
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 30 marzo 2009, n. 53
G.U.R.I. 27 maggio 2009, n. 121
Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonchè della qualifica di "collaboratore restauratore di beni culturali", in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies del Codice.
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 182, comma 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2008, n. 4231/2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota n. 2083 del 3 febbraio 2009 e il successivo parere favorevole, formulato con la nota n. 1549 del 16 febbraio 2009;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalità per lo svolgimento della prova di idoneità (d'ora in avanti: "prova di idoneità"), utile all'acquisizione della qualifica di "restauratore di beni culturali" in applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 182, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d'ora in avanti: "Codice"), agli effetti indicati dall'articolo 29, comma 6 del Codice.
2. Il presente decreto disciplina altresì le modalità dell'acquisizione, in esito alla predetta prova di idoneità, della qualifica di "collaboratore restauratore di beni culturali", ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quinquies, lettera d) del Codice.
Requisiti di ammissione e domanda di partecipazione alla prova di idoneità
1. La prova di idoneità ha luogo una sola volta ed è indetta, in un'unica sessione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (d'ora in avanti: "Ministro"), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" e sul sito Internet istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali - http://www.beniculturali.it (d'ora in avanti: "sito Internet del Ministero") - che ne fissa la data e le modalità di svolgimento.
2. Sono ammessi a partecipare alla prova di idoneità i soggetti indicati all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice.
3. La domanda di partecipazione, da presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalità ivi stabilite, è corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal predetto articolo 182, comma 1-bis del Codice, per ciascuna categoria dei soggetti legittimati a partecipare al concorso. Nella domanda devono essere indicati i dati relativi al versamento della tassa prescritta per l'ammissione agli esami di Stato, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990 e successive modificazioni. I candidati che superano la prima prova devono presentare, entro il termine di cui all'articolo 6, comma 3, a pena di esclusione dal prosieguo della procedura, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati, come appresso indicato:
a) i candidati ascrivibili alla categoria di cui alla lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare:
ai fini della dimostrazione dell'effettivo svolgimento, per almeno quattro anni, dell'attività di restauro con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo le modalità indicate dall'articolo 182, comma 1-ter del Codice, l'elenco degli interventi svolti e, per ciascun intervento dichiarato, l'originale o la copia autentica del certificato di regolare esecuzione del medesimo, rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Detto certificato deve essere accompagnato - fatta eccezione per gli interventi in cui il candidato abbia rivestito formalmente il ruolo di direttore tecnico o risulti titolare della ditta individuale affidataria dei lavori - dall'atto proveniente dal responsabile del procedimento, ovvero dal direttore dei lavori, adottato, acquisito al protocollo o, comunque, custodito dall'autorità o dall'istituto che ha rilasciato il certificato di regolare esecuzione, attestante la responsabilità diretta del candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione dell'intervento di restauro sul bene, con un ruolo almeno pari a quello di direttore di cantiere;
b) i candidati ascrivibili alle categorie di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare:
l'originale del titolo di studio ivi indicato o la copia autentica del medesimo, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso del predetto titolo di studio e l'iscrizione ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c) i candidati ascrivibili alla categoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare:
la documentazione utile all'acquisizione della qualifica di "collaboratore restauratore di beni culturali" ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c), del predetto articolo 182, vale a dire il titolo di studio indicato a dette lettere a) o b) (in originale, in copia autenticata o mediante dichiarazione sostitutiva), oppure la dichiarazione, ovvero la autocertificazione, nonchè il visto di buon esito degli interventi, indicati a detta lettera c);
inoltre, ai fini della dimostrazione dell'effettivo svolgimento, per almeno tre anni alla data del 30 giugno 2007, dell'attività di restauro con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo le modalità indicate dall'articolo 182, comma 1-ter del Codice, l'elenco degli interventi svolti e, per ciascun intervento dichiarato, l'originale o la copia autentica del certificato di regolare esecuzione del medesimo, rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Detto certificato deve essere accompagnato - fatta eccezione per gli interventi in cui il candidato abbia rivestito formalmente il ruolo di direttore tecnico o risulti titolare della ditta individuale affidataria dei lavori - dall'atto proveniente dal responsabile del procedimento, ovvero dal direttore dei lavori, adottato, acquisito al protocollo o, comunque, custodito dall'autorità o dall'istituto che ha rilasciato il certificato di regolare esecuzione, attestante la responsabilità diretta del candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione dell'intervento di restauro sul bene, con un ruolo almeno pari a quello di direttore di cantiere;
d) tutti i candidati indicati alle lettere precedenti devono presentare l'attestazione del versamento della tassa prescritta per l'ammissione agli esami di Stato, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990 e successive modificazioni.
4. Nella domanda di cui al comma 3 il candidato indica l'ambito di competenza, tra quelli previsti nell'allegato A al presente decreto, rispetto al quale intende sostenere le prove previste dall'articolo 3, commi 4 e 5.
Prove di esame
1. La prova di idoneità consiste in due prove scritte ed in una prova teorico-pratica, valutate in centesimi.
2. Il candidato che non si presenti ad una prova presso la sede assegnatagli o che venga escluso da una prova, perde il diritto a sostenere l'esame e non ha diritto al rimborso della tassa versata.
3. La prima prova scritta consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla, per ciascuno dei quali sono previste quattro possibili risposte, di cui una sola esatta. La prova è tesa a valutare la conoscenza, nella prospettiva della successiva attività professionale, della teoria e della pratica della conservazione (50 quesiti), dei lineamenti di storia e di storia dell'arte (15 quesiti), dei lineamenti di chimica, di fisica e di biologia (30 quesiti). Il questionario concerne anche la legislazione italiana ed europea in materia di beni culturali, la legislazione in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, nonchè nozioni di economia e gestione delle imprese (5 quesiti). La prova si svolge in Roma, anche presso più sedi - qualora il numero dei candidati lo richieda - individuate con successivo provvedimento ministeriale, per gruppi di candidati divisi per ordine alfabetico, in base alla lettera iniziale del cognome. Detto provvedimento viene pubblicato sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" nella data indicata nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento della prova è di sessanta minuti. La prova si intende superata e il candidato è conseguentemente ammesso alla prova successiva qualora consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Per ogni risposta esatta viene attribuito il punteggio di 1 e per ogni risposta errata viene attribuito il punteggio negativo di -1. Si considera errata la risposta plurima. In caso di risposta omessa non viene attribuito alcun punteggio. La prima prova scritta è condotta dalla commissione prevista dall'articolo 4, comma 1, anche con l'ausilio di una società specializzata individuata dal Ministero. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio possono essere effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando sistemi a lettura ottica.
4. La seconda prova scritta si articola, in relazione ai diversi ambiti di competenza di cui all'allegato A, nella progettazione di un intervento di restauro avente ad oggetto un manufatto. Per lo svolgimento della prova sarà concesso ai candidati un periodo di otto ore a decorrere dalla dettatura del compito. La seconda prova scritta si intende superata e il candidato è conseguentemente ammesso alla prova successiva qualora consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
5. La prova a carattere teorico-pratico consiste nell'esecuzione di interventi su manufatti o fac-simili, ed è tesa a dimostrare le capacità del candidato nell'applicare le conoscenze di carattere teorico-metodologico alla pratica del restauro attinente l'ambito di competenza prescelto. La prova si articola su due giorni e, per ciascun giorno, sarà concesso ai candidati un periodo di otto ore. La prova teorico-pratica si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
6. I manufatti o fac-simili per lo svolgimento della seconda prova scritta e della prova teorico-pratica sono predisposti a cura dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
Composizione della Commissione e Sottocommissioni esaminatrici
1. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, è nominata la commissione esaminatrice della prova di idoneità (d'ora in avanti: "Commissione"), che ha sede presso il Ministero ed è composta da cinque membri, dei quali:
a) uno, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari, contabili, o tra gli avvocati dello Stato, ed è designato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;
b) due sono scelti nell'ambito del personale tecnico del Ministero, il primo tra i dirigenti tecnici, l'altro tra i restauratori della terza area, posizione economica F4. In caso di accertata carenza in organico dei restauratori di posizione F4, l'incarico può essere conferito anche a restauratori di terza area, posizioni economiche F1, F2 e F3;
c) due sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra professori universitari di prima o seconda fascia o ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato B al presente decreto, attinenti alla conservazione del patrimonio storico ed artistico, ovvero docenti di ruolo delle Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie afferenti alla conservazione ed al restauro del patrimonio storico ed artistico.
