
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 15 del Reg. (UE) 2021/392, a decorrere dal 1° marzo 2021.
REGOLAMENTO (UE) N. 1014/2010 DELLA COMMISSIONE, 10 novembre 2010
G.U.U.E. 11 novembre 2010, n. L 293
Regolamento relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2017/1153)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 15 del Reg. (UE) 2021/392, a decorrere dal 1° marzo 2021.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 14 novembre 2010
Applicabile dal: 14 novembre 2010
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
1) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 443/2009, ogni anno gli Stati membri sono tenuti a registrare e inviare alla Commissione taluni dati relativi alle autovetture nuove immatricolate nel loro territorio nell'anno precedente. Poiché questi dati devono servire come base per determinare l'obiettivo per le emissioni specifiche di CO2 per i costruttori di autovetture nuove e per stabilire se tali obiettivi sono rispettati, occorre armonizzare le norme relative alla raccolta e alla comunicazione di tali dati.
2) Per valutare pienamente se ciascun costruttore rispetta il proprio obiettivo per le emissioni specifiche di CO2 stabilito ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 e per acquisire l'esperienza necessaria nell'applicazione di detto regolamento, la Commissione deve disporre di dati dettagliati ripartiti per costruttore e per ciascuna serie di veicoli, classificati per tipo, variante e versione. E' quindi opportuno che gli Stati membri assicurino che i dati siano registrati e inviati alla Commissione unitamente ai dati aggregati, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.
3) Ai sensi degli articoli 18 e 26 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (2), il costruttore deve garantire che ogni nuova autovettura immessa sul mercato nell'UE sia accompagnata da un certificato di conformità valido e gli Stati membri immatricolano unicamente i veicoli accompagnati da tale certificato di conformità. Pertanto è logico che il certificato di conformità costituisca la principale fonte delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a registrare, mettere a disposizione dei costruttori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 443/2009 e comunicare alla Commissione. Per consentire agli Stati membri di utilizzare le informazioni provenienti da fonti diverse dal certificato di conformità, come indicato al considerando 26 del regolamento (CE) n. 443/2009, per completare la procedura di immatricolazione e messa in circolazione di un'autovettura nuova, è opportuno stabilire quali documenti garantiscono una precisione pari a quella del certificato di conformità e può pertanto esserne ammesso l'uso da parte degli Stati membri.
4) E' importante che i dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove siano precisi e possano essere elaborati in modo efficace per stabilire l'obiettivo per le emissioni specifiche in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009. I costruttori dovrebbero pertanto fornire alla Commissione informazioni aggiornate sui nomi e la prima parte del numero di identificazione del veicolo come specificato dalla direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (3) utilizzati sui certificati di conformità nei diversi Stati membri di immatricolazione. Tali informazioni consentiranno alla Commissione di fornire agli Stati membri un elenco aggiornato contenente i nomi dei costruttori designati da utilizzare ai fini della comunicazione dei dati.
5) E' opportuno che gli Stati membri registrino e comunichino le informazioni relative ai veicoli nuovi immatricolati progettati per utilizzare carburanti alternativi. Affinché la Commissione possa tenere conto delle riduzioni degli obiettivi per le emissioni specifiche dovute all'uso di carburante contenente etanolo (E85) ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009, è necessario che gli Stati membri forniscano le informazioni necessarie, compresa la percentuale di stazioni di servizio presenti sul loro territorio e, se pertinente, il numero complessivo di quelle che erogano carburante contenente etanolo (E85) e che rispettano i criteri di sostenibilità stabiliti nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1) e dall'articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (4).
6) Gli articoli 23 e 24 della direttiva 2007/46/CE prevedono una procedura di approvazione semplificata per la quale non occorre rilasciare un certificato di conformità europeo. Occorre che gli Stati membri vigilino sul numero di veicoli registrati secondo dette procedure per poterne valutare l'impatto sul processo di monitoraggio e il raggiungimento dell'obiettivo medio UE per le emissioni di CO2 per le autovetture nuove.
7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 140 del 5.6.2009.
GU L 263 del 9.10.2007.
GU L 24 del 30.1.1976.
GU L 350 del 28.12.1998.
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Definizioni
Oltre alle definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 443/2009, si applicano le definizioni seguenti:
1) "documentazione relativa all'omologazione": i documenti che contengono i dati di cui alla terza colonna della tabella riportata nell'allegato I del presente regolamento;
2) "dati di monitoraggio aggregati": i dati aggregati di cui alla parte C, prima tabella, dell'allegato II al regolamento (CE) n. 443/2009;
3) "dati di monitoraggio dettagliati": i dati dettagliati di cui alla parte C, seconda tabella, dell'allegato II al regolamento (CE) n. 443/2009, ripartiti in base a costruttore e serie di veicoli per tipo, variante e versione;
4) "veicolo base": veicolo che corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 18, della direttiva 2007/46/CE;
5) "veicolo bicarburante a gas" e "veicolo policarburante a etanolo": veicoli che corrispondono alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 692/2008 Commissione (1).
GU L 199 del 28.7.2008.
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Comunicazione dei dati
I dati di monitoraggio aggregati, nonché i dati dettagliati relativi al monitoraggio, sono comunicati dagli Stati membri mediante trasferimento elettronico al deposito centrale (Central Data Repository) gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione quando i dati sono trasmessi.
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Fonti dei dati
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 396/2013)
1. I dati utilizzati da ciascuno Stato membro per preparare i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati devono essere basati, indipendentemente dalla loro fonte, sulle informazioni contenute nel certificato di conformità della relativa autovettura o sulla documentazione relativa all'omologazione che contiene le informazioni indicate negli allegati III e VIII della direttiva 2007/46/CE come specificato nella tabella di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. Il parametro "numero totale di nuove immatricolazioni" nei dati di monitoraggio dettagliati è determinato sulla base del numero totale di dati relativi alle immatricolazioni creati ogni anno in relazione a un singolo veicolo.
3. Se sul certificato di conformità o nella documentazione relativa all'omologazione compare più di un nome di costruttore, lo Stato membro comunica il nome del costruttore del veicolo base.
4. I valori relativi alle emissioni di CO2 da comunicare in corrispondenza del parametro "Emissioni specifiche di CO2" nei dati di monitoraggio dettagliati devono essere tratti dalla voce "misto" del certificato di conformità o della documentazione relativa all'omologazione, tranne nei casi ai quali si applica la voce "ponderato, misto".
5. Per la comunicazione dei dati di monitoraggio dettagliati relativi ai veicoli a combustibile alternativo, l'autorità competente indica il tipo di carburante e il modo di combustione, come indicato nell'allegato I del presente regolamento.
6. In caso di veicoli bicarburante a gas o di veicoli policarburante all'etanolo, l'autorità competente comunica i seguenti valori relativi alle emissioni di CO2 in corrispondenza del parametro "Emissioni specifiche di CO2 (g/km)" nei dati di monitoraggio dettagliati:
a) per i veicoli bicarburante a gas che fanno uso di benzina e gas, il valore delle emissioni di CO2 per il gas di petrolio liquefatto (GPL) o il gas naturale (GN) in conformità all'allegato II, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 443/2009;
b) per i veicoli policarburante all'etanolo che fanno uso di benzina e di carburante contenente etanolo (E85) di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009, il valore delle emissioni di CO2 per la benzina.
Nei casi di cui alla lettera b), gli Stati membri comunicano il valore relativo alla benzina anche se non sono soddisfatte le condizioni per una riduzione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009. Gli Stati membri possono però comunicare anche il valore relativo al carburante contenente etanolo (E85).
7. Se un veicolo è dotato di assali di larghezze diverse, gli Stati membri comunicano la larghezza massima dell'assale alla voce "Carreggiata dell'asse sterzante" o "Carreggiata dell'altro asse" nei dati di monitoraggio dettagliati.
8. Se i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati sono tratti dalla documentazione relativa all'omologazione, e se tali dati contengono intervalli di valori, gli Stati membri assicurano che i dati comunicati garantiscano una precisione adeguata e siano conformi ai dati contenuti nel certificato di conformità.
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Conservazione e controllo dei dati
Gli Stati membri assicurano la conservazione, la raccolta, il controllo, la verifica e la trasmissione dei dati di monitoraggio aggregati e dei dati di monitoraggio dettagliati.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 15 del Reg. (UE) 2021/392, a decorrere dal 1° marzo 2021.
Preparazione dei dati da parte degli Stati membri
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 396/2013 e modificato e integrato dall'art. 8 del Reg. (UE) 2017/1153)
Quando completano i dati di monitoraggio dettagliati, gli Stati membri includono:
a) per ogni veicolo con emissioni specifiche di CO2 inferiori a 50 g di CO2/km, il numero di veicoli immatricolati senza applicare i fattori di moltiplicazione indicati all' articolo 5 del regolamento (CE) n. 443/2009;
b) per ogni veicolo, il fattore di deviazione (De) e il fattore di verifica determinati conformemente all'allegato I, punto 3.2.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (1);
c) per ogni veicolo dotato di tecnologie innovative, le emissioni specifiche di CO2 senza tenere conto della riduzione delle emissioni ottenuta grazie a tecnologie innovative concessa ai sensi dell' articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.
I dati di monitoraggio dettagliati sono comunicati con il livello di precisione indicato nella tabella di cui all' allegato II del presente regolamento.
Fatti salvi i parametri dettagliati di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009, gli Stati membri comunicano, per quanto riguarda i dati monitorati fino al 31 dicembre 2017, in aggiunta ai parametri già richiesti, soltanto il fattore di deviazione "De" e il fattore di verifica. Dal 1o gennaio 2018 tutti i dati dettagliati di monitoraggio specificati nell'allegato II formano oggetto di monitoraggio e di comunicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175,del 7.7.2017).
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Comunicazione delle stazioni di servizio che erogano carburante contenente etanolo (E85)
(soppresso dall'art. 8 del Reg. (UE) 2017/1153)
[1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative alla percentuale di stazioni di servizio presenti sul proprio territorio che erogano carburante contenente etanolo (E85) e che rispettano i criteri di sostenibilità per i biocarburanti di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE. Le informazioni devono essere inviate elettronicamente, insieme ai dati di monitoraggio aggregati.
La percentuale di stazioni di servizio è indicata a intervalli di almeno il 5%, arrotondando il valore al limite inferiore dell'intervallo.
2. Se la percentuale di stazioni di servizio che erogano carburante contenente etanolo (E85) supera il 30%, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di stazioni di servizio che erogano carburante contenente etanolo (E85) secondo le stesse modalità in cui erogano altri idrocarburi liquidi e che soddisfano i criteri di sostenibilità di cui al paragrafo 1.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inviate alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno. Se la Commissione non ha sollevato obiezioni entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la riduzione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009 è di applicazione.]
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Veicoli non coperti da omologazione CE
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 396/2013)
1. Se le autovetture sono soggette a omologazione nazionale di piccole serie, conformemente all'articolo 23 della direttiva 2007/46/CE o a omologazione individuale conformemente all'articolo 24 della stessa direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autovetture di questo tipo immatricolate rispettivamente nel loro territorio, secondo quanto indicato nell' allegato II, parte C, sezione 1, del regolamento (CE) n. 443/2009.
2. Gli Stati membri possono completare i dati di monitoraggio dettagliati per i veicoli di cui al paragrafo 1 e, in tal caso, utilizzano una delle seguenti denominazioni anziché il nome del costruttore:
a) "AA-IVA", per la comunicazione di tipi di veicoli omologati individualmente;
b) "AA-NSS", per la comunicazione di tipi di veicoli omologati a livello nazionale in piccole serie.
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Elenco dei costruttori
1. Entro il 15 dicembre 2010 i costruttori notificano alla Commissione:
a) i nomi che indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità;
b) la prima parte del numero di identificazione del veicolo come specificato nella direttiva 76/114/CEE che indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità.
Essi notificano tempestivamente alla Commissione eventuali modifiche relative alle informazioni di cui alle lettere a) e b). I nuovi costruttori che entrano nel mercato notificano tempestivamente alla Commissione i dati di cui al primo comma.
2. Quando completa i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati, l'autorità competente utilizza i nomi dei costruttori tratti dall'elenco che la Commissione stilerà sulla base dei nomi notificati ai sensi del paragrafo 1. Tale elenco sarà pubblicato su Internet il 31 dicembre 2010 e successivamente aggiornato a intervalli regolari.
3. Qualora il nome di un costruttore non sia incluso nell'elenco, per completare i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati l'autorità competente utilizza il nome indicato sul certificato di conformità o nella documentazione relativa all'omologazione.
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Informazioni supplementari che devono essere fornite dai costruttori
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 429/2012)
1. Ai fini della notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009, al più tardi entro il 31 maggio di ogni anno i costruttori comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo del referente a cui indirizzare la notifica.
Qualora le informazioni fornite a questo riguardo dovessero subire modifiche, il costruttore ne informa tempestivamente la Commissione. I nuovi costruttori che entrano nel mercato comunicano tempestivamente alla Commissione i dati relativi ai loro referenti.
2. Qualora un gruppo di costruttori collegati costituisca un raggruppamento, fornisce alla Commissione prova del collegamento tra i vari membri del gruppo secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 per consentire di determinare l'applicabilità dell'articolo 7, paragrafo 6, di detto regolamento.
3. I costruttori che notifichino errori a norma dell' articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009, si avvalgono degli insiemi di dati provvisori notificati dalla Commissione a norma dell' articolo 8, paragrafo 4, come base della loro notifica.
La notifica dell'errore include tutti i dati relativi alle immatricolazioni di autovetture delle quali è responsabile il costruttore.
L'errore è indicato da una voce distinta nell'insieme di dati relativo a ciascuna versione dal titolo "Osservazioni del costruttore", in cui si indica uno dei seguenti codici:
a) Codice A, se i dati sono stati modificati dal costruttore;
b) Codice B, se l'autovettura non è identificabile;
c) Codice C, se l'autovettura non rientra nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 o se è fuori produzione.
Ai fini della lettera b) del terzo comma, un'autovettura è ritenuta non identificabile qualora il costruttore non sia in grado di identificare o correggere il codice relativo al tipo, variante e versione o, se del caso, il numero di omologazione indicato nell'insieme di dati provvisorio.
4. Qualora un costruttore non abbia notificato errori alla Commissione a norma del paragrafo 3 o nel caso in cui la notifica sia stata presentata successivamente alla scadenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, i dati provvisori notificati a norma dell' articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento sono considerati definitivi.
5. La notifica di errori di cui al paragrafo 3 è presentata su supporto elettronico non cancellabile contrassegnato "Notifica di errore - CO2 da autovetture" e inviata per posta elettronica al seguente indirizzo:
Commissione europea
Segretariato generale
1049 Bruxelles
BELGIO
Una copia elettronica della comunicazione è inviata per conoscenza ai seguenti indirizzi elettronici: EC-CO2 -LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu
e
CO2 -monitoring@eea.europa.
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Preparazione delle serie di dati provvisori
(introdotto dall'art. 8 del Reg. (UE) 2017/1153)
1. La serie di dati provvisori da comunicare al costruttore in conformità all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009 comprende i dati registrati che, sulla base del nome del costruttore e, dal 1° gennaio 2018, del numero di identificazione del veicolo, possono essere attribuiti a tale costruttore.
Il registro centralizzato di cui all'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 443/2009 non comprende dati relativi ai numeri di identificazione dei veicoli.
2. Il trattamento dei numeri di identificazione dei veicoli non comprende il trattamento di eventuali dati personali che possano essere collegati a tali numeri o di qualsiasi altro dato che permetta di collegare i numeri di identificazione dei veicoli ai dati personali.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 15 del Reg. (UE) 2021/392, a decorrere dal 1° marzo 2021.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 15 del Reg. (UE) 2021/392, a decorrere dal 1° marzo 2021.
ALLEGATO I
(sostituito dall'allegato dell'art. 1 Reg. (UE) n. 396/2013 e dall'art. 8 del Reg. (UE) 2017/1153)
Fonti dei dati
Parametro | Certificato di conformità (direttiva 2007/46/CE, allegato IX, parte 1, modello B) | Documentazione relativa all'omologazione (direttiva 2007/46/CE) |
Costruttore | Punto 0.5 | Allegato III, parte I, punto 0.5 |
Numero di omologazione e relativa estensione | Punto 0.10 | Certificato di omologazione di cui all'allegato VI |
Tipo | Punto 0.2 | Allegato III, parte I, punto 0.2 (se del caso) |
Variante | Punto 0.2 | Allegato VIII, punto 3 (se del caso) |
Versione | Punto 0.2 | Allegato VIII, punto 3 (se del caso) |
Marca | Punto 0.1 | Allegato III, parte I, punto 0.1 |
Nome commerciale | Punto 0.2.1 | Allegato III, parte I, punto 0.2.1 |
Categoria del veicolo omologato | Punto 0.4 | Allegato III, parte I, punto 0.4 |
Categoria del veicolo immatricolato | n. p. | n. p. |
Massa in ordine di marcia (kg) | Punto 13 | Allegato III, parte I, punto 2.6 (1) |
Impronta - Passo (mm) | Punto 4 | Allegato III, parte I, punto 2.1 (2) |
Impronta - Carreggiata (mm) | Punto 30 | Allegato III, parte I, punti 2.3.1 e 2.3.2 (3) |
Emissioni specifiche di CO2 NEDC (g/km) (4) | Punto 49.1 | Allegato VIII, punto 3 |
Emissioni specifiche di CO2 WLTO (g/km) (4) | Punto 49.4 | n. p. |
Tipo di carburante | Punto 26 | Allegato III, parte I, punto 3.2.2.1 |
Modalità carburante | Punto 26.1 | Allegato III, parte I, punto 3.2.2.4 |
Cilindrata (cm3) | Punto 25 | Allegato III, parte I, punto 3.2.1.3 |
Consumo di energia elettrica (Wh/km) | Punto 49.2 | Allegato VIII, punto 3 |
Codice della o delle innovazioni ecocompatibili | Punto 49.3.1 | Allegato VIII, punto 4 |
Risparmi totali di emissioni di CO2 dovuti alla o alle innovazioni ecocompatibili con procedura NEDC | Punto 49.3.2.1 | Allegato VIII, punto 4 |
Risparmi totali di emissioni di CO2 dovuti alle innovazioni ecocompatibili con procedura WLTP | Punto 49.3.2.2 | |
Numero di identificazione del veicolo | Punto 0.10 | Allegato III, parte I, punto 9.17 |
Massa di prova [WLTP] | Punto 47.1.1 | n. p. |
Fattore di deviazione De | Punto 49.1 | Appendice dell'addendum del certificato di omologazione di cui all'allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151 |
Fattore di verifica («1» o «0») | Punto 49.1 | Appendice dell'addendum del certificato di omologazione di cui all'allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151 |
.
_____________
(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente regolamento.
(2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente regolamento.
(3) A norma dell'articolo 3, paragrafi 7 e 8, del presente regolamento.
(4) A norma degli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152.»
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 15 del Reg. (UE) 2021/392, a decorrere dal 1° marzo 2021.
ALLEGATO II
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 396/2013)
Tabella relativa alla precisione dei dati
Precisione richiesta per i dati di monitoraggio da comunicare a norma dell'articolo 2:
CO2 (g/km) |
Numero intero |
Massa (kg) |
Numero intero |
Interasse (mm) |
Numero intero |
Carreggiata dell'asse sterzante - carreggiata dell'altro asse (mm) |
Numero intero |
Riduzione delle emissioni mediante tecnologie innovative (g/km) |
Arrotondata al terzo decimale più vicino" |