
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DECRETO 19 novembre 2010
G.U.R.S. 17 dicembre 2010, n. 55
Approvazione della convenzione tra l'Agenzia delle entrate e la Regione Siciliana per la gestione del credito di imposta previsto dalla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11.
L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria";
Vista la legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 20 novembre 2009), che prevede la concessione di un contributo, nella forma del credito d'imposta, alle imprese che effettuano nuovi investimenti in Sicilia;
Vista la decisione C(2009) 7182 del 30 settembre 2009 (relativa all'Aiuto n. 675/2008) con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti di cui al disegno di legge n. 239 approvato dall'Assemblea regionale siciliana con legge n. 11/2009;
Visto l'articolo 8, comma 2, della citata legge regionale n. 11/2009 che demanda le attività di accertamento, riscossione e contenzioso relative alla gestione del credito ad apposita convenzione da definire con l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge;
Visto l'articolo 11 della sopra richiamata legge regionale n. 11/2009 che stabilisce che per l'esercizio delle funzioni discendenti dalla sua applicazione provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dei competenti organi statali, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Visto l'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che nell'ambito delle funzioni esercitate dal dipartimento delle finanze e del credito in materia di tributi, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con quella delle dogane;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2010;
Visto il decreto dell'Assessore per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010 con cui vengono ripartite in capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2010;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", come modificato dal D.P. Reg. n. 370 del 28 giugno 2010;
Visto il D.P.Reg. n. 544 dell'1 ottobre 2010, con il quale il prof. avv. Gaetano Armao è stato nominato Assessore regionale e contestualmente preposto all'Assessorato regionale dell'economia;
Visto il decreto del dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale dell'economia 1 febbraio 2010, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 12 febbraio 2010, come modificato con decreto n. 266 del 2 agosto 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 13 agosto 2010, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 11/2009 con il quale è stata richiamata, in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 8 ed in relazione ai settori di intervento di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 11/2009, la competenza gestionale del dipartimento delle attività produttive dell'Assessorato regionale delle attività produttive, del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura e del dipartimento degli interventi per la pesca dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari in ordine alla ricezione delle istanze, delle perizie giurate di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009, all'istruttoria delle stesse ed all'adozione dei relativi provvedimenti di accoglimento, diniego, revoca e decadenza e, inoltre, sono state emanate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche da parte dell'Agenzia delle entrate e dei medesimi uffici necessarie a garantire la corretta applicazione della legge regionale n. 11/2009;
Visto il decreto del dipartimento finanze e credito n. 206 del 23 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 11/2009, previa intesa del ragioniere generale nella qualità di organismo responsabile della programmazione e dell'attuazione del PAR FAS 2007-2013 prot. n. 29032 del 4 giugno 2010 e parere favorevole della II Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, espresso nella seduta n. 159 del 16 giugno 2010 con il quale è stata ripartita la somma pari ad euro centoventimilioni comunicata dal ragioniere generale della Regione, nella qualità di organismo responsabile della programmazione e dell'attuazione del PAR FAS con la precitata nota prot. n. 29032/2010;
Vista la nota prot. n. 14534 del 21 ottobre 2010, con la quale viene richiesta al ragioniere generale della Regione, nella qualità di organismo responsabile della programmazione e dell'attuazione del PAR FAS 2007-2013, l'iscrizione in bilancio per l'anno 2010 della somma ripartita con il precitato decreto n. 206 del 23 giugno 2010;
Visto il decreto del ragioniere generale della Regione n. 2252 del 10 novembre 2010 con il quale vengono apportate, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, le occorrenti variazioni di bilancio, istituendo il capitolo 616817 con uno stanziamento di euro 120.000.000,00 destinato all'attuazione della linea d'azione 6.2 "Credito d'imposta" del PAR FAS 2007/2013;
Vista la deliberazione della Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana n. 92/2009/CONTR/PREV. depositata il 4 novembre 2009, con la quale è stato dichiarato ammissibile l'assoggettamento al controllo preventivo delle categorie di atti derivanti dall'attuazione dei fondi FAS per il periodo di programmazione 2007-2013, ivi compresi i decreti di approvazione di convenzioni quadro;
Vista la circolare della ragioneria generale della Regione n. 18 del 26 novembre 2009 con la quale si forniscono ai soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi riguardanti il Programma attuativo regionale (PAR) dei fondi FAS ulteriori precisazioni per quanto attiene il controllo preventivo di legittimità degli atti derivanti dall'attuazione dei predetti fondi;
