Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO PRESIDENZIALE 21 giugno 2010

G.U.R.S. 9 luglio 2010, n. 31

Direttiva contenente criteri e modalità dei trasferimenti annuali in favore degli enti individuati dall'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.reg. 26 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010" che, all'art. 128 "Trasferimenti annuali in favore di enti", fornisce i principi generali in materia di contributi concessi dalla Regione, quale sostegno economico, in favore di enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati, non aventi scopo di lucro, individuati con specifiche disposizioni normative, per la realizzazione, in coerenza con gli scopi statutari, di iniziative aventi rilevanza ai fini della promozione dell'immagine della Regione Siciliana e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio;

Visto il comma 10 del richiamato art. 128 della legge regionale n. 11/2010, il quale pone a carico dei singoli rami dell'Amministrazione regionale la predeterminazione e pubblicazione di specifici criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi de quibus;

Considerato, pertanto, che, per quanto non espressamente previsto dal citato art. 128 della legge regionale n. 11/2010, in conformità ai principi generali dettati dallo stesso, e in armonia con le singole norme istitutive dei contributi la cui spesa grava sui pertinenti capitoli del bilancio della Regione Siciliana, intestati a questa Presidenza, rubrica della Segreteria generale, nonché con le disposizioni di legge aventi carattere finanziario, vigenti in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, occorre dettare, mediante specifica direttiva di settore, criteri e modalità per la concessione dei contributi ai soggetti di cui al superiore "Vista";

Decreta:

Art. 1

E' adottata la disciplina, esposta nella direttiva allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che fornisce criteri e modalità per la concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi a favore di enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati, non aventi scopo di lucro, di cui all'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, individuati con specifiche disposizioni normative, la cui spesa grava sui pertinenti capitoli del bilancio della Regione Siciliana, intestati a questa Presidenza, rubrica della Segreteria generale, per la realizzazione, in coerenza con gli scopi statutari, di iniziative aventi rilevanza ai fini della promozione dell'immagine della Regione Siciliana e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio.

Art. 2

Il decreto del Presidente della Regione n. 678/Serv.3/S.G. del 16 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 23 gennaio 2009, cessa di produrre i suoi effetti.

Il presente provvedimento, unitamente all'allegata direttiva, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e reso disponibile nel sito internet intestato alla Presidenza della Regione - Segreteria generale - servizio 3 amministrativo-contabile.

Palermo, 21 giugno 2010.

LOMBARDO

Allegato

DIRETTIVA CONTENENTE CRITERI E MODALITA' DEI TRASFERIMENTI ANNUALI IN FAVORE DEGLI ENTI INDIVIDUATI DALL'ART. 128 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, N. 11

L'art. 128 della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 14 maggio 2010, ha abrogato l'art. 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, e la "tabella H" dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sostituita dall'allegato 1 della medesima legge regionale n. 11/2010 e innovando il regime previgente in materia di contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi comunque denominati non aventi scopo di lucro, ha fissato dettagliatamente termini e modalità dei procedimenti finalizzati alla concessione dei contributi de quibus, configurati come sostegno economico per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza riconosciuta sull'immagine generale della Regione e sull'economia del territorio regionale.

Lo stesso articolo, al comma 10, per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, subordina l'esecutività della previsione alla predeterminazione e pubblicazione da parte dei singoli rami dell'Amministrazione, competenti per materia, degli specifici criteri e delle modalità di concessione ed erogazione dei contributi, in relazione alle individuate esigenze dei relativi settori di intervento.

La presente direttiva costituisce, pertanto, atto di indirizzo generale, contenente disposizioni complementari ed integrative riferite allo specifico settore di intervento finanziario facente capo alla Presidenza, rubrica della Segreteria generale del bilancio della Regione Siciliana.

Anticipazione

Ai fini della concessione del contributo e dell'erogazione dell'anticipazione dello stesso, nella misura del 60%, ove non diversamente previsto dalle singole norme speciali istitutive di ogni contributo, in armonia con i principi espressi dall'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, i soggetti destinatari di contributi sono tenuti alla presentazione di:

1) istanza di concessione redatta su carta legale, o intestata ove ammesso per legge, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ove siano indicati:

- la denominazione dell'ente richiedente;

- la sede legale;

- il codice fiscale e/o partita I.V.A.;

- le modalità di pagamento con l'eventuale indicazione delle coordinate di conto corrente postale o bancario sul quale accreditare il contributo;

2) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio;

3) piano analitico, sottoscritto dal legale rappresentante ed approvato dagli organi statutari, del programma che si intende realizzare nell'anno di richiesta, che descriva analiticamente gli interventi da porre in essere e, in relazione al contributo regionale, indichi per ciascuno i costi preventivati e i benefici previsti sul piano dell'immagine e del tessuto economico del territorio regionale, evidenziando la correlazione strumentale tra la realizzazione delle attività oggetto del contributo, programmate in coerenza con gli scopi statutari riconosciuti e le spese generali di funzionamento dell'ente, in ordine alle quali la stessa norma fa espresso divieto di imputare al contributo regionale le spese di investimento;

4) copia autenticata del bilancio di previsione corredato dal relativo verbale di approvazione da parte dell'organo competente, contenente, in corrispondenza con il piano analitico del programma, l'indicazione delle voci di spesa imputate alle entrate relative al contributo regionale, nonché delle voci relative alle entrate provenienti da altri eventuali contributi di fonti diverse;

5) scheda anagrafica dell'ente contenente l'indicazione della natura giuridica dello stesso, la composizione degli organi statutari, con l'individuazione di almeno un referente amministrativo-contabile ed ogni informazione utile alle interlocuzioni;

6) copia autenticata dello Statuto dell'ente del quale andranno comunicate tempestivamente le eventuali variazioni;

7) certificazione antimafia, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, rilasciata ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

8) dichiarazione ai sensi delle norme vigenti in materia di autocertificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), attestante la posizione fiscale dell'ente ai fini dell'applicazione della ritenuta di acconto del 4%, di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/73, ovvero dell'eventuale esenzione, con l'indicazione dei riferimenti normativi in relazione alla natura giuridica dell'ente.

Saldo

Ai fini del saldo, gli enti sono tenuti a presentare, entro il 28 febbraio dell'anno seguente a quello cui si riferisce il contributo e relativamente all'attività programmata in tale periodo, la documentazione di seguito indicata:

1) istanza di saldo sottoscritta dal legale rappresentante;

2) dettagliata relazione sull'attività svolta, dalla quale dovrà evincersi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma;

3) documentazione giustificativa della spesa, prodotta in copia conforme all'originale in possesso dell'ente.

Ai fini dell'erogazione del saldo, gli enti rientranti nella previsione dell'art. 128 della legge regionale n. 11/2010 sono tenuti, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimazione del programma, in considerazione dei rilevanti effetti sanzionatori derivanti dall'inosservanza di detto termine, a presentare la documentazione di seguito indicata:

1) rendiconto delle spese sostenute dall'ente per la realizzazione delle attività oggetto del contributo, consistente in un dettagliato prospetto dimostrativo dell'effettività delle stesse, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente o dal responsabile amministrativo, corredato della documentazione giustificativa della spesa, prodotta in copia conforme all'originale in possesso dell'ente, attestante l'avvenuta spesa (fatture debitamente quietanzate, ricevute, buste paga ed ogni altro documento idoneo), nonché di pubblicazioni ed ogni altro materiale o stampa comprovante l'attività dell'ente (inviti, manifesti, etc) dai quali si evinca chiaramente la partecipazione della Presidenza della Regione;

2) bilancio consuntivo dell'anno cui si riferisce il contributo, corredato del relativo verbale di approvazione da parte dell'organo competente, contenente l'indicazione delle voci di spesa imputate alle entrate relative al contributo regionale, nonché delle voci relative alle entrate provenienti da altri eventuali contributi di fonti diverse.

