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ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 20 luglio 2010

G.U.R.S. 10 settembre 2010, n. 40

Riparto dello stanziamento di euro 37.500.000,00, recato dal comma 1, art. 20, della legge regionale n. 3/2010 e individuazione delle priorità nella concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 16 della legge regionale n. 6/2009.

L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 che reca disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12 che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Visto l'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 "Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione delle scorte" che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese agricole singole, associate e cooperative, finalizzati all'acquisto di prodotti e materiale di consumo funzionali all'esercizio dell'attività agricola, recante uno stanziamento di 15 milioni di euro;

Visto, in particolare, il comma 4 del suddetto articolo 16 che prevede che "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, definisce i criteri per la erogazione dei finanziamenti ai beneficiari finali";

Vista la legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, e in particolare, il comma 1, articolo 20, che prevede l'incremento del Fondo unico a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.), ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per l'esercizio finanziario 2010, di 37.500 migliaia di euro da destinare alle finalità dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009;

Visto il decreto di variazione di bilancio, decreto n. 466 del 31 marzo 2010;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e in particolare, il comma 3, articolo 187, che prevede l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nonché la definizione di soglie e condizioni minime anche di natura quantitativa connesse alle finalità dell'intervento ed alle tipologie delle iniziative per l'ammissibilità alla attività istruttoria;

Visto il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L. 379 del 28 dicembre 2006;

Visto il regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L. 337 del 21 dicembre 2007;

Considerato che, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 16, per le imprese agricole di produzione primaria l'importo massimo concedibile dei finanziamenti agevolati destinati all'acquisto di prodotti e materiale di consumo è di euro 50.000,00, mentre per le imprese associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli tale importo è di euro 500.000,00, con un rapporto, quindi, di 1 a 10;

Ritenuto di dover rispettare il rapporto di cui sopra, espresso in termini percentuali, nella ripartizione dello stanziamento di 37,5 milioni di euro alle due diverse tipologie d'impresa (produzione primaria/lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli);

Considerato che ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, articolo 2, sono coltivatori diretti coloro i quali "direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame";

Considerato, altresì, che con decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101) è stata istituita la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), il quale è "colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo n. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento CE n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento";

Ritenuto di dover privilegiare nella concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 6/09 le imprese agricole, singole e associate, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di dare attuazione a quanto previsto dal predetto comma 4, art. 16;

Decreta:

Art. 1

Lo stanziamento di euro 37.500.000,00 milioni di euro, recato dal comma 1, art. 20 della legge regionale n. 3/2010 è cosi ripartito:

- euro 33.750.000,00 destinati alle imprese agricole di produzione primaria (90% dello stanziamento totale);

- euro 3.750.000,00 destinati alle imprese associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (10% dello stanziamento totale).

Art. 2

Di dare priorità nella concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 6/09 alle imprese agricole, singole o associate, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale e alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per la pubblicazione.

Palermo, 20 luglio 2010.

BUFARDECI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari il 28 luglio 2010 al n. 686.