elementi non distintivi o generici di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

SEZIONE 5

Modifiche e cancellazioni

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 20

Modifiche del disciplinare o del documento unico

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. La domanda di approvazione di modifiche del disciplinare di produzione, presentata da un richiedente ai sensi dell'articolo 118 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 con riferimento a una denominazione di origine protetta o a un'indicazione geografica protetta, è trasmessa in conformità all'articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. La domanda di approvazione di modifiche di un disciplinare di produzione a norma dell'articolo 118 octodecies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è ammissibile se sono state trasmesse alla Commissione le informazioni previste dall'articolo 118 quater, paragrafo 2, del medesimo regolamento e una domanda debitamente costituita.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 118 octodecies, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 9 a 18 del presente regolamento.

4. Una modifica è considerata minore se:

a) non si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;

b) non modifica il legame;

c) non include una modifica del nome o di una parte del nome del prodotto;

d) lascia invariata la delimitazione della zona geografica;

e) non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

5. Se la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare è presentata da un richiedente diverso dal richiedente iniziale, la Commissione comunica la domanda al richiedente iniziale.

6. La Commissione, se decide di accettare una modifica del disciplinare di produzione che riguarda o comprende una modifica delle informazioni iscritte nel registro, procede alla cancellazione dei dati originali dal registro e iscrive i dati nuovi con efficacia dalla data di decorrenza della relativa decisione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 21

Presentazione di una richiesta di cancellazione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. Le richieste di cancellazione presentate a norma dell'articolo 118 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono trasmesse in conformità all'articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento. La data di presentazione della richiesta di cancellazione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione. Tale data è portata a conoscenza del pubblico.

2. La Commissione accusa ricevuta della richiesta e assegna alla richiesta un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) la data di ricevimento della richiesta.

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica se la cancellazione ha luogo per iniziativa della Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 22

Ammissibilità

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. Per determinare l'ammissibilità di una richiesta di cancellazione, a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione verifica che la richiesta medesima:

a) indichi l'interesse legittimo, i motivi e la giustificazione della richiesta da parte del suo autore;

b) spieghi i motivi della cancellazione e

c) faccia riferimento a una dichiarazione dello Stato membro o del paese terzo di residenza o di stabilimento della sede legale dell'autore della richiesta, che correda la richiesta di cancellazione.

2. Le richieste di cancellazione contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno della cancellazione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.

3. Se le informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni e i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono presentati contemporaneamente alla richiesta di cancellazione, la Commissione ne informa l'autore e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la richiesta in quanto inammissibile. La decisione in merito all'inammissibilità è comunicata all'autore della richiesta di cancellazione e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o all'autore della richiesta di cancellazione stabilito nel paese terzo.

4. Le richieste di cancellazione ritenute ammissibili e le procedure di cancellazione avviate per iniziativa della Commissione sono comunicate alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o ai richiedenti stabiliti nel paese terzo a cui appartiene la denominazione di origine o l'indicazione geografica oggetto della cancellazione.

5. Le comunicazioni alla Commissione previste al paragrafo 3 sono effettuate a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 23

Esame delle richieste di cancellazione

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o ai produttori interessati stabiliti in tale paese terzo la richiesta di cancellazione che non sia stata respinta a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data di tale comunicazione. Le osservazioni ricevute nel suddetto periodo di due mesi sono comunicate, se del caso, all'autore della richiesta di cancellazione.

Nel corso dell'esame di una cancellazione la Commissione chiede alle parti di presentare osservazioni, se del caso, entro due mesi dall'invio della richiesta, in merito alle comunicazioni ricevute dalle altre parti.

Le comunicazioni alla Commissione previste al primo e al secondo comma sono effettuate a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1.

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo o l'autore della richiesta di cancellazione non presentano osservazioni o non rispettano il termine a tal fine previsto, la Commissione adotta una decisione sulla cancellazione.

3. La Commissione adotta una decisione di cancellazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica in base alle prove di cui dispone. A tal fine valuta se il rispetto del disciplinare di un prodotto vitivinicolo oggetto di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta non sia più possibile o non possa più essere garantito, in particolare se le condizioni previste dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 479/2008 non sono più soddisfatte o non possano più esserlo nell'immediato futuro.

La decisione di cancellazione è comunicata all'autore della richiesta e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

4. In caso di richieste multiple di cancellazione, dopo un esame preliminare di una o più di tali richieste è probabile che una denominazione di origine o un'indicazione geografica non possa più continuare ad essere protetta: in tal caso la Commissione può sospendere le altre procedure di cancellazione. In tal caso la Commissione informa gli altri richiedenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.

In caso di cancellazione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, le procedure di cancellazione sospese si considerano archiviate e i richiedenti interessati ne sono debitamente informati.

5. La Commissione cancella il nome dal registro non appena la cancellazione acquista efficacia.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

SEZIONE 6

Controlli

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 24

Comunicazione degli operatori

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 401/2010)

Gli operatori che intendono partecipare in tutto o in parte alla produzione o al condizionamento di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta sono comunicati all'autorità di controllo competente di cui all'articolo 118 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 25

Verifica annuale

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 401/2010)

1. La verifica annuale effettuata dall'autorità di controllo competente di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 consiste in:

a) un esame organolettico e analitico dei prodotti a denominazione di origine;

b) un esame analitico soltanto o un esame sia organolettico che analitico dei prodotti a indicazione geografica e

c) una verifica delle condizioni riportate nel disciplinare di produzione.

La verifica annuale è condotta negli Stati membri in cui ha avuto luogo la produzione in conformità al disciplinare secondo una delle seguenti modalità:

a) mediante controlli casuali in base ad un'analisi di rischio, oppure

b) mediante controlli a campione, oppure

c) mediante controlli sistematici, oppure

d) mediante una combinazione dei controlli sopra indicati.

Nel caso dei controlli casuali gli Stati membri selezionano il numero minimo di operatori da sottoporre a tali controlli.

Nel caso dei controlli a campione gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli, che essi siano rappresentativi dell'intera zona geografica delimitata e adeguati al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione.

[I controlli casuali possono essere combinati ai controlli a campione.] (comma soppresso)

2. Gli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sono realizzati su campioni anonimi, dimostrano che i prodotti analizzati rispondono alle caratteristiche e alle qualità descritte nel disciplinare di produzione della relativa denominazione di origine o indicazione geografica e possono essere effettuati in qualsiasi fase del processo di produzione, compresa la fase del condizionamento, o anche successivamente. Ogni campione prelevato è rappresentativo dei vini corrispondenti detenuti dall'operatore.

3. Ai fini del controllo della conformità al disciplinare di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), l'autorità di controllo ispeziona:

a) i locali degli operatori, per accertarsi che questi ultimi siano effettivamente in grado di soddisfare le condizioni previste dal disciplinare di produzione e

b) i prodotti in qualsiasi fase del processo di produzione, inclusa la fase del condizionamento, in base a un piano di ispezione redatto in anticipo dall'autorità di controllo e di cui gli operatori sono a conoscenza, comprensivo di tutte le fasi di produzione del prodotto.

4. La verifica annuale garantisce che il prodotto non possa fregiarsi di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta se non nei seguenti casi:

a) i risultati degli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e di cui al paragrafo 2, dimostrano che il prodotto rispetta le condizioni del disciplinare e possiede tutte le idonee caratteristiche della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di cui si tratta;

b) le altre condizioni elencate nel disciplinare sono soddisfatte, in conformità alle procedure di cui al paragrafo 3.

5. I prodotti che non rispettano le condizioni previste nel presente articolo possono essere commercializzati senza la relativa denominazione di origine o indicazione geografica, purché siano rispettate le altre disposizioni applicabili.

6. Per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche transfrontaliere, la verifica può essere effettuata da un'autorità di controllo di uno degli Stati membri interessati dalle medesime denominazioni o indicazioni.

7. Se la verifica annuale è effettuata nella fase del condizionamento del prodotto nel territorio di uno Stato membro che non è lo Stato membro di produzione, si applica l'articolo 84 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (1).

8. I paragrafi da 1 a 7 si applicano ai vini che recano una denominazione di origine o un'indicazione geografica conformi ai requisiti di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008.

(1)

GU L 170 del 30.6.2008.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 26

Esami analitici e organolettici

Gli esami analitici e organolettici di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), consistono in:

a) un'analisi del vino che misura le seguenti caratteristiche:

i) in base ad un'analisi chimica e fisica:

- il titolo alcolometrico totale ed effettivo;

- gli zuccheri totali espressi in fruttosio o glucosio (incluso il saccarosio nel caso dei vini frizzanti e spumanti);

- l'acidità totale;

- l'acidità volatile;

- l'anidride solforosa totale;

ii) in base ad un'analisi complementare:

- l'anidride carbonica (vini frizzanti e spumanti, sovrappressione in bar a 20°C);

- ogni altra caratteristica prevista dalla legislazione degli Stati membri o dal disciplinare di produzione delle denominazione di origine protette o delle indicazioni geografiche protette di cui trattasi;

b) un esame organolettico visivo, olfattivo e gustativo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 27

Controlli sui prodotti originari di paesi terzi

Per i vini di un paese terzo che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, il paese terzo interessato invia alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni relative alle autorità competenti di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 e agli aspetti coperti dal controllo, insieme alla prova che il vino soddisfa le condizioni previste dalla corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

SEZIONE 7

Conversione in un'indicazione geografica

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 28

Domanda

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. Le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo o un richiedente stabilito in un paese terzo possono chiedere la conversione di una denominazione di origine protetta in un'indicazione geografica protetta se non è più possibile o non può più essere assicurata la conformità di una denominazione di origine protetta al relativo disciplinare di produzione.

La domanda è trasmessa a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1. La data di presentazione della domanda di conversione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione.

2. Se una domanda di conversione di una denominazione di origine in un'indicazione geografica non rispetta le condizioni di cui agli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione informa le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo dei motivi del rifiuto e li invita a ritirare o a modificare la domanda oppure a presentare osservazioni entro due mesi.

3. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo non pongono rimedio entro il periodo di due mesi agli ostacoli che impediscono la conversione in un'indicazione geografica la Commissione respinge la domanda.

4. La Commissione adotta una decisione di rigetto della conversione in base ai documenti e alle informazioni di cui dispone. La decisione in merito al rigetto della domanda è comunicata alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

5. Non si applicano l'articolo 40 né l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

CAPO III

MENZIONI TRADIZIONALI

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

SEZIONE 1

Domanda

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 29

Richiedenti

1. Le autorità competenti degli Stati membri o dei paesi terzi o le organizzazioni professionali rappresentative stabilite nei paesi terzi possono presentare alla Commissione una domanda di protezione di menzioni tradizionali ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Per "organizzazioni professionali rappresentative" si intendono le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori che hanno adottato le stesse norme e operano in una o più zone viticole a denominazione di origine o indicazione geografica e che raggruppano almeno due terzi dei produttori della(e) zona(e) a denominazione di origine o indicazione geografica nella quale operano e coprono almeno due terzi della produzione di tale(i) zona(e). Un'organizzazione professionale rappresentativa può presentare una domanda di protezione solo per i vini che produce.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 30

Domanda di protezione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 538/2011 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. La domanda di protezione di una menzione tradizionale è trasmessa dalle autorità competenti degli Stati membri o da quelle dei paesi terzi o da organizzazioni professionali rappresentative a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1. Essa è corredata della legislazione dello Stato membro o delle norme che si applicano ai produttori di vino dei paesi terzi per disciplinare l'uso della menzione di cui trattasi nonché il riferimento a tale legislazione o a tali norme

2. Se la domanda è presentata da un'organizzazione professionale rappresentativa stabilita in un paese terzo, il richiedente comunica alla Commissione i dati relativi all'organizzazione professionale rappresentativa e ai suoi membri, a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 31

Lingua

1. La menzione da proteggere è espressa:

a) nella lingua o nelle lingue ufficiali, nella lingua regionale o nelle lingue regionali dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria, oppure

b) nella lingua di tale menzione usata in commercio.

La menzione usata in una determinata lingua si riferisce ai prodotti specifici di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. La menzione è registrata nell'ortografia originale.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 32

Norme sulle menzioni tradizionali di paesi terzi

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 538/2011)

1. La definizione delle menzioni tradizionali stabilita all'articolo 118 duovicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applica, mutatis mutandis, alle menzioni usate tradizionalmente nei paesi terzi per i prodotti vitivinicoli recanti un'indicazione geografica o una denominazione di origine in forza della normativa degli stessi paesi terzi.

2. Le indicazioni tradizionali diverse dalle menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica "E-Bacchus" che figurano nell'etichettatura dei vini originari di paesi terzi possono essere utilizzate in conformità alle norme ivi applicabili, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

SEZIONE 2

Procedura di esame

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 33

Presentazione della domanda

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione.

2. La Commissione accusa ricevuta della domanda alle autorità dello Stato membro o a quelle del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi e assegna alla domanda un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) la menzione tradizionale;

c) la data di ricevimento della domanda.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 34

Ammissibilità

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. Una domanda è ammissibile se il modulo di domanda è debitamente compilato e la domanda è corredata della documentazione necessaria in conformità all'articolo 30. Il modulo di domanda è considerato debitamente compilato se sono state compilate tutte le voci obbligatorie, presentate come tali nei sistemi di informazione di cui all'articolo 70 bis.

In tal caso, la domanda è considerata ammissibile alla data in cui essa perviene alla Commissione. Il richiedente ne viene informato.

Tale data è portata a conoscenza del pubblico.

2. Se il modulo di domanda non è compilato, in tutto o in parte, oppure se i documenti di cui al paragrafo 1 non sono stati presentati contemporaneamente alla domanda, o mancano documenti, la domanda non è ammissibile.

3. In caso di inammissibilità, le autorità dello Stato membro o quelle del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi sono informati dei motivi di inammissibilità della domanda e viene loro rammentato che hanno la facoltà di presentare una nuova domanda debitamente compilata.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 35

Condizioni di validità

1. Il riconoscimento di una menzione tradizionale è accolto se:

a) la menzione risponde alla definizione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008 e alle condizioni di cui all'articolo 31 del presente regolamento;

b) la menzione è costituita esclusivamente da:

i) un nome tradizionalmente usato in commercio in un'ampia parte del territorio della Comunità, o del paese terzo interessato, per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, oppure

ii) un nome notorio, tradizionalmente usato in commercio nel territorio di almeno uno Stato membro o del paese terzo interessato per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008;

c) la menzione:

i) non è generica;

ii) è definita e disciplinata dalla normativa dello Stato membro, oppure

iii) è soggetta a condizioni d'impiego conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per uso tradizionale si intende:

a) una durata di almeno cinque anni nel caso di menzioni espresse in una lingua o in lingue di cui all'articolo 31, lettera a), del presente regolamento,

b) una durata di almeno 15 anni nel caso di menzioni espresse in una lingua o in lingue di cui all'articolo 31, lettera b), del presente regolamento.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), si intende per"generica" la denominazione di una menzione tradizionale che, pur riferendosi a un metodo di produzione o di invecchiamento specifico, oppure alla qualità, al colore, al tipo di località o a un particolare connesso alla storia di un prodotto vitivinicolo, è divenuta il nome comune del prodotto vitivinicolo in questione nella Comunità.

4. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non si applicano alle menzioni tradizionali di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 36

Motivi di rigetto

1. Se una domanda di menzione tradizionale non risponde alla definizione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 né alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, la Commissione informa il richiedente dei motivi del rigetto e stabilisce un termine di due mesi dalla data di tale comunicazione per il ritiro o la modifica della domanda o la presentazione di osservazioni.

La Commissione adotta una decisione in merito alla protezione in base alle informazioni di cui dispone.

2. La Commissione respinge la domanda qualora il richiedente non ponga rimedio agli ostacoli entro il termine di cui al paragrafo 1. La Commissione adotta una decisione di rigetto della menzione tradizionale in base ai documenti e alle informazioni di cui dispone. La decisione di rigetto è comunicata al richiedente.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

SEZIONE 3

Procedure di opposizione

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 37

Presentazione di un ricorso in opposizione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 33, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può opporsi al riconoscimento proposto presentando un ricorso in opposizione.

2. L'opposizione è trasmessa a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1. La data di presentazione dell'opposizione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione.

3. La Commissione accusa ricevuta dell'opposizione e assegna all'opposizione un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) la data di ricevimento dell'opposizione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 38

Ammissibilità

1. Per determinare se un'opposizione sia ammissibile, la Commissione verifica se il ricorso in opposizione indica i diritti anteriori addotti e i motivi dell'opposizione e se è rispettato il termine per il suo ricevimento da parte della Commissione previsto all'articolo 37, primo comma.

2. Se l'opposizione si basa sulla notorietà e sulla reputazione di un marchio commerciale preesistente, in conformità all'articolo 41, paragrafo 2, il ricorso in opposizione è accompagnato dalla prova della presentazione, della registrazione o dell'uso del marchio commerciale preesistente, come il certificato di registrazione, nonché dalla prova della sua notorietà e reputazione.

3. I ricorsi in opposizione debitamente motivati contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno dell'opposizione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.

Le informazioni e le prove da presentare per dimostrare l'uso di un marchio commerciale preesistente comprendono dettagli sul luogo, sulla durata, sulla portata e sulla natura dell'uso del marchio preesistente e sulla sua notorietà e reputazione.

4. Se le informazioni dettagliate sui diritti anteriori addotti, sui motivi, sui fatti, sulle prove o sulle osservazioni, oppure i documenti giustificativi, di cui ai paragrafi da 1 a 3, non sono presentati contemporaneamente al ricorso in opposizione, o mancano documenti, la Commissione ne informa l'opponente e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge il ricorso in quanto inammissibile. La decisione in merito all'inammissibilità è comunicata all'opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo.

5. I ricorsi in opposizione ritenuti ammissibili sono comunicati alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 39

Esame di un'opposizione

1. La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo la richiesta di opposizione che non sia stata respinta a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data di tale comunicazione. Le osservazioni ricevute nel termine suddetto di due mesi sono comunicate all'opponente.

Nel corso dell'esame di un'opposizione la Commissione chiede alle parti di presentare osservazioni, se del caso, entro due mesi dall'invio della richiesta, in merito alle comunicazioni ricevute dalle altre parti.

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il rappresentante dell'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo o l'opponente non presentano osservazioni o non rispettano il termine a tal fine previsto, la Commissione adotta una decisione sull'opposizione.

3. La Commissione adotta una decisione di rigetto o di riconoscimento della menzione tradizionale in base alla documentazione di cui dispone. Essa valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1, o all'articolo 41, paragrafo 3, oppure all'articolo 42. La decisione di rigetto è comunicata all'opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo.

4. In caso di opposizioni multiple, dopo un esame preliminare di uno o più ricorsi in opposizioni è probabile che la domanda di riconoscimento non possa essere accolta; in tali casi, la Commissione può sospendere le altre procedure di opposizione. La Commissione informa gli altri opponenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.

In caso di rigetto del ricorso le procedure di opposizione sospese si considerano archiviate e gli opponenti interessati ne sono debitamente informati.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

SEZIONE 4

Protezione

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 40

Protezione generale

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 538/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. Se una menzione tradizionale per la quale è chiesta la protezione soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 118 duovicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dagli articoli 31 e 35 del presente regolamento e se non è respinta in forza degli articoli 36, 38 e 39 del presente regolamento, detta menzione è riconosciuta e definita nella banca dati elettronica "E-Bacchus", a norma dell'articolo 118 duovicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in base alle informazioni trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, ed è accompagnata dalle informazioni seguenti:

a) la lingua di cui all'articolo 31, paragrafo 1;

b) la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate dalla protezione;

c) un riferimento alla legislazione nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui è definita e disciplinata la menzione tradizionale o alle norme che si applicano ai produttori di vino nei paesi terzi, incluse quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative in assenza di legislazione nazionale in tali paesi;

d) una sintesi della definizione o delle condizioni d'uso;

e) il nome del paese o dei paesi di origine;

f) la data di inserimento nella banca dati elettronica "E-Bacchus".

2. Le menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica "E-Bacchus" sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda:

a) contro qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;

b) contro qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto, usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi;

c) contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.

3. Le menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica "E-Bacchus" sono portate a conoscenza del pubblico.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 41

Relazione con i marchi commerciali

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 538/2011)

1. Se una menzione tradizionale è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 40, paragrafo 2, è valutata a norma della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (2).

I marchi registrati in violazione del primo comma sono dichiarati nulli, su richiesta, in conformità alle procedure applicabili previste dalla direttiva 2008/95/CE o dal regolamento (CE) n. 207/2009.

