
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 24 dicembre 2010
G.U.R.S. 28 gennaio 2011, n. 5
Determinazione della partecipazione della SEUS Scpa all'attività di trasporto degli emodializzati.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 229/93 [N.d.R. recte: decreto legislativo n. 229/99] e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 266/91, legge quadro sul volontariato;
Vista la legge n. 381/91, sulle cooperative sociali;
Vista la legge regionale 30 novembre 1993, n. 30 [N.d.R. recte: legge regionale 3 novembre 1993, n. 30], per quanto in atto vigente;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;
Vista la nota assessoriale prot. n. 6436 del 27 ottobre 2008, recante atto di indirizzo sul sistema territoriale di soccorso 118;
Vista la legge regionale n. 40/84, che consente alle UU.SS.LL. di fare ricorso per il trasporto di soggetti da sottoporre a trattamento di emodialisi alle associazioni di volontariato;
Vista la convenzione quadro stipulata tra il dipartimento pianificazione strategica di questo Assessorato e la SEUS Scpa in data 22 settembre 2010;
Considerato che occorre definire l'apporto della SEUS alle attività di trasporto degli emodializzati;
Ritenuto che occorre disciplinare in maniera organica e uniforme la materia, anche alla luce del previsto coinvolgimento della SEUS Scpa nell'attività di trasporto degli emodializzati;
Considerato che già nel corso del 2008 questo Assessorato, di concerto con le strutture di volontariato impegnate nel trasporto dei dializzati aveva avviato un tavolo tecnico per rendere uniformi, sul territorio regionale, le procedure di convenzione e che a seguito di tale tavolo è stato emanato il decreto 17 ottobre 2008, n. 2597, che ha previsto di autorizzare le aziende territoriali a conferire per il 2008 e a parziale recupero dell'aumento del costo del carburante, un importo determinato sulla base di un parametro di euro 1,40 per ciascun trasporto effettuato con movimentazione dei veicoli (doppio viaggio);
Considerato che il citato decreto 17 ottobre 2008, n. 2597, ha individuato tariffe omnicomprensive per il trasporto, andata e ritorno, rispettivamente inferiori o superiori ai 30 chilometri;
Considerato che non sono state aggiornate le tariffe relative al servizio in convenzione del trasporto degli infermi da sottoporre ad emodialisi;
Ritenuto che occorre riconoscere un rimborso aggiuntivo una tantum alle associazioni convenzionate per il trasporto dei dializzati per gli anni 2009-2011 a parziale recupero dell'adeguamento delle tariffe non praticato ai sensi della succitata normativa vigente;
Considerato che occorre definire sull'intero territorio regionale uniformi procedure di trasporto degli emodializzati e che occorre, pertanto, prorogare al 31 dicembre 2010 le convenzioni in atto vigenti;
Decreta:
L'apporto della SEUS Scpa alle attività di trasporto degli emodializzati avverrà nel rispetto delle quote percentuali, valutate sull'intero territorio regionale, così di seguito parametrate:
a) per l'anno 2011 la compartecipazione della SEUS sarà non superiore al 5%;
b) per l'anno 2012 alla compartecipazione del 5% si aggiungerà una compartecipazione dell'8% massimo;
c) per l'anno 2013 alle quote precedenti degli anni 2011 e 2012 si aggiungerà un'ulteriore quota fino al 10% e pertanto a regime, la compartecipazione della SEUS Scpa potrà raggiungere il 23% del totale degli emodializzati necessitanti di autotrasporto sull'intero territorio regionale.
Nelle more della completa regolamentazione della materia oggetto del presente decreto le aziende sanitarie territoriali sono autorizzate a conferire per gli anni 2009, 2010 e 2011 una rivalutazione pari al 2% per ciascun anno determinato sulla scorta dei rimborsi praticati dalle A.S.P. per singolo anno e per singola struttura convenzionata.
Tale incremento sarà pertanto così determinato:
a) per l'anno 2009, le tariffe vigenti nell'anno 2008 saranno incrementate del 2%;
b) per l'anno 2010, le tariffe vigenti nel 2008, come incrementate del 2% previsto per il 2009, saranno ulteriormente incrementate del 2%;
c) per l'anno 2011, le tariffe vigenti nel 2008, come incrementate del 2% previsto per il 2009 e del 2% previsto per il 2010, saranno ulteriormente incrementate del 2%.
La rivalutazione, di cui al comma precedente, rappresenta adeguamento delle tariffe per gli anni 2009-2011, consentendo anche un parziale recupero dell'aumento del costo del carburante.
Le AA.SS.PP. sono autorizzate a prorogare al 31 marzo 2011 le convenzioni in atto vigenti per il trasporto degli emodializzati con le strutture convenzionate.
A partire dall'1 gennaio 2011 le AA.SS.PP, per le finalità della legge regionale n. 40 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni, potranno convenzionarsi sulla base dello schema tipo di convenzione che sarà adottato dall'Assessorato regionale della salute sulla scorta delle indicazioni fornite dal tavolo tecnico al riguardo implementato.