
LEGGE REGIONALE 7 luglio 2009, n. 8
G.U.R.S. 10 luglio 2009, n. 32
Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO;
Nessuna richiesta di referendum ai sensi dell'art. 17-bis dello Statuto regionale è stata avanzata;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali
1. Il comma 1 dell'articolo 10 sexies della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, è sostituito dai seguenti:
"1. I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove presentati all'Assemblea, sono decisi secondo le norme del suo Regolamento interno.
1 bis. Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall'Assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l'eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
1 ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilità in corso al momento di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato".
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 7 luglio 2009.
LOMBARDO
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali ad interim