2. Un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall'articolo 40 del presente regolamento e che sia stato richiesto, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio comunitario anteriormente al 4 maggio 2002 o anteriormente alla data in cui è stata presentata alla Commissione la domanda di protezione della menzione tradizionale, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione della menzione tradizionale.

In tal caso l'uso della menzione tradizionale è consentito insieme a quello del marchio corrispondente.

3. Un nome non è protetto in quanto menzione tradizionale qualora, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione sia suscettibile di indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità, alla natura, alle caratteristiche o alla qualità del vino.

(1)
GU L 299 dell'8.11.2008.
(2)
GU L 78 del 24.3.2009.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 42

Omonimi

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 538/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. La protezione della menzione per cui è presentata la domanda, omonima o parzialmente omonima di una menzione tradizionale già protetta ai sensi del presente capo, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi di confusione.

Una menzione omonima che induca in errore il consumatore circa la natura, la qualità o la vera origine dei prodotti non è registrata, nemmeno se è esatta.

L'impiego di una menzione omonima protetta è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la menzione omonima protetta successivamente sia sufficientemente differenziata da quella elencata nella banca dati elettronica "E-Bacchus", tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore.

2. Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle menzioni tradizionali protette anteriormente al 1° agosto 2009, parzialmente omonime di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta o di un nome di varietà di uve da vino o di suoi sinonimi elencati nell'allegato XV.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 42

Modifica

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 538/2011)

Un richiedente ai sensi dell'articolo 29 può chiedere l'approvazione di una modifica di una menzione tradizionale, della lingua indicata, del vino o dei vini interessati o della sintesi della definizione o delle condizioni d'uso della menzione tradizionale di cui trattasi.

Gli articoli 33 e 39 si applicano mutatis mutandis alle domande di modifica.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 43

Rispetto della protezione

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 479/2008, in caso di uso illegale di menzioni tradizionali protette, le autorità nazionali competenti adottano, di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata, le misure necessarie per far cessare la commercializzazione dei prodotti, inclusa l'esportazione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

SEZIONE 5

Procedura di cancellazione

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 44

Motivi della cancellazione

Una menzione tradizionale è cancellata se non risponde più alla definizione stabilita all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 e non rispetta più le condizioni previste agli articoli 31, 35, articolo 40, paragrafo 2, articolo 41, paragrafo 3, o all'articolo 42.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 45

Presentazione di una richiesta di cancellazione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. Uno Stato membro, un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo ha la facoltà di presentare alla Commissione una richiesta di cancellazione debitamente motivata, in conformità all'articolo 70 bis, paragrafo 1. La data di presentazione della richiesta alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione. Tale data è portata a conoscenza del pubblico.

2. La Commissione accusa ricevuta della richiesta e assegna alla richiesta un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) la data di ricevimento della richiesta.

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica se la cancellazione ha luogo per iniziativa della Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 46

Ammissibilità

1. Per determinare se sia ammissibile, la Commissione verifica che la richiesta di cancellazione:

a) indichi l'interesse legittimo del suo autore;

b) spieghi i motivi della cancellazione e

c) faccia riferimento a una dichiarazione dello Stato membro o del paese terzo di residenza o di stabilimento della sede legale dell'autore della richiesta che spieghi l'interesse legittimo, i motivi e le giustificazioni del richiedente.

2. Le richieste di cancellazione contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno della cancellazione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.

3. Se le informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni e i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono presentati contemporaneamente alla richiesta di cancellazione, la Commissione ne informa l'autore e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la richiesta in quanto inammissibile. La decisione in merito all'inammissibilità è comunicata all'autore della richiesta di cancellazione e alle autorità allo Stato membro o del paese terzo o all'autore della richiesta di cancellazione stabilito nel paese terzo.

4. Le richieste di cancellazione ritenute ammissibili e le procedure di cancellazione avviate per iniziativa della Commissione sono comunicate alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o ai richiedenti stabiliti nel paese terzo a cui appartiene la menzione tradizionale oggetto della cancellazione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 47

Esame delle richieste di cancellazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 538/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo la richiesta di cancellazione che non sia stata respinta a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data di tale comunicazione. Le osservazioni ricevute nel suddetto termine di due mesi sono comunicate all'autore della richiesta di cancellazione.

Nel corso dell'esame di una cancellazione la Commissione chiede alle parti di presentare osservazioni, se del caso, entro due mesi dall'invio della richiesta, in merito alle comunicazioni ricevute dalle altre parti.

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo o l'autore della richiesta di cancellazione non presentano osservazioni o non rispettano il termine a tal fine stabilito, la Commissione adotta una decisione sulla cancellazione.

3. La Commissione adotta una decisione di cancellazione della menzione tradizionale in base alla documentazione di cui dispone. Essa verifica se continuano ad essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 44.

La decisione di cancellazione è comunicata all'autore della relativa richiesta e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo.

4. In caso di richieste multiple di cancellazione, dopo un esame preliminare di una o più di tali richieste è probabile che una menzione tradizionale non possa più continuare ad essere protetta: in tal caso la Commissione può sospendere le altre procedure di cancellazione. In tal caso la Commissione informa gli altri richiedenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.

In caso di cancellazione di una menzione tradizionale, le procedure di cancellazione sospese si considerano archiviate e gli autori delle richieste di cancellazione ne sono debitamente informati.

5. La Commissione sopprime la menzione dall'elenco contenuto nella banca dati elettronica "E-Bacchus" non appena la cancellazione acquista efficacia.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

SEZIONE 6

Menzioni tradizionali protette esistenti

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 48

Menzioni tradizionali protette esistenti

Le menzioni tradizionali protette in virtù degli articoli 24, 28 e 29 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento purché:

a) anteriormente al 1° maggio 2009 sia stato presentato alla Commissione un riepilogo della definizione o delle condizioni d'uso;

b) gli Stati membri o i paesi terzi non abbiano cessato di proteggere alcune menzioni tradizionali.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

CAPO IV

ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 49

Norma comune a tutte le indicazioni figuranti in etichetta

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, l'etichettatura dei prodotti di cui ai punti 1-11, 13, 15 e 16 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008 (di seguito: "i prodotti"), può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste all'articolo 58 e da quelle disciplinate dall'articolo 59, paragrafo 1 e dall'articolo 60, paragrafo 1, di tale regolamento, purché soddisfino i requisiti dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/13/CE.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

SEZIONE 1

Indicazioni obbligatorie

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 50

Presentazione delle indicazioni obbligatorie

1. Le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 479/2008 e quelle elencate all'articolo 59 del medesimo regolamento figurano sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente.

Tuttavia, le indicazioni obbligatorie del numero di lotto e quelle di cui all'articolo 51 e all'articolo 56, paragrafo 4, del presente regolamento possono figurare fuori del campo visivo in cui compaiono le altre indicazioni obbligatorie.

2. Le indicazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1 e quelle applicabili in virtù degli atti citati all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 479/2008 sono presentate in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 51

Applicazione di determinate regole orizzontali

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 579/2012)

1. Ai fini dell'indicazione degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 bis, della direttiva 2000/13/CE, i termini riguardanti i solfiti, il latte e i prodotti a base di latte, le uova e i prodotti a base di uova, che devono essere utilizzati, sono quelli che figurano nell'allegato X, parte A.

2. I termini di cui al paragrafo 1 possono essere eventualmente accompagnati da uno dei pittogrammi che figurano nell'allegato X, parte B.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 52

Commercializzazione ed esportazione

1. I prodotti con un'etichettatura o una presentazione non conformi alle pertinenti disposizioni stabilite dal presente regolamento non possono essere commercializzati nella Comunità né esportati.

2. In deroga ai capi V e VI del regolamento (CE) n. 479/2008, per i prodotti destinati all'esportazione gli Stati membri possono autorizzare che nell'etichettatura di determinati vini destinati all'esportazione figurino indicazioni non conformi alle norme di etichettatura previste dalla normativa comunitaria ove tali indicazioni siano previste dalla normativa del paese terzo interessato. Tali indicazioni possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali della Comunità.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 53

Divieto di utilizzare capsule o involucri a base di piombo

Il dispositivo di chiusura dei prodotti di cui all'articolo 49 non può essere rivestito con una capsula o una lamina contenenti piombo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 54

Titolo alcolometrico effettivo

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 538/2011)

1. Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008 è indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume.

Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo"% vol" e può essere preceduto dai termini "titolo alcolometrico effettivo" o "alcole effettivo" o dall'abbreviazione "alc".

Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5% vol al titolo determinato dall'analisi. Tuttavia, per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi e i vini di uve stramature, fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8% vol al titolo determinato dall'analisi.

2. Il titolo alcolometrico volumico effettivo è indicato sull'etichettatura in caratteri dell'altezza minima di 5 millimetri se il volume nominale è superiore a 100 centilitri, di 3 millimetri se è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri e di 2 millimetri se è pari o inferiore a 20 centilitri.

3. Nel caso di mosto di uve parzialmente fermentato o di vino nuovo ancora in fermentazione, sull'etichetta figurano il titolo alcolometrico volumico effettivo e quello totale o uno dei due. Se sull'etichetta figura il titolo alcolometrico volumico totale, la cifra corrispondente è seguita dalla dicitura "% vol" e può essere preceduta dai termini "titolo alcolometrico totale" o "alcole totale".

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 55

Indicazione della provenienza

1. L'indicazione della provenienza, di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008 è realizzata come segue:

a) per i vini di cui all'allegato IV, punti 1, 2, 3, 7-9, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, con:

i) i termini "vino di (...)" oppure "prodotto in (...)", oppure"prodotto di (...)", o con termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;

per i vini transfrontalieri prodotti con determinate varietà di uve da vino ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008, può figurare solo il nome di uno o più Stati membri o del paese terzo o di paesi terzi;

ii) i termini "vino della Comunità europea" o termini equivalenti, oppure "miscela di vini di diversi paesi della Comunità europea" nel caso di una miscela di vini originari di diversi Stati membri, oppure

per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di più paesi terzi, i termini "miscela di vini di diversi paesi non appartenenti alla Comunità europea" o "miscela di vini di ..." completati dai nomi dei paesi terzi di cui trattasi;

iii) i termini "vino della Comunità europea" o termini equivalenti, oppure "vino ottenuto in (...) da uve vendemmiate in ...", completato dal nome degli Stati membri in causa, per i vini vinificati in uno Stato membro a partire da uve vendemmiate in un altro Stato membro, oppure

per i vini vinificati in un paese terzo con uve vendemmiate in un altro paese terzo, il termini "vino ottenuto in (...) da uve vendemmiate in (...)", con il nome dei paesi terzi di cui trattasi;

b) per i vini di cui all'allegato IV, punti 4, 5 e 6, del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, con:

i) i termini "vino di (...)" oppure "prodotto in (...)", oppure"prodotto di (...)", oppure "sekt di (...)", o con termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;

ii) i termini "prodotto in (...)", o termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro in cui avviene la seconda fermentazione;

c) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i termini "vino di (...)" oppure "prodotto in (...)", oppure "prodotto di (...)", o con termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;

per le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette transfrontaliere è indicato solo il nome di uno o più Stati membri o paesi terzi.

Il presente paragrafo fa salvi gli articoli 56 e 67.

2. L'indicazione della provenienza, di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008 sulle etichette del mosto, del mosto in fermentazione, del mosto concentrato o del vino nuovo ancora in fermentazione è realizzata come segue:

a) "mosto di (...)" oppure "mosto prodotto in (...)" o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro o di un territorio che fa parte dello Stato membro in cui il prodotto è ottenuto;

b) "miscela di prodotti ottenuti in due o più paesi della Comunità europea" se si tratta di un taglio di prodotti elaborati in due o più Stati membri;

c) "mosto ottenuto a (...) da uve raccolte in (...)" per il mosto di uve che non è stato elaborato nello Stato membro in cui sono state vendemmiate le uve.

3. Nel caso del Regno Unito, il nome dello Stato membro può essere sostituito dal nome di un territorio che fa parte del Regno Unito.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 56

Indicazione dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore e del venditore

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 401/2010 e modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 538/2011)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente articolo si intende per:

a) "imbottigliatore", la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, stabilita nell'Unione europea, che effettua o fa effettuare l'imbottigliamento per proprio conto;

b) "imbottigliamento", il riempimento, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della vendita;

c) "produttore", la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare per proprio conto l'elaborazione delle uve, del mosto di uve e del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico;

d) "importatore", la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, stabilita nella Comunità che si assume la responsabilità dell'immissione in libera pratica di merci non comunitarie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (1);

e) "venditore", la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, che non rientra nella definizione di produttore, che acquista e poi mette in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

f) "indirizzo", il nome del comune e dello Stato membro o del paese terzo in cui è situata la sede sociale dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore.

2. Il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore sono completati:

a) dai termini "imbottigliatore" oppure

b) "imbottigliato da (...)", oppure da termini le cui condizioni di impiego sono definite dallo Stato membro se l'imbottigliamento di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta avviene:

i) nell'azienda del produttore, oppure

ii) nei locali di un'associazione di produttori, oppure

iii) in un'impresa situata nella zona geografica delimitata oppure nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

In caso di imbottigliamento per conto terzi, l'indicazione dell'imbottigliatore è completata dai termini "imbottigliato per conto di (...)" o, nel caso in cui è indicato anche il nome e l'indirizzo della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, dai termini "imbottigliato da (...) per conto di (...)".

Se l'imbottigliamento è realizzato in luogo diverso dalla sede dell'imbottigliatore, le indicazioni di cui al presente paragrafo sono accompagnate da un riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l'imbottigliamento e, se è effettuato in un altro Stato membro, dal nome di tale Stato membro. Queste prescrizioni non si applicano se l'imbottigliamento è realizzato in un luogo situato nelle immediate vicinanze della sede dell'imbottigliatore.

Per i recipienti diversi dalle bottiglie, i termini "confezionatore" e"confezionato da" sostituiscono rispettivamente i termini "imbottigliatore" e "imbottigliato da", salvo se la lingua usata non permette di operare tale distinzione.

3. Il nome e l'indirizzo del produttore o del venditore sono completati dai termini "produttore" o "prodotto da" e "venditore" o "venduto da" o da termini equivalenti. Gli Stati membri possono decidere:

a) di rendere obbligatoria l'indicazione del produttore;

b) di permettere la sostituzione dei termini "produttore" o "prodotto da" rispettivamente con "trasformatore" e "trasformato da".

4. Il nome e l'indirizzo dell'importatore sono preceduti dai termini "importatore" o "importato da (...)".

5. Le indicazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere raggruppate se riguardano la stessa persona fisica o giuridica.

Una di tali indicazioni può essere sostituita da un codice stabilito dallo Stato membro in cui è situata la sede dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore o del venditore. Il codice è completato da un riferimento allo Stato membro. Sull'etichetta del vino figura anche l'indicazione del nome e dell'indirizzo di una persona fisica o giuridica intervenuta nel circuito commerciale del prodotto, diversa dall'imbottigliatore, dal produttore, dall'importatore o dal venditore indicati in codice.

6. Se il nome o l'indirizzo dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore o del venditore contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta, tale nome o indirizzo è indicato sull'etichetta:

a) in caratteri le cui dimensioni non superano la metà dei caratteri utilizzati per la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta oppure per la designazione della categoria dei prodotti vitivinicoli di cui trattasi, oppure

b) per mezzo di un codice a norma del paragrafo 5, secondo comma.

Gli Stati membri possono decidere quale opzione si applica ai prodotti elaborati sul loro territorio.

(1)

GU L 302 del 19.10.1992.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 57

Indicazione dell'azienda

1. I termini elencati nell'allegato XIII con riferimento all'azienda, diversi dall'indicazione del nome dell'imbottigliatore, del produttore o del venditore, sono riservati ai vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta a condizione che:

a) il vino sia ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda;

b) l'elaborazione sia interamente effettuata nell'azienda; (1)

c) gli Stati membri disciplinino l'uso dei loro termini rispettivi elencati nell'allegato XIII. I paesi terzi adottano le norme applicabili all'uso dei loro termini rispettivi elencati nell'allegato XIII, inclusi quelli stabiliti dalle organizzazioni professionali rappresentative.

2. Solo se l'azienda lo autorizza il suo nome può essere usato anche da altri operatori che partecipano alla commercializzazione del prodotto.

(1)

Paragrafo modificato da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 ottobre 2010, n. 261.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 58

Indicazione del tenore di zucchero

1. I termini elencati nell'allegato XIV, parte A, del presente regolamento, che indicano il tenore di zucchero, figurano sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Se il tenore di zucchero dei prodotti, espresso in fruttosio o glucosio (incluso il saccarosio) giustifica l'uso di due dei termini elencati nell'allegato XIV, parte A, è indicato solo uno di questi due termini.

3. Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell'allegato XIV, parte A, il tenore di zucchero non può differire di oltre 3 g per litro da quello indicato sull'etichetta del prodotto.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 59

Deroghe

In conformità all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008, i termini "denominazione di origine protetta" possono essere omessi per i vini che si fregiano delle seguenti denominazioni di origine protette, a condizione che questa possibilità sia disciplinata nell'ambito della legislazione dello Stato membro o delle norme applicabili nel paese terzo interessato, incluse quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative:

a) Cipro: Koumandaria (Commandaria);

b) Grecia: Samoz (Samos);

c) Spagna: Cava, Jerez, Xérès o Sherry, Manzanilla;

d) Francia:Champagne;

e) Italia: Asti, Marsala, Franciacorta;

f) Portogallo: Madeira o Madère, Port o Porto.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 60

Norme specifiche per i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti di qualità

1. I termini "vino spumante gassificato" e "vino frizzante gassificato" di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008 sono completati, in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni, dai termini "ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica", salvo se la lingua utilizzata indica di per sé che è stata aggiunta anidride carbonica.

I termini "ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica" sono indicati anche in caso di applicazione del disposto dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Per i vini spumanti di qualità, il riferimento alla categoria del prodotto vitivinicolo può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il termine "Sekt".

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

SEZIONE 2

Indicazioni facoltative

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 61

Annata

1. A norma dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008, sulle etichette dei prodotti ai sensi dell'articolo 49 può figurare l'annata a condizione che almeno l'85% delle uve usate per elaborarli siano state vendemmiate in tale annata. Sono esclusi:

a) i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, nello "sciroppo di dosaggio" o nello "sciroppo zuccherino", o

b) i quantitativi di prodotti di cui all'allegato IV, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Per i prodotti ottenuti tradizionalmente da uve vendemmiate in gennaio o in febbraio, l'annata da indicare nell'etichetta dei vini è l'anno civile precedente.

3. Anche i prodotti senza denominazione di origine o indicazione geografica sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 63.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 62

Nome della varietà di uve da vino

1. I nomi delle varietà di uve da vino o dei loro sinonimi, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008, utilizzate per l'ottenimento dei prodotti ai sensi dell'articolo 49 del presente regolamento, possono figurare sulle etichette dei prodotti alle condizioni stabilite alle lettere a) e b) del presente articolo.

a) Per i vini prodotti nella Comunità europea, i nomi delle varietà di uve da vino o i loro sinonimi sono quelli indicati nella classificazione delle varietà di uve da vino di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

Per gli Stati membri esonerati dall'obbligo di classificazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, i nomi delle varietà di uve del vino o i loro sinonimi sono quelli figuranti nell'Elenco internazionale delle varietà di viti e dei loro sinonimi gestito dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

b) Per i vini originari dei paesi terzi, le condizioni di impiego dei nomi delle varietà di uve da vino o dei loro sinonimi sono conformi alle norme applicabili ai produttori di vino nei paesi terzi, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative, e tali nomi o sinonimi figurano in almeno una delle liste seguenti:

i) dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

ii) dell'Unione per la protezione delle selezioni vegetali (UPOV);

iii) dell'Istituto internazionale delle risorse fitogenetiche (IPGRI).

c) Per i prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o recanti un'indicazione geografica di un paese terzo, i nomi delle varietà di uve da vino o i loro sinonimi possono essere indicati purché:

i) qualora sia nominato solo un vitigno o un suo sinonimo, almeno l'85% del prodotto sia stato ottenuto da uve di tale varietà, esclusi

- i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, nello "sciroppo di dosaggio" o nello "sciroppo zuccherino", o

- i quantitativi di prodotti di cui all'allegato IV, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008;

ii) qualora siano nominati due o più vitigni, o i loro sinonimi, il 100% del prodotto sia stato ottenuto da uve di tali varietà, esclusi

- i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, nello "sciroppo di dosaggio" o nello "sciroppo zuccherino",

- i quantitativi di prodotti di cui all'allegato IV, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008.

Nel caso di cui al punto ii), le varietà di uve da vino devono figurare in ordine decrescente di percentuale e in caratteri delle stesse dimensioni.

d) Per i prodotti senza denominazione di origine o indicazione geografica, i nomi delle varietà di uve da vino o i loro sinonimi possono essere indicati purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o lettera b), e lettera c), e di cui all'articolo 63.

2. Per i vini spumanti e i vini spumanti di qualità, i nomi dei vitigni utilizzati per completare la designazione del prodotto, ossia "pinot blanc", "pinot noir", "pinot meunier" e "pinot gris" e i nomi equivalenti nelle altre lingue della Comunità, possono essere sostituiti dal sinonimo "pinot".

3. In deroga all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, i nomi di varietà di uve da vino o i loro sinonimi elencati nell'allegato XV, parte A, del presente regolamento, che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, possono figurare sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o recante un'indicazione geografica di un paese terzo solo se erano autorizzati in virtù delle norme comunitarie in vigore l'11 maggio 2002, o alla data di adesione degli Stati membri se posteriore.

4. I nomi di varietà di uve da vino e i loro sinonimi elencati nell'allegato XV, parte B, del presente regolamento che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all'elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, possono figurare esclusivamente sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un paese terzo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 63

Norme specifiche sulle varietà di uve da vino e sull'annata dei vini senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 401/2010, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011 e soppresso dall'art. 54 del Reg. (UE) 2018/273)

[1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti responsabili della certificazione prevista dall'articolo 118 septvicies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Anteriormente al 1° ottobre 2011 ogni Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni seguenti e le eventuali modifiche al riguardo, a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento:

a) il nome, l'indirizzo e i punti di contatto, compresi gli indirizzi elettronici, dell'autorità o delle autorità competenti per l'applicazione del presente articolo;

b) se del caso, il nome, l'indirizzo e i punti di contatto, compresi gli indirizzi elettronici, di tutti gli organismi abilitati da un'autorità competente per l'applicazione del presente articolo;

c) le disposizioni adottate per l'applicazione del presente articolo, sempre che esse presentino un interesse specifico ai fini della collaborazione tra gli Stati membri contemplata nel regolamento (CE) n. 555/2008;

d) le varietà di uve da vino cui si applicano l'articolo 118 septvicies, paragrafo 2, e l'articolo 120 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.

In base alle informazioni comunicatele dagli Stati membri, la Commissione redige e tiene aggiornato un elenco dei nomi e degli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi abilitati nonché delle varietà di uve da vino autorizzate.

La Commissione rende pubblico tale elenco.

2. Provvedono alla certificazione del vino, in ogni fase della produzione, compresa la fase del condizionamento:

a) l'autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1, o

b) uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 di detto regolamento.

L'autorità o le autorità di controllo di cui al paragrafo 1 offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

Gli organismi di certificazione di cui al primo comma, lettera b), sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1° maggio 2010, sono accreditati in conformità di tale norma o guida.

I costi della certificazione sono a carico degli operatori ad essa assoggettati, salvo diversa disposizione degli Stati membri.

3. La procedura di certificazione di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008 garantisce, mediante una documentazione amministrativa probante, la veridicità della o delle varietà di uve da vino e dell'annata riportate sull'etichetta del vino.

Inoltre, gli Stati membri produttori possono decidere di effettuare:

a) un esame organolettico del vino, olfattivo e gustativo, su campioni anonimi, per verificare che la caratteristica essenziale del vino sia dovuta al vitigno o ai vitigni utilizzati;

b) un esame analitico per i vini ottenuti da un unico vitigno.

La procedura di certificazione è realizzata dalle autorità competenti o dagli organismi di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2 nello Stato membro di produzione.

La certificazione è effettuata:

a) mediante controlli casuali in base ad un'analisi di rischio, oppure

b) mediante controlli a campione, oppure

c) mediante controlli sistematici.

I controlli casuali si basano su un piano di controllo prestabilito dall'autorità, che copre le varie fasi della produzione. Il piano di controllo è noto agli operatori. Gli Stati membri selezionano a caso il numero minimo di operatori da sottoporre a controllo.

Nel caso dei controlli a campione gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli, che essi siano rappresentativi dell'intero territorio nazionale e corrispondano al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione.

I controlli casuali possono essere combinati ai controlli a campione.

4. Con riferimento al disposto dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri produttori si accertano che i produttori dei vini ivi indicati siano produttori riconosciuti dallo Stato membro di produzione.

5. Per quanto riguarda il controllo, compresa la tracciabilità, gli Stati membri produttori provvedono a che siano applicati il titolo V del regolamento (CE) n. 555/2008 e il regolamento (CE) n. 606/2009.

6. Per i vini transfrontalieri di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008, la certificazione può essere eseguita dalle autorità di uno dei due Stati membri interessati.

7. Per i vini prodotti in conformità all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri possono decidere di usare il termine "vino varietale" completato dal nome:

a) dello Stato membro o degli Stati membri;

b) del vitigno o dei vitigni.

Per i vini senza denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta o senza indicazione geografica prodotti in paesi terzi, che recano sull'etichetta il nome di una o più varietà di uve da vino o l'annata, i paesi terzi possono decidere di utilizzare il termine "vino varietale" completato dal nome o dai nomi del paese terzo o dei paesi terzi interessati.

L'articolo 55 del presente regolamento non si applica qualora sia indicato il nome dello Stato membro o degli Stati membri oppure del paese terzo o dei paesi terzi.

Nel caso del Regno Unito, il nome dello Stato membro può essere sostituito dal nome di un territorio che fa parte del Regno Unito.

8. I paragrafi da 1 a 6 si applicano ai prodotti ottenuti da uve vendemmiate a partire dal 2009.]

(1)
GU L 165 del 30.4.2004.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 64

Indicazione del tenore di zucchero

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 401/2010)

1. Salvo diversa disposizione prevista all'articolo 58 del presente regolamento, il tenore di zucchero espresso in fruttosio e glucosio, a norma dell'allegato XIV, parte B, del presente regolamento, può figurare sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Se il tenore di zucchero dei prodotti giustifica l'uso di due dei termini elencati nell'allegato XIV, parte B, è indicato solo uno di questi due termini.

3. Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell'allegato XIV, parte B, del presente regolamento, il tenore di zucchero non può differire di oltre 1 g per litro da quello indicato sull'etichetta del prodotto.

4. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai prodotti di cui ai punti 3, 8 e 9 dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, purché le condizioni di impiego dell'indicazione del tenore di zucchero siano disciplinate dagli Stati membri o stabilite in norme applicabili nel paese terzo interessato, incluse, nel caso dei paesi terzi, le norme emanate da organizzazioni professionali rappresentative.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 65

Indicazione dei simboli comunitari

1. I simboli comunitari di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008 possono figurare sulle etichette dei vini conformemente all'allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (1). In deroga all'articolo 59, le diciture "DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA" e "INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA" all'interno dei simboli possono essere sostituite da termini equivalenti in un'altra lingua ufficiale della Comunità, secondo quanto stabilito nell'allegato succitato.

2. I simboli o le indicazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008, qualora figurino sull'etichetta del prodotto, sono accompagnati dalla corrispondente denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

(1)

GU L 369 del 23.12.2006.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 66

Indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione

1. A norma dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 479/2008, i vini commercializzati nella Comunità possono recare indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione, in particolare quelle stabilite ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. Le indicazioni elencate nell'allegato XVI sono i soli termini che possono essere usati per designare un vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un paese terzo che sia fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore di legno. Gli Stati membri e i paesi terzi possono tuttavia stabilire indicazioni equivalenti a quelle previste nell'allegato XVI per tali vini.

L'impiego di una delle indicazioni di cui al primo comma è consentito se il vino è stato invecchiato in un contenitore di legno in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche se l'invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore.

Le indicazioni di cui al primo comma non possono essere utilizzate per designare un vino elaborato usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l'impiego di contenitori di legno.

3. L'espressione "fermentato in bottiglia" può essere usata solo per designare i vini spumanti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo o i vini spumanti di qualità a condizione che:

a) il prodotto sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;

b) la durata del processo di elaborazione, compreso l'affinamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dall'inizio del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvée), non sia inferiore a nove mesi;

c) la durata del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvée) e della permanenza della partita sulle fecce sia di almeno novanta giorni e

d) il prodotto sia separato dalle fecce mediante filtraggio secondo il metodo del travaso o mediante sboccatura.

4. Le espressioni "fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale" o "metodo tradizionale" o "metodo classico" o "metodo classico tradizionale" possono essere utilizzate solamente per designare vini spumanti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo o vini spumanti di qualità a condizione che il prodotto:

a) sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia,

b) sia rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda a partire dalla costituzione della partita (cuvée),

c) sia separato dalle fecce mediante sboccatura.

5. L'espressione "Crémant" può essere usata soltanto per vini spumanti di qualità bianchi o rosati a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo a condizione che:

a) le uve siano vendemmiate a mano;

b) il vino sia prodotto con mosto ottenuto dalla pressatura di grappoli interi o diraspati; la quantità di mosto ottenuto non supera 100 litri per 150 chili di uva;

c) il tenore massimo di anidride solforosa non sia superiore a 150 mg/l;

d) il tenore di zuccheri sia inferiore a 50 g/l;

e) il vino risponda ai requisiti di cui al paragrafo 4 e

f) fatto salvo l'articolo 67, il termine "Crémant" sia indicato sull'etichetta dei vini spumanti di qualità insieme al nome dell'unità geografica che è alla base della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica del paese terzo di cui trattasi.

Il disposto delle lettere a) e f) non si applica ai produttori titolari di marchi commerciali che contengono il termine "Crémant" registrati anteriormente al 1° marzo 1986.

6. I riferimenti alla produzione biologica dell'uva sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1).

(1)

GU L 189 del 20.7.2007.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 67

Nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e riferimenti alla zona geografica

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 401/2010)

1. Per quanto riguarda il disposto dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 479/2008 e fermi restando gli articoli 55 e 56 del presente regolamento, il nome di un'unità geografica e i riferimenti a una zona geografica possono figurare soltanto sulle etichette dei vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o indicazione geografica di un paese terzo.

2. Per l'impiego del nome di un'unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, la zona dell'unità geografica in questione è delimitata con precisione. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare norme sull'uso di queste unità geografiche. Almeno l'85% delle uve da cui il vino è stato ottenuto proviene dall'unità geografica più piccola. Sono esclusi:

a) i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, lo "sciroppo di dosaggio" o lo "sciroppo zuccherino", o

b) i quantitativi di prodotti di cui all'allegato XI ter, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il rimanente 15% dell'uva proviene dalla zona geografica delimitata della denominazione di origine o dell'indicazione geografica corrispondenti.

