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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 13 marzo 2009

G.U.R.I. 13 marzo 2009, n. 60

Definizione di materiale pornografico e di trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare, nonchè relative disposizioni di carattere fiscale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" ed in particolare l'art. 1, comma 466;

Visto l'art. 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonchè ai sensi dell'art. 31, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

a) per "materiale pornografico" si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti;

b) per "trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare" si intendono le trasmissioni, accessibili attraverso servizi telefonici a pagamento o nelle quali sia prevista, a carico dell'utente, ogni altra dazione economica, in qualunque forma corrisposta in relazione alla prestazione, nell'ambito della trasmissione stessa, resa da cartomanti, indovini, taumaturghi e medium o comunque da soggetti che fanno riferimento a credenze magiche, astrologiche, divinatorie e analoghe.

Art. 2

Modalità di determinazione dell'addizionale all'imposta sul reddito ed altre disposizioni di carattere fiscale

1. Al fine della determinazione della addizionale all'imposta sul reddito di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 31, comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i soggetti ivi indicati, che esercitano l'attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione del materiale pornografico individuato ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, nonchè le emittenti che effettuano le trasmissioni di tale materiale, provvedono alla compilazione di apposito prospetto della dichiarazione relativa all'imposta sui redditi.

2. Per quanto non diversamente disposto dall'art. 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e dal presente decreto, per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione dell'imposta dovuta, nonchè per il contenzioso, le sanzioni, e ogni altro aspetto, si applicano le disposizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia delle entrate e il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dello sviluppo economico - Settore comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Roma, 13 marzo 2009

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

BERLUSCONI

Il Ministro per i benie le attività culturali

BONDI