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REGOLAMENTO (UE) N. 479/2010 DELLA COMMISSIONE, 1° giugno 2010

G.U.U.E. 2 giugno 2010, n. L 135

Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2017/1185)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 1° agosto 2010

Applicabile dal: 1° agosto 2010

______________________________________________________________________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che gli Stati membri e la Commissione si scambino tutte le informazioni necessarie all'applicazione del suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 562/2005 della Commissione (2) reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (3) per quanto riguarda le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2) Poiché il regolamento (CE) n. 562/2005 è già stato modificato e sono necessarie ulteriori modifiche, segnatamente per aggiornare riferimenti ad altri regolamenti, è opportuno, a fini di chiarezza, abrogare il regolamento (CE) n. 562/2005 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

3) Le restituzioni alle esportazioni e gli aiuti per il latte scremato trasformato in caseina possono essere fissati soltanto sulla base delle informazioni relative all'evoluzione dei prezzi praticati sia sul mercato interno che nel commercio internazionale.

4) Occorre poter confrontare le quotazioni dei prodotti, specialmente per poter calcolare gli importi delle restituzioni e degli aiuti. Si rende inoltre necessario aumentare l'affidabilità di tali quotazioni mediante una ponderazione dei dati.

5) Allo scopo di semplificare ed alleggerire l'onere amministrativo delle autorità nazionali, le comunicazioni settimanali dei prezzi devono limitarsi ai prodotti per i quali l'informazione è necessaria a monitorare rigorosamente il mercato dei prodotti lattiero-caseari. E' opportuno prevedere comunicazioni mensili per altri prodotti mentre vanno abolite le comunicazioni nei casi di prodotti per i quali l'informazione non è essenziale.

6) La comunicazione dei prezzi dei prodotti commercializzati da meno di tre produttori per Stato membro deve essere contrassegnata come confidenziale ed il suo uso va riservato esclusivamente alla Commissione e non va divulgata.

7) Per una migliore sorveglianza del mercato lattiero-caseario, è indispensabile disporre delle informazioni relative alle importazioni dei prodotti che richiedono un titolo di importazione. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (4), a decorrere dal 1 o luglio 2008, i titoli di importazione sono richiesti unicamente per le importazioni preferenziali.

8) L'articolo 11, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5), prevede le comunicazioni alla Commissione relative ai quantitativi globali coperti dai titoli d'importazione rilasciati ed i quantitativi coperti dai titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati in base ai contingenti tariffari d'importazione. Tali disposizioni orizzontali riguardano le stesse informazioni definite, finora, dall'articolo 7, paragrafi 1 e 6, del regolamento (CE) n. 562/2005. Non vi è quindi alcun obbligo di includere tali informazioni nel nuovo regolamento.

9) L'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), i), del regolamento (CE) n. 376/2008, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6), prevede i casi e i prodotti per i quali occorre presentare un titolo d'importazione. Un elenco dei prodotti lattiero-caseari importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari e soggetto alla presentazione di un titolo d'importazione figura nell'allegato II, parte K, del suddetto regolamento. Tali prodotti devono costituire l'oggetto di una comunicazione alla Commissione.

10) Il titolo II, capo III, del regolamento (CE) n. 2535/2001 prevede la gestione di taluni contingenti all'importazione mediante il rilascio di certificati IMA 1 ("inward monitoring arrangements") da parte delle autorità dei paesi terzi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi dei prodotti per i quali i titoli d'importazione vengono rilasciati in base ai certificati IMA 1. Dall'esperienza acquisita emerge che tali comunicazioni non sempre consentono un follow-up preciso di ciascuna fase dello svolgimento delle suddette importazioni. E' necessario adottare misure relative alla comunicazione di informazioni supplementari.

11) Il monitoraggio preciso e regolare dei flussi commerciali tale da consentire di valutare l'effetto delle restituzioni richiede informazioni sulle esportazioni dei prodotti per i quali le restituzioni sono fissate, segnatamente per quanto riguarda i quantitativi aggiudicati nell'ambito di una gara.

12) L'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (di seguito "accordo sull'agricoltura"), e adottato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio (7), richiede, al fine di garantire il rispetto degli impegni dell'accordo stesso, la messa a disposizione di una vasta gamma di minuziose informazioni relative alle importazioni ed alle esportazioni, soprattutto per quanto riguarda le domande di titoli e il loro utilizzo. Allo scopo di fare il miglior uso possibile dei suddetti impegni, è indispensabile disporre rapidamente di informazioni sull'evoluzione delle esportazioni.

13) Il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (8), prevede modalità particolari per le esportazioni di taluni prodotti lattiero-caseari verso il Canada, gli Stati Uniti e la Repubblica domenicana. Occorre prevedere la comunicazione delle relative informazioni.

14) Il regolamento (CE) n. 1187/2009 prevede un regime specifico relativo alla concessione di restituzioni per ingredienti originari dell'Unione europea nel formaggio fuso, elaborato nell'ambito del regime del perfezionamento attivo. Occorre prevedere la comunicazione delle relative informazioni.

15) L'esperienza acquisita nel corso degli anni nel trattamento delle informazioni ricevute dalla Commissione mostra che la frequenza di talune comunicazioni potrebbe essere ridotta senza che vadano perdute informazioni essenziali.

16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 299 del 16.11.2007.

(2)

GU L 95 del 14.4.2005.

(3)

GU L 160 del 26.6.1999.

(4)

GU L 341 del 22.12.2001.

(5)

GU L 238 dell'1.9.2006.

(6)

GU L 114 del 26.4.2008.

(7)

GU L 336 del 23.12.1994.

(8)

GU L 318 del 4.12.2009.

CAPO I

[MISURE RELATIVE AGLI AIUTI AL LATTE SCREMATO E AL LATTE SCREMATO IN POLVERE]

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1097/2014)

Art. 1

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1097/2014)

[1. Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il ventesimo giorno di ogni mese per il mese precedente, le seguenti informazioni:

a) i quantitativi di latte scremato usati per la fabbricazione di mangimi composti per i quali nel corso del mese preso in considerazione sono stati chiesti degli aiuti;

b) i quantitativi di latte scremato in polvere denaturato per i quali nel corso del mese preso in considerazione sono stati chiesti degli aiuti;

c) i quantitativi di latte scremato in polvere usati per la fabbricazione di mangimi composti per i quali nel corso del mese preso in considerazione sono stati chiesti degli aiuti.

2. Per quanto riguarda gli aiuti concessi a norma dell'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il latte trasformato in caseina e caseinati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il ventesimo giorno di ogni mese, i quantitativi di latte scremato per i quali nel corso del mese precedente è stato chiesto un aiuto. Tali quantitativi sono ripartiti in base alla qualità della caseina o dei caseinati prodotti.]

CAPO I bis

CONSEGNE DI LATTE CRUDO AI PRIMI ACQUIRENTI

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1097/2014)

Art. 1

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1097/2014 e soppresso dall'art. 15 del Reg. (UE) 2017/1185)

[1. A norma dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, dal 1° maggio 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il giorno 25 di ogni mese, il quantitativo totale di latte vaccino crudo consegnato il mese precedente ai primi acquirenti stabiliti nel loro territorio. Il quantitativo complessivo di latte vaccino crudo è espresso in chilogrammi e fa riferimento al tenore effettivo di materie grasse del latte.

2. Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che tutti i primi acquirenti stabiliti nel loro territorio dichiarino all'autorità nazionale competente, in modo tempestivo e preciso, il quantitativo di latte vaccino crudo loro consegnato ogni mese, ai fini di rispettare la scadenza di cui al paragrafo 1.]

CAPO II

PREZZI

Art. 2

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1191/2011, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1097/2014 e soppresso dall'art. 15 del Reg. (UE) 2017/1185)

[1. Al più tardi ogni mercoledì alle ore 12 (ora di Bruxelles), e per quanto riguarda i prezzi franco fabbrica registrati nel corso della settimana precedente per i prodotti elencati nell'allegato I.A, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) i prezzi per i prodotti di cui ai punti 1-6, allorché la produzione nazionale rappresenta l'1% o più della produzione dell'Unione europea;

b) i prezzi per i formaggi che rappresentano il 4% o più della produzione nazionale globale di formaggio.

La produzione nazionale e la produzione dell'Unione europea di burro di cui ai punti 4 e 5 dell'allegato I.A da prendere in considerazione ai fini del primo comma, lettera a), è la produzione globale dei due prodotti di cui ai punti sopra menzionati.2. Al più tardi il giorno 15 di ogni mese, e per quanto riguarda i prezzi franco fabbrica registrati nel corso del mese precedente per i prodotti elencati nell'allegato I.B, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) i prezzi per ogni prodotto, diverso dai formaggi, allorché la produzione nazionale rappresenta il 2% o più della produzione dell'Unione europea;

b) i prezzi per tipo di formaggio diverso da quelli di cui al paragrafo 1, lettera b), che rappresenta l'8% o più della produzione nazionale globale.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena possibile e comunque al più tardi entro la fine del mese:

a) il prezzo del latte crudo, a tenore reale di materie grasse e proteine, corrisposto ai produttori di latte sul loro territorio per le consegne effettuate nel corso del mese precedente;

b) il prezzo stimato per le consegne effettuate durante il mese in corso [, se è disponibile] (parole soppresse).

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo al quale il prodotto viene acquistato dall'impresa, al netto di imposte (IVA) e di ogni alto costo (trasporto, carico, movimentazione, magazzinaggio, pallettizzazione, assicurazione ecc.).

Gli Stati membri si accertano che il prezzo sia rappresentativo alla luce della congiuntura di mercato. Il prezzo comunicato si basa sulle fonti d'informazione disponibili più adeguate; ossia:

a) le vendite che sono state fatturate durante il periodo di riferimento;

e/o

b) i contratti conclusi nel periodo di riferimento per consegne entro tre mesi.]

Art. 3

(soppresso dall'art. 15 del Reg. (UE) 2017/1185)

[1. I prezzi comunicati ai sensi dell'articolo 2 sono espressi in media ponderata, in valuta nazionale per 100 kg.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le informazioni comunicate sui prezzi siano rappresentative, esatte e complete. A tal fine, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 agosto 2010, una relazione sulla base del modello figurante all'allegato II. Una nuova relazione viene presentata ogni qual volta un elemento della precedente relazione deve essere aggiornato.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che gli operatori economici interessati trasmettano loro le informazioni richieste entro i termini stabiliti.

4. Entro il 15 agosto 2010, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in base ai modelli figuranti agli allegati I.A e I.B, le informazioni seguenti:

a) allorché un prezzo da comunicare corrisponde ad un prodotto commercializzato da meno di tre produttori in uno Stato membro, il termine "confidenziale" compare nella colonna "osservazioni" degli allegati I.A e I.B. Tali informazioni sono considerate confidenziali e vengono utilizzate soltanto a fini di aggregazione dei dati;

b) per quanto riguarda i formaggi, l'unità di imballaggio rappresentativa a cui corrisponde il prezzo comunicato;

c) per i prodotti diversi dai formaggi, allorché un prezzo corrisponde ad un'unità di imballaggio del prodotto diversa da quella indicata nella colonna "unità di imballaggio rappresentativa", l'unità di imballaggio effettiva del prodotto per il quale il prezzo è comunicato viene indicata nella colonna "osservazioni" degli allegati I.A e I.B.

Gli Stati membri informano la Commissione ogni qual volta uno degli elementi di cui al primo comma, lettere a), b) e c) deve essere aggiornato.]

CAPO III

COMMERCIO

SEZIONE 1

Importazioni

Art. 4

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1097/2014)

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari importati a condizioni preferenziali che non siano i contingenti tariffari, conformemente al disposto dell'allegato II, parte I, sezione J, del regolamento (CE) n. 376/2008, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione, ripartiti in base al codice della nomenclatura combinata e al codice del paese d'origine.

Le comunicazioni debbono includere le diciture "senza oggetto".

Art. 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo per l'anno precedente, distribuiti per codice della NC, i dati riportati in appresso, relativi ai titoli d'importazione rilasciati su presentazione di un certificato IMA 1, conformemente al titolo 2, capo III, sezione 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, precisando i numeri dei certificati IMA 1:

a) il quantitativo di prodotti per il quale il certificato è stato rilasciato e la data di rilascio dei titoli d'importazione;

b) il quantitativo di prodotti per il quale la cauzione è stata svincolata.

Le comunicazioni debbono includere le diciture "senza oggetto".

