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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 settembre 2010, n. 249

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 23 G.U.R.I. 31 gennaio 2011, n. 24

Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

TESTO COORDINATO (al D.M. Istruzione, Università e Ricerca 25 marzo 2013, n. 81 e con annotazioni alla data 11 novembre 2011)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, secondo comma, lettera n), e sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 268;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto l'articolo 64 e, in particolare, il comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

Visto il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell' istruzione, dell' università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione, nelle accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente norme sull'autonomia didattica degli atenei, che ha sostituito il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37 concernente le classi di abilitazione nella scuola secondaria di primo grado;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 25 giugno 2009;

Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 26 maggio 2009;

Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nell'adunanza del 26 giugno 2009;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 22 giugno 2009;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sessione consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Ritenuto di non doversi adeguare al parere della VII Commissione della Camera dei deputati riguardo alla condizione 5, in quanto la possibilità di approfondire determinate aree disciplinari nel percorso di Scienze della Formazione Primaria è già contemplata nei crediti a scelta dello studente e la figura di docente esperto in determinati ambiti non è attualmente prevista dall'ordinamento vigente; riguardo alla condizione 8, poichè la maturazione di competenze docimologiche è già prevista negli insegnamenti indicati nelle tabelle ed è approfondita nel corso del tirocinio; riguardo alla condizione 11, perchè i criteri di scelta dei tutor sono oggetto di successivo decreto e la previsione di eventuali meccanismi premiali esula dall'ambito del presente decreto;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 7 settembre 2010;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64.

Art. 2

Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti

1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.

2. E' parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il fondamento dell'unitarietà della funzione docente.

Art. 3

Percorsi formativi

1. I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione all'insegnamento, all'acquisizione delle competenze di cui all'articolo 2.

2. I percorsi formativi sono così articolati:

a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;

b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.

3. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto.

4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2:

a) l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l'abilitazione;

b) l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità;

c) l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.

5. I percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 prevedono nel corso della laurea magistrale e nel corso accademico di secondo livello periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione, ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 12.

6. La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto è incompatibile, ai sensi dell'articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l'iscrizione a:

a) corsi di dottorato di ricerca;

b) qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati.

7. I percorsi formativi previsti dal presente decreto sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).

Art. 4

Corsi di laurea magistrale

1. Le università istituiscono i corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche in deroga al numero minimo di crediti di cui all'articolo 10, commi 2 e 4 dello stesso decreto, in ragione del loro carattere professionalizzante.

2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui al comma 1 è subordinata al possesso di specifici requisiti necessari definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

3. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facoltà di più atenei o in convenzione tra facoltà universitarie e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

4. La convenzione, sottoscritta dal rettore di ciascuna delle università e dal direttore di ciascuna delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano all'istituzione del corso, indica la facoltà o l'istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, sede amministrativa dello stesso, e definisce l'apporto di personale docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie messi a disposizione da ciascun ateneo o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per il funzionamento dei corsi.

5. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle competenze psico-pedagogiche e didattico-disciplinari messe a disposizione dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè le risorse economiche e organizzative, le stesse università e istituzioni possono istituire ed attivare strutture di servizi comuni o Centri interateneo o interistituzionali di interesse regionale o interregionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo, nonchè coordinamento didattico ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di diploma accademico e alle attività formative previste per il tirocinio formativo attivo.

6. E' vietata la creazione di organi di gestione dei corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello indipendenti dalle facoltà di riferimento, dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate.

7. Dall'attuazione dei commi 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

Programmazione degli accessi

(modificato e integrato dall'art. 2, comma 1, del D.M. Istruzione, Università e Ricerca 25 marzo 2013, n. 81)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13.

2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

2-bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali:

a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente.

2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

3. Le modalità di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13 sono definite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione,

Art. 6

Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

1. Il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) è a numero programmato con prova di accesso. Il corso è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale è richiesto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

3. Il corso di laurea magistrale è strutturato secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

4. Le attività di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all'ultimo anno.

5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor di cui all'articolo 11 e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.

Art. 7

Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado

1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, comprendono:

a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;

b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10.

2. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7, allegate al presente decreto, individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:

a) i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);

b) la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).

Art. 8

Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado

1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, comprendono:

a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;

b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante disciplinati dall'articolo 10.

2. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

Art. 9

Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado

1. I percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono:

a) il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso;

b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10.

2. Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al presente decreto individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:

a) i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);

b) i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).

3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione alle modifiche di ordinamento conseguenti all'attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, sono adottate le tabelle che individuano, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b.

4. Per l'utilizzazione dei docenti tutor si applicano le disposizioni dell'articolo 11, con gli adattamenti resi necessari dalle specificità ordinamentali, organizzative e gestionali delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le funzioni demandate ai consigli di facoltà sono attribuite ai consigli accademici. Per le attività del tirocinio formativo attivo e la suddivisione in crediti si applica la tabella 11 allegata al presente decreto.

Art. 10

Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado

1. Il tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 7 comma 1 lettera b), 8 comma 1 lettera b) e 9 comma 1 lettera b) è un corso di preparazione all'insegnamento riservato ai soggetti che abbiano conseguito i titoli di cui agli articoli 7 comma 1 lettera a), 8 comma 1 lettera a) e 9 comma 1 lettera a). A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di secondo grado, sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22; le attività in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti formativi, suddivisi secondo la tabella 11 allegata al presente decreto.

2. Il tirocinio formativo attivo è istituito presso una facoltà di riferimento ovvero presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che ne sono altresì sedi amministrative. Il corso di tirocinio può essere svolto in collaborazione fra più facoltà della stessa università ovvero fra facoltà di una o più università o tra facoltà e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

3. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attività:

a) insegnamenti di scienze dell'educazione;

b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attività formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità.

c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;

d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.

4. La gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è affidata al consiglio di corso di tirocinio, così costituito:

a) nelle università, dai tutor coordinatori di cui all'articoli 11 comma 2, dai docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta;

b) negli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, dai tutor coordinatori di cui all'articolo 11 comma 2, dai docenti dei predetti istituti che in essi ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. Il consiglio di corso di tirocinio cura l'integrazione tra le attività di cui al comma 3, organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

6. L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività. Della relazione finale di tirocinio è relatore un docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che ha svolto attività nel corso di tirocinio e correlatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attività di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.

7. La frequenza alle attività del tirocinio formativo attivo è obbligatoria. L'accesso all'esame di abilitazione è subordinato alla verifica della presenza ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettere a), ad almeno l'80% delle attività di cui al comma 3 lettera b), ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettera c) e ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettera d).

8. Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che ne costituisce parte integrante e che consiste:

a) nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio;

b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;

c) nella discussione della relazione finale di tirocinio.

9. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta:

a) nelle università, da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente universitario designato dalla facoltà di riferimento;

b) nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica da 3 docenti delle predette istituzioni che hanno svolto attività nel corso del tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente delle istituzioni medesime designato dall'istituzione di riferimento.

10. La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attività svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 8 lettera b); fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.

11. La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.

12. La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione secondo le modalità previste dal presente articolo costituisce, unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento e che dà luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma.

Art. 11

Docenti tutor

(integrato dall'art. 3, comma 1, del D.M. Istruzione, Università e Ricerca 25 marzo 2013, n. 81)

1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di:

a) tutor coordinatori;

b) tutor dei tirocinanti.

2. Ai tutor coordinatori è affidato il compito di:

a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;

b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;

c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;

d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.

3. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda.

4. I corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 6 si avvalgono altresì di tutor organizzatori, cui è assegnato il compito di:

a) organizzare e gestire i rapporti tra le università, le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;

b) gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale;

c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;

d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e la loro ripartizione tra le facoltà o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonchè i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. Sulla base dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad esse assegnati, le facoltà di riferimento provvedono all'indizione ed allo svolgimento delle selezioni. La facoltà provvede all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno. L'incarico è soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto al comma 7. Il suo svolgimento comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per i tutor organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento stesso.

5-bis. La determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal decreto di cui al comma 5 sono derogabili al fine di assicurare l'invarianza di spesa.

6. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al consiglio di facoltà.

7. Il consiglio di facoltà procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori sulla base dei seguenti parametri:

a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;

b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;

c) gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria;

d) gestione dei casi a rischio.

8. Il consiglio di facoltà può predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici.

Art. 12

Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate

1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tal fine accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui all'articolo 3, comma 5, e agli articoli 6, 10, 13 e 14, avendo cura di evidenziare per ogni istituzione scolastica i seguenti dati:

a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;

b) piano di realizzazione e di inserimento nell'attività della scuola delle attività di tirocinio attivo;

c) eventuali precedenti esperienze di tirocinio;

d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;

e) eventuale partecipazione dell'istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;

f) presenza di laboratori attrezzati;

g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche.

3. I criteri per l'accreditamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Ciascun Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto, da parte delle istituzioni scolastiche inserite nell'elenco, delle convenzioni di cui al comma 1 e sulla persistenza delle condizioni previste per l'inserimento nell'elenco. Nel caso di mancato rispetto della convenzione o del venir meno delle predette condizioni l'istituzione scolastica interessata è espunta dall'elenco.

Art. 13

Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.

2. Le università possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nell'ambito dell'ateneo, di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali.

3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.

4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.

Art. 14

Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera

1. Le università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.

3. Per garantire uniformità tra i predetti corsi, le università si adeguano ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

Art. 15

Norme transitorie e finali

(modificato e integrato dall'art. 4, comma 1, del D.M. Istruzione, Università e Ricerca 25 marzo 2013, n. 81)

1. Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10:

a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modificazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.

b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino all'attivazione dei percorsi formativi previsti dall'articolo 3, commi 2, lettera b), e 3, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a);

c) per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica.

1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purchè sedi di dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter, nonchè i percorsi di cui al comma 16-bis relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.

1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso è valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.

1-quater. L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, inclusi i percorsi di cui al presente decreto.

1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui ai commi 1-bis e 16-bis, gli atenei ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono attivare le iniziative di cui all'articolo 4, comma 5, anche al fine di assicurare la possibilità di frequenza dei percorsi. In caso di impossibilità o comunque di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, al fine di attivare percorsi relativi alle classi di concorso previste dal vigente ordinamento, gli atenei ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano, sentiti gli uffici scolastici regionali, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche autonome, individuate dagli stessi uffici scolastici, e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori,.

1-sexies. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono emanate disposizioni organizzative atte a garantire, nel rispetto dell'invarianza di spesa e dei generali vincoli di finanza pubblica, l'accesso ai percorsi abilitanti speciali a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 1-ter e 16-bis che ne facciano richiesta nelle modalità stabilite dal decreto medesimo e tenuto conto anche della disponibilità ricettiva sostenibile dalle università.

2. I decreti di cui (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e all'articolo 9 comma 3 possono prevedere, in caso di ampliamento degli insegnamenti relativi alle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado ovvero in ordine alle attività di insegnamento previste dalle Indicazioni nazionali di cui all'articolo 10, comma 3 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, alle Linee guida emanate con Direttiva ministeriale n. 65, registrata alla Corte dei Conti il 20 agosto 2010 e alle Linee guida emanate con Direttiva ministeriale n. 57, registrata alla Corte dei Conti il 4 agosto 2010, ulteriori crediti formativi universitari o accademici, per un massimo di 24, da acquisire, ove non già posseduti, nel corso del tirocinio formativo attivo in aggiunta ai crediti previsti dalla tabella 11 ai fini dell'integrazione e del rafforzamento delle relative competenze disciplinari.

3. I titoli di studio posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c) mantengono la loro validità ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. I titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono integrati dal compimento del tirocinio formativo attivo e costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di insegnamento per le rispettive classi di concorso. A decorrere dall'istituzione dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, sostituiscono integralmente per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni.

4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 5. [, comma 1.] (parole soppresse) (1)

5. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare a carattere nazionale, in una prova scritta e in una prova orale. I programmi delle prove e le modalità di svolgimento del test preliminare sono definiti annualmente con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 13.

7. Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. [Il test, della durata di tre ore, comprende un numero di domande pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti.] (periodi soppressi) (2)

8. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.

9. La prova scritta, predisposta a cura delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica, consta di domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso. Nel caso di classi di concorso per l'insegnamento delle lingue classiche sono previste prove di traduzione; nel caso di classi di concorso per l'insegnamento dell'italiano è prevista una prova di analisi dei testi.

10. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.

11. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione per l'insegnamento delle lingue moderne è previsto che la prova si svolga in lingua straniera; nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una prova pratica.

12. Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l'accesso al tirocinio formativo attivo.

13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono così suddivisi:

a) servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione:

i) 360 giorni: 4 punti;

ii) da 361 a 540 giorni: 6 punti;

iii) da 541 a 720 giorni: 8 punti;

iv) da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni. Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d). Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività.

b) titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6 punti;

c) attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti. Salvo che lo impedisca l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con l'istituzione di appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione della stessa.;

d) valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;

e) votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;

f) pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti.

14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 21/30 per il test, maggiore o uguale a 21/30 per la prova scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche ovvero, nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato più giovane.

15. Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'articolo 10, comma 10, si considera la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o della laurea specialistica o la media degli esami di profitto della laurea di vecchio ordinamento in base alla quale si è avuto accesso al tirocinio formativo attivo e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, ovvero degli esami integrativi di cui ai commi 3 e 4, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.

16. Le facoltà di cui all'articolo 6, comma 1, possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente all'acquisizione di titolo valido all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997. L'ammissione al percorso è subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalità di cui al comma 5 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 8, 10 e 11. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all'articolo 2. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio è espresso in centesimi. (3)

16-bis. Sono ammessi al percorso di cui al comma 16, senza la necessità di sostenere la prova di accesso, i soggetti ivi contemplati in possesso dei requisiti di servizio previsti dal comma 1-ter, relativi alla scuola dell'infanzia ovvero primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. L'aspirante opta per il percorso relativo alla scuola dell'infanzia o per quello relativo alla scuola primaria.

16-ter. Resta fermo il valore dei titoli conseguiti entro i termini di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 quali titoli di accesso ai concorsi per titoli ed esami, titoli di accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e titoli validi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62.

17. Coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l'iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10 senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.

18. Per assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo parziale presso le facoltà in cui si sono svolti i predetti corsi durante l'anno accademico 2009-2010, a domanda, possono essere confermati nell'incarico di docenza fino al completamento dei corsi.

19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione.

20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento.

21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi.

22. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui agli (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e 9, comma 3, ai fini dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i settori scientifico disciplinari di scienze dell'educazione della tabella 11 sono integrati dai settori: M-PED/01 e M-PED/02.

23. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12, le università o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.

24. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

25. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione Val d'Aosta, delle scuole funzionanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e delle scuole delle località ladine si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa rispettivamente con la Regione Val d'Aosta, con la Regione Friuli Venezia-Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano al fine dell'adattamento delle disposizioni contenute nel presente decreto alle particolari situazioni linguistiche e nel rispetto degli accordi con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati.

26. Con specifiche disposizioni si provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente decreto e le eventuali successive modifiche riguardanti la disciplina vigente relativa al reclutamento del personale docente, agli ordinamenti scolastici ed al sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

27. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall'anno accademico 2011/2012.

27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.

(1)

Parole soppresse dall'art. 4, comma 1, lett. e), del D.M. Istruzione, Università e Ricerca 25 marzo 2013, n. 81.

(2)

Periodi soppressi dall'art. 4, comma 1, lett. h), del D.M. Istruzione, Università e Ricerca 25 marzo 2013, n. 81.

(3)

Per la definizione delle caratteristiche delle prove di accesso e delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola materna di cui al comma annotato, vedi il D.M. Istruzione, Università e Ricerca 11 novembre 2011.

Art. 16

Norma finanziaria

1. I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 settembre 2010

Il Ministro: GELMINI

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011

Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 119

La sezione del controllo nell'adunanza del 7 gennaio 2011 ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione: dell'art. 8, comma 2; dell'art. 15, commi 2 e 22, nella parte in cui fanno rinvio al citato art. 8, comma 2; dell'art. 15, comma 24; all'art. 5, comma 2, terzo rigo, vanno espunte le parole "ed è", tra le parole "statali" e "deliberato".

(1)

Con avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 11 febbraio 2011, n. 34, nella Tabella 11 di cui al presente, nella rubrica, dove è scritto (Art. 10, comma 6) leggasi: (Art. 10, comma 1).

TABELLA 11-bis

(introdotta dall'art. 4, comma 2, del D.M. Istruzione, Università e Ricerca 25 marzo 2013, n. 81)

(art. 15, comma 1-bis)

La presente tabella definisce i percorsi di cui all'articolo 15, comma 1-bis.

I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari ovvero accademici (di seguito crediti formativi), considerando assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio previsti dalla tabella 11 in virtù dei particolari requisiti di servizio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.

I crediti formativi sono indirizzati:

a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida;

b) all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità;

c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:

a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

b) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;

c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;

e) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità organizzative.

I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all'esame finale.

La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi.

Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza delle discipline oggetto d'insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.

QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI

Crediti formativi

Attività formative

Settori scientifico disciplinari

15 cfu

Didattica generale e didattica speciale

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;

M-PED/04 Pedagogia sperimentale. Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni educativi speciali.

18 cfu /cfa

Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso

SSD o SAD delle discipline

3 cfu/ cfa

Laboratorio di tecnologie didattiche

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;

ABST59 Pedagogia e didattica dell'arte;

CODD/4 Pedagogia Laboratori musicale per Didattica della musica.

Gli insegnamenti sono destinati all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la didattica

5 cfu

Elaborato finale

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Totale 41 cfu

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