Gli Stati membri possono decidere, per i marchi commerciali registrati o acquisiti con l'uso anteriormente all'11 maggio 2002, che contengono o sono costituiti dal nome di un'unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e dei riferimenti alla zona geografica dello Stato membro interessato, di non applicare le condizioni di cui al primo comma, terza e quarta frase.

3. Il nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e un riferimento alla zona geografica sono costituiti dal nome di:

a) una località o un gruppo di località;

b) un comune o una frazione;

c) una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola;

d) una zona amministrativa.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

SEZIONE 3

Norme relative a determinati tipi di bottiglia e a determinati dispositivi di chiusura e disposizioni complementari stabilite dallo Stato membro produttore

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 68

Condizioni di impiego di determinati tipi di bottiglia

Per figurare nell'elenco di determinati tipi di bottiglia di cui all'allegato XVII, la bottiglia di un tipo determinato risponde ai seguenti requisiti:

a) è stata utilizzata esclusivamente, autenticamente e tradizionalmente negli ultimi 25 anni per un determinato vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta e

b) l'uso evoca al consumatore un vino di una particolare denominazione di origine o indicazione geografica.

Nell'allegato XVII figurano le condizioni che disciplinano l'uso di specifici tipi di bottiglia riconosciuti.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 69

Norme sulla presentazione di determinati prodotti

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 538/2011)

1. I vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico prodotti nell'Unione europea sono commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura:

a) per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia;

b) per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l: qualsiasi altro dispositivo di chiusura adatto.

Non possono essere commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante né con un dispositivo di chiusura di cui al primo comma, lettera a), altri prodotti elaborati nell'Unione.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono decidere che i seguenti prodotti possano essere commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante e/o con un dispositivo di chiusura di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

a) prodotti tradizionalmente imbottigliati in bottiglie di questo tipo e

i) elencati all'articolo 113 quinquies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

ii) elencati nell'allegato XI ter, punti 7, 8 e 9, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

iii) elencati nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (1); oppure

iv) aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 1,2% vol;

b) prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) purché i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera natura del prodotto.

(1)
GU L 149 del 14.6.1991.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 70

Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori in materia di etichettatura e presentazione

1. Per i vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta prodotti sul loro territorio, gli Stati membri possono rendere obbligatorie, proibire o limitare l'uso delle indicazioni di cui agli articoli 61, 62 e da 64 a 67 mediante l'inserimento di condizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente capo nel disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi.

2. Per i vini senza denominazione di origine o indicazione geografica prodotti sul loro territorio, gli Stati membri possono rendere obbligatorie le indicazioni previste dall'articolo 64 e dall'articolo 66.

3. A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di definire e disciplinare indicazioni diverse da quelle elencate nell'articolo 59, paragrafo 1, e nell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 per i vini prodotti sul loro territorio.

4. A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di rendere applicabili gli articoli 58, 59 e 60 del regolamento (CE) n. 479/2008 per i vini imbottigliati sul loro territorio ma non ancora commercializzati o esportati.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 70

Metodo da seguire nelle comunicazioni tra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e gli altri operatori

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, i documenti e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono trasmessi alla Commissione secondo il metodo seguente:

a) per le autorità competenti degli Stati membri, tramite il sistema di informazione messo a loro disposizione dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 792/2009;

b) per le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ad agire nell'ambito del presente regolamento, per via elettronica, utilizzando i metodi e i moduli messi a loro disposizione dalla Commissione e resi accessibili alle condizioni stabilite nell'allegato XVIII del presente regolamento.

La trasmissione può essere tuttavia effettuata su supporto cartaceo tramite i suddetti moduli.

La presentazione di una domanda e il contenuto delle comunicazioni sono, a seconda dei casi, di pertinenza delle autorità competenti designate dai paesi terzi, delle organizzazioni professionali rappresentative o delle persone fisiche o giuridiche che intervengono.

2. La trasmissione e la messa a disposizione di informazioni da parte della Commissione alle autorità e alle persone interessate dal presente regolamento ed, eventualmente, al pubblico, avvengono mediante i sistemi di informazione istituiti dalla Commissione.

Le autorità e le persone interessate dal presente regolamento possono rivolgersi alla Commissione, a norma dell'allegato XIX, per ottenere informazioni sulle modalità pratiche riguardanti l'accesso ai sistemi di informazione, le comunicazioni e la messa a disposizione di informazioni.

3. L'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 792/2009 si applicano, mutatis mutandis, alle comunicazioni e alla messa a disposizione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), l'attribuzione dei diritti di accesso ai sistemi di informazione per le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ad agire nell'ambito del presente regolamento è effettuata dai responsabili dei sistemi di informazione presso la Commissione.

I responsabili dei sistemi di informazione presso la Commissione convalidano i diritti di accesso, a seconda del caso in base agli elementi seguenti:

a) le informazioni riguardo alle autorità competenti designate

dai paesi terzi, con i relativi punti di contatto e indirizzi elettronici, di cui la Commissione dispone nell'ambito degli accordi internazionali o comunicate alla Commissione a norma di tali accordi;

b) una domanda ufficiale di un paese terzo, nella quale siano riportate le informazioni relative alle autorità incaricate della trasmissione dei documenti e delle informazioni

necessari ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), nonché i punti di contatto e gli indirizzi elettronici delle autorità di cui trattasi;

c) una domanda di un'organizzazione professionale rappresentativa in un paese terzo o di una persona fisica o giuridica, nella quale siano documentati l'identità, l'interesse legittimo ad agire e l'indirizzo elettronico.

Una volta convalidati, i diritti di accesso sono attivati dai responsabili dei sistemi di informazione presso la Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 70

Trasmissione e messa a disposizione delle informazioni relative alle autorità competenti per l'esame delle domande a livello nazionale

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. Anteriormente al 1 o ottobre 2011 gli Stati membri comunicano alla Commissione, a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, il nome, l'indirizzo e i punti di contatto, compresi gli indirizzi elettronici, dell'autorità o delle autorità competenti per l'applicazione dell'articolo 118 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e le eventuali modifiche al riguardo.

2. La Commissione redige e tiene aggiornato un elenco dei nomi e degli indirizzi delle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi in base alle informazioni comunicatele dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 o dai paesi terzi a norma degli accordi internazionali conclusi con l'Unione. La Commissione rende pubblico tale elenco.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 71

Nomi di vini protetti in virtù del regolamento (CE) n. 1493/1999

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 538/2011 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

1. La trasmissione dei documenti di cui all'articolo 118 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (di seguito: "il fascicolo") e delle modifiche di un disciplinare di produzione previste all'articolo 73, paragrafo 1, lettere c) e d), e all'articolo 73, paragrafo 2, del presente regolamento è effettuata dagli Stati membri a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento secondo le seguenti regole e procedure:

a) la Commissione accusa ricevuta del fascicolo o della modifica nel modo previsto all'articolo 9 del presente regolamento;

b) il fascicolo o la modifica sono considerati ammissibili alla data in cui la Commissione li riceve, alle condizioni stabilite all'articolo 11 del presente regolamento, purché siano pervenuti alla Commissione entro il 31 dicembre 2011;

c) la Commissione conferma l'iscrizione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di cui trattasi nel registro a norma dell'articolo 18 del presente regolamento, con le eventuali modifiche, e le assegna un numero di fascicolo;

d) la Commissione esamina la validità del fascicolo, tenendo conto delle eventuali modifiche ricevute, entro il termine stabilito all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. La Commissione ha la facoltà di decidere in merito alla cancellazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di cui trattasi a norma dell'articolo 118 vicies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 in base ai documenti di cui dispone in applicazione dell'articolo 118 vicies, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, per quanto attiene alla trasmissione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo 118 vicies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le autorità degli Stati membri possono essere considerate richiedenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 72

Etichettatura temporanea

1. In deroga all'articolo 65 del presente regolamento, i vini che recano una denominazione di origine o un'indicazione geografica, la cui denominazione di origine o indicazione geografica risponde ai requisiti di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008, sono etichettati in conformità alle disposizioni del capo IV del presente regolamento.

2. Se la Commissione decide di non conferire la protezione a una denominazione di origine o a un'indicazione geografica a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 479/2008, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo sono ritirati dal mercato oppure rietichettati in conformità alle disposizioni del capo IV del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 73

Disposizioni transitorie

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 753/2013)

1. La procedura prevista all'articolo 118 vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applica nei casi seguenti:

a) per ogni denominazione vinicola introdotta in uno Stato membro come denominazione di origine o indicazione geografica e approvata da quest'ultimo anteriormente al 1° agosto 2009;

b) per ogni denominazione vinicola introdotta in uno Stato membro come denominazione di origine o indicazione geografica anteriormente al 1° agosto 2009, approvata da quest'ultimo e trasmessa alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011;

c) per ogni modifica del disciplinare di produzione introdotta in uno Stato membro anteriormente al 1° agosto 2009 e trasmessa da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011;

d) per ogni modifica minore del disciplinare di produzione introdotta in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmessa da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011.

2. La procedura prevista all'articolo 118 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'articolo 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'articolo 118 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. I vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 31 dicembre 2010 e che sono conformi alle disposizioni applicabili anteriormente al 1° agosto 2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

4. I vini prodotti in Croazia fino al 30 giugno 2013 incluso, conformi alle disposizioni applicabili in Croazia a tale data, possono essere ancora commercializzati fino a esaurimento delle scorte. Tali prodotti possono essere etichettati a norma delle disposizioni applicabili in Croazia al 30 giugno 2013.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 74

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 1607/2000 e (CE) n. 753/2002 sono abrogati.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

Art. 75

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

ALLEGATO I

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE O DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA)....................................................................................

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente)...........................................................................

Lingua utilizzata per la presentazione della domanda.........................................................

Numero del fascicolo...........................................................................................................

[da completare a cura della Commissione]

Richiedente

Nome della persona fisica o giuridica.................................................................................

Indirizzo completo (via e numero civico, località e codice postale, Stato).........................

Status giuridico, dimensioni e composizione (per le persone giuridiche)...........................

Nazionalità...........................................................................................................................

Telefono, fax, e-mail...........................................................................................................

Intermediario

- Stato membro/Stati membri (*)

- Autorità del paese terzo (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Nome dell'intermediario/nomi degli intermediari...............................................................