SEZIONE 2

Esportazioni

Art. 6

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1041/2010)

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 18:00 di ogni giorno lavorativo, le seguenti informazioni:

a) i quantitativi, ripartiti per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per i quali sono stati chiesti lo stesso giorno titoli:

i) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), ii), del regolamento (CE) n. 376/2008, ad eccezione di quelli previsti agli articoli 15 e 29 del regolamento (CE) n. 1187/2009;

ii) di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1187/2009;

b) se del caso, la mancanza di domande quel giorno tranne i casi in cui nessuno dei prodotti di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 (1) della Commissione sia soggetto a restituzione oppure i casi in cui è possibile applicare soltanto un tasso di restituzione nullo;

c) i quantitativi, ripartiti per domanda, per codice dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per i quali sono stati chiesti lo stesso giorno titoli provvisori di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1187/2009, indicando:

i) la data limite per la presentazione delle offerte, con copia del documento che conferma il bando di gara per i quantitativi richiesti;

ii) il quantitativo di prodotti su cui verte il bando di gara;

d) i quantitativi, ripartiti per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per i quali sono stati definitivamente rilasciati oppure annullati il giorno stesso titoli provvisori di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1187/2009, nonché la data del titolo provvisorio e il quantitativo coperto da quest'ultimo;

e) se del caso, il quantitativo rivisto di prodotti su cui verte il bando di gara, di cui alla lettera c) del presente paragrafo;

f) i quantitativi, ripartiti per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni alle esportazioni, per i quali sono stati rilasciati titoli con restituzione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009.

2. Per quanto riguarda la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettere c), i), allorché più domande sono state presentate nell'ambito dello stesso bando di gara, una sola comunicazione per Stato membro è sufficiente.

(1)
GU L 366 del 24.12.1987.
Art. 7

(integrato dall'art. 11 del Reg. (UE) n. 173/2011 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1191/2011)

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il sedicesimo giorno di ogni mese per il mese precedente:

a) i quantitativi, ripartiti per codice di nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per codice di destinazione e per data di presentazione della domanda per i quali le domande di titoli sono state annullate a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009;

b) i quantitativi non utilizzati su titoli scaduti e restituiti nel corso del mese precedente e che sono stati rilasciati a partire dal 1 o luglio della campagna GATT in corso, ripartiti per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codicedi destinazione;

c) i quantitativi di prodotti lattiero-caseari, ripartiti per codice della NC e per codice del paese di origine, che non si trovano in una delle situazioni descritte all'articolo 28, paragrafo 2, del trattato, importati al fine di essere utilizzati per la fabbricazione dei prodotti del codice NC 0406 30, conformemente all'articolo 12, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (1), e per i quali sia stata concessa l'autorizzazione prevista all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1187/2009;

d) i quantitativi ripartiti per codice della NC, per i quali sono stati rilasciati titoli senza domanda di restituzione conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1187/2009.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre, i quantitativi ripartiti per codice della NC per i quali sono stati rilasciati titoli per l'anno contingentale successivo, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento CE) n. 1187/2009.

3. In deroga al disposto dall'articolo 8, le notifiche di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).
___________
(*) GU L 228 dell'1.9.2009.

(1)

GU L 186 del 17.7.2009.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 8

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1097/2014)

1. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (1).

2. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2014 le comunicazioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 sono effettuate dagli Stati membri con mezzi elettronici secondo i metodi che la Commissione mette a loro disposizione. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli o di metodi messi a disposizione delle autorità competenti dalla Commissione. Detti modelli e metodi vengono adattati e aggiornati previa informazione del comitato di cui all'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o delle autorità competenti, secondo i casi.

(1)

Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009).

Art. 9

La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri i dati, le informazioni e i documenti che i medesimi le hanno inviato.

Art. 10

Il regolamento (CE) n. 562/2005 è abrogato.

Tuttavia, il regolamento (CE) n. 562/2005 resta d'applicazione per quanto riguarda la trasmissione dei dati, delle informazioni e dei documenti relativi al periodo anteriore all'applicazione del presente regolamento.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono come fatti al presente regolamento e debbono essere letti in base alla tabella di corrispondenza figurante all'allegato III del presente regolamento.

Art. 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I.A

(sostituito dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 1041/2010)

COMUNICAZIONE SETTIMANALE

Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 479/2010

COMMISSIONE EUROPEA - DG AGRI.C.4 - UNITA' PRODOTTI ANIMALI

Stato membro:

..................................................................................................................

Referente:

..................................................................................................................

Telefono:

..................................................................................................................

Fax:

..................................................................................................................

E-mail:

..................................................................................................................

Prodotto

Codice NC

Unità di imballaggio rappresentativa

Osservazioni

1. Siero di latte in polvere

0404 10 02

25 kg

.

2. Latte scremato in polvere conforme ai requisiti di qualità d'intervento

0402 10 19

25 kg

.

3. Latte scremato in polvere per l'alimentazione animale

0402 10 19 ANIM

20 t

.

4. Latte intero in polvere

0402 21 19

25 kg

.

5. Burro - non salato

0405 10 19

25 kg

.

6. Burro - non salato

0405 10 11

250 g

.

7. Butteroil

0405 90 10

200 kg

.

8. Cheddar, da 45 a 50% di grassi sulla materia secca

0406 90 21

[1]

.

9. Gouda, da 45 a 50% di grassi sulla materia secca

0406 90 78

[1]

.

10. Edam, da 40 a 45% di grassi sulla materia secca

0406 90 23

[1]

.

11. Emmental, da 45 a 50% di grassi sulla materia secca

0406 90 13

[1]

.

[1] Per i formaggi, la comunicazione si riferisce all'unità di imballaggio maggiormente rappresentativa.

ALLEGATO I.B

(sostituito dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 1041/2010)

COMUNICAZIONE MENSILE

Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 479/2010

COMMISSIONE EUROPEA - DG AGRI.C.4 - UNITA' PRODOTTI ANIMALI

Stato membro:

..................................................................................................................

Referente:

..................................................................................................................

Telefono:

..................................................................................................................

Fax:

..................................................................................................................

E-mail:

..................................................................................................................

Prodotto

Codice NC

Unità di imballaggio rappresentativa

Osservazioni

1. Caseina

3501 10

25 kg (sacchi)

2. Formaggi:

.

.

.

-

.

[1]

.

-

.

[1]

.

-

.

[1]

.

-

.

[1]

.

-

.

[1]

.

[1] Per i formaggi, la comunicazione si riferisce all'unità di imballaggio maggiormente rappresentativa.

ALLEGATO II

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1191/2011)

Elementi da includere nella relazione sui prezzi del latte crudo e dei prodotti lattiero-caseari da presentare alla Commissione (*) conformemente all'articolo 3

1. Organizzazione e struttura del mercato:

panoramica generale della struttura del mercato per il prodotto di cui trattasi

2. Definizione del prodotto:

composizione (tenore in materia grassa, tenore in materia secca, contenuto d'acqua nella materia non grassa), classe di qualità, età o fase di maturazione, presentazione e imballaggio (per esempio sfuso, in sacchi da 25 kg), altre caratteristiche

3. Luogo e procedura di rilevazione:

a) l'organismo responsabile delle statistiche dei prezzi (indirizzo, fax, e-mail);

b) il numero di punti di rilevazione nonché l'area o la regione geografica alla quale si applicano i prezzi;

c) il metodo di indagine: devono essere indicati gli attori interessati (produttori, primi acquirenti) dai quali provengono i dati, nonché le modalità o il metodo di raccolta di tali dati;

d) trattamento statistico dei prezzi, ivi compresi i fattori di conversione adoperati per convertire il peso dei prodotti nel peso rappresentativo, conformemente all'allegato I.

4. Produzione:

produzione annua nello Stato membro (stimata)

5. Rappresentatività:

la parte del volume i cui prezzi sono stati rilevati (per esempio, in percentuale della produzione annua)

6. Altri aspetti pertinenti
_______________
(*) La relazione va inviata al seguente indirizzo: Commissione Europea - DG AGRI.C.4 - prodotti animali.

ALLEGATO III

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Regolamento (CE) n. 562/2005

Presente regolamento

Articolo 1

-

Articolo 2

-

Articolo 3

-

Articolo 4

-

Articolo 5

Articolo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

-

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articoli 2, paragrafo 3, e 3, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 4

-

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 1

-

Articolo 7, paragrafo 2

-

Articolo 7, paragrafo 3

-

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 4

Articolo 7, paragrafo 6

-

Articolo 8

Articolo 5

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

-

Articolo 10

-

Articolo 11, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 11, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 11, lettera c)

-

Articolo 11, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 11, lettera e)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 11, lettera e)

Articolo 7, paragrafo 2)

Articolo 12

-

Articolo 13

-

Articolo 14

Articolo 8

Articolo 15

Articolo 9

Articolo 16

Articolo 10

Articolo 17

Articolo 11

Allegato I

-

Allegato II

-

Allegato III

-

Allegato IV

-

Allegato V

-

Allegato VI

Allegati I.A e I.B

Allegato VII

-

Allegato VIII

-

Allegato IX

-

Allegato X

-

Allegato XI

-

Allegato XII

Allegato II

Allegato XIII

Allegato III