
LEGGE REGIONALE 28 giugno 2010, n. 14
G.U.R.S. 2 luglio 2010, n. 30
Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica.
Testo con annotazioni alla data 16 gennaio 2012
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Norme in materia di personale con contratto a tempo determinato (1)
1. Per sopperire alle esigenze determinatesi in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nel periodo 2009-2010 ed allo scopo di realizzare interventi e/o lavori di manutenzione e ammodernamento delle reti irrigue collettive e delle reti scolanti, nei consorzi di bonifica le garanzie occupazionali autorizzate per l'anno 2010 con disposizione di legge a favore dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, si applicano per almeno 51 giornate nel corso del corrente anno ai lavoratori utilizzati nell'anno 2007 che abbiano prestato attività lavorativa anche negli anni 2008 e 2009.
2. I provvedimenti emessi in applicazione del presente articolo sono adottati anche in deroga all'articolo 32 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, e al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25. Al di fuori della fattispecie di cui al comma 1 è fatto divieto ai consorzi di bonifica di procedere ad assunzioni di personale sotto qualsiasi forma e con qualsiasi imputazione contabile, sia a carico della Regione sia a carico dei medesimi consorzi.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 1.800 migliaia di euro, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 147320 - U.P.B. 10.3.1.3.1 del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario medesimo, di cui all'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 dell'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
Le garanzie occupazionali di cui all'articolo annotato sono confermate con l'art. 1, comma 4, della L.R. 24/2010, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fino al 31 dicembre 2011 e con l'art. 7, comma 1, della L.R. 9/2012, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fino al 31 dicembre 2012.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 28 giugno 2010.
LOMBARDO
BUFARDECI
Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari