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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 gennaio 2009, n. 19

G.U.R.I. 17 marzo 2009, n. 63

Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

TESTO COORDINATO (al D.M. Sviluppo Economico 3 febbraio 2015, n. 25)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visti in particolare gli articoli 115 e 343, comma 5, del predetto Codice concernenti, fra l'altro: la costituzione del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione come patrimonio separato presso la CONSAP; lo scopo di tale Fondo; la composizione del Comitato di gestione cui spetta l'amministrazione del Fondo; la procedura di determinazione del relativo contributo e la sua misura massima; la successione di tale Fondo nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia già previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792; nonchè la previsione di norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento stabilite con regolamento del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive;

Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ed acquisito per ragioni di opportunità anche il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2008;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27397 del 18 dicembre 2008 e il nulla osta della Presidenza del Consiglio di Ministri rilasciato in data 8 gennaio 2009, prot. n. DAGL/12.3.4./19/51;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

(integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), del D.M. Sviluppo Economico 3 febbraio 2015, n. 25)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "codice": il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) "CONSAP": la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;

c) "contributo": la contribuzione annuale dei mediatori a favore del Fondo determinata a sensi dell'articolo 115, comma 3, del codice;

c-bis) "danneggiato": l'assicurato, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o i loro aventi causa che abbiano subito un danno patrimoniale dal mediatore o dai mediatori solidalmente responsabili e non siano stati risarciti dal mediatore stesso o dagli altri solidalmente responsabili;

d) "Fondo": il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'articolo 115 del codice;

e) "IVASS": l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

f) "mediatori": gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti nella sezione di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del codice;

g) "polizza": la polizza di assicurazione della responsabilità civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del codice;

h) "registro": il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 1, del codice;

h-bis) "sinistro": azione od omissione che causa il danno patrimoniale. A tal fine, si considera unico sinistro l'insieme dei fatti causativi di danno a carico dello stesso danneggiato, ascrivibili al medesimo mediatore o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili. In tal caso, i fatti lesivi si considerano occorsi nell'anno in cui si è verificato il primo di essi, anche se gli stessi si sono protratti per più annualità;

h-ter) "massimale globale": il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione previsto in relazione all'insieme dei sinistri che sono accaduti nell'anno di riferimento, ai sensi degli articoli 110, comma 3 e 112, comma 3 del codice. Tale massimale comprende l'insieme delle richieste di risarcimento del danno patrimoniale che sono avanzate da una pluralità di danneggiati al medesimo mediatore, o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili, per fatti lesivi accaduti nel medesimo anno, così come definiti dalla lettera h-bis).

i) "Comitato": il Comitato di gestione di cui all'articolo 115 del codice.

Art. 2

Limiti di intervento del Fondo

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. Sviluppo Economico 3 febbraio 2015, n. 25)

1. Il Fondo risarcisce il danno patrimoniale arrecato dal mediatore, o dai mediatori solidalmente responsabili, relativamente all'anno in cui il sinistro è accaduto, secondo i seguenti limiti:

a) il massimale minimo della polizza nella misura determinata secondo le previsioni degli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del codice;

b) il doppio del massimale minimo della medesima polizza determinato globalmente per tutti i sinistri provocati dai mediatori solidalmente responsabili, ai sensi dell'articolo 110, comma 3 e 112, comma 3, del codice.

2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, i risarcimenti sono liquidati secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute al Fondo.

3. Fermi i limiti d'importo indicati al comma 1, il Fondo risarcisce gli aventi causa dell'assicurato o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione esclusivamente per il diritto che l'assicurato o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione poteva far valere nei confronti del Fondo. Il Fondo oppone a tali aventi causa le stesse eccezioni opponibili all'assicurato o all'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

4. La garanzia del Fondo ha ruolo sussidiario e interviene per il mancato indennizzo previsto dalla polizza ai sensi dell'articolo 115 del codice.

Art. 3

Patrimonio del Fondo

1. Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi degli aderenti, da versamenti volontari, dai redditi patrimoniali e da ogni altro provento consentito dalla legge.

2. Il Fondo succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia già previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792.

Art. 4

Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato nomina il vicepresidente scegliendolo tra i suoi componenti.

2. Il presidente e i componenti del Comitato durano in carica tre anni.

3. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della CONSAP nominato dal Comitato su designazione della CONSAP medesima.

4. Il Comitato è convocato dal presidente in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando necessario o su richiesta di almeno tre suoi componenti.

5. Il Comitato delibera con la presenza di almeno quattro membri a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. I verbali sono riportati integralmente nel registro delle sedute del Comitato e sono predisposti dal segretario e sottoscritti dal presidente.