2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente per ciascun componente. Per le funzioni di segreteria, il Ministro nomina uno o più dipendenti dell'amministrazione, appartenenti all'area terza del personale amministrativo. Ai soli fini dello svolgimento della prima prova scritta, per ogni sede di espletamento, con il decreto di cui al comma 1, possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza con le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Presso ogni sede individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, il Ministro nomina una Sottocommissione avente la composizione indicata ai commi precedenti.
4. Con decreto adottato dal Ministro dopo la correzione della prima prova, la Commissione e le Sottocommissioni possono essere integrate con membri aggregati, esperti negli ambiti di competenza in esse non rappresentati, mantenendo un numero dispari di componenti. I membri aggregati esprimono il loro giudizio unitamente ai membri effettivi soltanto in relazione ai candidati per cui viene disposta l'aggregazione.
Compiti della Commissione
1. La Commissione:
a) forma l'elenco dei soggetti i quali, avendo presentato nei termini una valida domanda di partecipazione, possono sostenere la prima prova scritta; tale elenco viene pubblicato sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" almeno sessanta giorni prima dell'inizio della prova di idoneità; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati;
b) ai fini dello svolgimento della prima prova scritta, formula almeno 500 quesiti a risposta multipla, in proporzione al numero di quesiti previsti per ciascuna disciplina;
c) valuta la prima prova scritta e predispone l'elenco dei candidati che hanno riportato il punteggio minimo necessario per il superamento della prova;
d) valuta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione alla prova di idoneità previsti dall'articolo 182, comma 1-bis e predispone l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la seconda prova scritta;
e) definisce i criteri per la valutazione della seconda prova scritta e della prova teorico-pratica e ne dà comunicazione alle Sottocommissioni prima dell'inizio della seconda prova scritta. Nella definizione dei criteri la commissione tiene comunque conto dei parametri appresso indicati:
1) per la seconda prova scritta:
1.1) capacità di impostazione interdisciplinare;
1.2) rispetto della sequenzialità delle fasi di progettazione dell'intervento di restauro;
1.3) padronanza del lessico tecnico;
1.4) completamento della prova;
2) per la prova teorico-pratica:
2.1) corrispondenza dell'esecuzione dell'elaborato al modello dato;
2.2) ordine nell'esecuzione dell'elaborato;
2.3) completamento della prova;
f) individua i manufatti o fac-simili oggetto della seconda prova scritta e della prova a carattere teorico-pratico, individua gli Istituti incaricati di predisporli e provvede all'assegnazione dei manufatti o fac-simili a ciascuna Sottocommissione, garantendo la più assoluta segretezza della fase preparatoria della prova;
g) predispone, il giorno stabilito per lo svolgimento della seconda prova scritta e della successiva prova teorico-pratica, la traccia della prova da assegnare per ciascuno degli ambiti di competenza indicati nell'allegato A e alla contestuale trasmissione, anche per via telematica, della traccia medesima alle sedi presso cui operano le Sottocommissioni, garantendo la più assoluta segretezza della fase preparatoria delle tracce e della gestione dei manufatti o fac-simili utilizzati. La seconda prova scritta e la successiva prova teorico-pratica iniziano contestualmente in tutte le sedi d'esame e non possono avere inizio fino a che tutte le Sottocommissioni non abbiano comunicato alla Commissione, anche per via telematica, l'avvenuto ricevimento delle tracce;
h) al termine della prova di idoneità, sulla base degli elenchi predisposti dalle Sottocommissioni ai sensi dell'articolo 6, comma 5, predispone l'elenco dei candidati idonei all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali e quello dei candidati idonei all'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e li trasmette al Ministero.
2. La Commissione individua altresì le modalità per la custodia degli elaborati delle prove d'esame per tutta la durata della prova di idoneità. Al termine della prova di idoneità gli elaborati sono custoditi dall'Amministrazione per un anno.
Svolgimento delle prove d'esame
1. Il giorno della prima prova scritta la Commissione o il comitato di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2, provvede alla distribuzione dei questionari ai candidati. La selezione automatica dei questionari è disposta dalla Commissione, anche per il tramite della società specializzata individuata dal Ministero ai sensi dell'articolo 3, comma 3, garantendo la più rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie della prova.
