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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 28 settembre 2010, n. 15

G.U.R.S. 22 ottobre 2010, n. 46

Disposizioni attuative degli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

ALLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE SICILIANA

AGLI ENTI REGIONALI, AZIENDE REGIONALI, ISTITUTI, AGENZIE, CONSORZI ED ORGANISMI VIGILATI E FINANZIATI DALLA REGIONE

AGLI ORGANI DI CONTROLLO DEGLI ENTI REGIONALI, AZIENDE REGIONALI, ISTITUTI, AGENZIE, CONSORZI ED ORGANISMI VIGILATI E FINANZIATI DALLA REGIONE AGLI ORGANI DI CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE SICILIANA

e, p.c.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO

ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 14 maggio 2010, sono state pubblicate le leggi regionali n. 11 del 12 maggio 2010, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010" e n. 12 del 12 maggio 2010, concernente il "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012".

In questa sede s'intende fornire istruzioni e chiarimenti in ordine agli adempimenti da porre in essere con riguardo alle previsioni di cui agli articoli 22 e 23 della citata legge regionale n.11/2010 contenente disposizioni in materia di contenimento delle spese per collaborazioni e consulenze, nonché delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni.

Articolo 22 "Spese per collaborazioni e consulenze"

L'articolo 22 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 si rivolge oltre che all'Amministrazione regionale anche agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa.

Più specificatamente, in tale articolo è disposto che i contratti relativi a rapporti di consulenza e di collaborazione, stipulati dai soggetti come sopra indicati con soggetti esterni, sono validi dalla data di pubblicazione nel sito web istituzionale dell'amministrazione stipulante del nominativo del consulente o collaboratore esterno, del suo curriculum vitae, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Si evidenzia altresì, che, ai sensi di quanto disposto al comma 2, anche per i contratti già stipulati, in pratica esistenti alla data d'entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, le amministrazioni stipulanti sono tenute alla medesima forma di pubblicazione.

Articolo 23 "Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni"

Con tale norma il legislatore regionale ha inteso contenere la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale e che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa limitandola, per ciascuna fattispecie, all'80 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

Al comma 2, sempre con riferimento agli stessi soggetti, è previsto, inoltre, l'obbligo di ridurre del 50 per cento rispetto al 2009 la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni.

Il mancato adeguamento alle suddette disposizioni comporterà, ai sensi del terzo comma, la riduzione, nel successivo esercizio, del contributo concesso dalla Regione per un importo pari a quello sforato.

Non appare, infine, ultroneo evidenziare che l'ultimo comma dell'articolo in parola si rivolge "direttamente" agli organi di controllo interno, imponendo loro non soltanto la verifica sull'applicazione delle predette disposizioni, ma il conseguenziale obbligo di una specifica comunicazione, indirizzata all'organo tutorio e alla ragioneria generale della Regione, sulle risultanze di detta verifica.

Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a dare la massima diffusione alla presente circolare presso i soggetti specificati nella normativa regionale in argomento sui quali i dipartimenti regionali esercitano funzioni di controllo e/o vigilanza.

Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque denominati, specificati nella normativa in argomento, ove già non provveduto, dovranno attivarsi con immediatezza per la corretta applicazione delle presenti disposizioni.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.sicilia.it/bilancio.

Il ragioniere generale della ragioneria generale della Regione: EMANUELE