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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.

REGOLAMENTO (UE) N. 672/2010 DELLA COMMISSIONE, 27 luglio 2010

G.U.U.E. 28 luglio 2010, n. L 196

Requisiti di omologazione dei dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza di alcuni veicoli a motore ed attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati.

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Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 17 agosto 2010

Applicabile dal: 17 agosto 2010

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento distinto ai fini della procedura di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") (2).

2) Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga la direttiva 78/317/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sbrinamento e di disappannamento delle superfici vetrate dei veicoli a motore (3). E' opportuno riportare nel presente regolamento i requisiti stabiliti nella suddetta direttiva e, ove necessario, modificarli per adeguarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, in particolare per tener conto delle caratteristiche specifiche dei veicoli ibridi ed elettrici.

3) Il campo di applicazione del presente regolamento corrisponde a quello della direttiva 78/317/CEE ed è pertanto limitato ai veicoli della categoria M1.

4) Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa le norme fondamentali sui requisiti di omologazione dei dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza dei veicoli a motore. E' quindi necessario stabilire le procedure, le prove e i requisiti specifici relativi a tale omologazione.

5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico - Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 200 del 31.7.2009.

(2)

GU L 263 del 9.10.2007.

(3)

GU L 81 del 28.3.1978.

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Art. 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore della categoria M1, definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE, muniti di parabrezza.

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Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) "tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza": i veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente ai seguenti elementi essenziali:

- caratteristiche dei dispositivi di sbrinamento e di disappannamento,

- forme e sistemazioni esterne e interne che, all'interno del campo di visibilità anteriore a 180° del conducente, possono influire sulla visibilità,

- forma, dimensioni, spessore e caratteristiche del parabrezza e del suo montaggio,

- numero massimo di posti a sedere;

2) "motore": un motore a combustione alimentato da carburante liquido o gassoso;

3) "dispositivo di sbrinamento": il dispositivo destinato a eliminare la brina o il ghiaccio sulla superficie esterna del parabrezza;

4) "zona sbrinata": la zona del parabrezza che presenta una superficie esterna asciutta o ricoperta da brina sciolta o parzialmente sciolta, che può essere rimossa mediante il tergicristallo;

5) "dispositivo di disappannamento": il dispositivo destinato a eliminare il vapore sulla superficie interna del parabrezza;

6) "vapore": lo strato di condensa sulla faccia interna delle superfici vetrate del parabrezza;

7) "zona disappannata": la zona del parabrezza, in precedenza coperta da vapore, che presenta una superficie interna asciutta senza gocce o tracce d'acqua;

8) "zona di visibilità A": la zona di prova A, definita al paragrafo 2.2 dell'allegato 18 del regolamento UN-ECE n. 43 (1);

9) "zona di visibilità B": la zona ridotta di prova B, definita al paragrafo 2.4 dell'allegato 18 del regolamento UN-ECE n. 43, senza esclusione della zona definita al paragrafo 2.4.1. del medesimo allegato;

10) "angolo di progetto di inclinazione del tronco": l'angolo tra una retta verticale passante per il punto "R" o punto di riferimento del sedile e l'asse del tronco in una posizione corrispondente alla posizione di progetto dello schienale dichiarata dal costruttore del veicolo;

11) "punto R" o "punto di riferimento del sedile": il punto di progetto definito dal costruttore del veicolo per ciascun posto a sedere in relazione al sistema di riferimento tridimensionale;

12) "sistema di riferimento tridimensionale": il reticolo di riferimento composto da un piano verticale longitudinale X- Z, da un piano orizzontale X-Y e da un piano verticale trasversale Y-Z, secondo quanto previsto dall'allegato II, appendice 2;

13) "punti di riferimento principali": i fori, le superfici, i marchi o altri segni di identificazione sulla carrozzeria o sul telaio del veicolo, dei quali il costruttore del veicolo precisa le coordinate X, Y e Z nel reticolo di riferimento tridimensionale;

14) "interruttore generale del veicolo": il dispositivo mediante il quale l'elettronica di bordo è attivata passando dallo stato di spegnimento, proprio del veicolo parcheggiato senza conducente a bordo, a quello di normale operatività.

(1)

Non ancora pubblicato. La pubblicazione avverrà entro agosto 2010.

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Art. 3

Disposizioni relative all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i dispositivi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza

1. Il costruttore o un suo rappresentante presenta alle autorità competenti in materia di omologazione la domanda di omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i dispositivi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

2. La domanda è redatta secondo il modello di cui alla scheda informativa dell'allegato I, parte 1.

3. Se i requisiti pertinenti di cui all'allegato II sono soddisfatti, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE e attribuisce il numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.

Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

4. Ai fini del paragrafo 3, l'autorità di omologazione rilascia il certificato di omologazione CE conformemente al modello di cui all'allegato I, parte 2.

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Art. 4

Validità ed estensione delle omologazioni rilasciate a norma della direttiva 78/317/CEE

Le autorità nazionali autorizzano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli omologati anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009 e continuano a rilasciare l'estensione dell'omologazione di quei veicoli a norma della direttiva 78/317/CEE.

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Art. 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

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