
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 maggio 2010
G.U.R.I. 26 maggio 2010, n. 121
Disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai Consorzi di tutela in agricoltura.
IL CAPO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto che le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine costituiscono un bene primario per lo sviluppo della qualità dei prodotti alimentari e dell'economia nazionale;
Vista la necessità di garantire lo sviluppo delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;
Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto che i consorzi, tramite il riconoscimento ministeriale ottenuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sono incaricati di svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione al consumatore e cura generali degli interessi relativi alle denominazioni;
Considerato che l'esercizio delle funzioni attribuite ai consorzi di tutela, se svolto in modo adeguato, genera benefici nei confronti della popolazione e dell'economia rurale, aumentando il valore economico delle singole denominazioni d'origine ed indicazioni geografiche, benefici di cui godono anche i soggetti non aderenti al consorzio;
Considerato che ai sensi della legge 22 dicembre 2008, n. 201 i soggetti appartenenti alla categoria dei "produttori ed utilizzatori", al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP un contributo di ammissione, permettendo ai consorzi di perseguire i propri fini rafforzando la tutela e la competitività delle indicazioni geografiche;
Considerato che i costi relativi all'attività svolta dai consorzi di tutela in funzione delle attribuzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sono posti a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori, anche se non aderenti al consorzio;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore è l'autorità competente a conferire ai consorzi di tutela le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione al consumatore e cura generale degli interessi relativi alle indicazioni geografiche;
Considerato che i consorzi di tutela, ai fini dell'attribuzione dell'incarico, devono dimostrare di essere in grado di espletare le funzione di cui alla legge n. 526/1999 ed al decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che la crescente fama delle denominazioni di origine comporta la necessità che le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione al consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni siano svolte dai consorzi di tutela dotati di adeguata struttura, tale da consentirgli di espletare in maniera efficace i compiti loro affidati;
Considerato che i consorzi di tutela incaricati devono essere in grado di espletare i compiti loro attribuiti per tutto il periodo di vigenza dell'incarico per il quale viene concesso il riconoscimento;
Considerato che le denominazioni per le quali i consorzi di tutela svolgono le funzioni loro delegate sono strettamente legate al territorio su cui insiste la zona di produzione e sono espressione di quel determinato territorio;
Ritenuto necessario verificare costantemente le modalità di espletamento del citato incarico da parte dei consorzi, al fine di evitare che la mancata o non corretta esecuzione possa arrecare danno alle denominazioni tutelate ovvero ai soggetti inseriti nel sistema di controllo, nonchè alla/e regione/i su cui insiste la produzione;
Ritenuto necessario verificare che il ruolo svolto dai consorzi e dal quale derivano oneri anche per i soggetti non aderenti al consorzio sia effettivamente posto in essere nonchè idoneo a favorire le denominazioni protette;
Decreta:
Requisiti minimi dei consorzi di tutela
1. Per assicurare il rispetto delle funzioni loro delegate attraverso il riconoscimento ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, i consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP/STG sono tenuti al rispetto di requisiti minimi operativi e requisiti minimi di rappresentatività individuati ai sensi del presente decreto.
2. I requisiti minimi operativi sono indicati nell'allegato 1 al presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale. Il requisito minimo di rappresentatività per i consorzi di tutela delle DOP e delle IGP è stabilito dall'art. 5 del decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000 o dall'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Il requisito minimo di rappresentatività per i consorzi di tutela delle STG è stabilito dal decreto ministeriale di istituzione degli stessi.
3. La vigilanza sul rispetto dei requisiti minimi operativi e sui requisiti minimi di rappresentatività di cui al precedente comma 1 è svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità.
Attività di verifica annuale sui requisiti minimi operativi
1. L'attività di verifica dei requisiti minimi operativi dei consorzi di tutela è esercitata dal Ministero con cadenza annuale.
2. I consorzi di tutela trasmettono al Ministero, entro il 30 settembre di ogni anno, i documenti e le informazioni di cui all'allegato al presente decreto.
3. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG sono inoltre tenuti a trasmettere al Ministero, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto copia del decreto di nomina rilasciato agli agenti vigilatori del consorzio dall'Ufficio territoriale del governo competente per territorio.
4. Nelle ipotesi in cui, alla data di pubblicazione del presente decreto, i consorzi abbiano ancora in corso le pratiche per ottenere il riconoscimento degli agenti vigilatori e non abbiano quindi la possibilità di adempiere alle prescrizioni di cui al precedente comma relative alla trasmissione del decreto di nomina degli agenti vigilatori, gli stessi sono tenuti a trasmettere, sempre nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione contenente gli estremi anagrafici dei soggetti per i quali è stata avanzata la richiesta di riconoscimento della qualifica di agente vigilatore, nonchè la data nella quale è stata avanzata tale richiesta, con l'impegno a trasmettere al Ministero copia del decreto di nomina entro trenta giorni dal rilascio.
5. In caso di accertata mancanza dei requisiti minimi operativi di cui all'allegato al presente decreto, ovvero di mancata trasmissione da parte dei consorzi dell'organigramma, della pianta organica o della copia del decreto di nomina rilasciato agli agenti vigilatori di cui al comma precedente, il Ministero provvede a porre in essere nei confronti del consorzio inadempiente una o più misure di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, nei modi e nelle forme ivi previste.
Attività di verifica triennale sui requisiti minimi di rappresentatività
1. Il Ministero, alla scadenza del triennio di incarico di ciascun consorzio ed al fine di procedere al rinnovo dello stesso provvede, oltre alla verifica dei requisiti minimi operativi di cui al precedente art. 2, alla verifica dei requisiti minimi di rappresentatività come descritti al precedente art. 1, comma 2.
2. Il Ministero, alla scadenza del triennio di incarico di ciascun consorzio effettua la verifica dello statuto consortile precedentemente approvato, anche qualora lo stesso non abbia subito modifiche, al fine di uniformare le previsioni in esso contenute alle eventuali sopravvenute esigenze in materia di statuti dei consorzi di tutela.
3. Qualora il Ministero ritenga necessaria una modifica dello statuto, il consorzio di tutela è tenuto ad effettuarla nel corso della prima assemblea straordinaria utile, senza che ciò comporti - nelle more della convocazione dell'assemblea - il mancato rinnovo dell'incarico, che rimane subordinato solo al rispetto dei requisiti minimi operativi e di rappresentatività richiesti. Resta inteso che l'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto deve tenersi, in ogni caso, non oltre un anno dalla data della comunicazione ministeriale che ha richiesto la modifica statutaria.
4. Qualora il consorzio non provveda ad effettuare la modifica dello statuto ritenuta necessaria dal Ministero nei termini di cui al precedente comma 3, tale inadempimento comporterà l'applicazione di una o più misure di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, nei modi e nelle forme ivi previste.
5. In caso di modifica dello statuto del consorzio di tutela, il Ministero provvederà alla sua approvazione con decreto dipartimentale ed alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Attività di vigilanza del Ministero
1. Il Ministero ha facoltà, nel corso della durata dell'incarico affidato ai consorzi di tutela, anche su eventuale segnalazione, di effettuare tutte le verifiche, anche documentali, che riterrà opportune relativamente al rispetto dei requisiti minimi di operatività e/o di rappresentatività da parte dei consorzi di tutela incaricati.
2. Il Ministero, nell'ambito dei compiti di vigilanza allo stesso spettanti, ha facoltà di inviare propri funzionari presso i consorzi di tutela con il compito di svolgere visite ispettive e verificare la corrispondenza di quanto comunicato dai consorzi stessi ai sensi del precedente art. 2.
Misure applicabili in caso di inadempimento
1. Qualora il Ministero accerti in capo ad un consorzio la mancanza di uno o più requisiti minimi operativi previsti per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 ovvero ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 provvede a darne tempestiva comunicazione al consorzio interessato, invitandolo ad uniformarsi - nel termine che verrà indicato dal Ministero stesso - alle prescrizioni legge.
2. Qualora il consorzio di tutela non provveda ad uniformarsi a quanto stabilito in materia di requisiti minimi operativi, il Ministero adotta una o più delle seguenti misure:
a) richiamo scritto;
b) inabilitazione ad avanzare al Ministero richieste di contribuzione relative alla valorizzazione e/o promozione delle caratteristiche di qualità dei prodotti DOP/IGP;
c) accertamento e controllo amministrativo straordinario secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro;
d) sospensione temporanea dell'incarico;
e) revoca, anche parziale, dell'incarico.
3. In caso di accertata mancanza dei requisiti di rappresentatività, la cui verifica è effettuata alla scadenza di ciascun triennio di incarico del consorzio, il Ministero provvederà a non rinnovare l'incarico al consorzio di tutela fino a quando lo stesso non dimostri il possesso di tali requisiti.
4. Decorsi sei mesi dalla scadenza dell'incarico, nel corso dei quali non sia stato possibile rinnovare l'incarico al consorzio per inadempienze dello stesso, sia formali che sostanziali, il Ministero provvede con decreto a revocare l'incarico al consorzio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2010
Il capo Dipartimento: NEZZO
ALLEGATO
REQUISITI MINIMI OPERATIVI
I requisiti minimi operativi di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto per i Consorzi di tutela incaricati ai sensi della legge 526/1999 e del decreto legislativo 61/2010 sono:
- disponibilità di una sede legale e/o operativa atta ad assicurare lo svolgimento dei compiti attribuiti ai Consorzi nei confronti degli associati e dei soggetti terzi comunque inseriti nel sistema di controllo della denominazione tutelata;
- il possesso di una struttura organizzativa coerente con l'esercizio delle funzioni di promozione, valorizzazione e tutela della denominazione delegate;
- l'effettivo ed efficace esercizio delle funzioni di promozione, valorizzazione e tutela della denominazione delegate.