Tutta la documentazione prodotta ai fini del saldo dovrà essere corredata delle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), attestanti:

- che la documentazione originale giustificativa della spesa relativa all'utilizzo del contributo è conservata presso la sede dell'ente;

- che per le stesse spese documentate non è stata richiesta o ottenuta alcuna sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati;

- il regolare assolvimento, ove ne ricorrano le condizioni in relazione alla natura giuridica dell'ente richiedente, degli obblighi imposti dalle specifiche disposizioni di legge in materia previdenziale, assistenziale e di collocamento;

- la data di ultimazione delle attività programmate.

Nel rispetto della ratio della norma, gli enti destinatari, in virtù di specifiche disposizioni di legge, di contributi erogati in unica soluzione all'atto della concessione, sono parimenti tenuti a produrre, entro 60 giorni dall'ultimazione del programma, ogni idoneo documento comprovante il corretto utilizzo del contributo.

Dalla documentazione dovrà risultare chiaramente la coerenza tra la spesa programmata in fase di richiesta di concessione del contributo e quella effettivamente sostenuta e documentata, analiticamente distinta per singoli interventi.

Qualora si accerti che il contributo non è stato utilizzato per gli scopi illustrati preventivamente, o che il programma a suo tempo previsto non è stato realizzato in tutto o in parte, si procederà, secondo i casi, alla revoca totale o parziale del finanziamento ed eventualmente al corrispondente recupero a valere sulle somme già anticipate, nonché alla valutazione dell'eventuale riduzione proporzionale delle connesse spese generali e di funzionamento.

Le somme erogate e non utilizzate, in tutto o in parte, dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale, maggiorate degli interessi maturati, computati al tasso legale.

Conclusivamente giova precisare che il legislatore non riconosce agli enti destinatari di specifici contributi la titolarità di un vero e proprio diritto soggettivo. Lo stesso, infatti, in sede di prima analisi, sospende, fatte salve le ipotesi di eventi sanzionabili tassativamente previsti, il conseguimento del beneficio, configurato come mero sostegno della Regione alle attività proprie di ciascun ente, all'esito positivo delle verifiche condotte dall'Amministrazione nell'ambito dei poteri di vigilanza e di controllo alla stessa attribuiti.

Nel rispetto, pertanto, dello spirito che ispira la presente norma e nell'ambito degli obblighi che essa impone, questa Amministrazione è chiamata a vigilare circa il buon fine dello specifico contributo anche sotto l'aspetto dell'efficacia, efficienza ed economicità delle azioni poste in essere da ciascun ente beneficiario il quale, in dipendenza da ciò, è tenuto a produrre, in uno alla documentazione prevista per il saldo, anche copia autenticata della relazione dell'organo interno di controllo da cui si evinca l'aderenza ai suddetti principi.

Si ribadisce, infine, che in tutte le attività e manifestazioni realizzate con il contributo della scrivente Presidenza, le quali vanno comunicate tempestivamente onde consentire eventuali partecipazioni, e nelle pubblicazioni afferenti, dovrà essere espressamente menzionato tale concorso.

Il perfezionamento dell'iter istruttorio finalizzato alla concessione e all'erogazione dei contributi, in ottemperanza agli adempimenti imposti dall'art. 48 bis del D.P.R. 20 luglio 1973, n. 602, e dal successivo regolamento attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, in materia di pagamenti, a qualunque titolo disposti dalle pubbliche amministrazioni, per importi pari o superiori a euro 10.000,00, è, comunque, subordinato all'esito della verifica condotta da questa Amministrazione sulla regolarità della posizione fiscale e contributiva degli enti destinatari.

Dalla data di entrata in vigore della presente direttiva ogni altra disposizione in materia, avente pari forza e valore, cessa di produrre i suoi effetti.