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ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 11 novembre 2010

G.U.R.S. 3 dicembre 2010, n. 53

Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di nomina di ispettori fitosanitari.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana";

Visto il D.P. n. 1182 del 20 febbraio 2009 di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali;

Visti il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e il proprio decreto n. 579 del 17 giugno 2010, con i quali sono state individuate le strutture intermedie e le unità operative del dipartimento;

Visto il decreto n. 499 dell'1 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 30 del 3 giugno 1995, d'istituzione dell'albo regionale degli ispettori fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

Visto l'art. 34 del suddetto decreto legislativo, che prescrive l'utilizzo di funzionari pubblici, tecnicamente qualificati, per assolvere ai compiti di controllo riservati agli ispettori fitosanitari;

Vista la comunicazione di avvio della procedura d'infrazione n. C(2009)0911 del 19 febbraio 2009, avviata dalla Commissione europea per le carenze dei servizi fitosanitari regionali;

Visto l'atto d'intesa ratificato dalla Conferenza Stato-Regioni n. 15/CSR del 29 aprile 2010, nel quale viene determinato il numero minimo d'ispettori fitosanitari, da impiegare nel servizio fitosanitario della Sicilia, in misura notevolmente superiore a quello degli ispettori attualmente in organico;

Considerato che non è stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dall'art. 34, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che deve individuare i requisiti tecnici e professionali per l'iscrizione al registro nazionale degli ispettori fitosanitari;

Considerata l'esigenza di determinare, nelle more dell'emanazione delle disposizioni nazionali, i suddetti requisiti, anche al fine di procedere alla nomina di nuovi ispettori fitosanitari;

Considerata l'opportunità di aggiornare le attuali disposizioni regionali, in materia di nomina degli ispettori fitosanitari;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Gli ispettori fitosanitari, di cui all'art. 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono iscritti in apposito registro, a cura del servizio fitosanitario regionale. I nominativi degli ispettori sono trasmessi al servizio fitosanitario centrale, per la successiva iscrizione al registro nazionale. Gli ispettori fitosanitari già in organico presso il servizio fitosanitario regionale (SFR), alla data di emanazione del presente decreto, sono inseriti d'ufficio nel registro regionale.

Art. 2

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 34, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per l'acquisizione della qualifica di ispettore fitosanitario sono necessari i seguenti requisiti:

- prestare servizio, anche in via indiretta sotto forma di dipendenza funzionale, nel servizio fitosanitario regionale di cui al precedente articolo;

- possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di agrotecnico, diploma di perito agrario, laurea in scienze agrarie o forestali;

- conseguimento di un attestato rilasciato dal servizio fitosanitario regionale o centrale, o da altro soggetto dagli stessi delegato, di regolare frequenza di un corso di formazione di base per ispettori fitosanitari, di durata non inferiore a 5 giorni complessivi. In alternativa, potranno essere ritenuti validi dal servizio fitosanitario regionale attestati di corsi specifici di medesima durata, tenutisi in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.

Gli ispettori fitosanitari sono tenuti ad espletare le attività di aggiornamento e riqualificazione, stabilite successivamente dal SFR.

Art. 3

Gli ispettori fitosanitari sono dotati d'idonea tessera di riconoscimento, conforme all'allegato A, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Il decreto n. 499 dell'1 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 30 del 3 giugno 1995, è abrogato, ad esclusione dell'art. 5 che approva i modelli dei timbri già in dotazione al servizio fitosanitario regionale.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 11 novembre 2010.

BARRESI