
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 dicembre 2010
G.U.R.I. 21 gennaio 2011, n. 16
Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.
TESTO COORDINATO (al D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022)
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti gli articoli 12 e 14 del citato decreto legislativo n. 61/2010 relativi rispettivamente allo schedario viticolo ed alle modalità di rivendicazione delle produzioni in questione, di riclassificazione e declassamenti;
Visto in particolare l'art. 12, comma 3, del citato decreto legislativo n. 61/2010 che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono da stabilire le disposizioni per l'iscrizione delle superfici vitate delle relative denominazioni di origine e indicazioni geografiche allo schedario viticolo, la gestione dello schedario ed i relativi controlli, nonchè, ai sensi dell'art. 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo, le disposizioni per il trasferimento dati dei preesistenti Albi DO ed elenchi IGT nello schedario e l'allineamento dei dati SIAN con le altre banche dati;
Visto in particolare l'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo n. 61/2010, ai sensi del quale con il richiamato decreto applicativo sono da stabilire anche le disposizioni per la rivendicazione annuale delle produzioni in questione;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 che stabilisce le modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG e DOC negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive e, ai fini dell'utilizzo dei relativi dati anche per l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo nazionale, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento 1227/00/CE, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;
Visto l'Accordo datato 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri, per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T., in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 dicembre 2006 recante disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonchè sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli;
Ritenuto di dover adottare le disposizioni applicative di cui ai citati art. 12, comma 3, art. 31, comma 4, e art. 14, comma 12, del decreto legislativo n. 61/2010;
Ritenuto altresì di dover adottare, conformemente ai principi di razionalizzazione, coordinamento e semplificazione dell'attività degli enti preposti alla gestione del potenziale viticolo ed ai controlli previsti dall'art. 15 della richiamata legge n. 88/2009, le disposizioni generali nazionali per la gestione del potenziale viticolo e del relativo schedario, in applicazione del reg. CE n. 1234/2007 e del reg. CE n. 436/2009;
Ritenuto inoltre di dover adottare talune disposizioni particolari e transitorie, in attesa dell'entrata in applicazione delle disposizioni del presente decreto, conformemente al disposto di cui all'art. 31, comma 1, del citato decreto legislativo n. 61/2010, in particolare riprendendo le disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 11960 del 30 luglio 2010, concernente disposizioni per la rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2010/2011;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 18 novembre 2010;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Ambito di applicazione - Definizioni
(abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022)
[1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, in ordine ai seguenti aspetti, di cui al relativo disposto del predetto decreto a margine indicato:
a) l'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo, la gestione dello schedario ed i relativi controlli (art. 12, comma 3), nonchè il trasferimento dati dei preesistenti albi ed elenchi nello schedario e l'allineamento dei dati SIAN con le altre banche dati (art. 31, comma 4);
b) la rivendicazione annuale delle produzioni (art. 14, comma 2).
2. Allorchè non sarà diversamente previsto per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle: decreto legislativo: il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Ministero: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; regioni: regioni e province autonome; struttura di controllo: l'autorità di controllo pubblica designata o l'organismo privato autorizzato di cui all'art. 13 del decreto legislativo, competente per le specifiche DOP o IGP;
DOP: denominazione di origine protetta;
IGP: indicazione geografica protetta;
DOCG: denominazione di origine controllata e garantita;
DOC: denominazione di origine controllata;
IGT: indicazione geografica tipica.
DO: in modo indistinto o unitario "denominazione di origine protetta" e/o "indicazione geografica protetta" e/o "denominazione di origine controllata e garantita" e/o "denominazione di origine controllata" e/o "indicazione geografica tipica".]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Ambito di applicazione - Art. 12, comma 3, e art. 31, comma 4, del decreto legislativo
(abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022)
[1. Nel presente capitolo sono stabilite:
a) le modalità e le condizioni per la gestione e l'aggiornamento dello Schedario viticolo, articolato su base territoriale da parte delle regioni e province autonome, secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al Fascicolo aziendale agricolo, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e successive modifiche ed integrazioni;
b) le modalità e le condizioni per l'iscrizione, a cura dei conduttori, nel predetto Schedario viticolo dei vigneti destinati a produrre vini DO.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Schedario viticolo: definizioni
(abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022)
[1. Ai sensi del presente capitolo si adottano le seguenti definizioni:
a) Schedario viticolo. E' lo strumento previsto dall'art. 185-bis del regolamento CE del Consiglio n. 1234/2007 e dal regolamento CE applicativo della Commissione n. 436/2009;
b) Appezzamento viticolo. E' una superficie continua coltivata a vite che appare omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento dei filari e sesto di coltivazione). La rappresentazione grafica dell'appezzamento include le aree di servizio della superficie vitata;
c) Parcella viticola aziendale. Presenta le stesse caratteristiche dell'appezzamento viticolo, ma è limitata alla superficie condotta da una singola azienda; a tale scopo, la delimitazione aziendale deriva dalla consistenza territoriale presente nel fascicolo aziendale;
d) Unità vitata. E' una superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purchè gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto obbligo di indicare "altri a bacca bianca" o "altri a bacca nera" o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), attitudine a produrre vini DOCG, DOC, IGT;
e) Unità vitata estesa. E' costituita da più unità vitate contigue aventi le stesse caratteristiche agronomiche e di impianto e condotte da una singola azienda;
f) Superficie vitata. E' la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Schedario viticolo: gestione
(abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022)
[1. Lo Schedario viticolo, strutturato ai sensi del Reg. (CE) n. 436/2009, è parte integrante del SIAN nonchè del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ed è dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).
2. Le informazioni inerenti la gestione del potenziale viticolo presenti nei sistemi informativi regionali confluiscono nello Schedario viticolo in ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità informatiche concordate tra Agea Coordinamento e le regioni e province autonome.
3. Il presupposto per la gestione delle superfici vitate nello Schedario viticolo è che le stesse siano presenti nel Fascicolo aziendale riferito al conduttore della superficie interessata.
4. Nell'ambito dello Schedario viticolo, per ogni superficie vitata presente nel fascicolo aziendale, oltre ai dati inerenti la superficie condotta e quella riscontrata in ambito SIGC, vengono riportate tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva che, nel loro insieme, determinano il potenziale viticolo dell'azienda.
5. L'iscrizione delle unità vitate e/o delle unità vitate estese nello Schedario viticolo costituisce presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale e per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e per adempiere alle disposizioni in materia di dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione e di rivendicazione delle produzioni DO.
6. Tutte le dichiarazioni/comunicazioni a carico del conduttore, connesse all'aggiornamento dello Schedario viticolo sono effettuate mediante i servizi telematici resi disponibili in ambito SIAN.
7. I procedimenti amministrativi di cui alla successiva Sezione B e C del Capitolo II sono stabiliti dalle regioni per quanto di loro competenza. Le procedure informatiche relative a detti procedimenti amministrativi sono stabilite in accordo tra le regioni e Agea Coordinamento.
8. Le regioni, in accordo con Agea Coordinamento, possono stabilire specifiche modalità di accesso ai servizi telematici in argomento, in base alle impostazioni del proprio sistema informativo agricolo.
9. Le informazioni presenti nello Schedario viticolo e per le finalità ivi previste, sono a disposizione degli enti e strutture di controllo incaricati alla gestione ed al controllo delle rispettive DO, nonchè agli organi dello Stato preposti ai controlli e ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo in riferimento alle singole denominazioni ed indicazioni geografiche di competenza.
10. La misurazione della superficie della parcella viticola aziendale, definita in coerenza con l'appezzamento viticolo di appartenenza, come determinata all'art. 3, costituisce il valore presente nel SIGC. Tale valore è utilizzato come riferimento per tutti gli ambiti riportati di seguito: fascicolo aziendale; schedario viticolo; inventario del potenziale produttivo; procedimenti amministrativi (estirpo, impianto, diritti di reimpianto); dichiarazioni di vendemmia annuali; rivendicazioni DO; regime domanda unica; sviluppo rurale; attività di controllo svolta dagli enti e strutture di controllo; altri eventuali ambiti, ad eccezione degli interventi previsti all'art. 75 del Reg. CE 555/08. Ai sensi dell'art. 34 del Reg. 1122/2009 la tolleranza di misurazione della superficie è definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicare al perimetro della parcella viticola aziendale. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella viticola non può essere superiore ad 1 ha. Successive misurazioni che comportino differenze comprese nella tolleranza prevista non danno origine a variazioni del dato di superficie preesistente rispetto alle utilizzazioni sopraelencate.
11. Ove non sia possibile l'identificazione certa attraverso il sistema GIS, le Regioni possono individuare idonei sistemi di verifica della superficie in questione. Fino a tale verifica, ai fini della rivendicazione produttiva di cui agli articoli 17 e 18, può essere utilizzato in via provvisoria il dato di superficie dichiarato dal produttore sotto la propria responsabilità.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Registro informatico pubblico dei diritti di impianto
(abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022)
[1. Il registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, di seguito denominato registro, di cui all'art. 4-ter del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46, è gestito dalle regioni nell'ambito del SIAN.
2. Il registro di cui al comma precedente è consultabile nell'ambito dei servizi del Fascicolo aziendale.
3. Nel registro confluiscono anche i diritti di nuovo impianto, concessi ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Riserva regionale dei diritti di impianto
(abrogato dall'art. 17, comma 1, del D. MIPAAF 15 dicembre 2015 e dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022)
[1. Al fine di garantire la più efficace gestione da parte delle regioni dei diritti di reimpianto è prevista la gestione delle riserve regionali. Ogni regione disciplina le modalità di utilizzo e di gestione della propria riserva regionale dei diritti di reimpianto, nonchè i criteri e le modalità per la concessione ai conduttori dei diritti presenti nella stessa riserva regionale.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Inventario del potenziale produttivo
(abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022)
[1. Tutte le comunicazioni periodiche ed annuali che lo Stato Membro deve effettuare in merito alla regolamentazione comunitaria e più specificatamente le tabelle dell'Inventario del Potenziale produttivo vitivinicolo e le altre comunicazioni di cui all'allegato XIII del Reg. (CE) n. 555/2008, vengono desunte dalle informazioni presenti nello Schedario viticolo e trasmesse a cura di Agea Coordinamento.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Procedimenti amministrativi
(abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022)
[1. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze, stabiliscono le modalità relative alla gestione amministrativa dei procedimenti inerenti la gestione del potenziale viticolo di cui agli articoli seguenti, al fine di assicurare il costante aggiornamento dello Schedario viticolo.
2. I conduttori di superfici vitate effettuano le dovute dichiarazioni, comunicazioni e istanze relative alla gestione delle superfici vitate di loro competenza secondo le modalità previste all'art. 4, comma 6 e 7.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Concessione dei diritti di nuovo impianto
(abrogato dall'art. 17, comma 1, del D. MIPAAF 15 dicembre 2015 e dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022)
[1. Il conduttore che intenda procedere all'impianto di superfici vitate destinate a nuovi impianti realizzati nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità o destinate a scopi di sperimentazione o destinate alla coltura di piante madri per marze richiede la concessione di un diritto di nuovo impianto utilizzando le apposite funzionalità del sistema di gestione dello Schedario viticolo.
2. I diritti di nuovo impianto sono concessi dalla Regione competente per territorio.
3. La avvenuta concessione, ovvero il rifiuto della stessa, vengono comunicate al conduttore richiedente direttamente dalla regione.
4. Il diritto di nuovo impianto concesso è inserito nel registro di cui all'art. 5.
5. Il conduttore che ha ottenuto la concessione del diritto è tenuto a realizzare l'impianto nei termini e secondo le modalità disciplinati dalla regione.
6. I diritti non utilizzati nei termini previsti sono trasferiti alla riserva di cui all'art. 6.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Estirpazione e concessione dell'autorizzazione
(modificato dall'art. 17, comma 2, del D. MIPAAF 15 dicembre 2015 e abrogato dall'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022)
[1. Il conduttore di vigneti che intende effettuare una estirpazione con concessione dell'autorizzazione di reimpianto effettua una comunicazione preventiva, utilizzando le apposite funzionalità del sistema informatico di gestione dello Schedario viticolo.
2. I controlli sui vigneti da estirpare sono effettuati dalla regione competente per territorio.
3. Trascorsi i termini fissati, il conduttore procede all'estirpazione dichiarandone l'effettuazione con le stesse modalità del comma 1, chiedendo la concessione dell'autorizzazione.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 aggiorna lo schedario viticolo.
5. La regione competente, effettuato il controllo sulle superfici estirpate, provvede ad iscrivere l'autorizzazione di reimpianto concesso nel registro di cui all'art. 5.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Reimpianto da autorizzazione
(modificato dall'art. 17, comma 2, del D. MIPAAF 15 dicembre 2015 e abrogato dall'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022)
[1. Il conduttore titolare di un'autorizzazione di reimpianto o di nuovo impianto in corso di validità, regolarmente iscritto nel registro di cui all'art. 5, procede alla realizzazione del nuovo impianto nei limiti di superficie concessi dall'autorizzazione utilizzato, e nell'ambito delle particelle catastali presenti nel fascicolo aziendale, ne effettua la dichiarazione/comunicazione di avvenuto impianto utilizzando le apposite funzionalità del sistema di gestione dello Schedario viticolo entro i termini previsti.
2. La dichiarazione/comunicazione di avvenuto impianto di cui al comma 1, aggiorna lo Schedario viticolo e attiva il processo di verifica da parte della competente struttura della regione.
3. Le regioni possono stabilire d'intesa con Agea Coordinamento le modalità di gestione per la delimitazione grafica del nuovo impianto sul GIS.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Reimpianto anticipato
(abrogato dall'art. 17, comma 1, del D. MIPAAF 15 dicembre 2015 e dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022)
[1. Il conduttore che non è titolare di diritti di reimpianto o ne possiede in quantità insufficiente, può procedere alla realizzazione di un reimpianto anticipato impegnandosi ad estirpare una superficie vitata equivalente entro un periodo massimo di tre campagne dalla data di realizzazione del reimpianto.
2. L'impegno di cui al comma 1, assunto dal conduttore, è corredato della costituzione di una cauzione il cui importo è fissato dalla regione competente.
3. Il conduttore, effettua la comunicazione di voler procedere al reimpianto anticipato specificando le superfici vitate equivalenti che si impegna ad estirpare.
4. La regione competente effettua i controlli sulla superficie.
5. Il conduttore dichiara/comunica, entro i termini previsti, l'avvenuto impianto utilizzando le apposite funzionalità del sistema di gestione dello Schedario viticolo.
6. La dichiarazione/comunicazione di avvenuto reimpianto di cui al comma precedente aggiorna lo Schedario viticolo e attiva il processo di verifica da parte della competente regione.
7. Il conduttore, entro i termini previsti, comunica/dichiara tramite l'apposita funzionalità del sistema di gestione dello Schedario viticolo l'avvenuta estirpazione della superficie di cui al precedente comma 2. Tale comunicazione/dichiarazione aggiorna lo schedario viticolo.
8. La regione competente effettua i controlli sulla superficie estirpata per la quale non viene concesso alcun diritto di reimpianto e procede allo svincolo della cauzione.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Superfici vitate destinate al consumo familiare
(abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022)
[1. Il conduttore può impiantare una superficie vitata la cui produzione sia destinata esclusivamente al consumo familiare, a condizione che:
a) tale superficie non superi le 10 are;
b) il conduttore non disponga di altre superfici vitate;
c) il conduttore si impegni a non commercializzare in alcun modo le produzioni ottenute.
2. Le regioni possono stabilire termini e modalità per l'eventuale comunicazione relativa all'impianto di vigneti destinati al consumo familiare.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Sovrainnesto
(abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022)
[1. Salvo diverse disposizioni regionali, il conduttore può effettuare un sovrainnesto su una superficie vitata identificata allo Schedario viticolo.
2. Il conduttore comunica/dichiara l'avvenuto sovrainnesto, utilizzando le apposite funzionalità del sistema informativo entro i termini previsti. Tale comunicazione/dichiarazione aggiorna lo Schedario viticolo.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Definizioni
(abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022)
[1. Ai fini della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO si adottano le seguenti definizioni:
a) Vigneto: unità di base, costituita da una Unità Vitata o Unità Vitata estesa o da un insieme di Unità Vitate o Unità vitate estese, anche non contigue, compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione DO;
b) Vigna: parte di un vigneto costituito da una Unità vitata o da un insieme di Unità Vitate che fa riferimento ad un determinato toponimo o nome tradizionale previsto nell'apposito elenco positivo regionale di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Procedure per la verifica dell'idoneità dei vigneti ai fini dell'iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO
(abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022)
[1. Le regioni determinano le modalità e i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate per l'iscrizione allo Schedario viticolo, ai fini della rivendicazione della produzione delle relative DO, tenendo conto degli elementi contenuti negli specifici disciplinari di produzione DO.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1 le regioni individuano gli elementi da inserire nei sistemi informativi di gestione dello Schedario viticolo, in relazione a quanto previsto negli specifici disciplinari di produzione, quali: la delimitazione dei territori di produzione (ivi comprese quelle delle sottozone e le indicazioni geografiche aggiuntive) e la loro individuazione a GIS; limiti di altitudine, comune, foglio e particella catastale, vitigno o vitigni e loro percentuale, anno d'impianto, anno d'iscrizione, anno d'entrata in produzione, n. di ceppi, sesto, forma di allevamento, toponimo di vigna, altri elementi previsti dagli specifici disciplinari.
3. Qualora non sia stabilito nei disciplinari di produzione delle specifiche DO, le regioni possono stabilire l'anno di entrata in produzione del vigneto a decorrere dalla data di impianto o di sovrainnesto, le rese unitarie nei primi anni produttivi ed eventualmente l'età massima produttiva e le rese degli ultimi anni.
4. In relazione alle verifiche di cui al comma 1, le regioni stabiliscono altresì le modalità ed i tempi per l'eventuale idoneità provvisoria delle unità vitate per la rivendicazione delle DO, nonchè le modalità per la relativa verifica.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Dichiarazione di vendemmia e di produzione Art. 14, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo
(abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022)
[1. I conduttori interessati, singoli o associati, sono tenuti ogni anno ad effettuare la dichiarazione di vendemmia e/o di produzione, secondo quanto sancito dal Reg. (CE) n. 436/2009, per l'ambito territoriale di produzione delle uve di ciascuna regione, mediante i servizi telematici resi disponibili in ambito SIAN sulla base dei dati dello Schedario viticolo, e secondo le modalità definite da Agea Coordinamento d'intesa con le regioni. A tal fine sono rese disponibili le informazioni presenti nello Schedario Viticolo.
2. I conduttori di vigneti iscritti ai sensi dell'art. 16, effettuano, contestualmente alla dichiarazione di cui al comma 1, la rivendicazione delle produzioni DO mediante i servizi telematici resi disponibili in ambito SIAN sulla base dei dati dello schedario viticolo.
3. Agea Coordinamento, in accordo con le regioni, predispone uno schema di modello unico per la dichiarazione di vendemmia e produzione e per la rivendicazione delle produzioni a DO e definisce altresì i criteri per la compilazione di tale modello e le modalità per la sua presentazione, che devono avvenire esclusivamente per via telematica.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Rivendicazione e scelta vendemmiale
(abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022)
[1. Al fine di consentire la scelta vendemmiale tra varie DO coesistenti sulle medesime aree di produzione, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo, il sistema informativo deve assicurare di rivendicare le produzioni DO, nei limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione. Soltanto nel caso in cui da uno stesso vigneto, così come identificato all'art. 15, comma 1, vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG e/o DOC e/o IGT è applicabile l'abbattimento di resa previsto dallo stesso art. 14, comma 3, del decreto legislativo.
2. Nella dichiarazione, compilata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'art. 17 comma 3, devono essere indicati in particolare gli esuberi delle rese di uve DO dei relativi vigneti, nei limiti ammessi dai rispettivi disciplinari, e le relative destinazioni produttive.
3. Per i conduttori che conferiscono totalmente le uve alle cantine sociali o ad altri organismi associativi la rivendicazione è presentata dalla struttura che ha operato la vinificazione delle uve. In tal caso i predetti organismi associativi presentano una denuncia sotto forma di elenco riepilogativo delle produzioni degli associati, conforme allo schema definito dalle autorità competenti, fatta salva la possibilità per le singole regioni di definire modalità differenti in relazione a specifiche esigenze locali. 4. Qualora il conduttore intenda rivendicare la DO per le relative partite di vino, pur non disponendo di tutti gli elementi necessari per la compilazione della dichiarazione, presenta una preventiva dichiarazione contenente i dati relativi alle uve destinate alla produzione delle partite di vino in questione e con la quale attesta, a titolo di autocertificazione, che per la produzione di tali vini sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia, fermo restando che le stesse produzioni di uve dovranno essere successivamente indicate nella dichiarazione di cui al presente decreto.
5. I servizi del SIAN rendono disponibili i dati relativi alla rivendicazione per la produzione dei vini DO ai soggetti richiamati all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo.
6. Tramite un'apposita funzionalità è inserito nel SIAN, a cura del MIPAAF, l'elenco dei codici dei vini DOCG, DOC e IGT finora riconosciuti, articolati per tipologia, da utilizzare per le seguenti finalità: a) per la gestione delle informazioni relative alle superfici atte a produrre i vini a DO; b) per la compilazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 17 e rivendicazione di cui al comma 2 dell'art. 17; c) per la compilazione della dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli.
7. I nuovi codici sono attribuiti con appositi provvedimenti ministeriali a seguito dell'avvenuta iscrizione delle relative DO nel registro comunitario, ovvero dell'avvenuta modifica a livello comunitario dei disciplinari di produzione, ed inseriti contestualmente nel SIAN. Saranno altresì inseriti nel SIAN i nuovi codici che saranno attribuiti a seguito dell'eventuale protezione transitoria che sarà accordata a livello nazionale ai sensi dell'articolo 72 del regolamento CE n. 607/2009.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Controlli e verifiche da parte delle regioni
(abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022)
[1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni inerenti la Sezione B del Capitolo II del presente decreto, compresa l'applicazione delle relative sanzioni, sono esercitate dalle regioni.
2. Oltre a quanto già descritto nel presente decreto, le regioni disciplinano con propri provvedimenti, in accordo con Agea Coordinamento, ente gestore del SIAN, le specificità dei controlli che intendono effettuare.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Monitoraggio del sistema
(abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022)
[1. Il monitoraggio del sistema informativo relativo allo Schedario viticolo, gestito dalle regioni secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi SIAN e sulla base dei dati riferiti al Fascicolo Aziendale agricolo costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, così come descritto nel presente decreto ed ai sensi dell'art. 116 del Reg. (CE) n. 1234/2007, è svolto da Agea Coordinamento.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Modalità e termini di attuazione del trasferimento e dell'allineamento dei dati nello schedario viticolo - Art. 31, comma 4, del decreto legislativo
(abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022)
[1. L'allineamento della base dati contenente le caratteristiche dei vigneti presenti nello schedario viticolo viene operata trasferendo nello stesso le informazioni presenti nel potenziale viticolo aggiornato dalle regioni.
2. Le regioni definiscono, in accordo con Agea Coordinamento, preliminarmente al trasferimento di cui al comma 1 e nel rispetto delle tempistiche indicate nell'art. 22, i criteri, le modalità ed i termini per l'integrazione e l'allineamento nello Schedario viticolo dei dati presenti nel potenziale viticolo e delle informazioni inerenti le attitudini delle singole unità vitate o delle unità vitate estese a produrre vini a DO, provenienti dai preesistenti albi dei vigneti a DO ed elenchi delle vigne a IGT delle regioni.
3. Sono inserite nello schedario viticolo tutte le superfici delle unità vitate che risultino coerenti con il dato del GIS, nei limiti della tolleranza richiamata all'art. 4. Nei casi in cui, a seguito delle operazioni di allineamento dei dati dello schedario viticolo, si riscontrino differenze di superfici vitate, rispetto al dato del GIS nell'ambito delle tolleranze di cui all'art. 4, non si applicano le sanzioni previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di impianti illegali, ma vale il dato di misurazione oggettiva senza aggiunta di alcuna tolleranza. Al termine delle operazioni di allineamento dei dati, nello schedario è inserito un solo dato di superficie ottenuto da misurazione oggettiva (GIS).
4. Le posizioni che risulteranno regolari e coerenti con le operazioni di allineamento di cui al comma 3 restano valide e se provenienti dai preesistenti albi dei vigenti a DO ed elenchi delle vigne a IG regionali vengono considerate iscritte a norma dell'art. 16 del presente decreto.
5. I sistemi informativi componenti il SIAN evidenzieranno tutte le superfici vitate che risulteranno non coerenti con il dato del GIS. Le regioni comunicheranno ai conduttori le posizioni risultanti anomale o non allineate a seguito delle operazioni di cui al precedente comma 3.
6. Le anomalie derivanti dalle operazioni di allineamento, di cui ai commi precedenti, ivi comprese le azioni correttive, sono gestite dalle regioni, con modalità concordate con Agea Coordinamento e tenendo conto delle tolleranze e dei riscontri con il SIGC.
7. Il registro di cui all'art. 5 del presente decreto, verrà implementato dalle informazioni relative ai diritti in portafoglio provenienti dalle basi dati del potenziale viticolo regionale. I criteri di integrazione del registro di cui all'art. 5 vengono definiti dalle regioni in accordo con Agea Coordinamento.]
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
Inoltre gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con l'art. 21, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.
Termini di applicazione e disposizioni transitorie
(abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.MIPAAF 25 febbraio 2022)
[1. Agea coordinamento, entro il 30 aprile 2011, trasferisce i dati di cui all'art. 21 e implementa le applicazioni informatiche per consentire gli adempimenti gestionali, dichiarativi e di controllo previsti nel presente decreto.
2. Entro i successivi novanta giorni le regioni approvano il piano operativo di cui alle disposizioni dell'art. 21, comma 2, la cui operatività è subordinata all'implementazione degli applicativi informatici nei modi e nei tempi di cui al comma precedente.
3. Le regioni che non hanno approvato il piano operativo di cui al comma 2 subiranno una decurtazione del 10% della ripartizione finanziaria delle misure a superficie previste dal piano nazionale di sostegno di cui al Regolamento CE n. 1234/2007 per la campagna successiva. A partire dal 1° agosto 2011 i soggetti che intendono percepire un beneficio previsto dal Piano nazionale di sostegno di cui al Reg. CE n. 1234/2007 devono aver già completato, per quanto di propria competenza, le operazioni di cui all'art. 21. I conduttori che intendono procedere ad una estirpazione o impianto di viti, a partire dalla data di attivazione delle procedure di cui al comma 7 dell'art. 4, devono aver già provveduto all'allineamento dei dati dello Schedario.
4. Gli organismi pagatori, in relazione all'adeguamento dei propri sistemi informativi, d'intesa con Agea Coordinamento, possono implementare la dichiarazione di vendemmia e/o di produzione, anche per la rivendicazione delle produzioni DO, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, conformemente al disposto di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo, per la rivendicazione delle produzioni DO della campagna vendemmiale 2010/11, sono applicabili le disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
6. Conformemente al disposto di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo non è sanzionabile il soggetto che provvede ad adeguare nello schedario viticolo le superfici e i requisiti dei vigneti, relativamente alle discordanze di misurazione e tecnico-produttive riscontrate a seguito delle verifiche della struttura di controllo e dell'allineamento di cui all'art. 21.
7. In caso di DO di ambito interregionale le regioni interessate, d'intesa con Agea coordinamento, concordano univoci criteri e modalità procedurali in ordine all'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatti salvi gli effetti e l'efficacia delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 11960 del 30 luglio 2010, richiamata nelle premesse, che sono applicabili dal 1° agosto 2010.]
Roma, 16 dicembre 2010
Il Ministro: GALAN
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 10