Indirizzo completo/indirizzi completi (via e numero civico, località e codice postale, Stato)...................................................................................................................................

Telefono, fax, e-mail...........................................................................................................

Nome da registrare............................................................................................................

- Denominazione di origine (*)

- Indicazione geografica (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Prova della protezione nel paese terzo................................................................................

Categorie di prodotti vitivinicoli......................................................................................

[su un foglio a parte]

Disciplinare di produzione

Numero di pagine................................................................................................................

Nome del firmatario/Nomi dei firmatari.............................................................................

Firma/Firme.........................................................................................................................

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

ALLEGATO II

(sostituito dall'allegato I del Reg. (UE) n. 538/2011 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

DOCUMENTO UNICO

Data di ricezione (GG/MM/AAAA)....................................................................................

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente)......................................................................

Lingua utilizzata per la presentazione della domanda....................................................

Numero del fascicolo [da completare a cura della Commissione]...............................

Richiedente

Nome della persona fisica o giuridica................................................................................

Indirizzo completo (via e numero civico, località e codice postale, Stato) ...................

Status giuridico (per le persone giuridiche).......................................................................

Nazionalità..............................................................................................................................

Intermediario

— Stato membro/Stati membri (*)......................................................................................

— Autorità del paese terzo (*).............................................................................................

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Nome dell'intermediario/nomi degli intermediari............................................................

Indirizzo completo/indirizzi completi (via e numero civico, località e codice postale, Stato)......................................................................................................................................

Nome da registrare

— Denominazione di origine (*)........................................................................................

— Indicazione geografica (*).............................................................................................

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Descrizione del vino/dei vini [1]........................................................................................

Indicazione delle menzioni tradizionali, a norma dell'articolo 118 duovicies, paragrafo 1 [2], collegate alla denominazione di origine o all'indicazione geografica...........................................................................................................................

Pratiche enologiche specifiche [3]................................................................................

Zona delimitata..................................................................................................................

Resa massima/rese massime per ettaro........................................................................

Varietà di uve da vino autorizzate..................................................................................

Legame con la zona geografica [4]................................................................................

Ulteriori condizioni [3].......................................................................................................

Riferimento al disciplinare di produzione
__________________________
[1] Compreso un riferimento ai prodotti di cui all'articolo 118 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

[2] Articolo 118 duovicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

[3] Informazione facoltativa.

[4] Descrivere la natura specifica del prodotto e della zona geografica e il legame causale tra i due

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

ALLEGATO III

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

RICORSO IN OPPOSIZIONE A UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE O A UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA)....................................................................................

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente)...........................................................................

Lingua del ricorso in opposizione.......................................................................................

Numero del fascicolo...........................................................................................................

[da completare a cura della Commissione]

Opponente

Nome della persona fisica o giuridica.................................................................................

Indirizzo completo (via e numero civico, località e codice postale, Stato).........................

Nazionalità...........................................................................................................................

Telefono, fax, e-mail...........................................................................................................

Intermediario

- Stato membro/Stati membri (*)

- Autorità del paese terzo (facoltativo) (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Nome dell'intermediario/nomi degli intermediari...............................................................

Indirizzo completo/indirizzi completi (via e numero civico, località e codice postale, Stato)....................................................................................................................................

Nome oggetto dell'opposizione...................................................................................

- Denominazione di origine (*)

- Indicazione geografica (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Diritti anteriori

- Denominazione di origine protetta (*)

- Indicazione geografica protetta (*)

- Indicazione geografica nazionale (*)

[(*) cancellare le diciture inutili]

Nome...................................................................................................................................

Numero di registrazione......................................................................................................

Data di registrazione (GG/MM/AAAA)..............................................................................

- Marchio commerciale

Segno...................................................................................................................................

Elenco dei prodotti e dei servizi..........................................................................................

Numero di registrazione......................................................................................................

Data di registrazione............................................................................................................

Paese di origine....................................................................................................................

Notorietà/reputazione (*).....................................................................................................

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Motivi dell'opposizione

- Articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

- Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

- Articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

- Articolo 45, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

- Articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

- Articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

- Articolo 45, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

[(*) cancellare le diciture inutili]

Spiegazione dei motivi....................................................................................................

Nome del firmatario.............................................................................................................

Firma..

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

ALLEGATO IV

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE O DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA)....................................................................................

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente)...........................................................................

Lingua della modifica..........................................................................................................

Numero del fascicolo...........................................................................................................

[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

- Stato membro/Stati membri (*)

- Autorità del paese terzo (facoltativo) (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Nome dell'intermediario/nomi degli intermediari...............................................................

Indirizzo completo/indirizzi completi (via e numero civico, località e codice postale, Stato)

Telefono, fax, e-mail...........................................................................................................

Nome...................................................................................................................................

- Denominazione di origine (*)

- Indicazione geografica (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Nome protetto (*)

Descrizione del prodotto (*)

Pratiche enologiche impiegate (*)

Zona geografica (*)

Resa per ettaro (*)

Varietà di uve da vino impiegate (*)

Legame (*)

Nomi e indirizzi delle autorità di controllo (*)

Altro (*)

[(*) cancellare le diciture inutili]

Modifica

- Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico (*)

Modifica del disciplinare di produzione che comporta modifiche del documento unico (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

- Modifica di lieve entità (*)

- Modifica rilevante (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Spiegazione della modifica................................................................................................

Documento unico modificato

[su un foglio a parte]

Nome del firmatario.............................................................................................................

Firma....................................................................................................................................

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

ALLEGATO V

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE O DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA)....................................................................................

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente)...........................................................................

Autore della richiesta di cancellazione................................................................................

Numero del fascicolo...........................................................................................................

[da completare a cura della Commissione]

Lingua della richiesta di cancellazione............................................................................

Nome della persona fisica o giuridica.................................................................................

Indirizzo completo (via e numero civico, località e codice postale, Stato).........................

Nazionalità...........................................................................................................................

Telefono, fax, e-mail...........................................................................................................

Nome contestato.................................................................................................................

- Denominazione di origine (*)

- Indicazione geografica (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Interesse legittimo dell'autore della richiesta.......................................................................

Dichiarazione dello Stato membro o del paese terzo........................................................

Motivi della cancellazione

- Articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

- Articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

- Articolo 35, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

- Articolo 35, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

- Articolo 35, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

- Articolo 35, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

- Articolo 35, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

- Articolo 35, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

- Articolo 35, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

- Articolo 35, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

- Articolo 35, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

[(*) cancellare le diciture inutili]

Dimostrazione dei motivi..................................................................................................

Nome del firmatario.............................................................................................................

Firma....................................................................................................................................

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

ALLEGATO VI

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

DOMANDA DI CONVERSIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA IN UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA)....................................................................................

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente)...........................................................................

Lingua utilizzata per la presentazione della domanda.........................................................

Numero del fascicolo...........................................................................................................

[da completare a cura della Commissione]

Richiedente

Nome della persona fisica o giuridica.................................................................................

Indirizzo completo (via e numero civico, località e codice postale, Stato).........................

Status giuridico, dimensioni e composizione (per le persone giuridiche)...........................

Nazionalità...........................................................................................................................

Telefono, fax, e-mail...........................................................................................................

Intermediario

- Stato membro/Stati membri (*)

- Autorità del paese terzo (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Nome dell'intermediario/nomi degli intermediari..............................................................

Indirizzo completo/indirizzi completi (via e numero civico, località e codice postale, Stato)..................................................................................................................................

Telefono, fax, e-mail..........................................................................................................

Nome da registrare..........................................................................................................

Prova della protezione nel paese terzo..............................................................................

Categorie di prodotti.......................................................................................................

[su un foglio a parte]

Disciplinare di produzione

Numero di pagine...............................................................................................................

Nome del firmatario/Nomi dei firmatari............................................................................

Firma/Firme.......................................................................................................................

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

ALLEGATO VII

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI UNA MENZIONE TRADIZIONALE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA)....................................................................................

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente)...........................................................................

Lingua della domanda.........................................................................................................

Numero del fascicolo...........................................................................................................

[da completare a cura della Commissione]

Richiedente

Autorità competente dello Stato membro (*)

Autorità competente del paese terzo (*)

Organizzazione professionale rappresentativa (*)

[(*) cancellare le diciture inutili]

Indirizzo (via e numero civico, località e codice postale, Stato).........................................

Persona giuridica (solo se si tratta di un'organizzazione professionale rappresentativa)....

Nazionalità...........................................................................................................................

Telefono, fax, e-mail...........................................................................................................

Nome...................................................................................................................................

Menzione tradizionale ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

Menzione tradizionale ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Lingua

- Articolo 31, lettera a) (*)

- Articolo 31, lettera b) (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Elenco delle denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette interessate......

Categorie di prodotti vitivinicoli.....................................................................................

Definizione.........................................................................................................................

Copia delle norme

[da accludere]

Nome del firmatario............................................................................................................

Firma....................................................................................................................................

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

ALLEGATO VIII

(sostituito dall'allegato I del Reg. (UE) n. 538/2011 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

RICORSO IN OPPOSIZIONE A UNA MENZIONE TRADIZIONALE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA)....................................................................................

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente)...........................................................................

Lingua del ricorso in opposizione.......................................................................................

Numero del fascicolo...........................................................................................................

[da completare a cura della Commissione]

Opponente

Nome della persona fisica o giuridica.................................................................................

Indirizzo completo (via e numero civico, località e codice postale, Stato).........................

Nazionalità...........................................................................................................................

Telefono, fax, e-mail...........................................................................................................

Intermediario

- Stato membro/Stati membri (*)

- Autorità del paese terzo (facoltativo) (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Nome dell'intermediario/nomi degli intermediari...............................................................

Indirizzo completo/indirizzi completi (via e numero civico, località e codice postale, Stato)....................................................................................................................................

Menzione tradizionale oggetto dell'opposizione.............................................................

Diritti anteriori

- Denominazione di origine protetta (*)

- Indicazione geografica protetta (*)

- Indicazione geografica nazionale (*)

[(*) cancellare le diciture inutili]

Nome...................................................................................................................................

Numero di registrazione......................................................................................................

Data di registrazione (GG/MM/AAAA)..............................................................................

- Marchio commerciale

Segno...................................................................................................................................

Elenco dei prodotti e dei servizi..........................................................................................

Numero di registrazione......................................................................................................

Data di registrazione............................................................................................................

Paese di origine....................................................................................................................

Notorietà/reputazione (*).....................................................................................................

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Motivi dell'opposizione

- Articolo 31 (*)

- Articolo 35 (*)

- Articolo 40, paragrafo 2, lettera a) (*)

- Articolo 40, paragrafo 2, lettera b) (*)

- Articolo 40, paragrafo 2, lettera c) (*)

- Articolo 41, paragrafo 3 (*)

- Articolo 42, paragrafo 1 (*)

- Articolo 42, paragrafo 2 (*)

- Articolo 54 del regolamento (CE) n. 479/2008

[(*) cancellare le diciture inutili]

Spiegazione dei motivi.......................................................................................................

Nome del firmatario.............................................................................................................

Firma....................................................................................................................................

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

ALLEGATO IX

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI UNA MENZIONE TRADIZIONALE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA).........................................................................................

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente).............................................................................

Autore della richiesta di cancellazione.....................................................................................

Numero del fascicolo..................................................................................................................

[da completare a cura della Commissione]

Lingua della richiesta di cancellazione................................................................................

Nome della persona fisica o giuridica.........................................................................................

Indirizzo completo (via e numero civico, località e codice postale, Stato)...............................

Nazionalità.......................................................................................................................................

Telefono, fax, e-mail........................................................................................................................

Menzione tradizionale contestata.............................................................................................

Interesse legittimo dell'autore della richiesta.........................................................................

Dichiarazione dello Stato membro o del paese terzo..........................................................

Motivi della cancellazione

- Articolo 31 (*)

- Articolo 35 (*)

- Articolo 40, paragrafo 2, lettera a) (*)

- Articolo 40, paragrafo 2, lettera b) (*)

- Articolo 40, paragrafo 2, lettera c) (*)

- Articolo 41, paragrafo 3 (*)

- Articolo 42, paragrafo 1 (*)

- Articolo 42, paragrafo 2 (*)

- Articolo 54 del regolamento (CE) n. 479/2008 (*)

[(*) cancellare le diciture inutili]

Dimostrazione dei motivi..................................................................................................

Nome del firmatario.............................................................................................................

Firma....................................................................................................................................

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

(1)

Il presente allegato è stato sostituito dall'allegato del Reg. (UE) n. 579/2012.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

ALLEGATO XI

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 538/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011)

ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI RAPPRESENTATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 2, E LORO MEMBRI

Paese terzo

Nome dell'organizzazione professionale rappresentativa

Membri dell'organizzazione professionale rappresentativa

- Sud Africa

- South African Fortified Wine Producers Association (SAFPA)

- Allesverloren Estate

- Axe Hill

- Beaumont Wines

- Bergsig Estate

- Boplaas Wine Cellar

- Botha Wine Cellar

- Bredell Wines

- Calitzdorp Wine Cellar

- De Krans Wine Cellar

- De Wet Co-op

- Dellrust Wines

- Distell

- Domein Doornkraal

- Du Toitskloof Winery

- Groot Constantia Estate

- Grundheim Wine Cellar

- Kango Wine Cellar

- KWV International

- Landskroon Wine

- Louiesenhof

- Morgenhog Estate

- Overgaauw Estate

- Riebeek Cellars

- Rooiberg Winery

- Swartland Winery

- TTT Cellars

- Vergenoegd Wine Estate

- Villiera Wines

- Withoek Estate

 

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

(1)

Il presente allegato è stato sostituito dall'allegato I del Reg. (UE) n. 401/2010, dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 ottobre 2010, n. L 261 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 538/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 670/2011.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

ALLEGATO XIII

TERMINI CHE SI RIFERISCONO ALL'AZIENDA

Stato membro o paese terzo

Termini

Austria

Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister

Repubblica ceca

Sklep, vinařský dům, vinařství

Germania

Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer

Francia

Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour

Grecia

Agrepaulh (Agrepavlis), Ampeli (Ampeli), Ampelvnaz-(es) (Ampelonas-(es)), Αρχοντικό (Archontiko), Kastro (Kastro), Ktha (Κtima), Metoci (Metochi), Monasthri (Monastiri), Oreino Kthma (Orino Ktima), Purgoz (Pyrgos)

Italia

abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa

Cipro

Ampelvnaz-(es) (Ampelonas (-es), Ktha (Ktima), Monasthri (Monastiri), Monh (Moni)

Portogallo

Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar

Slovacchia

Kaštieľ, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlosť

Slovenia

Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

(1)

Il presente allegato è stato sostituito dall'allegato I del Reg. (UE) n. 401/2010, modificato dal'art. 1 del Reg. (UE) n. 428/2012, dall'allegato del Reg. (UE) n. 753/2013 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/1353.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

ALLEGATO XVI

Indicazioni autorizzate nell'etichettatura dei vini a norma dell'articolo 66, paragrafo 2

fermentato in barrique

maturato in barrique

invecchiato in barrique

fermentato in botte di [...]

[indicare l'essenza]

maturato in botte di [...]

[indicare l'essenza]

invecchiato in botte di [...]

[indicare l'essenza]

fermentato in botte

maturato in botte

invecchiato in botte

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

ALLEGATO XVII

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 401/2010)

RISERVA DELL'USO DI DETERMINATI TIPI DI BOTTIGLIA

1. Flûte d'Alsace

a) Tipo: bottiglia di vetro dalla sagoma diritta, di forma cilindrica, con un collo di profilo allungato e i cui rapporti sono all'incirca:

- altezza totale/diametro di base = 5:1,

- altezza della parte cilindrica = altezza totale/3.

b) Per quanto riguarda i vini ottenuti da uve raccolte sul territorio francese, questo tipo di bottiglia è riservato ai vini a denominazione di origine seguenti:

- "Alsace" o "vin d'Alsace", "Alsace Grand Cru",

- "Crépy",

- "Château-Grillet",

- "Côtes de Provence", rosso e rosato,

- "Cassis",

- "Jurançon", "Jurançon sec",

- "Béarn", "Béarn-Bellocq", rosato,

- "Tavel", rosato.

Tuttavia, la limitazione dell'uso di questo tipo di bottiglia si applica esclusivamente ai vini ottenuti da uve raccolte sul territorio francese.

2. "Bocksbeutel" o "Cantil"

a) Tipo: bottiglia di vetro con collo corto, di forma panciuta e bombata ma appiattita, la cui base nonché la sezione trasversale nel punto di maggiore convessità della sagoma della bottiglia sono ellissoidi.

- Rapporto asse maggiore/asse minore della sezione trasversale ellissoide = 2:1.

- Rapporto altezza della sagoma bombata/collo cilindrico della bottiglia = 2,5:1.

b) Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:

i) vini tedeschi delle seguenti denominazioni di origine

- Franken,

- Baden:

- originari del Taubertal e dello Schüpfergrund,

- originari delle frazioni seguenti del comune di Baden-Baden: Neuweier, Steinbach, Umweg eVarnhalt;

ii) vini italiani delle seguenti denominazioni di origine:

- Santa Maddalena (St. Magdalener),

- Valle Isarco (Eisacktaler), ottenuti dalle varietà sylvaner e müller-thurgau,

- Terlaner, ottenuto dalla varietà pinot bianco,

- Bozner Leiten,

- Alto Adige (Südtiroler), ottenuti dalle varietà riesling, müller-thurgau, pinot nero, moscato giallo, sylvaner, lagrein, pinot bianco (weissburgunder) e moscato rosa (rosenmuskateller),

- Greco di Bianco,

- Trentino, ottenuto dalla varietà moscato;

iii) vini greci:

- Agioritiko,

- Rombola Kephalonias,

- vini originari dell'isola di Cefalonia,

- vini originari dell'isola di Paros,

- vini a indicazione geografica protetta del Peloponneso;

iv) vini portoghesi:

- vini rosati ed esclusivamente gli altri vini a denominazione di origine o a indicazione geografica per i quali è provato che erano già presentati in modo leale e tradizionale in bottiglie di tipo "cantil" prima della loro classificazione come vini a denominazione di origine o a indicazione geografica.

3. "Clavelin"

a) Tipo: bottiglia di vetro con collo corto, di capacità pari a 0,62 l, avente sagoma cilindrica con spalle larghe che le danno un aspetto tozzo e i cui rapporti sono all'incirca:

- altezza totale/diametro di base = 2,75,

- altezza della parte cilindrica = altezza totale/2.

b) Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:

- vini francesi delle seguenti denominazioni di origine:

- Côte du Jura,

- Arbois,

- L'Etoile,

- Château Chalon.

4. "Tokaj"

a) Tipo: bottiglia di vetro incolore a collo allungato, a sagoma cilindrica e i cui rapporti sono all'incirca:

- altezza della parte cilindrica/altezza totale = 1:2,7,

- altezza totale/diametro di base = 1:3,6,

- capacità: 500 ml; 375 ml, 250 ml, 100 ml o 187,5 ml (per l'esportazione in paesi terzi),

- sulla bottiglia può essere apposto un sigillo dello stesso materiale della bottiglia con un riferimento alla zona viticola o al produttore.

b) Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:

vini ungheresi e slovacchi delle seguenti denominazioni di origine:

- Tokaj,

- Vinohradnícka oblast' Tokaj

completate da una delle seguenti menzioni tradizionali:

- aszú/výber,

- aszúeszencia/esencia výberova,

- eszencia/esencia,

- máslas/máslás,

- fordítás/forditás,

- szamorodni/samorodné.

Tuttavia, la limitazione dell'uso di questo tipo di bottiglia si applica esclusivamente ai vini ottenuti da uve vendemmiate sul territorio ungherese o slovacco.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

ALLEGATO XVIII

(introdotto dall'allegato I del Reg. (UE) n. 670/2011)

Accesso ai metodi e ai moduli elettronici di cui all'articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera b)

I metodi e i moduli elettronici di cui all'articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera b), sono accessibili liberamente tramite la banca dati elettronica "E-Bacchus" istituita dalla Commissione attraverso i propri sistemi di informazione:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 60 del Reg. (UE) 2019/33.

ALLEGATO XIX

(introdotto dall'allegato II del Reg. (UE) n. 670/2011)

Modalità pratiche riguardanti la trasmissione e la messa a dispone di informazioni a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 2

Per ottenere informazioni sulle modalità pratiche riguardanti l'accesso ai sistemi di informazione, le comunicazioni e la messa a disposizione di informazioni, le autorità e le persone interessate dal presente regolamento si rivolgono alla Commissione al seguente indirizzo:

e-mail: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu