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REGOLAMENTO (CE) N. 479/2009 DEL CONSIGLIO, 25 maggio 2009

G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 145

Applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) n. 220/2014)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrerà in vigore il: 30 giugno 2009

Applicabile dal: 30 giugno 2009

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(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 220/2014)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 maggio 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (3), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

2) Le definizioni dei termini "pubblico", "disavanzo" e "investimento" sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi con riferimento al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC), sostituito dal Sistema europeo dei conti regionali e nazionali nella Comunità [adottato mediante regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul Sistema europeo dei conti regionali e nazionali nella Comunità - "SEC 2010"] (4). Sono necessarie definizioni precise con riferimento ai codici SEC 2010. Tali definizioni possono essere soggette a revisione nel quadro della necessaria armonizzazione delle statistiche nazionali e per altre ragioni. Qualsiasi revisione del SEC sarà decisa dal Consiglio in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato.

3) In base al SEC 2010, i flussi di interessi in base a contratti di swap e di forward rate agreement (FRA) devono essere classificati nelle operazioni finanziarie e richiedono un trattamento specifico per i dati trasmessi nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

4) La definizione del debito contenuta nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi va precisata con riferimento ai codici SEC 2010.

5) Nel caso degli strumenti finanziari derivati, quali definiti nel SEC 2010, non esiste valore nominale identico a quello che si osserva per gli altri strumenti di debito. Pertanto, è necessario che gli strumenti finanziari derivati non siano inclusi nelle passività costitutive del debito pubblico ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Per le passività che sono oggetto di accordi sul tasso di cambio occorrerebbe tener conto di questo tasso al momento della conversione nella moneta nazionale.

6) Il SEC 2010 fornisce una definizione dettagliata del prodotto interno lordo agli attuali prezzi di mercato, che è appropriata ai fini del calcolo dei rapporti tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo e tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo di cui all'articolo 104 del trattato.

7) Le spese consolidate per interessi delle amministrazioni pubbliche sono un indicatore importante per la sorveglianza dell'evoluzione della situazione di bilancio negli Stati membri. Le spese per interessi sono intrinsecamente connesse col debito pubblico. Il debito pubblico che gli Stati membri devono notificare alla Commissione deve essere consolidato all'interno delle amministrazioni pubbliche. E' opportuno rendere coerenti i livelli del debito pubblico e le spese per interessi. La metodologia del SEC 2010 (punto 1.58) rileva che, per alcuni tipi di analisi, i dati sugli aggregati consolidati sono più significativi dei dati lordi globali.

8) Ai sensi del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi la Commissione è tenuta a fornire i dati statistici da utilizzare in tale procedura.

9) In tale contesto, il ruolo della Commissione quale autorità statistica è esercitato in maniera specifica per conto di questa da Eurostat. In qualità di servizio della Commissione responsabile dell'esecuzione dei compiti ad essa affidati nel settore della produzione di statistiche comunitarie, Eurostat è tenuto a espletare i propri compiti nel rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, economicità, riservatezza statistica e trasparenza, come specificato nella decisione 97/281/CE della Commissione, del 21 aprile 1997, sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie (5). L'applicazione della raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria, da parte delle autorità statistiche nazionali e comunitarie dovrebbe potenziare il principio di indipendenza professionale, adeguatezza delle risorse e qualità dei dati statistici.

10) Eurostat è responsabile, per conto della Commissione, di valutare la qualità dei dati e di fornire i dati da utilizzare ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, secondo la decisione 97/281/CE della Commissione.

11) E' opportuno istituire un dialogo permanente tra la Commissione e le autorità statistiche degli Stati membri al fine di assicurare la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei conti pubblici settoriali sottostanti compilati a norma del SEC 2010.

12) Occorre definire modalità particolareggiate per disciplinare la tempestiva e regolare comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione (Eurostat) dei propri disavanzi previsti ed effettivi e dell'ammontare del debito.

13) A norma dell'articolo 104 C, paragrafi 2 e 3 del trattato, la Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri ed esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblico. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri, è necessario che la Commissione tenga conto di tutti i fattori significativi. La Commissione deve esaminare se sussista il rischio di un disavanzo eccessivo in uno Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Parere del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)

GU C 88 del 9.4.2008.

(3)

GU L 332 del 31.12.1993.

(4)

GU L 310 del 30.11.1996.

(5)

GU L 112 del 29.4.1997.

CAPO I

DEFINIZIONI

Art. 1

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 220/2014)

1. Ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e ai fini del presente regolamento, i termini che figurano nei paragrafi da 2 a 6 sono definiti conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (di seguito "SEC 2010"). I codici tra parentesi si riferiscono al SEC 2010.

2. Per "pubblico" si intende ciò che riguarda il settore "amministrazioni pubbliche" (S.13), suddiviso nei sottosettori "amministrazioni centrali" (S.1311), "amministrazioni di Stati federati" (S.1312), "amministrazioni locali" (S.1313) e "enti di previdenza e assistenza sociale" (S.1314), escluse le transazioni commerciali quali sono definite nel SEC 2010.

L'esclusione delle transazioni commerciali significa che il settore "amministrazioni pubbliche" (S.13) comprende soltanto le unità istituzionali che, a titolo di funzione principale, producono servizi non destinabili alla vendita.

3. Per "disavanzo (o avanzo) pubblico" si intende l'indebitamento (o accreditamento) netto (B.9) del settore "amministrazioni pubbliche" (S.13), quale definito nel SEC 2010. Gli interessi inclusi nel disavanzo pubblico sono costituiti dagli interessi (D.41) quali definiti nel SEC 2010.

4. Per "investimenti pubblici" si intendono gli investimenti fissi lordi (P.51) del settore "amministrazioni pubbliche" (S.13), quali definiti nel SEC 2010.

5. Per "debito pubblico" si intende il valore nominale di tutte le passività (lorde) del settore "amministrazioni pubbliche" (S.13) in essere alla fine dell'anno, ad eccezione di quelle passività cui corrispondono attività finanziarie detenute dal settore "amministrazioni pubbliche" (S.13).

Il debito pubblico è costituito dalle passività delle amministrazioni pubbliche classificate nelle categorie seguenti: biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli di debito (AF.3) e prestiti (AF.4), secondo le definizioni del SEC 2010.

Il valore nominale di una passività in essere alla fine dell'anno è il valore facciale.

Il valore nominale di una passività indicizzata corrisponde al valore facciale aumentato dell'incremento indicizzato del valore in conto capitale maturato alla fine dell'anno.

Le passività denominate in valuta estera o convertite da una valuta estera mediante accordi contrattuali in una o più valute estere sono convertite nelle altre valute estere al tasso convenuto nei predetti accordi e nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l'ultimo giorno lavorativo di ciascun anno.

Le passività denominate nella moneta nazionale e convertite mediante accordi contrattuali in una valuta estera sono convertite nella valuta estera al tasso convenuto nei predetti accordi e nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l'ultimo giorno lavorativo di ciascun anno.

Le passività denominate in valuta estera e convertite mediante accordi contrattuali nella moneta nazionale sono convertite nella moneta nazionale al tasso convenuto nei predetti accordi.

6. "Prodotto interno lordo" è il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti (PIL pm) (B.1*g), quale definito nel SEC 2010.

Art. 2

1. Le "cifre relative all'ammontare previsto del disavanzo pubblico e del debito pubblico" per l'anno in corso sono le cifre determinate dagli Stati membri. Esse rispecchiano le previsioni ufficiali più recenti, tenuto conto delle ultime decisioni in materia di bilancio e delle prospettive e degli sviluppi economici. Esse dovrebbero essere presentate quanto più possibile a ridosso della scadenza fissata per la trasmissione.

2. Per "cifre relative all'ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico" si intendono i risultati stimati, provvisori, semidefinitivi o definitivi per un anno passato. I dati di previsione insieme ai dati effettivi devono costituire una serie temporale coerente per quanto riguarda le definizioni e i concetti.

Art. 2

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 679/2010)

Per "accesso" si intende che, allorché richiesti, i documenti e le altre informazioni pertinenti devono essere trasmessi immediatamente o quanto prima possibile in funzione del tempo necessario per raccogliere le informazioni richieste.

CAPO II

NORME E CAMPO D'APPLICAZIONE RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE

Art. 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) due volte l'anno, la prima entro il 1° aprile dell'anno corrente (anno n) e la seconda entro il 1° ottobre dell'anno n, l'ammontare previsto ed effettivo del disavanzo pubblico e del debito pubblico.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) quali autorità nazionali sono responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.

2. Anteriormente al 1° aprile dell'anno n gli Stati membri:

a) comunicano alla Commissione (Eurostat) il disavanzo pubblico previsto per l'anno n, la stima aggiornata del disavanzo pubblico effettivo per l'anno n-1 e i disavanzi pubblici effettivi per gli anni n-2, n-3 e n-4;

b) forniscono simultaneamente alla Commissione (Eurostat) i dati di previsione per l'anno n e i dati effettivi per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 del rispettivo disavanzo dei conti pubblici, secondo la definizione più usata a livello nazionale, e le cifre che illustrano il raccordo fra detto disavanzo e il disavanzo pubblico per il sottosettore S.1311;

c) forniscono simultaneamente alla Commissione (Eurostat) i dati effettivi per gli anni n-1, n-2, n-3 ed n-4 del rispettivo saldo operativo e le cifre che illustrano il raccordo tra i saldi operativi di ciascun sottosettore delle amministrazioni pubbliche e il disavanzo pubblico dei sottosettori S.1312, S.1313 e S.1314;

d) comunicano alla Commissione (Eurostat) l'ammontare previsto del debito pubblico alla fine dell'anno n e l'ammontare effettivo del debito pubblico alla fine degli anni n-1, n-2, n-3 e n-4;

e) forniscono simultaneamente alla Commissione (Eurostat), per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4, le cifre che illustrano il contributo del disavanzo pubblico e di altri fattori pertinenti alla variazione dell'ammontare del debito pubblico per sottosettore.

3. Anteriormente al 1° ottobre dell'anno n gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) il loro:

a) disavanzo pubblico previsto aggiornato per l'anno n e il disavanzo pubblico effettivo per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c);

b) ammontare previsto aggiornato del debito pubblico alla fine dell'anno n e l'ammontare effettivo del debito pubblico alla fine degli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera e).

4. Le cifre relative al disavanzo pubblico previsto, comunicate alla Commissione (Eurostat) ai sensi dei paragrafi 2 e 3, sono espresse in moneta nazionale e per esercizi finanziari.

Le cifre relative all'ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico, comunicate alla Commissione (Eurostat) ai sensi dei paragrafi 2 e 3, sono espresse in moneta nazionale e per anni civili, ad eccezione delle stime aggiornate per l'anno n-1 che possono essere espresse per esercizi finanziari.

Qualora l'anno finanziario sia diverso dall'anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) le cifre relative all'ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico esprimendole anche in anni finanziari per i due esercizi finanziari precedenti quello in corso.

Art. 4

Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) secondo le modalità indicate dall'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, le cifre relative alle spese per investimenti pubblici e per interessi (consolidati).

Art. 5

Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una previsione relativa al loro prodotto interno lordo per l'anno n e l'importo del loro prodotto interno lordo effettivo per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 entro gli stessi termini fissati dall'articolo 3, paragrafo 1.

Art. 6

1. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) di ogni revisione importante dei dati relativi al debito pubblico e al disavanzo pubblico previsti ed effettivi già trasmessi, non appena tali dati sono disponibili.

2. Le revisioni importanti dei dati effettivi sul disavanzo e sul debito già trasmessi sono adeguatamente documentate. Le revisioni devono essere comunque comunicate e adeguatamente documentate se comportano un superamento dei valori di riferimento riportati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi o se implicano che i dati di uno Stato membro non superano più i valori di riferimento.

Art. 7

Gli Stati membri rendono pubblici i dati effettivi sul disavanzo e sul debito e gli altri dati per gli anni passati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma degli articoli da 3 a 6.

CAPO III

QUALITA' DEI DATI

Art. 8

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 679/2010)

1. La Commissione (Eurostat) valuta periodicamente la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei conti pubblici settoriali sottostanti compilati a norma del SEC 2010 ("conti pubblici"). Per qualità dei dati effettivi si intende che essi ottemperano alle norme contabili e che sono dati statistici completi, affidabili, tempestivi e coerenti. La valutazione si incentra sugli ambiti individuati negli inventari degli Stati membri quali la delimitazione del settore delle amministrazioni pubbliche, la classificazione delle operazioni e delle passività pubbliche e la data di registrazione.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat), quanto prima possibile, le pertinenti informazioni statistiche richieste necessarie per la valutazione della qualità dei dati, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (1), relative al segreto statistico.

Le informazioni statistiche di cui al primo comma dovrebbero limitarsi alle informazioni strettamente necessarie per verificare l'ottemperanza alle norme SEC. In particolare, per "informazioni statistiche" si intendono:

a) dati provenienti dalla contabilità nazionale;

b) inventari;

c) tabelle relative alla notifica della procedura per i disavanzi eccessivi;

d) questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica.

Il formato dei questionari è definito dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (in prosieguo "CMFB").

3. La Commissione (Eurostat) riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sulla qualità dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri. La relazione verte sulla valutazione globale dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri per quanto concerne il rispetto delle norme contabili, la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati.

(1)

GU L 87 del 31.3.2009.

Art. 9

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) un inventario dettagliato dei metodi, delle procedure e delle fonti utilizzati per compilare i dati effettivi sul disavanzo e sul debito e i conti pubblici sottostanti.

2. Gli inventari sono predisposti secondo gli orientamenti adottati dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del CMFB.

3. Gli inventari sono aggiornati in seguito a revisioni dei metodi, delle fonti e delle procedure adottati dagli Stati membri per compilare i dati statistici.

4. Gli Stati membri rendono pubblici i propri inventari.

5. Le questioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere trattate nel corso delle visite menzionate all'articolo 11.

Art. 10

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 220/2014)

1. In caso di dubbio circa la corretta attuazione delle norme contabili del SEC 2010, lo Stato membro interessato chiede chiarimenti alla Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) esamina senza indugi la questione e comunica i chiarimenti allo Stato membro interessato e, se del caso, al CMFB.

2. Se, secondo il parere della Commissione o dello Stato membro interessato, le questioni sono complesse o di interesse generale, la Commissione (Eurostat) adotta una decisione previa consultazione del CMFB. La Commissione (Eurostat) rende pubbliche le decisioni unitamente al parere del CMFB, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 322/97.

Art. 11

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 679/2010)

1. La Commissione (Eurostat) provvede a un dialogo permanente con le autorità statistiche degli Stati membri. A tal fine la Commissione (Eurostat) effettua in tutti gli Stati membri visite di dialogo periodiche ed eventuali visite metodologiche.

2. Quando effettua le visite di dialogo e le visite metodologiche, la Commissione (Eurostat) trasmette i risultati provvisori agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.

Art. 11

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 679/2010)

Le visite di dialogo sono intese a verificare i dati effettivi trasmessi conformemente all'articolo 8, ad esaminare le questioni metodologiche, a discutere i procedimenti e le fonti statistici illustrati negli inventari e a valutare l'ottemperanza alle norme contabili. Le visite di dialogo sono utilizzate per individuare i rischi o i potenziali problemi riguardo alla qualità dei dati trasmessi.

Art. 11

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 679/2010)

1. Le visite metodologiche sono intese a controllare i procedimenti e verificare i conti su cui si basano i dati trasmessi e a trarre conclusioni dettagliate circa la qualità dei dati trasmessi, come descritta all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Le visite metodologiche sono effettuate solo in casi eccezionali, qualora siano stati chiaramente individuati rischi o problemi significativi per quanto riguarda la qualità dei dati.

3. Ai fini del presente regolamento, si potrebbe ritenere che esistano rischi o problemi significativi circa la qualità dei dati trasmessi da uno Stato membro, in particolare quando:

a) esistono revisioni frequenti e consistenti del disavanzo o del debito, che non siano chiaramente e adeguatamente spiegate;

b) lo Stato membro interessato non trasmette alla Commissione (Eurostat) tutte le informazioni statistiche richieste nel quadro delle consultazioni esplicative in materia di notifica della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE), o a seguito di una visita di dialogo, nel periodo tra loro concordato, e non sia stato chiaramente e adeguatamente illustrato il motivo del ritardo o della mancata risposta;

c) lo Stato membro interessato modifica, unilateralmente e senza una spiegazione chiara, le fonti e i metodi di valutazione del disavanzo o del debito dell'amministrazione pubblica registrato nell'inventario con effetti rilevanti sulle stime;

d) esistono questioni di metodo in sospeso, che potrebbero avere effetti rilevanti sulle statistiche relative al disavanzo o al debito, che non sono state risolte tra lo Stato membro e la Commissione (Eurostat) a seguito di consultazioni esplicative o delle precedenti visite di dialogo, che danno luogo a riserve da parte della Commissione (Eurostat) in due notifiche PDE successive;

e) esistono persistenti aggiustamenti tra flussi e stock insolitamente elevati e non chiaramente spiegati.

4. Tenendo principalmente in considerazione i criteri menzionati nel paragrafo 3, la Commissione (Eurostat) decide di effettuare una visita metodologica, dopo averne informato il CMFB.

5. La Commissione dovrebbe informare esaurientamente il comitato economico e finanziario riguardo ai motivi delle visite metodologiche.

Art. 12

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 679/2010)

1. Gli Stati membri sono tenuti a fornire, su richiesta della Commissione (Eurostat) e su base volontaria, l'assistenza di esperti in contabilità nazionale, anche per la preparazione e la realizzazione delle visite metodologiche. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli esperti forniscono una consulenza specialistica indipendente. L'elenco di tali esperti in contabilità nazionale è elaborato in base alle proposte inviate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.

La Commissione stabilisce le norme e le procedure relative alla selezione degli esperti, tenendo conto di un'adeguata distribuzione di esperti negli Stati membri e di un'adeguata rotazione dei medesimi tra gli Stati membri, le modalità delle loro prestazioni e le modalità finanziarie. La Commissione condividerà con gli Stati membri l'intero costo da questi sostenuto per l'assistenza dei rispettivi esperti nazionali.

2. Nel quadro delle visite metodologiche, la Commissione (Eurostat) ha il diritto di accedere ai conti di tutte le amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, di Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le sottostanti informazioni contabili e di bilancio dettagliate esistenti.

In tale contesto, le informazioni contabili e di bilancio comprendono:

- le operazioni finanziarie e i conti patrimoniali,

- le indagini statistiche e i questionari dell'amministrazione pubblica pertinenti, nonché altre informazioni correlate, come documenti analitici,

- le informazioni fornite dalle pertinenti autorità nazionali, regionali e locali sull'esecuzione del bilancio di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica,

- i conti di enti, società e istituzioni senza scopo di lucro fuori bilancio e di altri enti analoghi che fanno parte del settore dell'amministrazione pubblica nella contabilità nazionale,

- i conti dei fondi di previdenza e assistenza sociale.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a facilitare le visite metodologiche. Tali visite possono essere effettuate presso le amministrazioni nazionali che svolgono un ruolo nella trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e presso tutti i servizi che intervengono direttamente o indirettamente nella produzione dei conti pubblici e del debito pubblico. In entrambi i casi, gli istituti statistici nazionali, in quanto coordinatori nazionali conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, supportano la Commissione (Eurostat) nell'organizzazione e nel coordinamento delle visite. Gli Stati membri assicurano che tali amministrazioni e servizi nazionali e, se necessario, le loro amministrazioni nazionali cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici forniscano ai funzionari della Commissione o agli altri esperti di cui al paragrafo 1 l'assistenza necessaria all'esercizio delle loro funzioni, anche mettendo a disposizione documenti comprovanti i dati effettivi sul disavanzo e sul debito trasmessi e i sottostanti conti pubblici. I registri riservati del sistema statistico nazionale e altri dati riservati dovrebbero essere forniti alla Commissione (Eurostat) solo ai fini della valutazione della relativa qualità. Gli esperti in materia di contabilità nazionale che assistono la Commissione (Eurostat) nel quadro delle visite metodologiche si impegnano per iscritto a rispettare la riservatezza dei dati prima di accedere a tali registri o dati riservati.

3. La Commissione (Eurostat) assicura che i funzionari e gli esperti che partecipano a tali visite offrano piena garanzia di competenza tecnica, di indipendenza professionale e di rispetto della riservatezza.

Art. 13

La Commissione (Eurostat) riferisce al comitato economico e finanziario sui risultati delle visite di dialogo e metodologiche, comprese eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato in merito a tali risultati. Dopo essere state trasmesse al comitato economico e finanziario, tali relazioni, unitamente alle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, sono rese pubbliche, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 322/97.

CAPO IV

FORNITURA DEI DATI DA PARTE DELLA COMMISSIONE (EUROSTAT)

Art. 14

1. La Commissione (Eurostat) fornisce i dati effettivi sul disavanzo e sul debito pubblico ai fini dell'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, entro le tre settimane successive alle scadenze fissate per la trasmissione all'articolo 3, paragrafo 1° alle revisioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Tali dati sono forniti mediante pubblicazione.

2. La Commissione (Eurostat) non differisce la fornitura dei dati effettivi sul disavanzo e sul debito pubblico degli Stati membri se uno Stato membro non ha trasmesso i propri dati.

Art. 15

1. La Commissione (Eurostat) può esprimere riserve in merito alla qualità dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri. Al massimo tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione prevista, la Commissione (Eurostat) comunica allo Stato membro in questione e al presidente del comitato economico e finanziario la riserva che intende esprimere e rendere pubblica. Se la questione è risolta dopo la pubblicazione dei dati e della riserva, il ritiro della riserva è reso pubblico immediatamente.

2. La Commissione (Eurostat) può modificare i dati effettivi trasmessi dagli Stati membri e fornire dati rettificati e una motivazione delle modifiche allorché è dimostrato che i dati effettivi trasmessi dagli Stati membri non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1. Al più tardi tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione prevista, la Commissione (Eurostat) trasmette allo Stato membro in questione e al presidente del comitato economico e finanziario i dati rettificati e la motivazione delle modifiche.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 679/2010 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 220/2014)

1. Gli Stati membri assicurano che i dati effettivi trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano forniti conformemente ai principi stabiliti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009. A tale riguardo, le autorità statistiche nazionali hanno la responsabilità di garantire la conformità dei dati trasmessi all'articolo 1 del presente regolamento e alle relative norme contabili del SEC 2010. Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni statistiche nazionali abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti necessarie all'esecuzione di tali compiti.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee affinché le istituzioni e i funzionari preposti alla trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati effettivi e dei sottostanti conti pubblici agiscano con responsabilità e nel rispetto dei principi fissati all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009.

Art. 17

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 220/2014)

In caso di revisione del SEC 2010 o di modifica della sua metodologia, decisa dal Parlamento europeo e dal Consiglio o dalla Commissione in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato e dal regolamento (CE) n. 2223/96, la Commissione introduce negli articoli 1 e 3 del presente regolamento i nuovi riferimenti al SEC 2010.

Art. 18

Il regolamento (CE) n. 3605/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Art. 19

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA

ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio

(GU L 332 del 31.12.1993).

Regolamento (CE) n. 475/2000 del Consiglio

(GU L 58 del 3.3.2000).

Regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione

(GU L 55 del 26.2.2002).

Regolamento (CE) n. 2103/2005 del Consiglio

(GU L 337 del 22.12.2005).

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 3605/93

Presente regolamento

Sezione 1

Capo I

Articolo 1, paragrafi da 1 a 5

Articolo 1, paragrafi da 1 a 5

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 3

Articolo 2

Sezione 2

Capo II

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, dal primo al quinto trattino

Articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad e)

Articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Sezione 2 bis

Capo III

Articolo 8 bis, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8 bis, paragrafo 2, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma

Articolo 8 bis, paragrafo 2, secondo comma, dal primo al quarto trattino

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a d)

Articolo 8 bis, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 8 bis, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8 ter

Articolo 9

Articolo 8 quater

Articolo 10

Articolo 8 quinquies, primo comma, prima e seconda frase

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 8 quinquies, primo comma, terza frase

Articolo 11, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 8 quinquies, secondo comma, prima e seconda frase

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 8 quinquies, secondo comma, terza frase

Articolo 11, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 8 quinquies, secondo comma, quarta e quinta frase

Articolo 11, paragrafo 3, primo comma

Articolo 8 quinquies, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 8 sexies

Articolo 12

Articolo 8 septies

Articolo 13

Sezione 2 ter

Capo IV

Articolo 8 octies

Articolo 14

Articolo 8 nonies

Articolo 15

Sezione 2 quater

Capo V

Articolo 8 decies

Articolo 16

Articolo 8 undecies

Articolo 17

-

Articolo 18

-

Articolo 19

-

Allegato I

-

Allegato II