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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 159

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 227 G.U.R.I. 30 settembre 2010, n. 229

Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Testo con annotazioni alla data 11 aprile 2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e p) della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 38, commi 3, lettera c) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "agenzia per le imprese" (di seguito denominata: "Agenzia"): il soggetto privato accreditato di cui all'articolo 38, commi 3, lettera c), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che svolge funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l'accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione delle attività di produzione di beni e servizi da esercitare in forma di impresa;

b) "amministrazioni": le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;

c) "camere di commercio": le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

d) "decreto-legge": il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) "'SCIA': la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) e f), del decreto-legge"; (1)

f) "dichiarazione di conformità": l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa;

g) "Regolamento SUAP": regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge;

h) "registro imprese": il registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;

i) "sportello unico per le attività produttive" (di seguito denominato: "SUAP"): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento;

l) "portale": il sito web, individuato dal Regolamento SUAP, che costituisce riferimento per imprese e soggetti da esse delegati e che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con le amministrazioni interessate;

m) "accreditamento": attestazione resa dal Ministero dello sviluppo economico del possesso da parte dell'Agenzia dei requisiti per l'esercizio delle attività previste dal presente regolamento.

(1)

Lettera sostituita con errata-corrige pubblicata nella G.U.R.I. 7 ottobre 2010, n. 235.

Art. 2

Agenzie per le imprese

1. Le Agenzie sono soggetti privati, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria. Per l'esercizio delle attività di cui al Regolamento SUAP le Agenzie devono ottenere l'accreditamento ai sensi del presente regolamento.

2. Possono costituirsi in Agenzia in forma singola o associata:

a) salve le disposizioni attuative del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del predetto regolamento;

b) organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere secondo le vigenti disposizioni;

c) associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali;

d) centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ed altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base delle leggi regionali di settore;

e) studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza.

3. Le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e, fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività.

Art. 3

Requisiti generali per l'accreditamento

1. Le Agenzie, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), presentano istanza al Ministero dello sviluppo economico. L'istanza contiene l'indicazione dettagliata della o delle specifiche attività economiche per le quali l'Agenzia chiede l'accreditamento e l'ambito territoriale, almeno regionale, in cui l'Agenzia intende operare; è corredata della documentazione comprovante il possesso di una struttura tecnico amministrativa rispondente a criteri di competenza, indipendenza e terzietà, secondo le indicazioni specificate nell'allegato al presente regolamento, nonchè, di copia dell'atto di stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per le quali viene richiesto l'accreditamento, valida per tutta la durata dell'accreditamento stesso. La garanzia è prestata per un massimale determinato in funzione delle attività che l'Agenzia intende svolgere, non inferiore ai limiti specificati nell'allegato.

2. Salve le disposizioni attuative del Capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, le istanze presentate al Ministero dello sviluppo economico, ove concernenti materie rientranti nella competenza di altre amministrazioni statali, delle regioni e delle province autonome vengono inoltrate a cura dello stesso Ministero, nella sua funzione di coordinamento, alle amministrazioni. La relativa istruttoria va conclusa entro sessanta giorni dal ricevimento. All'esito dell'istruttoria le conseguenti proposte di accreditamento sono inoltrate al Ministero dello sviluppo economico che provvede ad adottare il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si applica l'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale provvedimento di accreditamento, di durata almeno triennale, evidenzia le attività specifiche che l'Agenzia è abilitata a svolgere e l'ambito territoriale di riferimento. Nei casi di cui al punto 4, lettera c), dell'allegato al presente regolamento, è rilasciato apposito provvedimento di accreditamento provvisorio in base ai criteri e con le modalità previste dalla medesima lettera c).

3. Nel rispetto dei vincoli e degli obblighi ordinamentali vigenti, in relazione alla modalità organizzativa prescelta, ciascuna Agenzia adotta un proprio statuto e provvede a dare pubblicità, anche sul portale, delle attività per le quali è accreditata ai sensi del comma 1.

4. Non sussistono limiti all'accreditamento di più Agenzie sul medesimo territorio regionale o nazionale; eventuali accordi limitativi della concorrenza sono nulli e comportano la revoca del provvedimento di accreditamento.

5. Alla copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante tariffa a carico dell'Agenzia, da determinarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Restano salve le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in attuazione dell'articolo 112 del medesimo decreto.

Art. 4

Obblighi informativi

1. Le Agenzie comunicano immediatamente al SUAP, tramite il portale, le dichiarazioni di conformità costituenti titolo autorizzatorio rilasciate, le attestazioni rese a supporto degli Sportelli Unici e le istanze per le quali è stata accertata la mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'attività di impresa.

2. Le Amministrazioni competenti tengono conto di tali informazioni, raccolte in una banca dati integrata con il portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 5.

3. Le Agenzie comunicano, in modalità telematica, al SUAP territorialmente competente i procedimenti e le attività che intendono svolgere.

Art. 5

Attività di vigilanza e controllo

1. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sull'attività delle Agenzie. In caso di rilievo d'ufficio o su segnalazione, anche da parte di regioni, dei comuni e di altre amministrazioni pubbliche, di eventuali inadempienze, disfunzioni o irregolarità, ne dà comunicazione all'Agenzia interessata.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Agenzia è tenuta a fornire una documentata relazione sulle misure correttive adottate, ovvero osservazioni.

3. Se le misure adottate o le osservazioni fornite sono valutate insufficienti o in caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 2, il Ministero, sentite le amministrazioni competenti, adotta le conseguenti determinazioni relative anche alla eventuale sospensione o revoca dell'accreditamento.

4. Al fine di garantire la rispondenza dei servizi resi dal sistema delle Agenzie alle esigenze dei cittadini e delle imprese, e di promuovere il miglioramento dei relativi livelli di efficienza, i Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita Unioncamere, predispongono linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di vigilanza al termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e almeno ogni triennio successivo. (1)

(1)

Si rimanda all'Intesa della Conferenza Unificata 11 aprile 2013, sui criteri da applicare per le procedure di accreditamento delle Agenzie per le imprese.

Art. 6

Attività di divulgazione informativa

1. Il portale rende disponibile l'elenco delle Agenzie accreditate specificando l'ambito territoriale in cui operano e le attività per le quali sono accreditate nonchè i relativi aggiornamenti.

2. I provvedimenti di accreditamento, sospensione e revoca, pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale Regionale, sono inseriti per esteso in apposita sezione del portale.

Art. 7

Allegato

1. Le modifiche all'allegato del presente regolamento, previsto dal comma 1 dell'articolo 3, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentiti i Ministri per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 8

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sono esclusi contributi o sovvenzioni di qualsiasi tipo a carico della finanza pubblica per il funzionamento delle Agenzie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CALDEROLI, Ministro per la semplificazione normativa

BRUNETTA, Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 88