
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.
REGOLAMENTO (UE) N. 1003/2010 DELLA COMMISSIONE, 8 novembre 2010
G.U.U.E. 9 novembre 2010, n. L 211
Requisiti di omologazione dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) n. 2015/166)
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Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 29 novembre 2010
Applicabile dal: 29 novembre 2010
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento distinto ai fini della procedura di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") (2).
2) Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga la direttiva 70/222/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'alloggiamento ed al montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3). I requisiti stabiliti in tale direttiva vanno riportati nel presente regolamento e, se necessario, modificati per adeguarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.
3) Il regolamento (CE) n. 661/2009 stabilisce le disposizioni fondamentali relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda l'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori. Occorre quindi stabilire anche le procedure, le prove e i requisiti specifici necessari per l'omologazione.
4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico per i veicoli a motore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) "tipo di veicolo per quanto riguarda l'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori": i veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i punti seguenti:
- le dimensioni dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori;
- la posizione dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori;
- la forma della superficie destinata all'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori;
2) "superficie piana": una superficie di materiale solido, che può consistere anche di una rete o griglia, con un raggio di curvatura di almeno 5.000 mm;
3) "superficie di rete strutturata": una superficie che consiste in una ripartizione uniforme di buchi (ad esempio di forma rotonda, ovale, a diamante, rettangolare o quadrata) ad intervalli non superiori a 15 mm;
4) "superficie grigliata": una superficie di barre parallele ripartite uniformemente ad una distanza massima di 15 mm;
5) "superficie nominale": la superficie teorica geometricamente perfetta che non tiene conto di irregolarità superficiali quali sporgenze o cavità;
6) "piano longitudinale mediano del veicolo": il piano di simmetria del veicolo oppure, se il veicolo non è simmetrico, il piano verticale longitudinale che passa attraverso il centro degli assi del veicolo;
7) "inclinazione": il grado di deviazione angolare in relazione al piano verticale.
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Disposizioni relative all'omologazione CE di un veicolo a motore o di un rimorchio per quanto riguarda l'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori
1. Il costruttore, o il suo rappresentante, presenta all'autorità di omologazione la domanda di omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda l'alloggiamento per il montaggio delle targhe
d'immatricolazione posteriori sui veicoli a motore e i loro rimorchi.
2. La domanda è redatta secondo il modello della scheda informativa figurante nell'allegato I, parte 1.
3. Se le prescrizioni pertinenti di cui all'allegato II del presente regolamento sono soddisfatte, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione in base sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.
4. Ai fini del paragrafo 3, l'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, parte 2.
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Validità ed estensione delle omologazioni rilasciate a norma della direttiva 70/222/CEE
Le autorità nazionali autorizzano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli omologati anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009 e continuano a concedere l'estensione dell'omologazione di tali veicoli a norma della direttiva 70/222/CEE.
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Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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ALLEGATO II
(modificato dall'allegato V del Reg. (UE) n. 2015/166)
Prescrizioni relative all'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori
1. |
PRESCRIZIONI |
1.1. |
Forma e dimensioni dell'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore |
1.1.1. |
L'alloggiamento per il montaggio della targa presenta una superficie rettangolare piana, o approssimativamente piana, con le seguenti dimensioni minime: a seconda dei casi larghezza: 520 mm altezza: 120 mm o larghezza: 340 mm altezza: 240 mm |
1.1.2. |
La superficie coperta dalla targa d'immatricolazione può presentare buchi o aperture. |
1.1.2.1. |
Nel caso di veicoli di categoria M1 la larghezza del buco o dell'apertura non deve superare i 40 mm, senza tenere conto della lunghezza. |
1.1.3. |
La superficie coperta dalla targa d'immatricolazione può presentare sporgenze, a condizione che esse non sporgano oltre 5,0 mm rispetto alla superficie nominale. Le parti di materiali molto morbidi, come schiuma o feltro destinati ad eliminare le vibrazioni della targa d'immatricolazione, non vanno prese in considerazione. |
1.2. |
Alloggiamento e montaggio della targa d'immatricolazione posteriore. |
1.2.1. |
L'alloggiamento per il montaggio deve essere tale che la targa d'immatricolazione, dopo il montaggio secondo le istruzioni del fabbricante, presenti le seguenti caratteristiche: |
1.2.1.1. |
Posizione della targa rispetto al piano mediano longitudinale del veicolo: |
1.2.1.1.1. |
Il punto centrale della targa non deve essere situato a destra del piano mediano longitudinale del veicolo. |
1.2.1.2. |
Posizione della targa rispetto al piano verticale longitudinale del veicolo: |
1.2.1.2.1. |
La targa deve essere perpendicolare (+ 5°) al piano longitudinale del veicolo. |
1.2.1.2.2. |
Il bordo sinistro della targa non deve essere situato a sinistra del piano verticale che è parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo e tocca il bordo esterno del veicolo. |
1.2.1.3. |
Posizione della targa rispetto al piano verticale trasversale: |
1.2.1.3.1. |
La targa può essere inclinata verticalmente: |
1.2.1.3.1.1. |
tra un minimo di - 5° e massimo di 30°, a condizione che l'altezza del bordo superiore della targa non si trovi ad una distanza dal suolo superiore a 1,20 m; |
1.2.1.3.1.2. |
tra un minimo di - 15° e un massimo di 5°, a condizione che l'altezza del bordo superiore della targa si trovi ad una distanza dal suolo superiore a 1,20 m. (1) |
1.2.1.4. |
Altezza della targa rispetto al suolo: |
1.2.1.4.1. |
L'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,3 m. |
1.2.1.4.2. |
L'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, se non è possibile rispettare la prescrizione dell'altezza a causa della costruzione del veicolo, l'altezza massima può superare 1,20 m, a condizione che si avvicini il più possibile a tale limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo. In nessun caso può essere superiore a 2 m. |
1.2.1.5. |
Visibilità geometrica: |
1.2.1.5.1. |
Se l'altezza dal suolo del bordo superiore della targa non supera 1,20 m, la targa deve essere visibile in tutto lo spazio incluso entro i seguenti quattro piani: - due piani verticali che passano per i due bordi laterali della targa formando verso l'esterno alla sinistra e alla destra della targa un angolo di 30°Col piano longitudinale, parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo, passante per il centro della targa, - un piano che passa per il bordo superiore della targa formando col piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; - un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa. |
1.2.1.5.2. |
Se l'altezza dal suolo del bordo superiore della targa supera 1,20 m, la targa deve essere visibile in tutto lo spazio incluso entro i seguenti quattro piani: - due piani verticali che passano per i due bordi laterali della targa formando verso l'esterno alla sinistra e alla destra della targa un angolo di 30°Col piano longitudinale, parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo, passante per il centro della targa, - un piano che passa per il bordo superiore della targa formando col piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; - un piano che passa per il bordo inferiore della targa formando col piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso. |
1.2.1.6. |
Lo spazio tra i bordi della targa d'immatricolazione montata e la superficie effettiva dell'alloggiamento della targa non deve essere superiore a 5,0 mm su tutto il bordo esterno della targa d'immatricolazione. |
1.2.1.6.1. |
Lo spazio massimo prescritto può essere superato localmente se la differenza è misurata in prossimità di un buco o dell'apertura all'interno della superficie di rete o tra le barre parallele della superficie grigliata. |
1.2.2. |
La posizione e la forma effettive della targa d'immatricolazione montata secondo il paragrafo 1.2, in particolare il risultante raggio di curvatura, devono essere prese in considerazione ai fini delle prescrizioni concernenti i dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore. |
1.2.3. |
Quando il costruttore del veicolo dichiara che un veicolo è idoneo al traino di carichi (allegato I, punto 2.11.5., della direttiva 2007/46/CE) e se lo spazio per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore può di conseguenza essere (parzialmente) oscurato entro i piani di visibilità geometrica a causa dell'installazione autorizzata e/o raccomandata di un dispositivo di aggancio meccanico, tale fatto è annotato nel verbale di prova e indicato nella scheda di omologazione CE. Inoltre, l'omologazione del veicolo non va rilasciata a meno che non vengano prese misure per garantire che tale dispositivo di attacco meccanico, se installato e non in uso, possa essere rimosso o riposizionato unicamente senza usare attrezzi, comprese le chiavi universali di facile uso. |
2. PROCEDURA DI PROVA
2.1. |
Determinazione dell'inclinazione verticale e dell'altezza della targa d'immatricolazione dal suolo |
2.1.1. |
Prima di effettuare le misurazioni il veicolo è posto su una superficie liscia e la massa del veicolo deve corrispondere alla massa dichiarata del fabbricante in ordine di marcia, ma senza il conducente. |
2.1.2. |
Se il veicolo è dotato di sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica o di un dispositivo per il livellamento automatico a seconda del carico, deve essere sottoposto a prova con la sospensione o il dispositivo nelle normali condizioni di funzionamento specificate dal costruttore. |
2.1.3. |
Se la targa d'immatricolazione è rivolta verso il basso, il risultato della misurazione dell'inclinazione è espresso con cifre negative. |
2.2. |
Le misurazioni delle sporgenze vanno effettuate perpendicolarmente e direttamente verso la superficie nominale coperta dalla targa d'immatricolazione. |
2.3. |
La misurazione dello spazio tra il bordo della targa montata e la superficie effettiva è effettuata perpendicolarmente e direttamente verso la superficie effettiva coperta dalla targa d'immatricolazione. |
2.4. |
La targa d'immatricolazione utilizzata per il controllo della conformità deve essere delle dimensioni specificate al punto 1.1.1. |
Punto sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 novembre 2011, n. L 313.