2. I questionari, stampati su moduli a lettura ottica, sono contenuti in confezioni individualmente sigillate, la cui apertura contestuale da parte dei candidati è autorizzata dalla Commissione o dal comitato di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2. Il candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima di essere stato autorizzato è escluso dalla prova.
3. Al termine della prima prova scritta la Commissione predispone l'elenco dei candidati che hanno riportato il punteggio minimo necessario per l'ammissione alla seconda prova scritta. Tale elenco è pubblicato sul sito Internet del Ministero, unitamente all'indicazione dell'ufficio presso il quale deve essere presentata, entro i successivi trenta giorni, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione dichiarati all'atto della domanda. Di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
4. Una volta verificato il possesso dei requisiti di ammissione sulla base della predetta documentazione, la Commissione predispone l'elenco degli ammessi alla seconda prova scritta, stabilisce il calendario di tale prova e della successiva prova teorico-pratica, nonchè le sedi di svolgimento delle predette prove e la suddivisione dei candidati tra le sedi, anche in base alla lettera iniziale del cognome, in relazione all'ambito di competenza indicato dai candidati nella domanda di partecipazione. L'elenco dei candidati ammessi, il calendario delle prove, le sedi individuate e la suddivisione per lettera dei candidati sono pubblicati sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
5. Al termine della seconda prova scritta, ciascuna Sottocommissione procede collegialmente alla correzione degli elaborati e decide a maggioranza l'attribuzione del relativo punteggio. Al termine della correzione ciascuna Sottocommissione trasmette alla Commissione l'elenco dei candidati ammessi alla prova teorico-pratica.
6. Il presidente della Commissione comunica a ciascun candidato l'ammissione alla prova teorico-pratica almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova medesima, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La Commissione può procedere ad una nuova suddivisione dei candidati, anche in base alla lettera iniziale del cognome, presso le sedi individuate ai sensi del comma 4, in relazione all'ambito di competenza indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. In tale caso ne dà comunicazione agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; la nuova suddivisione dei candidati è altresì pubblicata sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
7. Durante il tempo di svolgimento della seconda prova scritta e della prova teorico-pratica debbono essere presenti nel locale degli esami almeno tre componenti della Sottocommissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Ad essi è affidata la vigilanza degli esami, con l'ausilio dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2.
8. Al termine della prova teorico-pratica ciascuna Sottocommissione procede alla relativa valutazione secondo quanto stabilito al comma 5 e trasmette alla Commissione l'elenco dei candidati che hanno superato la prova.
Acquisizione delle qualifiche di "restauratore di beni culturali" e di "collaboratore restauratore di beni culturali"
1. L'elenco dei candidati, i quali, avendo superato la prova teorico-pratica, acquisiscono la qualifica di "restauratore di beni culturali", è approvato con decreto del Ministro ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nonchè nel sito Internet del Ministero.
2. Il punteggio della prova teorico-pratica necessario per conseguire l'idoneità all'acquisizione della qualifica di "collaboratore restauratore di beni culturali", ai sensi della lettera d) del comma 1-quinquies dell'articolo 182 del Codice, è compreso tra 50 e 69 centesimi.
3. La Commissione predispone l'elenco dei candidati che, ai sensi del comma 2, acquisiscono la qualifica di "collaboratore restauratore di beni culturali" e lo trasmette al Ministero. L'elenco è approvato con decreto del Ministro ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nonchè nel sito Internet del Ministero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 30 marzo 2009
Il Ministro per i beni e le attività culturali
BONDI
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI
Visto, il Guardasigilli: ALFANO
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 177
ALLEGATO A
(articoli 2 e 3)
AMBITI DI COMPETENZA
A1. Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura.
A2. Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti.
A3. Materiali e manufatti tessili e pelle.
A4. Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e leghe.
A5. Materiale libraio e archivistico; manufatti cartacei e pergamenacei; materiale fotografico, cinematografico e digitale.
A6. Strumenti musicali.
A7. Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
ALLEGATO B
(articolo 4)
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
(Come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, modificato dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005)
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina);
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali;
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata;
ICAR/19 - Restauro;
L-ART/10 - Metodologie della ricerca archeologica;
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale;
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna;
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea;
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro;
M-STO/01 - Storia medievale;
M-STO/02 - Storia moderna;
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche;
M-STO/08 - Archivistica; bibliografia e biblioteconomia;
M-STO/09 - Paleografia.