Vista la nota prot. n. 2010/118204 del 20 settembre 2010 con la quale l'Agenzia delle entrate - direzione centrale amministrazione, pianificazione e controllo ha trasmesso il testo della convenzione da definirsi ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge regionale n. 11/2009 e da sottoscriversi secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Preso atto che la Giunta regionale, con delibera n. 391 del 15 ottobre 2010, ha condiviso lo schema di convenzione tra l'Agenzia delle entrate e la Regione Siciliana per la gestione del credito di imposta previsto dalla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11, trasmesso dall'Agenzia delle entrate con la sopra citata nota n. 2010/118204;
Vista la convenzione tra l'Agenzia delle entrate e la Regione Siciliana per la gestione del credito di imposta previsto dalla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11, stipulata in data 17 novembre 2010, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Rilevato, pertanto, che si rende necessario provvedere all'approvazione della citata convenzione, dando, altresì, atto che, con successivi decreti dirigenziali, si provvederà all'adozione dell'impegno di spesa sul capitolo 216524 per far fronte agli oneri derivanti dalla stipula della convenzione approvata con il presente decreto, ed all'impegno di spesa sul capitolo 616817 destinato all'attuazione della linea d'azione 6.2 "Credito d'imposta" del PAR FAS 2007/2013;
Decreta:
Per i motivi esplicitati in premessa, è approvata la convenzione tra l'Agenzia delle entrate e la Regione Siciliana per la gestione del credito di imposta previsto dalla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11, che costituisce parte integrante del presente decreto, stipulata in data 17 novembre 2010.
Con successivi decreti dirigenziali, si provvederà all'adozione dell'impegno di spesa sul capitolo 216524 per far fronte agli oneri derivanti dalla stipula della convenzione approvata con il presente decreto, ed all'impegno di spesa sul capitolo 616817 destinato all'attuazione della linea d'azione 6.2 "Credito d'imposta" del PAR FAS 2007/2013.
Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite della ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dell'economia, alla Corte dei conti per la Regione Siciliana per la relativa registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito ufficiale internet della Regione Siciliana.
Palermo, 19 novembre 2010.
ARMAO
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 30 novembre 2010, reg. 1, Assessorato dell'economia, fg. n. 8.
Allegato
CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E LA REGIONE SICILIANA PER LA GESTIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 2009, N. 11
L'Agenzia delle entrate (di seguito denominata "Agenzia", o, congiuntamente alla Regione Siciliana, "le Parti") con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, codice fiscale 06363391001, legalmente rappresentata dal dott. Attilio Befera, direttore dell'Agenzia
E
La Regione Siciliana (di seguito denominata "Regione"), codice fiscale 80012000826, legalmente rappresentata dal prof. avv. Gaetano Armao, nella qualità di Assessore regionale dell'economia con sede in Palermo, via Notarbartolo n. 17
Premesso:
- che l'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che, nell'ambito delle funzioni esercitate dal dipartimento delle finanze e del credito in materia di tributi, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con quella delle dogane;
- che la legge della Regione 17 novembre 2009, n. 11, di seguito denominata "legge", ha previsto la concessione di un contributo in favore di progetti di investimento iniziale, come definiti dagli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", nella forma di credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi, che effettuano entro il termine del 31 dicembre 2013 nuovi investimenti nel territorio della Regione nei limiti stabiliti dalla legge;
- che l'articolo 8, comma 2, della legge demanda le attività di accertamento, riscossione e contenzioso relative alla gestione del credito d'imposta ad apposita convenzione da definire con l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge;
- che l'articolo 11 della legge stabilisce che per l'esercizio delle funzioni discendenti dalla sua applicazione provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dei competenti organi statali, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
- che con decreto dirigenziale 1 febbraio 2010, n. 3, e successive modificazioni, del dipartimento regionale finanze e credito dell'Assessorato regionale dell'economia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 12 febbraio 2010, sono stati individuati il dipartimento delle attività produttive dell'Assessorato regionale delle attività produttive, il dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura e il dipartimento degli interventi per la pesca dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari quali uffici competenti a ricevere le istanze, le perizie giurate di cui all'articolo 7 della legge, ad emanare i relativi provvedimenti di accoglimento, diniego, revoca e decadenza e diramare le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche da parte dei medesimi uffici e dell'Agenzia, necessarie a garantire la corretta applicazione della legge;
- che il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
- 252 ha stabilito le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche possono acquisire la documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
- che il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi, di cui all'articolo 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo;
- che l'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra Amministrazioni centrali, Regioni ed Enti locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;
- che il D.I. 22 maggio 1998, n. 183, recante il regolamento per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 241/97 citato, prevede la comunicazione della struttura stessa a ciascun ente destinatario dei dati analitici della sezione dei modelli F24 di propria competenza e delle informazioni utili per effettuare le verifiche contabili necessarie ad individuare gli importi loro spettanti;
- che l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 stabilisce che qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'Amministrazione cedente;
- che l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dispone che le Regioni e gli Enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni loro spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono;
- che l'articolo 62, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300/99 attribuisce all'Agenzia la competenza a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;
- che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
- che con provvedimento del direttore dell'Agenzia n. 79952/2009 del 10 giugno 2009 sono state introdotte misure per l'adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, di cui al provvedimento del 18 settembre 2008;
- che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2003 consente all'Agenzia di riscuotere, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base di convenzioni da definirsi previa intesa con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entrate, anche di natura non tributaria, di competenza di enti pubblici, anche territoriali;
- che con pareri nn. 131654 e 92336, rispettivamente del 12 gennaio 2009 e del 5 novembre 2010, il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2003, ha espresso la prescritta intesa sul testo della presente convenzione;
convengono quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
a. "credito", il contributo istituito dall'articolo 1 della legge a favore dei progetti di investimento iniziale, come definiti dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, da usufruire nella forma di credito di imposta;
b. "modello F24", il modello di pagamento utilizzato per i versamenti unitari, di cui al capo III, sezione I, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c. "contribuenti", le piccole e medie imprese (PMI) e le imprese, come individuate dall'art. 1, commi da 1 a 3 della legge, che effettuano, entro il termine del 31 dicembre 2013, nuovi investimenti nel territorio della Regione;
d. "istanze", le istanze previste dall'articolo 7, commi 1, 2, 4 e 7 della legge;
e. "decreto", il decreto 1 febbraio 2010, n. 3 del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, e successive modificazioni;
f. "codice", il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
g. "servizio" l'accesso e/o scambio di dati, attraverso il sistema informativo dell'Agenzia;
h. "amministratore locale", il soggetto con rapporto stabile con la Regione che, sulla base di requisiti di idoneità soggettiva di tipo tecnico e fiduciario, è preposto alla gestione operativa degli utenti che accedono al servizio;
i. "utente", il dipendente della Regione abilitato all'utilizzo del servizio;
j. "Entratel", il servizio telematico di cui al capo II del decreto 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 2 bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Articolo 2
Oggetto
1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra le Parti, relativamente alle attività di:
a. predisposizione della modulistica necessaria a garantire il rispetto della disciplina prevista nella legge;
b. definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica delle informazioni previste nella presente convenzione;
c. gestione delle istanze e delle risorse stanziate dalla Regione;
d. gestione delle operazioni di fruizione del credito utilizzato dai contribuenti in compensazione mediante il modello F24;
e. assistenza ai contribuenti per l'utilizzo del credito;
f. controllo e recupero del credito non spettante;
g. tutela avanti agli organi del contenzioso tributario per le eventuali controversie relative al credito;
h. consulenza giuridica.
2. La struttura di gestione, di cui al decreto interministeriale n. 183 del 22 maggio 1998, trattiene gli importi dei crediti utilizzati dai contribuenti dal gettito delle entrate tributarie erariali di spettanza della Regione.
Articolo 3
Flussi informativi
1. L'Agenzia pone in essere le attività necessarie a garantire la trasmissione da parte dei contribuenti delle istanze nelle modalità di cui all'allegato 1 ed attraverso il canale ENTRATEL, nonché tutti gli adempimenti conseguenti, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto.
2. L'Agenzia fornisce alla Regione, entro:
a. 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle istanze, i relativi flussi informativi, con le modalità indicate nell'allegato 2;
b. 9 giorni lavorativi dalle operazioni di fruizione del credito, i flussi informativi relativi alle operazioni stesse, con le modalità previste nell'allegato 3.
3. La Regione trasmette all'Agenzia, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 2, nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto, i provvedimenti di accoglimento o diniego delle istanze.
4. La Regione trasmette all'Agenzia, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 2, e ai contribuenti i provvedimenti di decadenza dal beneficio previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto. La Regione trasmette, altresì, all'Agenzia la ricezione dell'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, o il provvedimento di diniego all'utilizzo del credito, in caso di esito interdittivo della certificazione medesima.