Al fine di provare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità (di seguito Ministero), il possesso ed il rispetto dei requisiti minimi operativi indispensabili al fine di assicurare il rispetto delle funzioni di cui alla legge 526/1999 ed al decreto legislativo 61/2010, i Consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP/STG sono tenuti agli adempimenti di seguito elencati:
1. trasmissione delle informazioni relative a:
- sede legale/operativa del consorzio (indirizzo, recapito telefonico, n. di fax, indirizzo email, eventuale sito web, giorni ed orari di ricevimento dell'ufficio);
- struttura organizzativa del consorzio (anagrafica e recapiti del Presidente, del Direttore, degli amministratori, del collegio sindacale, nonché data di scadenza degli incarichi);
Al fine della gestione dei costi della sede legale e/o operativa nonché della struttura organizzativa, i Consorzi di tutela, previa comunicazione al Ministero, possono dotarsi di una struttura organizzativa comune a più Consorzi, finalizzata al raggiungimento dei compiti istituzionali previsti dalla legge, ferma restando la separazione giuridica di ciascun Consorzio e l'autonomia degli stessi.
- elenco dei soci del consorzio divisi per categorie di soci, con l'indicazione del n. totale di soci per categorie. Poiché possono essere soci del Consorzio di tutela esclusivamente i soggetti inseriti nel sistema di controllo, l'elenco dei soci deve essere tale da consentire la verifica dell'inserimento di ciascun socio nel sistema dei controlli.
2. trasmissione di una dettagliata relazione in merito a:
- attività di promozione posta in essere dal Consorzio nel corso dell'anno (riferimenti dettagliati ad iniziative promozionali, divise per tipologia e Paese in cui sono attive campagne);
- attività di valorizzazione con la specifica del tipo di iniziativa posta in essere, della durata, del target di riferimento, dei fondi investiti;
- attività di tutela della denominazione con elencazione degli eventuali procedimenti giuridici pendenti, in Italia e all'estero nonché resoconto dell'attività di vigilanza svolta nel corso dell'anno e, nel caso sia svolta in collaborazione con altri consorzi, copia della convenzione stipulata;
- eventuali altre attività poste in essere per il perseguimento delle attività relative alla denominazione.
Con riferimento alle attività di promozione, valorizzazione e tutela della denominazione, il Consorzio è tenuto anche ad indicare, oltre a quanto sopra elencato:
- l'importo totale delle entrate relative a ciascuna attività ed il dettaglio riferito alla fonte finanziaria (es. quota annuale iscrizione soci, contributo volontario soci, contributi sostenuti dai soggetti produttori ed utilizzatori non aderenti al consorzio etc.) nonché il soggetto che ha effettuato il conferimento al consorzio (es. soci, categoria dei produttori utilizzatori non soci del consorzio, contributi statali, regionali, comunitari etc.);
- l'importo delle spese totali per le attività di promozione, valorizzazione e tutela e le specifiche iniziative poste in essere;
- altri finanziamenti pubblici/privati ricevuti (es. contributi pubblici UE/nazionali/regionali, sponsor etc.)
3. Trasmissione dei seguenti documenti:
- bilancio approvato relativo all'esercizio dell'anno precedente.
Il bilancio trasmesso dovrà evidenziare le voci relative al totale degli investimenti effettuati dal consorzio per lo svolgimento dei compiti istituzionali previsti dalla legge;
- elenco contenente i dati anagrafici degli agenti vigilatori del consorzio di tutela;
- dettaglio degli investimenti effettuati, con evidenziazione delle attività poste in essere con i fondi eventualmente percepiti dall'Amministrazione.
Il Consorzio di tutela, al fine di provare il possesso dei requisiti minimi operativi di cui al presente allegato, è tenuto a trasmettere al Ministero entro il 30 settembre di ciascun anno i documenti e le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato.
La trasmissione della documentazione richiesta può avvenire sia in formato cartaceo che su supporto informatico e dovrà pervenire al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Ufficio SAQ VII.
E' inoltre possibile trasmette la documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato anche tramite e-mail, all'indirizzo di posta elettronica saco7@politicheagricole.gov.it.
Qualora venga reso possibile, il Consorzio potrà e/o dovrà trasmettere le informazioni richieste anche tramite compilazione di eventuali schede predisposte dal Ministero e scaricabili dal sito ministeriale.
In caso di mancato rispetto dei requisiti minimi operativi di cui al presente allegato, ovvero in caso di mancata trasmissione nei termini dei documenti e delle informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato, il Ministero provvede ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.