
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 907/2014.
REGOLAMENTO (UE) N. 1106/2010 DELLA COMMISSIONE, 30 novembre 2010
G.U.U.E. 1 dicembre 2010, n. L 315
Regolamento che stabilisce l'elenco delle misure da escludere dall'applicazione del regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 907/2014.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 4 dicembre 2010
Applicabile dal: 4 dicembre 2010
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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 907/2014.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio, del 26 maggio 2008, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 485/2008 riguarda il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che rientrano direttamente o indirettamente nel sistema di finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAG), sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori. E' tuttavia opportuno escludere dall'applicazione del suddetto regolamento le misure che, per loro natura, non si prestano ad un a verifica a posteriori mediante il controllo di documenti commerciali.
2) Un elenco di misure esonerate figura nel regolamento (CE) n. 2311/2000, del 18 ottobre 2000, che stabilisce l'elenco delle misure alle quali non si applica il regolamento (CEE) n. 4045/89 e che abroga la decisione 96/284/CE (2). In considerazione dei cambiamenti avvenuti nella legislazione agricola, è necessario aggiornare tale elenco.
3) Alcune misure riguardano pagamenti per superficie o non connessi ai documenti commerciali che possono essere sottoposti a controllo. E' quindi opportuno escludere tali misure dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 485/2008.
4) Occorre tener conto del fatto che talune misure precedentemente finanziate mediante il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, sono ora finanziate mediante il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come prevede il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3).
5) Per ragioni di chiarezza, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2311/2000 e sostituirlo con un nuovo testo.
6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 907/2014.
Il sistema di controlli istituito dal regolamento (CE) n. 485/2008 non si applica alle misure elencate nell'allegato del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 907/2014.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 907/2014.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 907/2014.
ALLEGATO
Misure alle quali non si applica il sistema di controlli istituito dal regolamento (CE) n. 485/2008
Le misure contemplate dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], per quanto riguarda:
a) l'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, quando l'aiuto previsto all'articolo 91 del suddetto regolamento è versato all'agricoltore;
b) le seguenti misure relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo:
i) regime di estirpazione di cui agli articoli 85 sexdecies a 85 quinvicies;
ii) sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 103 sexdecies;
iii) ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 103 octodecies;
iv) vendemmia verde a norma dell'articolo 103 novodecies;
v) distillazione di alcole per usi commestibili a norma dell'articolo 103 quatervicies.
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[1] GU L 299 del 16.11.2007.