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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2010, n. 226

G.U.R.I. 29 dicembre 2010, n. 303

Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V del medesimo decreto legislativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della citata legge n. 15 del 2009, e, in particolare, il disposto dell'articolo 74, comma 3, ai sensi del quale "con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.";

Ritenuta la necessità di dare attuazione alla previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V, del medesimo decreto legislativo, riservandosi a uno o più successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti, delle modalità di applicazione e della data di entrata in vigore delle restanti disposizioni, anche inderogabili, del citato decreto n. 150 del 2009 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nella seduta del 26 agosto 2010;

ADOTTA

il presente decreto:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalità di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle previsioni del Titolo IV, Capi I, IV e V, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 2

Disposizioni applicabili

1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei termini indicati, le seguenti disposizioni del Titolo IV, Capi I, IV e V, del decreto legislativo n. 150 del 2009:

a) articolo 32;

b) articolo 33, con esclusione del riferimento all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

c) articolo 34;

d) articolo 35, comunque nel rispetto della previsione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

e) articolo 36;

f) articoli 53, 54, 55, 56 e 59, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 3 del presente decreto;

g) articolo 57, comma 1, lettera a), con esclusione del riferimento all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; articolo 57, comma 1, lettera b) e lettera c), intendendosi la prescrizione di coerenza con le disposizioni legislative vigenti come riferita all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare nel senso che i contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori anche collegati alla performance e alle attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute, nel rispetto della specifica disciplina stabilita, per la Presidenza stessa, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del Titolo II del medesimo decreto legislativo (nel prosieguo indicato come "decreto attuativo del Titolo II");

h) articoli 58, 60 e 61;

i) articolo 62, con esclusione delle parole "almeno tre" e avendosi comunque riguardo alla specifica disciplina stabilita, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal decreto attuativo del Titolo II; l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009, trova applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 1° gennaio 2015;

l) articolo 64, nei limiti in cui la disciplina di cui all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è richiamata dal presente decreto;

m) articolo 65, relativamente ai commi 3 e 5; la disciplina di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione nei limiti, con le modalità e con le decorrenze stabiliti, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal decreto attuativo del Titolo II;

n) articolo 66;

o) articoli dal 67 a 73, fermo restando, in relazione alla previsione dell'articolo 69, che responsabile del procedimento disciplinare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è soltanto personale con qualifica dirigenziale.

Art. 3

Disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale

1. L'ARAN, in base alle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, attiva una distinta e autonoma contrattazione a livello nazionale per il personale, dirigenziale e non, del comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro determina diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonchè le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del predetto decreto legislativo, nonchè la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

3. Il contratto collettivo disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata del medesimo contratto, nonchè di quello integrativo. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come comitato di settore, emana l'atto di indirizzo per la contrattazione nazionale prima di ogni rinnovo contrattuale. L'ARAN informa costantemente il Presidente del Consiglio dei Ministri sullo svolgimento delle trattative.

5. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

7. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

8. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro, individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il capo del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

9. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi 7 e 8. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali, l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

10. Il contratto, nonchè le eventuali interpretazioni autentiche, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

11. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonchè il sabato.

12. La Presidenza del Consiglio dei Ministri attiva un autonomo livello di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale della Presidenza stessa. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, come applicato dal decreto attuativo del Titolo II. A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota del trattamento economico accessorio complessivo comunque denominato, definita dal decreto attuativo del Titolo II. La contrattazione si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Il contratto collettivo nazionale definisce il termine delle sessioni negoziali. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

13. Si applicano gli articoli 40, commi 3-ter, 3-quinquies, 3-sexies, 40-bis, 43, 47-bis e 49 del decreto legislativo 165 del 2001, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2010

Ministeri istituzionali, registro n. 20, foglio n. 225