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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 7 dicembre 2010

G.U.R.S. 24 dicembre 2010, n. 56

Verifiche delle strutture sanitarie pubbliche volte all'accreditamento ai sensi dell'art. 8 quater del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. (1)

N.d.R.: I termini fissati negli artt. 1 e 2 del presente sono sospesi dal Decr. Ass. Salute 24 gennaio 2011.

(1)

Per la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui al presente, si rimanda all'art. 5, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 725.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78 di istituzione del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed, in particolare, gli artt. 8-bis, 8ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/99;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto l'art. 67, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, con il quale è disposto che "Il termine di cinque anni, previsto al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali delle strutture già autorizzate ed in esercizio, decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al decreto n. 890 del 17 giugno 2002, entrato in vigore il 29 giugno 2002 e che, pertanto, entro la data del 28 giugno 2007 dovevano essere ultimati gli adeguamenti tecnologici e strutturali, da parte delle strutture sanitarie richiedenti l'accreditamento istituzionale;

Visto il decreto n. 890 del 17 giugno 2002 - Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;

Visto il decreto n. 463 del 17 aprile 2003, che integra e modifica il decreto n. 890/2002 ed, in particolare, l'art. 6 "autorizzazione e accreditamento delle strutture pubbliche" che dispone tra l'altro che tutte le nuove strutture pubbliche sono soggette all'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., mentre per le strutture pubbliche già esistenti ed in esercizio l'istanza di accreditamento comporta la richiesta contestuale del rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 8 bis del decreto legislativo n. 502/92;

Visto il decreto 9 agosto 2004, che integra e modifica il decreto legislativo n. 890/2002;

Visto il decreto n. 5882 dell'1 luglio 2005 - così come modificato dal decreto n. 6362 del 5 ottobre 2005 - con il quale è stata adottata la modulistica per richiedere l'accreditamento delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 18 del decreto n. 890/02;

Visto l'elenco delle strutture sanitarie - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 56 del 7 dicembre 2006 e successive - ritenute formalmente ammissibili e non all'accreditamento istituzionale, giusta istruttoria operata a cura delle UU.OO. semplici per l'accreditamento istituzionale delle aziende UU.SS.LL. della Regione Siciliana;

Vista la nota prot. DIRS/DIR/2389 dell'8 agosto 2006, con la quale si precisa che le opere di adeguamento devono essere ultimate entro la data del 31 marzo 2007, al fine di permettere alle UU.OO. semplici delle AA. sanitarie di completare le verifiche entro giugno 2007;

Visto il decreto 6 agosto 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 31 agosto 2007, con il quale è stato approvato l'accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Piano di contenimento, di riorganizzazione, di riqualificazione del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto n. 62 del 16 gennaio 2009 - Adozione del piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di laboratorio;

Visto il decreto n. 1133 del 12 giugno 2009 - Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio in esecuzione del decreto n. 62/09;

Visto il decreto n. 1150 del 15 giugno 2009 Indirizzi e criteri per il riordino, la rifunzionalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale regionale;

Visto il 10 marzo 2010 - Linee guida sulla riorganizzazione delle attività territoriali di cui all'art. 12, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;

Visti i decreti dal n. 745 al n. 761 del 12 marzo 2010 Riordino, rifunzionalizzazione e riconversione della rete ospedaliera e territoriale delle aziende sanitarie provinciali e ospedaliere della Regione Siciliana;

Considerato che le citate disposizioni orientate alla riconversione della rete ospedaliera e territoriale hanno recentemente modificato il quadro distributivo dell'offerta dei posti letto e dei servizi ambulatoriali incidendo radicalmente sia nella loro dislocazione che nella rimodulazione quantitativa;

Ritenuto che, in ragione di quanto sopra riportato, i direttori generali delle aziende sanitarie provinciali nel caso in cui siano state attuate modifiche strutturali e funzionali dell'assetto organizzativo interno dovranno procedere ad integrare le istanze di accreditamento a suo tempo inoltrate e più specificatamente laddove siano state realizzate nuove strutture e/o siano stati realizzati interventi di ampliamento, adattamento per nuove destinazioni d'uso, trasformazioni e/o trasferimenti successivamente all'istanza di accreditamento avanzata con le modalità previste dal decreto n. 5882 dell'1 luglio 2005, dovranno contestualmente inoltrare richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria, così come previsto dall'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Le istanze dovranno essere trasmesse, utilizzando la modulista predisposta con il decreto n. 5882/05 citato, al dipartimento ASOE e all'azienda sanitaria provinciale territorialmente competente;

Considerato che ai fini delle verifiche sono operanti presso le aziende USL ora aziende sanitarie provinciali le unità operative per l'accreditamento istituzionale costituite ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 463/03 e che, pertanto, per ragioni di opportunità le UO accreditamento delle aziende sanitarie provinciali provvederanno alle verifiche inerenti le strutture delle aziende ospedaliere afferenti il bacino provinciale, mentre le verifiche riguardanti i presidi ospedalieri e i presidi sanitari funzionalmente afferenti ciascuna ASP saranno effettuate dalle UO accreditamento delle aziende limitrofe con le modalità che saranno definite con successiva direttiva;

Considerato che ai fini dell'adeguamento strutturale e tecnologico nonché della nuova organizzazione funzionale delle aziende ospedaliere e sanitarie per come dai precedenti decreti di riordino, rifunzionalizzazione e riconversione della rete ospedaliera e dei servizi territoriali, ove necessario, potranno essere utilizzate le risorse statali destinate al programma di investimenti nel settore sanitario, oltre agli ulteriori fondi disponibili nell'ambito della programmazione comunitaria;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione procedere alla revisione del sistema dell'accreditamento in atto vigente con particolare riguardo ai requisiti organizzativi, all'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, alla qualità e al governo clinico, in sintonia con le linee di azione intraprese dal competente Ministero della salute;

Ravvisata la necessità, tuttavia, essendo già stati emanati i provvedimenti di rifunzionalizzazione della rete ospedaliera regionale, di procedere per intanto alle verifiche sul possesso dei requisiti strutturali previsti dal decreto n. 890/02 e s.m.i. delle strutture pubbliche;

Ritenuto che dette verifiche dovranno essere completate entro 240 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, entro il termine di 240 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, dovranno essere completate le verifiche delle strutture sanitarie pubbliche volte all'accreditamento, ai sensi dell'art. 8-quater del decreto legislativo n. 502/92 e sue modifiche ed integrazioni, secondo i requisiti strutturali previsti dal decreto n. 890/02 e s.m.i.

Art. 2

E' fatto obbligo ai direttori generali delle aziende sanitarie di provvedere all'integrazione delle istanze di accreditamento avanzate secondo le modalità previste dal decreto n. 5882 dell'1 luglio 2005 laddove ricorrano le condizioni previste dall'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., unitamente alla contestuale richiesta di autorizzazione sanitaria entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 3

Le attività di verifica del possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche saranno svolte dalle unita operative accreditamento già operanti presso le aziende sanitarie provinciali ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 463/03.

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 7 dicembre 2010.

RUSSO