5. I flussi informativi sono resi disponibili tra le Parti tramite:
a. un'applicazione web realizzata secondo le specifiche contenute nell'allegato 2, per i dati di cui ai commi 2, lett. a), 3 e 4;
b. il servizio di collegamento con gli Enti esterni in cooperazione informatica con l'Agenzia per i dati di cui al comma 2, lett. b).
Articolo 4
Verifiche e recupero dei crediti non spettanti
1. L'Agenzia procede al controllo sul corretto utilizzo del credito in compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base dei dati forniti dalla Regione, ai sensi dell'articolo 3 e del comma 5 del presente articolo, nonché secondo le disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle norme e degli atti di autoregolamentazione, e dell'articolo 3 del decreto.
2. Esulano dalle competenze dell'Agenzia i controlli dei presupposti e delle condizioni per la fruizione del credito previsti dall'articolo 7, comma 2, della legge, nonché le verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto.
3. Il rispetto delle regole di cumulo del credito, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge, è verificato dall'Agenzia sulla base delle informazioni acquisite in sede di dichiarazione dei redditi, nonché degli elementi ricavati dai modelli F24.
4. Ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di revoca, l'Agenzia comunica semestralmente alla Regione, con le modalità previste nell'allegato 2, l'esito delle verifiche eseguite ai sensi del comma precedente.
5. Ciascun provvedimento di revoca è trasmesso dalla Regione all'Agenzia, con le modalità previste nell'allegato 2, entro 15 giorni dalla data in cui il provvedimento stesso è divenuto definitivo.
6. Nell'ipotesi di indebito utilizzo del credito, l'Agenzia procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché dall'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. L'Agenzia effettua le iscrizioni delle somme dovute in base agli atti di recupero mediante ruoli affidati agli agenti della riscossione, che provvedono al riversamento degli importi riscossi con imputazione sul pertinente capitolo di entrata del bilancio regionale, da comunicare da parte della Regione entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione; l'Agenzia è delegata a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli agenti della riscossione, nonché ad esercitare su tali ruoli i restanti poteri attribuiti all'ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione mediante ruolo.
8. Le somme riscosse tramite modello F24, a titolo di restituzione da parte dei contribuenti, ovvero a seguito di attività di controllo, sono imputate sul pertinente capitolo d'entrata del bilancio regionale, da comunicare da parte della Regione entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, ed accreditate sul conto corrente n. 000300003741 IBAN IT13B0200804625000300003741, intestato alla Regione. L'eventuale variazione delle predette coordinate bancarie deve essere comunicata a mezzo raccomandata all'Agenzia, direzione centrale amministrazione, pianificazione e controllo - Settore contabilità e bilancio - Via Giorgione n. 159 - 00147 Roma, almeno 30 giorni prima della modifica stessa.
Articolo 5
Assistenza ai contribuenti e contenzioso
1. L'Agenzia, previo coordinato raccordo preventivo con la Regione, assicura l'assistenza ai contribuenti negli adempimenti connessi all'utilizzo del credito, nonché attività di consulenza.
2. L'Agenzia è parte nei giudizi avanti agli organi del contenzioso tributario per le controversie inerenti alle attività di gestione del credito, come disciplinate nella presente convenzione.
Articolo 6
Rimborso spese
1. Per il servizio previsto all'articolo 2, comma 1, lett. d), e 3, comma 2, lett. b), la Regione rimborsa all'Agenzia, oltre alle spese generali amministrative, corrispondenti a euro 0,10 per ciascuna delega di versamento, una percentuale del compenso, indicato al successivo periodo, dovuto dall'Agenzia agli intermediari della riscossione; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe compilate dai soggetti che hanno usufruito del credito ed il numero totale delle righe del modello F24. Il compenso dovuto dall'Agenzia agli intermediari è attualmente pari a:
a. per le deleghe conferite telematicamente all'Agenzia:
euro 0,00, per il modello I24 con saldo finale pari a zero;
euro 1,00, per il modello F24 on line con saldo finale pari a zero trasmesso con le modalità "F24 cumulativo";
euro 0,90, per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero;
euro 1,90, per ogni modello di dettaglio, con saldo finale maggiore di zero, trasmesso con le modalità "F24 cumulativo";
b. per le deleghe conferite a banche convenzionate ed Equitalia S.p.A., tramite sue partecipate:
euro 1,40, per il modello F24 "CBI";
euro 2,00, per il modello F24 "cartaceo";
c. per le deleghe conferite a Poste Italiane S.p.A.:
euro 2,20, per il modello F24 "CBI";
euro 2,55, per il modello F24 "cartaceo".
2. La Regione corrisponde, altresì, all'Agenzia gli importi di seguito indicati, comprensivi delle spese generali amministrative:
a. euro 433.973,77, per la realizzazione dei necessari applicativi informatici;
b. euro 1.484,14, euro 22.183,46 e euro 41.543,26, rispettivamente per gli anni 2010, 2011 e 2012, per la gestione degli applicativi predetti;
c. euro 238.464,00 annui, per le attività di verifica previste dall'articolo 4, commi 1 e 3, salvo conguaglio da determinare in funzione delle attività di competenza effettivamente svolte;
d. euro 5,00 per ogni contribuente, per le attività di riscossione coattiva, di assistenza e contenzioso, di cui, rispettivamente, all'art. 4, commi 6 e 7, e all'art. 5;
e. euro 250,00, IVA compresa, per ogni parere reso ai sensi dell'art. 5, comma 1.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2, lettere da a) a d), devono ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'I.V.A..
Articolo 7
Modalità e termini di pagamento del rimborso spese
1. L'Agenzia comunica semestralmente alla Regione (Assessorato dell'economia - Dipartimento finanze e credito - Servizio studi e politiche fiscali, via Notarbartolo, n. 17 (90141) Palermo e-mail gsciuto@regione.sicilia.it), l'ammontare delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato.
2. La Regione provvede a versare, in conformità alle indicazioni fornite dall'Agenzia, gli importi dovuti ai sensi dell'articolo 6:
a) comma 1, entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento di ciascuna comunicazione prevista al comma 1 del presente articolo;
b) comma 2, lettera a), entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento della fattura che l'Agenzia provvede ad inviare a seguito della sottoscrizione del presente accordo;
c) comma 2, lettera b), entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento della fattura che l'Agenzia provvede ad inviare entro il 30 aprile di ciascun anno;
d) comma 2, lettere c), d) ed e), entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento della fattura che l'Agenzia provvede ad inviare entro il 28 febbraio di ciascun anno.
3. La Regione comunica, con raccomandata, all'Agenzia, direzione centrale amministrazione, pianificazione e controllo - Settore contabilità e bilancio, via Giorgione n. 159, 00147 - Roma, eventuali variazioni inerenti all'ufficio di cui al comma 1.
Articolo 8
Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha durata triennale e le relative procedure informatiche sono operative decorsi quattro mesi dalla sua sottoscrizione.
Articolo 9
Archivi e trattamento dei dati personali
1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione. Le Parti si attengono, nel trattamento dei dati, alle disposizioni del codice.
2. Le informazioni di cui agli allegati della presente convenzione sono rese disponibili con le modalità e le cautele previste dal codice, attraverso separato accordo da definire tra le Parti.
3. La Regione, al fine di consentire la tracciabilità dei flussi informativi, prima dell'attivazione del servizio, si impegna ad individuare al suo interno un numero massimo di quattro utenti incaricati alla trasmissione e alla ricezione dei dati attraverso il sistema informativo dell'Agenzia. Gli utenti sono abilitati all'accesso dall'amministratore locale appositamente individuato dalla Regione. I nominativi degli utenti sono comunicati all'Agenzia con separato accordo.
Articolo 10
Modifiche
1. Le Parti definiscono con successivi atti le eventuali variazioni in merito alle modalità, alle condizioni ed ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge.
2. La Regione si impegna a chiedere, con almeno un mese di anticipo, l'istituzione di nuovi codici tributo per la fruizione del credito, mediante il modello F24, con l'indicazione dettagliata dei necessari elementi normativi e tecnici, nonché l'eventuale soppressione di codici tributo.
Articolo 11
Controversie
1.Per ogni controversia inerente all'esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Palermo.
Articolo 12
Rinvii
1. Per quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile.
Articolo 13
Allegati
1. La narrativa e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione. In particolare, gli allegati riguardano:
- allegato 1: Specifiche tecniche per la trasmissione telematica all'Agenzia dell'istanza per la richiesta del credito;
- allegato 2: Modalità di trasmissione telematica, tra l'Agenzia e la Regione, delle istanze e dei relativi controlli inerenti al credito;
- allegato 3: Specifiche tecniche per la trasmissione dall'Agenzia alla Regione dei flussi informativi relativi alle operazioni di fruizione del credito tramite F24.
N.B.: Gli allegati sono consultabili nel sito internet ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it "Credito di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese".