
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
REGOLAMENTO (CE) N. 147/2009 DELLA COMMISSIONE, 20 febbraio 2009
G.U.U.E. 21 febbraio 2009, n. L 50
Delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) N. 519/2013)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 12 marzo 2009
Applicabile dal: 12 marzo 2009
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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
2) E' opportuno definire le zone di destinazione da utilizzare per la fissazione delle restituzioni o dei prelievi all'esportazione nei settori dei cereali e del riso.
3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune per i mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
Per i prodotti di cui all'allegato I, parte I, lettere a), b) e c), e all'allegato I, parte II, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le zone di destinazione di cui occorre tener conto per fissare le restituzioni o i prelievi differenziati all'esportazione sono definite all'allegato I del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
Il regolamento (CEE) n. 2145/92 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato III.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
ALLEGATO I
Zona I
a) Marocco
Algeria
Tunisia
b) Egitto
Israele
Libano
Siria
Turchia
Sahara occidentale
c) Libia
Zona II
a) Norvegia
Isole Færøer
Islanda
b) Russia (settentrionale)
Bielorussia
Zona III
a) Bosnia-Erzegovina
[Croazia] (voce soppressa) (1)
Territorio dell'ex Iugoslavia, a esclusione della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina
b) Albania
c) Russia (meridionale)
Armenia
Georgia
Azerbaigian
Repubblica di Moldova
Ucraina
Kazakistan
Kirghizistan
Uzbekistan
Tagikistan
Turkmenistan
Zona IV
a) Messico
Paesi e territori dell'America centrale (diversi dagli ACP)
b) Grandi e Piccole Antille e Bermuda (diversi dagli ACP, Puerto Rico e PTOM)
c) Paesi e territori dell'America del Sud (costa atlantica, diversi dagli PTOM)
d) Paesi e territori dell'America del Sud (costa pacifica)
Zona V
Repubblica del Sudafrica
Zona VI
Paesi e territori della penisola arabica
Giordania
Iraq
Iran
Zona VII
a) Afghanistan
Pakistan
India (compreso il Sikkim)
Nepal
Sri Lanka
Bangladesh
Myanmar
Bhutan
Isole dell'Oceano Indiano (diverse dagli ACP e PTOM)
b) Tailandia
Cambogia
Laos
Giappone
Indonesia
Malaysia
Filippine
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania (diversi dagli PTOM)
Australia
Nuova Zelanda
Zona VIII
a) (Paesi ACP)
Angola
Antigua e Barbuda
Bahama
Barbados
Belize
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Camerun
Capo Verde
Repubblica centrafricana
Comore (esclusa Mayotte)
Congo
Costa d'Avorio
Gibuti
Dominica
Etiopia
Figi
Gabon
Gambia
Ghana
Grenada
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea equatoriale
Guiana
Haiti
Giamaica
Kenia
Kiribati
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Maurizio
Mauritania
Mozambico
Namibia
Niger
Nigeria
Uganda
Papua Nuova Guinea
Repubblica Dominicana
Ruanda
San Cristoforo e Nevis
San Vincenzo e isole Grenadine
Santa Lucia
Salomone (isole)
Samoa
São Tomé e Príncipe
Senegal
Seicelle
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Suriname
Swaziland
Tanzania
Ciad
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tuvalu
Vanuatu
Repubblica democratica del Congo
Zambia
Zimbabwe
b) (PTOM)
Polinesia francese
Nuova Caledonia e dipendenze
Wallis e Futuna
Terre australi e antartiche francesi
Saint-Pierre e Miquelon
Mayotte
Antille olandesi
Aruba
Groenlandia
Anguilla
Isole Cayman
Isole Falkland
Isole Georgia del Sud e Sandwich australi
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
Montserrat
Pitcairn
Sant'Elena e dipendenze
Territorio antartico britannico
Territorio britannico dell'Oceano Indiano
Voce soppressa dall'allegato del Reg. (UE) N. 519/2013.
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ALLEGATO II
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992). |
. |
Regolamento (CE) n. 3304/94 della Commissione (GU L 341 del 30.12.1994). |
limitatamente all'articolo 1, paragrafo 2 |
Regolamento (CE) n. 1950/2005 della Commissione (GU L 312 del 29.11.2005). |
limitatamente all'articolo 3 |
Regolamento (CE) n. 1996/2006 della Commissione (GU L 398 del 30.12.2006). |
limitatamente all'articolo 2 |
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