7. Con il decreto di nomina del Comitato si stabilisce la misura del compenso annuale nonchè del gettone di presenza alle adunanze, spettanti al Presidente ed ai componenti; per i membri residenti fuori Roma vengono rimborsate le spese documentate di viaggio e soggiorno.

Art. 5

Funzioni del Comitato

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. e) e f), del D.M. Sviluppo Economico 3 febbraio 2015, n. 25)

1. Il Comitato:

a) adotta gli atti di amministrazione affidando le attività conseguenti alla CONSAP sulla base di apposito atto convenzionale a titolo oneroso che disciplina tutti i servizi forniti dalla CONSAP medesima, ivi compresa la tenuta della contabilità, dei libri e della corrispondenza e la conservazione degli atti e dei documenti relativi alla gestione;

a-bis) determina in via generale i documenti e gli atti che i danneggiati devono produrre per l'esame della richiesta di intervento del Fondo curandone la pubblicazione sul sito della CONSAP e richiede eventuali documenti integrativi rispetto a quelli presentati dal danneggiato;

b) delibera sulle domande di risarcimento presentate ai sensi dell'articolo 9;

c) delibera il rendiconto finanziario e approva la relativa relazione di accompagnamento;

d) fornisce annualmente al Ministero dello sviluppo economico ogni elemento utile per la determinazione del contributo annuale dei mediatori.

Art. 6

Presidente del Comitato

1. Il presidente del Comitato adotta i provvedimenti di urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nella prima seduta.

2. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questo.

Art. 7

Segretario del Comitato

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. Sviluppo Economico 3 febbraio 2015, n. 25)

1. Il segretario del Comitato di cui all'articolo 4, comma 3:

a) raccoglie tutta la documentazione relativa agli affari da sottoporre al Comitato, nonchè ogni altro atto necessario alle deliberazioni;

b) redige i verbali delle riunioni del Comitato e ne cura la trascrizione sull'apposito registro, assicurandone, altresì, la relativa conservazione;

c) trasmette alla CONSAP le delibere adottate ai fini della relativa attuazione;

d) presenta al Comitato il progetto di rendiconto finanziario e la relativa relazione.

Art. 8

Norme per la nomina dei componenti del Comitato in rappresentanza degli intermediari e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

1. I componenti del Comitato in rappresentanza dei mediatori e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono prescelti nell'ambito di apposite terne di nominativi proposte dalle relative associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 9

Modalità di intervento del Fondo

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.M. Sviluppo Economico 3 febbraio 2015, n. 25)

1. L'intervento del Fondo è attivato con richiesta risarcitoria, inoltrata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra modalità telematica idonea a garantire la certezza della ricezione, indirizzata al Fondo. La richiesta è corredata dalla documentazione comprovante i fatti e le circostanze che hanno determinato il sinistro, gli elementi che fondano la legittimazione a chiedere l'intervento del Fondo, nonchè la previa richiesta di risarcimento al mediatore, in conformità a quanto stabilito dal Comitato.

2. Il Fondo contatta, ove necessario, il mediatore e i mediatori solidalmente responsabili, ed entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di risarcimento di cui al comma 1, in ragione dei fatti e delle circostanze che hanno determinato il sinistro trasmette agli assicuratori che hanno stipulato la polizza di cui agli articoli 110 e 112, comma 3, del codice, la domanda di risarcimento stessa, comprensiva della documentazione allegata.

3. Gli assicuratori sono tenuti a comunicare al Fondo entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione se il sinistro sia risarcibile per effetto della polizza entro il limite del massimale ovvero le ragioni per le quali il danno non è risarcibile.

4. Nel caso in cui l'assicuratore comunichi che il sinistro non è risarcibile, ovvero anche quando non fornisca alcuna comunicazione nel termine di cui al comma 3, il Fondo provvede a risarcire il danneggiato entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assicuratore o dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. Qualora l'assicuratore comunichi che il danno è risarcibile per effetto della polizza, il Fondo, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'assicuratore, informa il danneggiato di tale circostanza, allegando copia della risposta dell'assicuratore. Il danneggiato che non sia stato indennizzato dagli assicuratori che hanno stipulato la polizza entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente, rende nota tale circostanza al Fondo che provvede al risarcimento entro novanta giorni.

6. Il Fondo trasmette copia della domanda di risarcimento di cui al comma 1, comprensiva della documentazione allegata, all'IVASS per gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 329 e seguenti del codice.

