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N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 7, comma 5, del D.M. Salute 30 maggio 2023.

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 giugno 2010

G.U.R.I. 23 agosto 2010, n. 196

Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 7, comma 5, del D.M. Salute 30 maggio 2023.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 recante "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile";

Considerata la situazione epidemiologica venutasi a verificare nel corso degli ultimi due anni sul territorio nazionale con numerose positività per virus influenzale a bassa patogenicità nelle Regioni del Nord e Centro Italia;

Rilevato che il settore rurale, in forza della propria tipologia, potrebbe svolgere un ruolo epidemiologico rilevante nella incursione di virus influenzale nel settore industriale, in funzione del rischio derivante da eventuali correlazioni epidemiologiche tra il serbatoio naturale dei virus influenzali e gli allevamenti industriali, nonchè dalla movimentazione nel circuito rurale extraregionale di potenziali volatili infetti, di materiali contaminati, di attrezzature, di veicoli e di personale;

Considerato che il circuito avicolo rurale è un settore molto complesso della filiera avicola italiana con un notevole impatto socio-economico, anche perchè l'abitudine ad allevare volatili è molto diffusa nelle zone rurali e peri-urbane;

Considerato che l'attività di monitoraggio ha permesso di individuare due epidemie di LPAI H7N3, nel 2007 e nel 2009 che hanno riguardato principalmente il settore rurale e marginalmente quello industriale per i molteplici collegamenti esistenti tra gli stessi;

Rilevata la difficoltà di controllare l'infezione una volta entrata nel circuito rurale con l'inevitabile rilevamento di numerosi focolai secondari nel pollame da cortile;

Rilevata l'opportunità pertanto di adottare un Piano di controllo sanitario e di gestione dei rischi rilevati nel settore avicolo rurale introducendo tra l'altro l'attuazione di misure di biosicurezza nonchè un sistema di accreditamento delle strutture che commercializzano in ambito extraregionale;

Considerato che il Piano è stato condiviso con le Regioni e Province Autonome e le Associazioni di categoria del settore avicolo;

Acquisito il parere tecnico n. 1/ 2010 del 24 maggio 2010 del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Direzione strategica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9;

Decreta:

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 7, comma 5, del D.M. Salute 30 maggio 2023.

Art. 1

1. E' resa obbligatoria sull'intero territorio nazionale l'attuazione del Piano di cui all'allegato A del presente decreto, concernente "Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale".

2. Eventuali modifiche all'allegato A di cui al comma 1, possono essere adottate dalla Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, tenuto conto del parere tecnico del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali.

3. Il Ministero della salute verifica, di concerto con le Regioni e Province Autonome, l'attuazione del Piano.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 7, comma 5, del D.M. Salute 30 maggio 2023.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona dei beni culturali registro n. 12 foglio n. 252

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 7, comma 5, del D.M. Salute 30 maggio 2023.