
N.d.R.: Il presente è stato ABROGATO dall'art. 5 del D.A. Attività Produttive 25 ottobre 2012.
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DECRETO 7 gennaio 2009
G.U.R.S. 16 gennaio 2009, n. 3
Precisazioni relative al decreto 26 novembre 2008, concernente disposizioni relative all'attività di distribuzione di carburanti per autotrazione per la Sicilia.
N.d.R.: Il presente è stato ABROGATO dall'art. 5 del D.A. Attività Produttive 25 ottobre 2012.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
Vista la legge regionale n. 97 del 5 agosto 1982;
Visto il decreto n. 45 del 12 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 25 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;
Visto l'art. 83 bis, commi da 17 a 21, della legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008, supplemento ordinario n. 196;
Visto il decreto n. 556 del 26 novembre 2008, recante disposizioni relative all'attività di distribuzione di carburanti per autotrazione per la Sicilia, ed in particolare il comma 3 dell'art. 1;
Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, dalla Commissione consultiva carburanti nella seduta in data 17 dicembre 2008;
Ritenuto, nelle more della riforma della disciplina di settore, di dover chiarire e provvedere nel merito, evitando il possibile determinarsi di disparità di trattamento;
Decreta:
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1. La presenza di almeno uno dei prodotti GPL o metano, di pannelli fotovoltaici e di servizi per persone diversamente abili negli impianti di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto n. 556 del 26 novembre 2008 deve intendersi aggiuntiva rispetto a quella dei prodotti benzina e gasolio.
2. Gli obblighi stabiliti al comma 3 dell'art. 1 del decreto n. 556 del 26 novembre 2008 sono estesi alle istanze relative ad impianti da realizzare nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti presentate dopo la pubblicazione del medesimo decreto, ad eccezione di quelle relative agli impianti da realizzare nei comuni sprovvisti del servizio.
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