
REGOLAMENTO (CE) N. 617/2009 DEL CONSIGLIO, 13 luglio 2009
G.U.U.E. 13 luglio 2009, n. L 182
Apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) n. 464/2012)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 18 luglio 2009
Applicabile dal: 1 agosto 2009
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
1) Tenendo presente l'interesse della Comunità a sviluppare relazioni commerciali armoniose con i paesi terzi, è opportuno prevedere l'apertura, a titolo autonomo, di un contingente tariffario comunitario d'importazione di 20.000 tonnellate di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate.
2) Conformemente all'articolo 144 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in combinato disposto con l'articolo 4 di tale regolamento, i contingenti tariffari dei prodotti interessati dal presente regolamento sono aperti e gestiti dalla Commissione in base alle modalità di applicazione adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, di tale regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 299 del 16.11.2007.
(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 464/2012)
1. E' aperto un contingente tariffario annuo dell'Unione recante il numero d'ordine 09.4449 per l'importazione di 21 500 tonnellate, espresse in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91.
1 bis. A decorrere dal 1° agosto 2012, il contingente tariffario annuo dell'Unione di cui al paragrafo 1 è aumentato di 48 200 tonnellate, espresse in peso del prodotto.
2. Il dazio all'importazione per il contingente di cui al paragrafo 1 è fissato allo 0%.
3. L'anno contingentale inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 464/2012)
1. Il contingente tariffario di importazioni di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2.
2. La Commissione può sospendere, totalmente o parzialmente, l'applicazione del contingente tariffario di importazioni di cui all'articolo 1 mediante atti di esecuzione, qualora gli Stati Uniti o il Canada non adottino le misure previste, rispettivamente, dal protocollo d'intesa tra gli Stati Uniti e la Commissione europea (*) o dal protocollo d'intesa tra il governo del Canada e la Commissione europea (**). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2.
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(*) Protocollo d'intesa tra gli Stati Uniti d'America e la Commissione europea, concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti della Comunità europea, approvato dal Consiglio con lettera del 12 maggio 2009 e firmato a Ginevra il 13 maggio 2009.
(**) Protocollo d'intesa tra il governo del Canada e la Commissione europea concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dal Canada a determinati prodotti dell'Unione europea, firmato a Ginevra il 17 marzo 2011.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 464/2012)
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (*).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
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(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSONIT