
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
CIRCOLARE 9 dicembre 2010, n. 19
G.U.R.S. 7 gennaio 2011, n. 1
Legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010. Articolo 16, Patto di stabilità regionale".
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI ENTI VIGILATI DALLA REGIONE
AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O ENTI VIGILATI DALLA REGIONE
ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA REGIONE SICILIANA
e, p.c.
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA - UFFICIO DI GABINETTO
AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO
ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
PREMESSA
La legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010" all'articolo 16 ha introdotto importanti misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi della finanza pubblica regionale e al rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno Stato-Regione e, in materia di spesa per il personale, alle disposizioni previste dall'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Le disposizioni sono rivolte agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa e agli enti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti, nonché alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.
Articolo 16 "Patto di stabilità regionale"
Preliminarmente si reputa opportuno evidenziare che l'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 si rivolge ai soggetti specificati in premessa per i quali si realizza anche uno solo dei presupposti previsti dalla norma:
a) soggetti sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale;
b) soggetti che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte dell'Amministrazione regionale;
c) soggetti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti, esclusi gli enti locali, le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie.
Il legislatore regionale dispone che a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, per il periodo 2011-2013, i soggetti individuati dalla norma rispettino:
- i principi che stanno alla base del patto di stabilità interno cui è assoggettata l'Amministrazione regionale;
- in materia di personale, le disposizioni previste all'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Le prescrizioni dettate dal legislatore devono essere osservate in sede di predisposizione dei bilanci di previsione e devono evidenziarsi nei bilanci consuntivi e per i soggetti che adottano la contabilità economico-patrimoniale, rispettivamente nel budget e nel bilancio di esercizio.
Gli organi di revisione o controllo devono asseverare le relative certificazioni e trasmetterle alla ragioneria generale della Regione ed ai rispettivi organi tutori che svolgono compiti di tutela e vigilanza.
La sanzione prevista per il mancato rispetto delle disposizioni in argomento è data dalla decadenza degli organi di amministrazione dei soggetti come individuati in premessa che - nel caso degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali in genere - dovrà essere attivata dai dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza amministrativa o - nel caso delle società a partecipazione regionale - dalla ragioneria generale.
Obiettivi di finanza pubblica regionale
Come indicato nel precedente paragrafo, i soggetti individuati dalla norma devono rispettare i principi che stanno alla base del patto di stabilità interno cui è assoggettata l'Amministrazione regionale che a sua volta - ai sensi dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 - concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per 500 milioni di euro per l'anno 2011.
Per la Regione si applica dunque una regola di controllo della spesa che a sua volta si ritiene applicata nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 16 in argomento.
In particolare il comma 4 dell'articolo dispone che: "Per gli esercizi finanziari 2011-2013, il concorso degli enti destinatari del presente articolo, esclusi ..........., agli obiettivi di finanza pubblica della Regione è fissato, in termini di competenza e di cassa, nella misura degli importi registrati nell'anno 2009 decurtati del 2 per cento calcolato sul saldo finanziario di parte corrente, ivi comprese le spese relative a consulenze, incarichi e collaborazioni. Per quanto riguarda le spese del personale, le stesse non pos-sono superare quelle registrate nell'anno 2009".
Come base di calcolo è pertanto assunta la misura del saldo finanziario di parte corrente 2009.
Il saldo finanziario di parte corrente di competenza e di cassa deve essere determinato nel modo seguente:
a) saldo finanziario di parte corrente di competenza: entrate finali accertate meno uscite finali impegnate;
b) saldo finanziario di parte corrente di cassa: entrate finali riscosse meno uscite finali pagate.
Le spese finali di competenza e di cassa devono ricomprendere quelle relative a consulenze, incarichi e collaborazioni, mentre dalle stesse devono essere detratte le spese relative al personale per stipendi, assegni, pensioni, nonché le altre spese fisse o aventi natura obbligatoria.
Nel calcolare il saldo finanziario di cassa occorre fare riferimento esclusivamente alle riscossioni e ai pagamenti effettuati dal tesoriere in relazione sia alla competenza che ai residui.
Determinati i saldi finanziari, di competenza e di cassa, indipendentemente dal segno positivo o negativo degli stessi, su tali valori assoluti dev'essere calcolato il 2 per cento e tali ultimi ammontari dovranno essere detratti rispettivamente e ciascuno nel suo complesso dagli importi registrati in termini di competenza e di cassa nell'anno 2009, ad esclusione di quelli non inclusi nel calcolo.
Per i soggetti che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, le limitazioni previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 11/2010 s'intendono riferite alle corrispondenti voci dei costi della produzione, individuati all'articolo 2425, numeri 6), 7) e 8), del codice civile cioè ai costi:
- per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- per servizi;
- per godimento di beni di terzi.
In materia di spesa per il personale gli stessi soggetti, come individuati dalla norma, concorrono altresì agli obiettivi di finanza pubblica attenendosi alle disposizioni previste dell'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In particolare, le spese del personale non possono superare quelle sostenute nell'anno 2009, intendendosi per "spese del personale" anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, compresi i rapporti di consulenza.
Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a dare la massima diffusione alla presente circolare nei confronti dei soggetti indicati nella normativa regionale in argomento e sui quali esercitano funzioni di controllo e/o vigilanza.
Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi e gli enti regionali comunque denominati, nonché le società partecipate regionali, come specificati nella normativa in argomento, ove già non provveduto, dovranno attivarsi con immediatezza per la corretta applicazione delle presenti disposizioni.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita nel sito internet della Regione.
Il ragioniere generale della ragioneria generale della Regione: EMANUELE