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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.

REGOLAMENTO (CE) N. 147/2009 DELLA COMMISSIONE, 20 febbraio 2009

G.U.U.E. 21 febbraio 2009, n. L 50

Delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) N. 519/2013)

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Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 12 marzo 2009

Applicabile dal: 12 marzo 2009

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

2) E' opportuno definire le zone di destinazione da utilizzare per la fissazione delle restituzioni o dei prelievi all'esportazione nei settori dei cereali e del riso.

3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune per i mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 299 del 16.11.2007.

(2)

GU L 214 del 30.7.1992.

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Art. 1

Per i prodotti di cui all'allegato I, parte I, lettere a), b) e c), e all'allegato I, parte II, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le zone di destinazione di cui occorre tener conto per fissare le restituzioni o i prelievi differenziati all'esportazione sono definite all'allegato I del presente regolamento.

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Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 2145/92 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato III.

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Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

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ALLEGATO I

Zona I

a) Marocco

Algeria

Tunisia

b) Egitto

Israele

Libano

Siria

Turchia

Sahara occidentale

c) Libia

Zona II

a) Norvegia

Isole Færøer

Islanda

b) Russia (settentrionale)

Bielorussia

Zona III

a) Bosnia-Erzegovina

[Croazia] (voce soppressa) (1)

Territorio dell'ex Iugoslavia, a esclusione della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina

b) Albania

c) Russia (meridionale)

Armenia

Georgia

Azerbaigian

Repubblica di Moldova

Ucraina

Kazakistan

Kirghizistan

Uzbekistan

Tagikistan

Turkmenistan

Zona IV

a) Messico

Paesi e territori dell'America centrale (diversi dagli ACP)

b) Grandi e Piccole Antille e Bermuda (diversi dagli ACP, Puerto Rico e PTOM)

c) Paesi e territori dell'America del Sud (costa atlantica, diversi dagli PTOM)

d) Paesi e territori dell'America del Sud (costa pacifica)

Zona V

Repubblica del Sudafrica

Zona VI

Paesi e territori della penisola arabica

Giordania

Iraq

Iran

Zona VII

a) Afghanistan

Pakistan

India (compreso il Sikkim)

Nepal

Sri Lanka

Bangladesh

Myanmar

Bhutan

Isole dell'Oceano Indiano (diverse dagli ACP e PTOM)

b) Tailandia

Cambogia

Laos

Giappone

Indonesia

Malaysia

Filippine

c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania (diversi dagli PTOM)

Australia

Nuova Zelanda

Zona VIII

a) (Paesi ACP)

Angola

Antigua e Barbuda

Bahama

Barbados

Belize

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Camerun

Capo Verde

Repubblica centrafricana

Comore (esclusa Mayotte)

Congo

Costa d'Avorio

Gibuti

Dominica

Etiopia

Figi

Gabon

Gambia

Ghana

Grenada

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea equatoriale

Guiana

Haiti

Giamaica

Kenia

Kiribati

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Mali

Maurizio

Mauritania

Mozambico

Namibia

Niger

Nigeria

Uganda

Papua Nuova Guinea

Repubblica Dominicana

Ruanda

San Cristoforo e Nevis

San Vincenzo e isole Grenadine

Santa Lucia

Salomone (isole)

Samoa

São Tomé e Príncipe

Senegal

Seicelle

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Suriname

Swaziland

Tanzania

Ciad

Togo

Tonga

Trinidad e Tobago

Tuvalu

Vanuatu

Repubblica democratica del Congo

Zambia

Zimbabwe

b) (PTOM)

Polinesia francese

Nuova Caledonia e dipendenze

Wallis e Futuna

Terre australi e antartiche francesi

Saint-Pierre e Miquelon

Mayotte

Antille olandesi

Aruba

Groenlandia

Anguilla

Isole Cayman

Isole Falkland

Isole Georgia del Sud e Sandwich australi

Isole Turks e Caicos

Isole Vergini britanniche

Montserrat

Pitcairn

Sant'Elena e dipendenze

Territorio antartico britannico

Territorio britannico dell'Oceano Indiano

(1)

Voce soppressa dall'allegato del Reg. (UE) N. 519/2013.

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ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione

(GU L 214 del 30.7.1992).

.

Regolamento (CE) n. 3304/94 della Commissione

(GU L 341 del 30.12.1994).

limitatamente all'articolo 1, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1950/2005 della Commissione

(GU L 312 del 29.11.2005).

limitatamente all'articolo 3

Regolamento (CE) n. 1996/2006 della Commissione

(GU L 398 del 30.12.2006).

limitatamente all'articolo 2

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ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2145/92

Presente regolamento

Articolo 1, primo comma

Articolo 1

Articolo 1, secondo comma

-

-

Articolo 2

Articolo 2, primo comma

Articolo 3

Articolo 2, secondo comma

-

Allegato

Allegato I

-

Allegato II

-

Allegato III