
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.
REGOLAMENTO (UE) N. 672/2010 DELLA COMMISSIONE, 27 luglio 2010
G.U.U.E. 28 luglio 2010, n. L 196
Requisiti di omologazione dei dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza di alcuni veicoli a motore ed attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 17 agosto 2010
Applicabile dal: 17 agosto 2010
______________________________________________________________________
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento distinto ai fini della procedura di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") (2).
2) Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga la direttiva 78/317/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sbrinamento e di disappannamento delle superfici vetrate dei veicoli a motore (3). E' opportuno riportare nel presente regolamento i requisiti stabiliti nella suddetta direttiva e, ove necessario, modificarli per adeguarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, in particolare per tener conto delle caratteristiche specifiche dei veicoli ibridi ed elettrici.
3) Il campo di applicazione del presente regolamento corrisponde a quello della direttiva 78/317/CEE ed è pertanto limitato ai veicoli della categoria M1.
4) Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa le norme fondamentali sui requisiti di omologazione dei dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza dei veicoli a motore. E' quindi necessario stabilire le procedure, le prove e i requisiti specifici relativi a tale omologazione.
5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico - Veicoli a motore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore della categoria M1, definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE, muniti di parabrezza.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) "tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza": i veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente ai seguenti elementi essenziali:
- caratteristiche dei dispositivi di sbrinamento e di disappannamento,
- forme e sistemazioni esterne e interne che, all'interno del campo di visibilità anteriore a 180° del conducente, possono influire sulla visibilità,
- forma, dimensioni, spessore e caratteristiche del parabrezza e del suo montaggio,
- numero massimo di posti a sedere;
2) "motore": un motore a combustione alimentato da carburante liquido o gassoso;
3) "dispositivo di sbrinamento": il dispositivo destinato a eliminare la brina o il ghiaccio sulla superficie esterna del parabrezza;
4) "zona sbrinata": la zona del parabrezza che presenta una superficie esterna asciutta o ricoperta da brina sciolta o parzialmente sciolta, che può essere rimossa mediante il tergicristallo;
5) "dispositivo di disappannamento": il dispositivo destinato a eliminare il vapore sulla superficie interna del parabrezza;
6) "vapore": lo strato di condensa sulla faccia interna delle superfici vetrate del parabrezza;
7) "zona disappannata": la zona del parabrezza, in precedenza coperta da vapore, che presenta una superficie interna asciutta senza gocce o tracce d'acqua;
8) "zona di visibilità A": la zona di prova A, definita al paragrafo 2.2 dell'allegato 18 del regolamento UN-ECE n. 43 (1);
9) "zona di visibilità B": la zona ridotta di prova B, definita al paragrafo 2.4 dell'allegato 18 del regolamento UN-ECE n. 43, senza esclusione della zona definita al paragrafo 2.4.1. del medesimo allegato;
10) "angolo di progetto di inclinazione del tronco": l'angolo tra una retta verticale passante per il punto "R" o punto di riferimento del sedile e l'asse del tronco in una posizione corrispondente alla posizione di progetto dello schienale dichiarata dal costruttore del veicolo;
11) "punto R" o "punto di riferimento del sedile": il punto di progetto definito dal costruttore del veicolo per ciascun posto a sedere in relazione al sistema di riferimento tridimensionale;
12) "sistema di riferimento tridimensionale": il reticolo di riferimento composto da un piano verticale longitudinale X- Z, da un piano orizzontale X-Y e da un piano verticale trasversale Y-Z, secondo quanto previsto dall'allegato II, appendice 2;
13) "punti di riferimento principali": i fori, le superfici, i marchi o altri segni di identificazione sulla carrozzeria o sul telaio del veicolo, dei quali il costruttore del veicolo precisa le coordinate X, Y e Z nel reticolo di riferimento tridimensionale;
14) "interruttore generale del veicolo": il dispositivo mediante il quale l'elettronica di bordo è attivata passando dallo stato di spegnimento, proprio del veicolo parcheggiato senza conducente a bordo, a quello di normale operatività.
Non ancora pubblicato. La pubblicazione avverrà entro agosto 2010.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.
Disposizioni relative all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i dispositivi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza
1. Il costruttore o un suo rappresentante presenta alle autorità competenti in materia di omologazione la domanda di omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i dispositivi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.
2. La domanda è redatta secondo il modello di cui alla scheda informativa dell'allegato I, parte 1.
3. Se i requisiti pertinenti di cui all'allegato II sono soddisfatti, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE e attribuisce il numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.
4. Ai fini del paragrafo 3, l'autorità di omologazione rilascia il certificato di omologazione CE conformemente al modello di cui all'allegato I, parte 2.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.
Validità ed estensione delle omologazioni rilasciate a norma della direttiva 78/317/CEE
Le autorità nazionali autorizzano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli omologati anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009 e continuano a rilasciare l'estensione dell'omologazione di quei veicoli a norma della direttiva 78/317/CEE.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.