Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 5 novembre 2010

G.U.R.S. 3 dicembre 2010, n. 53

Adozione del patto per la salute 2010/2012.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, che approva i livelli essenziali di assistenza e nel cui allegato 2C individua i DRG's ad elevato rischio di inappropriatezza se trattati in regime di ricovero ordinario;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Tenuto conto dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, in forza della quale le regioni vengono impegnate nella riduzione dei volumi di assistenza ospedaliera, tale da assicurare un tasso di ospedalizzazione complessiva pari a 180 per 1.000 abitanti, di cui il 20% costituito, di norma, da ricoveri in regime diurno;

Visto il piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009, sottoscritto dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione in data 31 luglio 2007 ed approvato dalla Giunta regionale della Regione Siciliana con delibera n. 312 dell'1 agosto 2007;

Preso atto, in particolare, degli obiettivi B e C del piano, attinenti la riorganizzazione della rete territoriale e la riduzione delle risorse destinate all'assistenza ospedaliera attraverso il riposizionamento dell'offerta assistenziale e la conseguente riduzione dei ricoveri inappropriati e della mobilità, in un'ottica di miglioramento dei livelli di appropriatezza organizzativa delle prestazioni erogate, tale da assicurarne efficienza, efficacia ed economicità;

Visto il decreto 24 dicembre 2008, recante "Indirizzi e criteri per l'applicazione del piano di rientro di cui all'art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311" che, in particolare, al capoverso 11, lett. J), individua, nelle azioni da perseguire al fine del rientro, la progressiva riconversione della produzione (ospedaliera ed ambulatoriale) non coerente con i parametri di appropriatezza, tenendo a riferimento il D.P.C.M. sui livelli essenziali di assistenza (LEA) del 21 novembre 2001;

Visto il decreto 11 maggio 2009, n. 875 "Indirizzi per l'attuazione del day service nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e definizione delle tariffe delle prestazioni";

Vista la circolare dell'8 luglio 2009 "Indirizzi sull'applicazione del decreto n. 875/2009 Day service nelle strutture ospedaliere pubbliche e private";

Vista l'intesa del 3 dicembre 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012;

Visto in particolare, l'art. 6, comma 5, della citata intesa, col quale si concorda che le regioni integrino la lista dei 43 DRG di cui all'allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001, assicurando l'erogazione delle prestazioni già rese in regime di ricovero ordinario, in regime di ricovero diurno ovvero in regime ambulatoriale;

Visto l'allegato A alla predetta intesa nel quale sono elencate le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza in regime di day surgery - trasferibili in regime ambulatoriale;

Visto, altresì, l'allegato B alla medesima intesa nel quale sono elencate le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza in regime di degenza ordinaria;

Ritenuto di dover dare applicazione nella Regione Siciliana all'intesa Stato-regioni del 3 dicembre 2009, al fine di ottimizzare, garantire l'assistenza sanitaria in ambito regionale e favorire, contestualmente, una graduale e reale deospedalizzazione dei pazienti affetti dalle patologie mediche e chirurgiche individuate negli allegati A e B;

Ritenuto conseguentemente, analizzato ciascun DRG, di dover definire la soglia di ammissibilità al ricovero ordinario delle prestazioni di cui all'allegato B del patto per la salute, nonché le percentuali di prestazioni, di cui all'allegato A, che debbono essere rese in regime di day service e quelle che potranno continuare ad essere erogate in regime di ricovero ordinario o di day hospital, tenendo conto dei seguenti criteri:

- epidemiologia

- rilevanza sociale

- comorbilità

- età: vengono ritenute appropriate anche in regime, di ricovero ordinario, le prestazione effettuate in soggetti > di 70 anni e < di 17 anni

- prestazioni in emergenza-urgenza

- prestazioni rese a pazienti provenienti da comuni diversi, e distanti almeno 50 Km da quello in cui viene effettuata la prestazione;

Ritenuto, per le prestazioni di day service di cui all'allegato A, di dovere contestualmente determinare le relative tariffe;

Ritenuto infine di dover ulteriormente precisare i tempi per la conclusione della prestazione di day service e conseguentemente di apertura della SDAO, già definiti con la circolare 8 luglio 2009;

Preso atto delle risultanze del tavolo tecnico appositamente istituito presso l'Assessorato della salute;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa citate, vengono fissati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, i valori soglia di ammissibilità al ricovero ordinario per ciascun DRG di cui all'allegato B dell'intesa Stato-regioni del 3 dicembre 2009 - patto pe r la salute, a far data dall'1 gennaio 2011 e a valere per il biennio 2011-2012. La rimanente quota parte dovrà essere erogata in regime di day hospital.

Art. 2

Vengono trasferite dal regime di day hospital a quello di day service le prestazioni di cui all'allegato A dell'intesa Stato-regioni del 3 dicembre 2009, secondo le percentuali dettagliate nell'allegato 2, che fa parte integrante del pre-sente decreto, per le quali viene contestualmente definita la relativa tariffa.

Art. 3

Le percentuali indicate agli allegati 1 e 2 dovranno essere raggiunte progressivamente nel biennio 2011-2012 fino al raggiungimento del tetto massimo previsto entro il 31 dicembre 2012. Con cadenza annuale l'Assessorato della salute procederà ad effettuare la verifica del progressivo adattamento al valore stimato rispetto al corrispettivo valore dell'anno precedente.

Art. 4

Potranno continuare ad essere rese in regime di ricovero ordinario, nel limite massimo previsto negli allegati 1 e 2, le prestazioni in emergenza-urgenza, nonché quelle rese a pazienti che presentino condizioni cliniche o sociali che ne indichino il trattamento in regime di ricovero ordinario, nel dettaglio:

- età < 17 anni e > 70 anni

- gravi comorbilità

- domicilio del paziente distante più di 50 Km dalla struttura ove viene effettuata la prestazione.

Art. 5

La SDAO relativa alla prestazione di day service deve essere chiusa entro 30 giorni dalla sua apertura, ad eccezione delle prestazioni relative al day service 410 per le quali la SDAO verrà chiusa a conclusione del ciclo terapeutico programmato.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 5 novembre 2010.

RUSSO