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LEGGE REGIONALE 17 marzo 2009, n. 2

G.U.R.S. 20 marzo 2009, n. 12

Disposizioni in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori

1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, per l'esercizio finanziario 2009, provvede all'erogazione dell'indennità in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori, prevista dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle modalità previste nello stesso articolo, quantificata complessivamente in 400 migliaia di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

2. A valere sulle medesime risorse previste per l'esercizio finanziario 2009 l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare l'indennità di cui al comma 1 relativa all'anno 2008, quantificata complessivamente in 400 migliaia di euro.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 marzo 2009.

LOMBARDO

SCOMA

Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali

RUSSO

Assessore regionale per la sanità