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DELIBERAZIONE 10 giugno 2009, n. 200

"Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 - articolo 59 - Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO l'articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, concernente: "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica" ed, in particolare, il comma 1 il quale prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi fino all'emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS);

VISTO il D.P.Reg. n. 191/Area 1^/S.G. del 29 maggio 2009;

VISTA la nota n. 2120 del 25 maggio 2009 con la quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente pro-tempore trasmette, ai sensi del richiamato articolo 59, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, il "Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nella Regione Siciliana" (Allegato "A");

RITENUTO di approvare il Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nella Regione Siciliana predisposto dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente,

DELIBERA

Art. 0

Articolo Unico

di approvare, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, il Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nella Regione Siciliana, allegato "A" alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

R. Barberi

IL PRESIDENTE

R. Lombardo

ALLEGATO A

MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DI PIANI E PROGRAMMI NELLA REGIONE SICILIANA

Art. 59, Legge Regionale n. 6 del 14 maggio 2009

(GURS n. 22, Parte I, del 20 maggio 2009)

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica dei piani/programmi della Regione Siciliana in applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/6/2001 e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, così come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4.

Esso tende a disciplinare la valutazione ambientale strategica, di seguito VAS, quale processo di valutazione per garantire la protezione dell'ambiente ed assicurare la coerenza dei piani e programmi con le condizioni per uno sviluppo sostenibile.

La procedura di VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e dei programmi.

I provvedimenti di approvazione dei piani e dei programmi senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge (vedi art. 11, comma 5, del D. Lgs. 152/2006).

1. Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente modello metodologico procedurale, sulla base delle definizioni dettate dell'art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi si intende per:

a) Autorità Procedente (AP): la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma soggetto alle disposizioni della presente regolamentazione, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano/programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma;

b) Autorità Competente (AC): la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi;

c) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani e programmi;

d) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

e) modifica: la variazione di un piano o programma approvato, che possa produrre effetti sull'ambiente;

f) modifica sostanziale: la variazione di un piano o programma approvato, che possa produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;

g) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora piano o programma soggetto alle disposizioni del presente regolamento;

h) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;

i) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonchè, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

j) Rapporto Ambientale (RA): il documento del piano o programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;

k) Rapporto di Assoggettabilità (RAS): documento redatto nell'ambito della verifica di assoggettabilità, in conformità all'art. 12 D. Lgs. n. 152/2006 e smi;

l) Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA): le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano o programma;

m) Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del D. Lgs. n. 152/2006 e smi, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

n) verifica di assoggettabilità (VA): la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se il piano o programma possa avere un impatto significativo sull'ambiente e debba essere sottoposto alla fase di valutazione secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;

1.2 Ambito di applicazione della valutazione ambientale strategica

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani ed i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, e IV del D. Lgs. n.152/2006 e smi (vedi art. 6, comma 2, lettera a);

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come alti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. (vedi art. 6, comma 2, lettera b del D. Lgs. n. 152/2006 e smi).

2. I piani e i programmi di cui al superiore punto 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi di cui al medesimo punto 1, sono sottoposti a VAS solo qualora l'autorità competente valuti che possono avere effetti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui al presente modello metodologico procedurale (vedi art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 e smi).

3. Sono altresì sottoposti a VAS, previa verifica di assoggettabilità dell'autorità competente, i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al punto 1 e successivo 5, che possono avere effetti significativi sull'ambiente (vedi ad. 6, comma 3bis, D. Lgs. n. 152/2006 e smi).

4. Ai fini dell'applicazione dei punti 2 e 3, l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente verifica preliminarmente se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente secondo i criteri di cui all'Allegato I del D. Lgs. n. 152/2006 e smi.

5. Non sono soggetti alla procedura di VAS in quanto già esclusi dalla normativa nazionale vigente (vedi art. 6, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 e smi):

- i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

- i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

- i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

6. Sono esclusi dalla procedura di VAS, in quanto non determinano impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

- le varianti agli strumenti urbanistici generali relative alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio comunale, sempre che non comportino un aumento rilevante del carico urbanistico;

- le varianti agli strumenti urbanistici generali riguardanti correzioni di errori cartografici;

- i piani attuativi che non comportano varianti ai relativi strumenti urbanistici generali vigenti, purché non contengano opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione di incidenza (VI ex art. 5 DPR 357/97);

- i piani attuativi e le varianti agli strumenti urbanistici generali relativi di piccole aree a livello locale, con esclusione di quelle di cui all'art. 2 c. 5 della L.R. N. 71 del 27/12/78, che non comprendano opere od interventi soggetti alle procedure di VIA o di valutazione di incidenza e le cui previsioni non riguardano gli interventi di cui agli allegati III e IV del D. Lgs. n. 152/2006 e smi.

7. Il provvedimento finale sulla verifica di assoggettabilità, contenente le conclusioni adottate (comprese le motivazioni del mancato esperimento della VAS), è messo a disposizione del pubblico, a cura dell'autorità competente, secondo le procedure di pubblicazione degli atti amministrativi e deliberativi. Tale provvedimento dovrà comunque essere pubblicato sul sito web istituzionale sia dell'autorità competente che dell'autorità procedente per almeno trenta giorni.

8. Tutti casi di esclusione dalla procedura di VAS devono essere comunicati dall'autorità procedente all'autorità competente.

1.3 Autorità competente

1. L'autorità ambientale competente in materia di VAS è l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio 2 V.A.S. - V.I.A.

1.4 Soggetti pubblici competenti in materia ambientale

1. In via generale e non esaustiva, relativamente ai piani e programmi oggetto di questo regolamento i soggetti competenti in materia ambientate (SCMA) sono così individuati:

- per il livello regionale

a) Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente

b) Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione

c) Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste

d) Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste

e) Assessorato Regionale Cooperazione, Artigianato e Pesca

f) Assessorato Regionale Industria

g) Assessorato Regionale ai LL.PP.

h) Assessorato Regionale al Turismo, Comunicazione e Trasporti

i) Assessorato Regionale Sanità

j) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia

k) Agenzia Regionale per le Acque e i Rifiuti - ARRA

l) Dipartimento Regionale di Protezione Civile

m) Azienda Foreste Demaniali

n) Ufficio Speciale Coordinamento Iniziative Energetiche

o) Ufficio Speciale Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale

p) Altri Uffici Speciali Regionali

q) Enti Parco Regionali

r) Province Regionali

- per il livello provinciale, sovracomunale e comunale

a) Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente

b) Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale Urbanistica

c) ARPA Sicilia (Dipartimento Provinciale)

d) Provincia di appartenenza

e) Tutti i Comuni limitrofi al Comune che redige il Piano

f) Ufficio del Genio Civile

g) Soprintendenza BB.CC.AA

h) Azienda Unità Sanitaria Locale provinciale di appartenenza - AUSL

i) Ispettorato Provinciale Ripartizione Foreste

j) Enti Gestori delle Riserve Naturali Orientate - RNO

k) Enti Gestori delle Aree Marine Protette - AMP

l) Capitanerie di Porto

2. L'autorità competente e l'autorità procedente, possono individuare ulteriori soggetti competenti in materia ambientale, in relazione al tipo di piano o programma da sottoporre a VAS.

2. PROCEDURE

2.1 Fasi del processo di pianificazione e valutazione

1. Le proposte di semplificazione e coordinamento procedurale del presente modello metodologico, elaborate secondo le indicazioni contenute nel vigente D. L.vo 152/2006 e ss.mm.ii., interessano la formazione di piani e programmi di livello regionale, provinciale, comunale e le loro varianti.

2.2 Verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6 comma 3 e 3 bis del D. L.vo 152/06 e smi, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto ambientale preliminare di assoggettabilità, redatto secondo i contenuti previsti dall'allegato I, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente determinati dall'attuazione del piano o programma.

2. L'AC trasmette il rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale individuati nel paragrafo 1.4 al fine di acquisire il loro parere, che deve essere reso da parte dei soggetti consultati entro il termine di trenta giorni alla AC ed alla AP.

3. Allo scopo dí semplificare le procedure amministrative, l'AC, ove ritenuto utile, può acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale procedendo alla convocazione di una conferenza di valutazione, tradizionale o telematica; in quest'ultimo caso invia la documentazione ai soggetti competenti tramite posta elettronica certificata ed acquisisce allo stesso modo i pareri da parte dei soggetti consultati.

4. Alla conferenza, oltre ai soggetti competenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, partecipano l'AP ed il soggetto proponente (qualora diverso dall'autorità procedente).

5. Salvo quanto diversamente concordato con l'AP, l'Autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

6. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica con atto motivato entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di ricezione del rapporto ambientale preliminare, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione ambientale strategica e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

7. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. Il provvedimento finale di verifica sarà pubblicato nelle forme in uso per la pubblicazione degli atti amministrativi; il provvedimento dovrà inoltre essere pubblicato sui siti web istituzionali sia dell'autorità competente che procedente per almeno 45 gg.

2.3 Consultazione sul rapporto preliminare

1. Nel caso di piani e programmi da sottoporre al procedimento di valutazione ambientale strategica l'autorità procedente, nella fase di avvio del procedimento, predispone un rapporto ambientale preliminare contenente le indicazioni sui possibili effetti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, da trasmettere all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico.

2. Al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale definitivo, l'autorità proponente e/o procedente entrano in consultazione con l'autorità competente e con i soggetti competenti in materia ambientale individuati nel precedente paragrafo 1.4.

3. Allo scopo di semplificare le procedure amministrative e di pervenire alla formulazione delle decisioni attraverso un confronto dialettico tra i diversi soggetti, l'autorità competente, ove ritenuto utile, può convocare una conferenza di valutazione. L'attività della conferenza è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 14 ter della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. Allo scopo di evitare la duplicazione delle valutazioni, attraverso la conferenza possono essere acquisite e condivise anche informazioni ambientali di cui i soggetti pubblici partecipanti dispongono.

4. Alla conferenza, oltre ai soggetti pubblici di cui al precedente comma, partecipano l'autorità procedente ed il soggetto proponente (qualora diverso dall'autorità procedente).

5. La conferenza, a meno che non vengano concordati termini temporali inferiori, conclude i propri lavori entro 90 giorni dal ricevimento del rapporto ambientale preliminare da parte dell'autorità competente.

2.4 Rapporto ambientale

1. L'autorità procedente o il proponente (se diverso dall'autorità procedente), tenuto conto dei contributi emersi nella consultazione sul rapporto preliminare, redige, secondo i contenuti previsti dall'allegato VI del D.L.vo 152/06 e s.m.i., contestualmente alla progettazione del piano o programma, un rapporto ambientale che costituisce parte integrante della documentazione del piano/programma.

2. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, nonché le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso.

3. Nella valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in relazione ad altre disposizioni normative.

4. Al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale stesso, in modo che le considerazioni ambientali possano essere comprese da un pubblico generico.

2.5 Modalità di pubblicazione

1. L'autorità procedente, a seguito dell'adozione del piano o programma, trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo e informatico, gli elaborati comprendenti il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso.

2. Contestualmente alla trasmissione della documentazione all'autorità competente, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione. L'avviso, oltre agli elementi eventualmente specificati dalle vigenti disposizioni per i diversi piani e programmi, deve contenere il titolo del piano o programma, l'indicazione del proponente e/o l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione degli elaborati del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

3. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono a disposizione del pubblico gli elaborati di piano/programma ed il rapporto ambientale tramite il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma 2, chiunque può prendere visione degli elaborati del piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni ed opposizioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

5. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente decreto.

2.6 Consultazioni

1. L'autorità competente, nelle forme di quanto previsto dall'art. 14, al fine di valutare il Rapporto ambientale, consulta i soggetti pubblici competenti in materia ambientale già consultati nella fase di valutazione del rapporto ambientale preliminare.

2. Allo scopo di semplificare le procedure amministrative e di pervenire alla formulazione della decisione finale attraverso un confronto tra i diversi soggetti, l'autorità competente, ove ritenuto utile, può convocare una conferenza di valutazione. L'attività della conferenza è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 14-ter della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.

3. La conferenza svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati durante la fase di pubblicazione.

4. La conferenza, a meno che non vengano concordati termini temporali più ristretti, conclude i propri lavori entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.

5. L'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla conclusione della conferenza.

6. L'autorità procedente provvede, ove necessario, alla revisione del piano/programma alla luce delle osservazioni ed opposizioni ritenute accoglibili e del parere motivato espresso.

2.7 Valutazione del rapporto ambientale

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati durante la fase di consultazione.

2. L'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini previsti per le consultazioni.

3. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano/programma prima della presentazione per l'adozione o approvazione, alla luce del parere motivato espresso.

2.8 Decisione

1. Il piano o programma, il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, con l'eventuale altra documentazione prevista per specifici piani e programmi, sono trasmessi all'organo competente all'approvazione del piano o programma.

2. Alla documentazione è pure allegata una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate.

3. L'approvazione del piano o programma tiene conto del parere motivato espresso dall'autorità ambientale competente.

4. La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione. La pubblicazione deve contenere l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma approvato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

5. Sono inoltre pubblicate sul sito web dell'autorità procedente e dell'autorità competente:

- il parere motivato espresso dall'autorità competente;

- la dichiarazione di sintesi;

- le misure adottate in merito al monitoraggio.

2.9 Monitoraggio

1. Il monitoraggio ha lo scopo di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma approvato e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisti derivanti dall'attuazione del piano o programma ed intervenire in modo appropriato e in tempi congrui al fine di mitigarli o eliminarli.

2. Le misure previste per il monitoraggio, ovvero gli indicatori e le modalità, complessivamente definite come il sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del piano o programma, sono parte integrante del rapporto ambientale.

3. Nel piano o programma sono altresì individuate le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.

4. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive è data adeguata informazione principalmente attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

5. L'autorità procedente deve effettuare il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma al fine di individuare, tra gli altri, eventuali effetti negativi imprevisti, e di adottare eventuali misure correttive.

6. Per l'effettuazione del monitoraggio l'autorità procedente definisce d'intesa con l'autorità competente le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati, avvalendosi, ove occorra, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Sicilia (ARPA).7. Delle eventuali misure correttive deve essere data notizia attraverso la pubblicazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

8. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma.

2.9 Rapporti tra valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza

1. La VAS comprende le procedure di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale, contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto DPR 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza.