
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.
REGOLAMENTO (UE) N. 1005/2010 DELLA COMMISSIONE, 8 novembre 2010
G.U.U.E. 9 novembre 2010, n. L 211
Requisiti di omologazione per i dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati. (Testo rilevante ai fini del SEE)
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Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 29 novembre 2010
Applicabile dal: 29 novembre 2010
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento particolare ai fini della procedura di omologazione comunitaria prevista dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") (2).
2) Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga la direttiva 77/389/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore (3). I requisiti stabiliti in tale direttiva vanno riportati nel presente regolamento e, se necessario, modificati per adeguarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.
3) Il campo di applicazione del presente regolamento corrisponde a quello della direttiva 77/389/CEE e si limita perciò ai veicoli delle categorie M e N.
4) Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa disposizioni di base sui requisiti di omologazione dei veicoli a motore con riferimento ai dispositivi di rimorchio. E' pertanto necessario stabilire le procedure, le prove e i requisiti specifici per tale omologazione.
5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico per i veicoli a motore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M e N, definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.
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Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) "tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio": i veicoli che non differiscono per quanto concerne aspetti essenziali come le caratteristiche dei dispositivi di rimorchio;
2) "dispositivo di rimorchio": un dispositivo a forma di gancio, occhione o altro, a cui è può essere fissata una fune o barra da traino.
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Disposizioni relative all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio
1. Il costruttore o un suo rappresentante presenta alle autorità competenti in materia di omologazione la domanda di omologazione CE per un veicolo per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio.
2. La domanda è redatta secondo il modello della scheda informativa figurante nell'allegato I, parte 1.
3. Se i requisiti pertinenti stabiliti nell'allegato II del presente regolamento sono soddisfatti, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.
4. Ai fini del paragrafo 3, l'autorità di omologazione rilascia il certificato di omologazione CE conforme al modello figurante nell'allegato I, parte 2.
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Validità ed estensione delle omologazioni rilasciate a norma della direttiva 77/389/CEE
Le autorità nazionali autorizzano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli omologati anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009 e continuano a concedere l'estensione dell'omologazione di tali veicoli in conformità alla direttiva 77/389/CEE.
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Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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ALLEGATO II
Requisiti dei dispositivi di rimorchio
1. |
REQUISITI PARTICOLARI |
1.1. |
Numero minimo di dispositivi. |
1.1.1. |
Tutti i veicoli a motore devono essere dotati di un dispositivo di rimorchio montato sulla parte anteriore. |
1.1.2. |
I veicoli della categoria M 1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE, ad eccezione dei veicoli non idonei a rimorchiare un carico, devono essere dotati di un dispositivo di rimorchio sulla parte posteriore. |
1.1.3. |
Un dispositivo di rimorchio posteriore può essere sostituito da un dispositivo di attacco meccanico, come stabilito dal regolamento n. 55 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) [1], a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del punto 1.2.1. |
1.2. |
Carico e stabilità |
1.2.1. |
Ogni dispositivo di rimorchio montato sul veicolo deve poter sostenere una forza statica di trazione e compressione equivalente ad almeno la metà della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile del veicolo. |
2. |
PROCEDURA DI PROVA |
2.1. |
I carichi per le prove di trazione e compressione sono applicati separatamente su ciascun dispositivo di rimorchio montato sul veicolo. |
2.2. |
I carichi per le prove sono applicati in senso longitudinale e orizzontale rispetto al veicolo. |
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[1] GU L 373 del 27.12.2006.