
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO 6 maggio 2010
G.U.R.I. 13 luglio 2010, n. 161
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del Servizio sanitario nazionale - II biennio economico 2008-2009.
In data 6 maggio 2010 alle ore 17.00, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale III, nelle persone di:
Per l'A.Ra.N.:
nella persona del Commissario Straordinario:
cons. Antonio Naddeo firmato
e le seguenti:
Organizzazioni sindacali |
Confederazioni sindacali |
CGIL FP non firmato |
CGIL non firmato |
CISL FPS firmato |
CISL firmato |
UIL FPL non firmato |
UIL non firmato |
SNABI SDS firmato |
COSMED firmato |
SINAFO firmato |
CONFEDIR firmato |
FEDIR SANITA' (ammessa con riserva) |
firmato |
AUPI |
firmato |
Al termine della riunione le parti sopraccitate hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale II biennio economico 2008 - 2009, nel testo che segue.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
Campo di applicazione, durata e decorrenze
1. Il presente contratto collettivo nazionale riguarda il biennio economico 2008-2009 e si applica a tutti i dirigenti del ruolo Sanitario, Professionale, Tecnico e Amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ dell'11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, terzo alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008.
Incrementi stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli nel biennio 2008-2009
1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti dei quattro ruoli, compresi biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall'art. 19 del CCNL del 17 ottobre 2008, è incrementato di euro 19,03 lordi mensili.
Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in euro 42.215,39.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2009 l'incremento di cui al comma 1 è rideterminato in euro 103.30 lordi mensili. Per effetto di tale incremento lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato alla stessa data in euro 43.310,90.
3.Gli incrementi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono gli importi corrisposti, ai sensi delle disposizioni vigenti, a titolo d'indennità di vacanza contrattuale.
4. Si conferma quanto previsto dal comma 3 dell'art. 19 del CCNL 17.10.2008.
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo
1. Dal 1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 20, comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008, è così rideterminata:
. |
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2007 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2009 |
Dirigente incarico struttura complessa |
12.389,20 |
426,37 |
12.815,57 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
7.366,10 |
253,50 |
7.619,60 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
4.691,51 |
161,46 |
4.852,97 |
Dirigente equiparato |
4.143,59 |
142,60 |
4.286,19 |
Dirigente < 5 anni |
270,37 |
9,30 |
279,67 |
2. L'incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.
3. Il fondo dell'art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
4. E' confermato il comma 4 dell'art. 20 del CCNL del 17 ottobre 2008.
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
1. Si conferma l'art. 21 del CCNL del 17 ottobre 2008.
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti del ruolo professionale e tecnico
1. Dal 1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti di cui all'art. 22, comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008, è così rideterminata:
. |
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2007 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2009 |
Dirigente incarico struttura complessa |
14.372,94 |
942,88 |
15.315,82 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
6.659,44 |
436,86 |
7.096,30 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.793,24 |
248,84 |
4.042,08 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 Art. 45 c.2 DPR 384/90 |
3.793,24 |
248,84 |
4.042,08 |
Dirigente equiparato |
3.323,68 |
218,04 |
3.541,72 |
Dirigente < 5 anni |
566,79 |
37,18 |
603,97 |
2. L'incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.
3. Il fondo dell'art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
4. E' confermato il comma 4 dell'art. 20 del CCNL del 17 ottobre 2008.
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo
1. Dal 1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti di cui all'art. 23, comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008, è così rideterminata:
. |
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2007 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2009 |
Dirigente incarico struttura complessa |
13.951,20 |
864,95 |
14.816,15 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
6.788,89 |
420,90 |
7.209,79 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.989,52 |
247,35 |
4.236,87 |
Dirigente equiparato |
3.608,16 |
223,70 |
3.831,86 |
Dirigente < 5 anni |
633,31 |
39,26 |
672,57 |
2. L'incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.
3. Il fondo dell'art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari stabiliti nel presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare di cui all'art. 10 del CCNL integrativo del 6 maggio 2010, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento, nonché alle voci retributive di seguito riportate:
- del CCNL 8 giugno 2000: assegni personali previsti dall'art. 39, comma 1, data la
loro natura stipendiale; indennità dell'art. 41;
- dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, art. 11 comma 3, come interpretato dall'art. 37, comma 1 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa
1. I fondi previsti dall'art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale, nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato secondo le disposizioni del CCNL del 17.10.2008.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato delle risorse individuate negli artt. 3, 5 e 6 a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.
3. E' confermato il comma 3 dell'art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008.
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. Il fondo previsto dall'art. 26 del CCNL del 17 ottobre 2008, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato nel suo ammontare consolidato secondo le disposizioni del CCNL del 17.10.2008, sia per le modalità del suo utilizzo, che per le relative flessibilità.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15% è fissata in euro 26,61. In caso di lavoro notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% è pari a euro 30,08 ed in caso di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% è pari a euro 34,70.
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
1. L'art. 27 del CCNL del 17 ottobre 2008, relativo al fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli è confermato nel suo ammontare consolidato secondo le disposizioni del CCNL del 17.10.2008. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui all'art. 27, comma 1 ultimo periodo del CCNL del 17.10.2008, le quali comunque costituisco ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2008 ai sensi del comma 3.
2 Il fondo è incrementato, a decorrere dal 1 gennaio 2009, di euro 120,90 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2007.
3. Si conferma quanto previsto dal comma 3 dell'art. 27 del CCNL del 17 ottobre 2008.
Incremento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
1. Gli importi dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'art. 5 del CCNL del 8 giugno 2000, sono rideterminati dal 1 gennaio 2009 nelle misure annue lorde di seguito indicate:
Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa |
euro 17.052,27 |
Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni |
euro 12.181,87 |
Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni |
euro 5.234,43 |
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni |
euro 1.545,66 |
2. L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità.
3. E' disapplicato l'art. 5, comma 2, secondo capoverso del CCNL 8/6/2000, secondo biennio economico.
Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all'utenza
1. Al fine di dare maggiore impulso ai processi di innovazione, le Aziende promuovono specifici progetti, programmi o piani di lavoro per il miglioramento dei servizi rivolti all'utenza, con particolare riferimento alla piena adeguatezza dei sistemi organizzativi, nonché al conseguimento di una maggiore corrispondenza tra le prestazioni rese e le esigenze del cittadino.
2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell'Azienda ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attività fissata nei livelli essenziali di assistenza, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione delle liste di attesa e la piena e qualificata erogazione dei servizi, ivi compreso l'ampliamento degli orari delle strutture ed il miglioramento del servizio di guardia, anche con riferimento alle attività di gestione dell'emergenza e del pronto soccorso.
3. Nell'ambito dei vincoli di finanza pubblica fissati per i rispettivi sistemi sanitari regionali e fatto salvo comunque il rispetto dei Patti per la salute e dei relativi obiettivi e vincoli economici e finanziari, le Regioni, in presenza di ulteriori economie effettuate nell'ambito di processi strutturali di razionalizzazione e riorganizzazione del settore sanitario che consentano complessivi risparmi di spesa, ivi compresi quelli riferiti ai costi per il personale, individuano con specifica direttiva, a valere dall'anno 2009, ulteriori risorse nel limite massimo dello 0,8%, calcolate sul monte salari 2007, per il finanziamento dei progetti innovativi di cui ai commi precedenti. Dette risorse non sono oggetto di consolidamento in alcuno dei fondi previsti dal presente CCNL e non possono finanziare voci del trattamento fondamentale della retribuzione, né la retribuzione di posizione.
4. Le suddette risorse sono erogate a consuntivo, previa verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, da attuarsi mediante appositi indicatori e parametri previsti nell'ambito della direttiva regionale di cui al comma 3, sulla base dei criteri individuati nell'Allegato 1 al presente CCNL. Tale risorse vengono destinate ai dirigenti direttamente coinvolti nell'ambito di tali progetti, secondo appositi meccanismi premiali correlati ai risultati conseguiti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti prendono atto che la massa salariale di cui all'art. 12, comma 3 del presente CCNL è riferita al 31 dicembre 2007 e non ricomprende l'indennità di esclusività.
ALLEGATO N. 1
Criteri generali per la definizione di sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi dei progetti e programmi di miglioramento di cui all'art.12 del presente CCNL.
1. Modalità attuative
Le Regioni forniscono, nell'ambito della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 12 del presente CCNL, le linee guida circa le modalità di attuazione dei progetti e programmi di cui al comma medesimo, individuando possibili macro-obiettivi coerenti con il piano sanitario regionale e prevedendo, in via generale, indicatori e parametri idonei ad accertare l'effettivo miglioramento delle prestazioni e dei servizi erogati ed il raggiungimento dei risultati quali - quantitativi prefissati.
Nell'ambito dei suddetti macro-obiettivi, i progetti aziendali individuano prioritariamente:
- gli obiettivi da conseguire;
- i processi nei quali si articola l'azione;
- le risorse umane, tecniche e strumentali necessarie, individuando, altresì, le competenze e le professionalità coinvolte;
- gli indicatori ed i parametri adeguati ai citati obiettivi ai fini della verifica dei relativi risultati raggiunti.
2. Indicatori - parametri
Per quanto riguarda le risorse assegnate e le procedure utilizzate, la misurazione del miglioramento qualitativo conseguito avviene sulla base di tali criteri, individuati a titolo esemplificativo:
- Professionalità: intesa come livello delle conoscenze scientifiche e delle abilità professionali posseduto;
- Efficacia: con riferimento alla procedure utilizzate nell'erogazione dei servizi e semplificazione delle stesse, anche ai fini alle riduzione dei tempi medi di erogazione;
- Capacità innovativa: attitudine dimostrata nell'attuare innovazioni organizzative, tecnologiche e di servizio e di partecipare attivamente ai processi di cambiamento organizzativo;
- Orientamento all'utenza, anche con riferimento al grado di soddisfazione espresso dai soggetti interessati;
- Appropriatezza tecnica: della strumentazione utilizzata e delle tecnologie disponibili;
- Benchmarking: il confronto della qualità e quantità dei servizi con l'analoga offerta di altre aziende con performance elevate.
Per quanto riguarda le prestazioni ed ai servizi erogati nell'ambito dei progetti, i risultati conseguiti, da esplicitarsi, ove possibile, anche con dati quantitativi, vengono accertati sulla base delle seguenti tipologie di indicatori e requisiti:
- Accessibilità ai servizi e alle prestazioni sanitarie: con riguardo anche all'ampliamento degli orari di apertura delle strutture ovvero al miglioramento dei livelli di accoglienza e di ascolto anche in relazione alla capacità di garantire la massima trasparenza ed informazione;
- Ampiezza ed incisività dell'intervento: adeguatezza dell'attività assistenziale e sociosanitaria, rispetto alle esigenze e ai bisogni dell'utenza;
- Integrazione: con riferimento ai servizi socio-sanitari ovvero tra ospedale e territorio o tra le diverse strutture pubbliche che operano in un determinato ambito territoriale;
- Continuità assistenziale: capacità di articolare e collegare nel tempo gli interventi dei diversi operatori e delle differenti strutture sanitarie coinvolte;
- Sicurezza: capacità di fornire il massimo livello di assistenza e cura con il minimo rischio per il paziente e per gli operatori;
- Immediatezza: rapidità nell'erogare le prestazioni richieste dall'utenza anche con particolare riferimento alla riduzione/azzeramento dei tempi di attesa, per i quali i risultati conseguiti sono individuati in termini percentuali.
- Gestione dell'emergenza: riduzione dei tempi di attesa dei codici bianchi e verdi ed integrazione tra DEA e 118.