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N.d.R.: Ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2025/40, la presente decisione rimane in vigore e continua ad applicarsi fino a quando non sarà abrogata dagli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del predetto Reg. (UE) 2025/40.

DECISIONE N. 2009/292/CEE DELLA COMMISSIONE, 24 marzo 2009

G.U.U.E. 25 marzo 2009, n. L 79

Condizioni per l'applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

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Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Applicabile dal: 10 febbraio 2009

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) La decisione 1999/177/CE della Commissione, dell'8 febbraio 1999, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (2), è scaduta il 9 febbraio 2009.

2) Allo scadere della decisione 1999/177/CE vi era ancora sul mercato una notevole quantità di casse e pallet in plastica contenenti metalli pesanti in concentrazioni superiori a quelle previste dalla direttiva 94/62/CE. Dato che il settore non è in grado di sostituire tutte le casse e tutti i pallet suddetti, esiste un forte rischio che essi siano smaltiti in discarica o mediante incenerimento. Entrambe le soluzioni avrebbero effetti negativi sulla salute e sull'ambiente.

3) La direttiva 94/62/CE si prefigge di limitare la presenza di metalli pesanti negli imballaggi e di offrire un elevato livello di tutela dell'ambiente prevedendo il reimpiego e il riciclaggio.

4) Per dare al settore il tempo di sostituire tali casse e pallet in plastica avvalendosi delle migliori pratiche disponibili, occorre adottare condizioni di deroga per tali casse e pallet impiegati in cicli di prodotti all'interno di una catena chiusa e controllata. Le relazioni scientifiche presentate alla Commissione raccomandano di concedere tale deroga.

5) Dato che la Commissione intende riesaminare dopo cinque anni il funzionamento del sistema di cui alla presente decisione e i progressi compiuti nell'eliminare progressivamente le casse e i pallet in plastica contenenti metalli pesanti, è opportuno che gli Stati membri comunichino le informazioni utili a tal fine. Per non accrescere gli oneri amministrativi esistenti imponendo agli Stati membri un obbligo specifico di notifica, è sufficiente che tali informazioni figurino nelle relazioni che gli Stati membri sono tenute a presentare alla Commissione a norma dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

6) Per ragioni di certezza del diritto, è necessario che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data in cui ha cessato di applicarsi la decisione 1999/177/CE, per evitare qualunque eventuale effetto negativo dovuto a tale cessazione.

7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 94/62/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 365 del 31.12.1994.

(2)

GU L 56 del 4.3.1999.

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Art. 1

Ai fini della presente decisione si intende per:

1) "metalli pesanti", il piombo, il cadmio, il mercurio e il cromo esavalente;

2) "introduzione deliberata di metalli pesanti", l'atto di utilizzare deliberatamente una sostanza contenente metalli pesanti nella formulazione di un imballaggio o di un componente di imballaggio, qualora sia desiderabile riscontrarne costantemente la presenza nell'imballaggio finale o in un suo componente, al fine di garantire una caratteristica, una presentazione o una qualità specifiche;

3) "presenza incidentale di metalli pesanti", la presenza imprevista di metalli pesanti in un imballaggio o in un componente di imballaggio.

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Art. 2

La somma dei livelli di concentrazione dei metalli pesanti nelle casse e nei pallet in plastica può superare il limite applicabile stabilito all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE, purché tali casse e pallet siano introdotti e mantenuti in cicli di prodotti all'interno di una catena chiusa e controllata conformemente alle condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

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Art. 3

1. Le casse e i pallet in plastica contenenti una quantità eccessiva di metalli pesanti, di cui all'articolo 2, sono fabbricati o riparati con un processo di riciclaggio controllato a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Il materiale utilizzato per il riciclaggio proviene unicamente da altre casse o pallet in plastica.

L'introduzione di altro materiale si limita alla quantità minima tecnicamente necessaria e comunque non supera il 20% in peso.

3. E' vietata l'introduzione deliberata di metalli pesanti nel processo di riciclaggio, azione che va distinta dalla presenza incidentale dei suddetti elementi.

L'impiego di materiale riciclato, che può in certe parti contenere metalli pesanti, quale materia prima per la riparazione di materiali di imballaggio, non è considerato introduzione deliberata di metalli pesanti.

4. La somma dei livelli di concentrazione dei metalli pesanti nelle casse e nei pallet in plastica può superare il limite applicabile stabilito all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE unicamente a seguito dell'impiego di materiali contenenti metalli pesanti nel processo di riciclaggio.

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Art. 4

1. Le casse e i pallet in plastica contenenti una quantità eccessiva di metalli pesanti, di cui all'articolo 2, sono identificati in modo permanente e visibile.

2. Gli Stati membri garantiscono che durante il ciclo di vita delle casse e dei pallet in plastica interessati almeno il 90% delle casse e dei pallet in plastica consegnati contenenti una quantità eccessiva di metalli pesanti, di cui all'articolo 2, sono restituiti al fabbricante, al centro di imballaggio o di riempimento o a un rappresentante autorizzato.

3. Fatte salve le misure adottate in conformità dell'articolo 6, tutte le casse e tutti i pallet in plastica restituiti a norma del presente articolo che non sono più utilizzabili o che sono destinati a essere riutilizzati vengono smaltiti attraverso una procedura specificamente autorizzata dalle autorità nazionali competenti, oppure riciclati con un processo di riciclaggio controllato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 3.

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Art. 5

1. Gli Stati membri prevedono un sistema di inventario e registrazione e un metodo di controllo basato su elementi normativi e finanziari che consentano di documentare la conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione.

Il sistema si applica a tutte le casse e a tutti i pallet in plastica contenenti una quantità eccessiva di metalli pesanti, di cui all'articolo 2, che sono immessi in circolazione o ritirati.

2. Salvo altrimenti disposto mediante accordo volontario, gli Stati membri provvedono affinché il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato rediga, con scadenza annuale, una dichiarazione scritta di conformità e un rapporto che attesti le modalità di adempimento delle condizioni previste dalla presente decisione. Il rapporto contiene le eventuali modifiche apportate al sistema e l'elenco dei rappresentanti autorizzati.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato tenga a disposizione delle autorità competenti la documentazione tecnica pertinente per un periodo minimo di quattro anni, a fini ispettivi.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica pertinente incombe alla persona che immette il prodotto nel mercato comunitario.

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Art. 6

Gli Stati membri adottano misure che stimolino i fabbricanti a ricercare metodi per raggiungere progressivamente il limite applicabile al contenuto di metalli pesanti nelle casse e nei pallet in plastica di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE, nonché ad avvalersi delle migliori pratiche disponibili in materia di estrazione di metalli pesanti.

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Art. 7

Gli Stati membri includono, nelle relazioni che sono tenuti a presentare alla Commissione a norma dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE, una relazione particolareggiata sul funzionamento del sistema previsto nella presente decisione e sui progressi compiuti nell'eliminare progressivamente le casse e i pallet in plastica non conformi all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE.

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Art. 8

La presente decisione si applica a decorrere dal 10 febbraio 2009.

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Art. 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione