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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2010, n. 242

G.U.R.I. 14 gennaio 2011, n. 10

Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione.

TESTO COORDINATO (al D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 4, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni;

Visto l'articolo 4, comma 58, della medesima legge n. 350 del 2003, che prevede: "Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività";

Visto l'articolo 4, comma 59 della medesima legge n. 350 del 2003, che prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241";

Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede: "Le intese di cui al comma 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite";

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio in data 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, che istituisce un codice doganale comunitario;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 28 febbraio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Sportello unico doganale

(abrogato dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235)

[1. Lo sportello unico doganale, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, perseguendo lo sviluppo dell'interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse amministrazioni interessate, coordina per via telematica i procedimenti coinvolgenti le amministrazioni che intervengono in operazioni doganali, nonchè le attività connesse con le predette operazioni e disciplinate dal presente decreto.

2. Al fine di effettuare il coordinamento per via telematica dei procedimenti che fanno capo alle amministrazioni che intervengono nelle operazioni doganali è realizzato un sistema di cooperazione tra il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e quello delle singole amministrazioni interessate.]

Art. 2

Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali

1. I termini massimi di conclusione dei procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella A.

2. I termini massimi di conclusione dei procedimenti che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella B.

Art. 3

Procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione

1. L'ufficio doganale provvede al controllo e all'eventuale scarico delle certificazioni, delle autorizzazioni, delle licenze e dei nulla-osta, prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione ed elencati nella Tabella A, rilasciati dalle amministrazioni di competenza nei tempi previsti in detta Tabella.

2. Gli operatori si rivolgono alle amministrazioni competenti per l'attivazione dei procedimenti limitatamente a quelli contrassegnati dal numero 1 e dai numeri da 55 a 65 della Tabella A.

Art. 4

Procedimenti contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali

1. I procedimenti amministrativi che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali sono conclusi dalle amministrazioni competenti nei termini massimi indicati nella Tabella B.

2. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, per i procedimenti di cui alla Tabella B, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, sono fatti salvi i tempi necessari per conoscere i relativi esiti.

3. All'atto della presentazione della dichiarazione doganale di cui al capitolo II del titolo IV del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, l'ufficio doganale provvede ad inviare in via telematica alle amministrazioni competenti i dati raccolti, necessari all'avvio dei procedimenti di cui al comma 1.

4. Le amministrazioni comunicano per via telematica gli esiti dei procedimenti di rispettiva competenza all'ufficio doganale che provvede a definire il procedimento doganale.

Art. 5

Coordinamento per via telematica

(abrogato dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235)

[1. Lo sportello unico doganale attua il coordinamento per via telematica dei procedimenti previsti dagli articoli 3 e 4 secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'organizzazione dei servizi in rete è realizzata attraverso idonei sistemi di cooperazione in conformità a quanto disposto dall'articolo 63 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005.

3. In caso di indisponibilità dei sistemi informatici saranno assicurate procedure manuali sostitutive da individuare in sede di definizione dei sistemi di cooperazione di cui al comma 2.

4. Titolari del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativi ai procedimenti di cui alle Tabelle A e B sono esclusivamente le singole amministrazioni competenti. L'Agenzia delle dogane è, ai sensi del suddetto articolo 28, titolare del trattamento dei dati forniti dagli operatori con la dichiarazione doganale. I dati personali sono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto decreto legislativo n. 196 del 2003, che sono specificate dalle amministrazioni anche nell'ambito dei sistemi di cooperazione di cui al comma 2 e dei relativi accordi di servizio ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 82 del 2005.]

Art. 6

Norme transitorie

(abrogato dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235)

[1. Gli operatori continuano ad attivare i procedimenti di cui alle Tabelle A e B presso le amministrazioni competenti, che provvedono alla loro conclusione nei tempi indicati nelle medesime Tabelle A e B, fino all'integrazione degli stessi procedimenti nel sistema di cooperazione di cui al comma 2 dell'articolo 1, fatta eccezione per i procedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 3.

2. Il direttore regionale dell'Agenzia delle dogane competente promuove, per i procedimenti di cui all'articolo 4, apposite conferenze di servizi in sede locale, da avviare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, per procedere all'armonizzazione degli orari di apertura degli uffici interessati, nel rispetto delle previsioni normative comunitarie e nazionali, tenuto conto di specifiche esigenze dei traffici e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi vigenti, nonchè per affrontare eventuali necessità operative.

3. Le amministrazioni destinatarie delle disposizioni del presente decreto devono individuare, nel proprio organigramma, uno o più uffici, di livello dirigenziale generale, quale referente dello sportello unico doganale.

4. Per il primo triennio di funzionamento dello sportello unico doganale i responsabili degli uffici di cui al comma 3 costituiscono un comitato, coordinato dal direttore dell'Agenzia delle dogane, o da un suo delegato, che provvede, con riunioni almeno trimestrali, al monitoraggio dell'attività del predetto sportello unico doganale.

5. Qualora dal monitoraggio emergano criticità che impediscano il corretto funzionamento dello sportello unico doganale, il comitato di cui al comma 4 adotta ogni misura tecnica idonea a rimuovere tali criticità, assicurando il buon andamento delle attività.

6. I sistemi di cooperazione informatica, di cui all'articolo 5, comma 2, realizzati tra l'Agenzia delle dogane e le altre amministrazioni interessate sono completati entro tre anni dall'attivazione dello sportello unico doganale.]

Art. 7

Attivazione dello sportello unico doganale

(abrogato dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235)

[1. Lo sportello unico doganale viene attivato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.]

Art. 8

Aggiornamento periodico delle Tabelle A e B

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede al periodico aggiornamento delle Tabelle A e B del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 4 novembre 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2010

Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio 324