
LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 1
G.U.R.S. 6 marzo 2009, n. 10
Modifica di norme in materia di usi civici e di cantieri di servizio.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 26/2012)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Nuove norme in materia di usi civici
(integrato dall'art. 11, comma 119, della L.R. 26/2012)
1. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che non abbiano perduto, per effetto di strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, la legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, può essere concessa nei confronti degli occupatori che, da almeno dieci anni, risultino proprietari in virtù di atto pubblico di provenienza, anche prescindendo dal requisito di cui alla lett. a) dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e alle cooperative che abbiano avuto in concessione beni immobili ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, anche mediante deliberazioni consiliari, tuttora utilizzati nei processi produttivi.
2. Nel concedere la legittimazione ai soggetti di cui al comma 1, il canone di natura enfiteutica previsto dall'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, è ridotto ad un quinto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi.
Trascrizione degli atti del procedimento
1. Gli atti del procedimento previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, dall'art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, soggetti a trascrizioni, sono trascritti a cura del comune ove ricada il terreno gravato da usi civici e volturati dal beneficiario dell'atto.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti già perfezionati e non ancora trascritti.
Abrogazione di norme in materia di cantieri di servizio
1. I commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, introdotti dal comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 17, sono abrogati.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 marzo 2009.
LOMBARDO
LAVIA
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
INCARDONA
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione