
DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 212
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 276 G.U.R.I. 15 dicembre 2010, n. 292
Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Testo con annotazioni alla data 15 luglio 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 settembre 2010;
Viste la proposta di parere e la comunicazione della Commissione parlamentare per la semplificazione in data 7 dicembre 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione normativa;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Abrogazioni espresse
1. A decorrere dal 16 dicembre 2010, le disposizioni legislative elencate nell'allegato al presente decreto sono o restano abrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Dato a Roma, addì 13 dicembre 2010
NAPOLITANO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CALDEROLI, Ministro per la semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: ALFANO
Con avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 7 gennaio 2011, n. 4, nell'Allegato 1 devono intendersi espunte le righe contrassegnate con i seguenti n. Elenco:
43357 - REGIO DECRETO - 15/10/1925 n. 1796 - LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1796 - Obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari del Regno, salve le eccezioni stabilite nei trattati internazionali per la città di Fiume.
57959 - REGIO DECRETO - 20/07/1934 n. 1404 - LEGGE 20 luglio 1934, n. 1404 - Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni.
Con avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 2 febbraio 2011, n. 26, nell'Allegato 1 deve intendersi espunta la riga contrassegnata dal n. Elenco:
57053 - REGIO DECRETO - 05/12/1933 n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario (pubblicato nella G.U. n. 292 del 19 dicembre 1933).
Ai sensi dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nel presente allegato con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l'efficacia abrogativa già disposta per le disposizioni di legge di cui alle voci 69844 (legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951, n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955, n. 379) e 70772 (legge 26 luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse.
Ai sensi dall'art. 18, comma 17, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel presente allegato con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno limitatamente all'art. 43, l'efficacia abrogativa del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, di cui alla voce 69626.
Con avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 4 marzo 2011, n. 52, nell'Allegato 1 la riga contrassegnata dal n. Elenco:
70117 - LEGGE - 22/11/1954 n. 1158 - Modificazioni alla tariffe degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili -
è così integrata:
Singole disposizioni abrogate - Articoli da 1 a 17, da 19 a 38 ed articolo 43.