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REGOLAMENTO (CE) N. 617/2009 DEL CONSIGLIO, 13 luglio 2009

G.U.U.E. 13 luglio 2009, n. L 182

Apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) n. 464/2012)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 18 luglio 2009

Applicabile dal: 1 agosto 2009

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

1) Tenendo presente l'interesse della Comunità a sviluppare relazioni commerciali armoniose con i paesi terzi, è opportuno prevedere l'apertura, a titolo autonomo, di un contingente tariffario comunitario d'importazione di 20.000 tonnellate di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate.

2) Conformemente all'articolo 144 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in combinato disposto con l'articolo 4 di tale regolamento, i contingenti tariffari dei prodotti interessati dal presente regolamento sono aperti e gestiti dalla Commissione in base alle modalità di applicazione adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 299 del 16.11.2007.

Art. 1

(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 464/2012)

1. E' aperto un contingente tariffario annuo dell'Unione recante il numero d'ordine 09.4449 per l'importazione di 21 500 tonnellate, espresse in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91.

1 bis. A decorrere dal 1° agosto 2012, il contingente tariffario annuo dell'Unione di cui al paragrafo 1 è aumentato di 48 200 tonnellate, espresse in peso del prodotto.

2. Il dazio all'importazione per il contingente di cui al paragrafo 1 è fissato allo 0%.

3. L'anno contingentale inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.

Art. 2

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 464/2012)

1. Il contingente tariffario di importazioni di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2.

2. La Commissione può sospendere, totalmente o parzialmente, l'applicazione del contingente tariffario di importazioni di cui all'articolo 1 mediante atti di esecuzione, qualora gli Stati Uniti o il Canada non adottino le misure previste, rispettivamente, dal protocollo d'intesa tra gli Stati Uniti e la Commissione europea (*) o dal protocollo d'intesa tra il governo del Canada e la Commissione europea (**). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2.
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(*) Protocollo d'intesa tra gli Stati Uniti d'America e la Commissione europea, concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti della Comunità europea, approvato dal Consiglio con lettera del 12 maggio 2009 e firmato a Ginevra il 13 maggio 2009.

(**) Protocollo d'intesa tra il governo del Canada e la Commissione europea concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dal Canada a determinati prodotti dell'Unione europea, firmato a Ginevra il 17 marzo 2011.

Art. 2

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 464/2012)

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
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(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSONIT