
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
REGOLAMENTO (UE) N. 1178/2010 DELLA COMMISSIONE, 13 dicembre 2010
G.U.U.E. 14 dicembre 2010, n. L 328
Modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) n. 1379/2011)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 3 gennaio 2011
Applicabile dal: 3 gennaio 2011
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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 161, paragrafo 3, l'articolo 170 e l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova (2) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
2) Occorre stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per esportare licenze nel settore delle uova e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3).
3) Per una gestione efficace del regime dei titoli d'esportazione, è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro di questo regime. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle uova, è opportuno disporre l'intrasferibilità dei titoli d'esportazione e subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime in parola al rispetto di precise condizioni.
4) Ai sensi dell'articolo 169, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli.
5) E' inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo la scadenza di un periodo di attesa. Questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti. E' necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.
6) Per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati. A fini di maggiore efficienza amministrativa, gli Stati membri devono avvalersi dei sistemi di informazione in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (4).
7) E' opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 t e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli d'esportazione. Occorre tuttavia limitare tali titoli alle operazioni commerciali a breve termine, al fine di impedire che venga elusa l'applicazione del sistema previsto dal presente regolamento.
8) Per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare, è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CE) n. 376/2008.
9) A norma dell'articolo 167, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la restituzione all'esportazione per le uova da cova può essere concessa in base a un titolo d'esportazione a posteriori. Occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione di tale regime, le quali debbono altresì consentire di controllare efficacemente il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round. Non appare tuttavia necessaria una cauzione per questi titoli richiesti ad esportazione avvenuta.
10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 299 del 16.11.2007.
GU L 94 del 31.3.2004.
GU L 114 del 26.4.2008.
GU L 228 dell'1.9.2009.
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(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1379/2011)
Ogni esportazione di prodotti nel settore delle uova, per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, escluse le uova da cova di cui ai codici NC 0407 11 00, 0407 19 11 e 0407 19 19, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, conformemente alle disposizioni degli articoli da 2 a 8.
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1. I titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.
2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 15, la designazione del prodotto e, nella casella 16, il relativo codice a dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
3. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 376/2008 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione sono indicati nell'allegato I.
4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 20, almeno una delle diciture di cui all'allegato II.
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1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.
2. Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore delle uova. Non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.
3. I titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.
4. Qualora il rilascio dei titoli richiesti provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l'esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007 o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:
a) fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;
b) respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;
c) sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.
Le misure di cui al primo comma possono essere prese o differenziate per categoria di prodotto e per destinazione.
5. Le misure di cui al paragrafo 4 possono essere adottate qualora le domande di titoli d'esportazione vertano su quantitativi che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente per una determinata destinazione e qualora il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di turbative degli scambi in questione o del mercato interno.
6. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.
7. In deroga al paragrafo 3, l'operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, se tale percentuale è inferiore all'80 %. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:
- o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata,
- o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la settimana in questione.
8. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio dei titoli d'esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile rispettare tale giorno.
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1. Su richiesta dell'operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 t non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall'articolo 3, paragrafo 4, e i titoli richiesti sono rilasciati immediatamente. In tal caso, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, una delle diciture figuranti nell'allegato III.
2. Se necessario, la Commissione può sospendere l'applicazione del presente articolo.
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1. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008 non dà diritto al pagamento della restituzione.
2. Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle diciture di cui all'allegato IV.
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1. Entro il venerdì di ogni settimana, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:
a) le domande di titoli d'esportazione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell'ambito di applicazione dell'articolo 4;
b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell'articolo 4;
c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 7, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.
2. La comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve recare:
a) il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3;
b) la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria, qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;
c) il tasso della restituzione applicabile;
d) l'importo totale in euro della restituzione prefissata per categoria.
3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, il numero e la quantità di titoli d'esportazione non utilizzati.
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(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1379/2011)
1. Per le uova da cova di cui ai codici NC 0407 11 00, 0407 19 11 e 0407 19 19, gli operatori dichiarano, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, che intendono richiedere la restituzione all'esportazione.
2. Gli operatori presentano alle autorità competenti, al più tardi due giorni lavorativi dopo l'esportazione, la domanda di titoli d'esportazione rilasciati a posteriori per le uova da cova esportate. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, la dicitura "a posteriori" e l'indicazione dell'ufficio doganale in cui sono state espletate le formalità doganali e del giorno dell'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (1).
In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, non è richiesta alcuna cauzione.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il venerdì di ogni settimana, il numero di titoli di esportazione a posteriori richiesti o l'assenza di domande per la settimana in corso. Le comunicazioni specificano, se del caso, i dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
4. I titoli d'esportazione "a posteriori" sono rilasciati il mercoledì successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato, dopo l'esportazione considerata, alcuna delle misure specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4. In caso contrario, alle esportazioni già effettuate si applicano le misure suddette.
Il titolo dà diritto al pagamento della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009.
5. L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 376/2008 non si applica ai titoli rilasciati "a posteriori" di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.
L'interessato presenta direttamente detti titoli all'organismo incaricato di pagare la restituzione all'esportazione. Detto organismo imputa e vidima il titolo.
GU L 186 del 17.7.2009.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
Le comunicazioni di cui al presente articolo, comprese quelle negative, sono trasmesse alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.
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Il regolamento (CE) n. 596/2004 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato VII.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
ALLEGATO I
(sostituito dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1379/2011)
Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (1) |
Categoria |
Importo della cauzione (EUR/100 kg peso netto) |
040719119000 |
1 |
- |
040711009000 040719199000 |
2 |
- |
040721009000 040729109000 040790109000 |
3 |
3 [2] 2 [3] |
040811809100 |
4 |
10 |
040819819100 040819899100 |
5 |
5 |
040891809100 |
6 |
15 |
040899809100 |
7 |
4 |
[1] Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987), settore 8. [2] Per le destinazioni indicate nell'allegato V. [3] Altre destinazioni. |
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ALLEGATO II
Diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 4
...omissis...
- In italiano: Regolamento (UE) n. 1178/2010
...omissis...
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ALLEGATO III
Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma
...omissis...
- In italiano: Titolo valido cinque giorni lavorativi
...omissis...
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
ALLEGATO IV
Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 2
...omissis...
- In italiano: Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)
...omissis...
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ALLEGATO V
Bahrein
Egitto
Hong Kong
Giappone
Kuwait
Malaysia
Oman
Filippine
Qatar
Russia
Corea del Sud
Taiwan
Tailandia
Emirati arabi uniti
Yemen
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
ALLEGATO VI
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004) |
. |
Regolamento (CE) n. 1475/2004 della Commissione (GU L 271 del 19.8.2004) |
. |
Regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione (GU L 321 del 21.11.2006) |
limitatamente all'articolo 14 |
Regolamento (UE) n. 557/2010 della Commissione (GU L 159 del 25.6.2010) |
limitatamente all'articolo 2 |
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
ALLEGATO VII
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 596/2004 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 2, paragrafo 4, alinea |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 4, dal primo all'undicesimo trattino |
Allegato II |
Articolo 3, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 3, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 3, paragrafo 4 bis |
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 3, paragrafo 6 |
Articolo 3, paragrafo 6 |
Articolo 3, paragrafo 7 |
Articolo 3, paragrafo 7 |
Articolo 3, paragrafo 8 |
Articoli 4 e 5 |
Articoli 4 e 5 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 2, alinea |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2, dal primo all'undicesimo trattino |
Allegato IV |
Articoli 7 e 8 |
Articoli 7 e 8 |
Articolo 8 bis |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
- |
- |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato I bis |
Allegato III |
Allegato III |
Allegato V |
Allegato IV |
- |
Allegato V |
- |
- |
Allegato VI |
- |
Allegato VII |