
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 79, comma 1, del Decr. Ass. Attività Produttive 29 giugno 2016.
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DECRETO 16 aprile 2009
G.U.R.S. 24 aprile 2009, n. 18
Fissazione del termine per la presentazione delle istanze di concessione per la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di solo metano.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 79, comma 1, del Decr. Ass. Attività Produttive 29 giugno 2016.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
Vista la legge regionale n. 97 del 5 agosto 1982;
Visto il decreto n. 45 del 12 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 25 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;
Visto l'art. 83 bis, commi da 17 a 21, della legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008 - suppl. ord. n. 196;
Visto il decreto n. 556 del 26 novembre 2008, recante disposizioni relative all'attività di distribuzione di carburanti per autotrazione per la Sicilia, ed in particolare il comma 3 dell'art. 1;
Visto il decreto n. 1 del 7 gennaio 2009, recante disposizioni integrative al decreto di cui al visto precedente;
Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, dalla Commissione consultiva carburanti nella seduta in data 6 aprile 2009;
Ritenuto, nelle more della riforma della disciplina di settore, in relazione anche al basso impatto ambientale, di dover favorire la diffusione della distribuzione di metano per autotrazione;
Decreta:
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1. Entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011 possono essere presentate al competente ufficio del dipartimento regionale dell'industria e delle miniere, complete della prevista documentazione, istanze di concessione per la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di solo metano.
2. Nel caso di successiva richiesta di potenziamento degli impianti di cui al comma precedente con benzina e gasolio l'impianto potenziato dovrà essere dotato di pannelli fotovoltaici che garantiscano la potenza installata di almeno 10 kw.
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