7. Il Fondo può agire in giudizio contro gli assicuratori per far accertare il loro obbligo a risarcire il danno nei limiti del massimale e può chiamarli in causa a norma dell'articolo 1917, comma quarto, del Codice civile. In ogni caso, il Fondo che ha pagato il sinistro anche nel caso di silenzio dell'assicuratore può attivare tutti i diritti e le azioni nei confronti di quest'ultimo allo scopo di recuperare le somme corrisposte, nonchè per far accertare che il sinistro liquidato rientrava nella copertura.

Art. 10

Surrogazione del Fondo

1. Il Fondo che ha risarcito il danneggiato ai sensi dell'articolo 9, è surrogato secondo quanto stabilito dall'articolo 115, comma 5, del codice, nei diritti del danneggiato verso il mediatore, fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a favore del danneggiato stesso.

Art. 11

Contributi annuali

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.M. Sviluppo Economico 3 febbraio 2015, n. 25)

1. Il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo, è determinato entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del Codice.

2. Il contributo è versato al Fondo entro la data fissata nel decreto di cui al comma 1. Entro lo stesso termine annuale i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nell'esercizio chiuso nell'anno solare precedente quello del versamento. Il Fondo può chiedere ulteriori documentazioni comprovanti le dichiarazioni acquisite e, ove occorre, segnalare al Ministero dello sviluppo economico l'opportunità di chiedere all'IVASS eventuali ulteriori verifiche.

Art. 12

Mancato pagamento dei contributi

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.M. Sviluppo Economico 3 febbraio 2015, n. 25)

1. Decorsi inutilmente trenta giorni dal termine per il pagamento dei contributi stabilito ai sensi dell'articolo 11, comma 2, il Fondo dà notizia dell'inadempienza riscontrata all'IVASS, che provvede per quanto di sua competenza.

2. L'IVASS comunica al Fondo i provvedimenti di cancellazione dal registro adottati nei confronti dei mediatori inadempienti.

Art. 13

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14

Rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario del Fondo, deliberato dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, comprende le seguenti voci:

a) in entrata:

1) contributi degli aderenti al Fondo di competenza dell'esercizio;

2) interessi su titoli;

3) interessi attivi diversi;

4) somme recuperate in dipendenza di azioni di surroga;

5) altre entrate, da indicare analiticamente;

b) in uscita:

1) somme corrisposte per i risarcimenti ai sensi dell'articolo 115 del codice e relative spese di liquidazione;

2) spese di funzionamento;

3) oneri patrimoniali e finanziari;

4) altre uscite, da indicare analiticamente.

2. Al rendiconto è allegata una relazione, approvata dal Comitato, che illustra le singole voci del rendiconto.

3. Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione di cui al comma 1, il Comitato trasmette il rendiconto alla CONSAP che lo approva nei successivi trenta giorni. Il rendiconto approvato dalla CONSAP è trasmesso entro dieci giorni al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 15

Situazione patrimoniale

1. Il rendiconto di cui all'articolo 14 è accompagnato da un documento che illustra la situazione patrimoniale del Fondo dalla quale risultino alla fine dell'esercizio:

a) nell'attivo:

1) le immobilizzazioni finanziarie;

2) i crediti verso i contribuenti;

3) le disponibilità liquide;

4) i ratei e risconti attivi;

5) le altre partite dell'attivo, da indicare analiticamente;

b) nel passivo:

1) il capitale netto;

2) la riserva premi;

3) la riserva sinistri,

4) i ratei e risconti passivi;

5) le altre partite del passivo, da indicare analiticamente.

2. La riserva premi costituita alla fine di ogni esercizio per far fronte agli oneri derivanti dagli obblighi di risarcimento di cui all'articolo 2, è pari all'intero ammontare dei contributi versati dagli aderenti al Fondo in ciascun esercizio, compresi i rendimenti finanziari relativi agli investimenti dei contributi stessi, al netto dei sinistri dell'esercizio pagati o riservati e degli oneri di qualsiasi natura sopportati per la gestione e il funzionamento del Fondo stesso. L'obbligo di accantonamento a riserva cessa quando l'ammontare della riserva premi è pari a quaranta volte l'ammontare del massimale annuo globale per tutti i sinistri previsto dall'articolo 110, comma 3, del Codice.

3. La riserva sinistri è costituita alla fine di ciascun esercizio accantonando l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio o in quelli precedenti e non ancora liquidati, nonchè alle relative spese di liquidazione.

4. L'importo dei sinistri di un esercizio che eccede l'ammontare dei contributi dell'esercizio stesso è imputato sull'accantonamento della riserva premi costituito alla fine dell'esercizio precedente.

Art. 16

Vigilanza

1. Il Fondo è posto sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministero dello sviluppo economico può chiedere in qualunque momento al Fondo notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 gennaio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 154